Versione
8 giugno 1975
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Versione
18 ottobre 1975
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Art. 10. ((Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
"Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"))
Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
"Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"))
Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2022, n. 1264Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Roma 4^ sezione lavoro riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati: dott. Francescopaolo PANARIELLO Presidente dott. Fabrizio RIGA Consigliere dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. Il giorno 22.3.2022 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 173/2018 Registro Generale Lavoro, vertente tra Parte_1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Cataldo M. De Benedictis e Avv. Giovanni De Vivo, elett. dom. in Roma, Via Tacito 50 giusta procura in atti APPELLANTE E CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. …Leggi di più...
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- spese processuali·
- art. 21 legge n. 730/1983·
- abrogatione implicita norma·
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- art. 10 legge n. 160/1975·
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