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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/09/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il G.O.P., d.ssa Luisa DEGRANDI, in funzione di Giudice Monocratico, letti gli atti di causa, e viste le conclusioni delle parti così come precisate nelle rispettive note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante il n. di R.G. 1465/23 Cont, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Zanghì ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Lenzi n. 5, Messina, per delega in atti
- parte attrice in opposizione -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ed amministratore unico, sig. (P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ricardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Avigliana n. 7/74, Torino, per delega in atti
- convenuta in opposizione-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto compravendita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice in opposizione (note di trattazione scritta per l'udienza del 8.4.25-depositate il 6.4.25):
“revocarsi e annullarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese e compensi del giudizio a carico dell'opposta e a favore dell'opponente, da liquidarsi in distrazione del sottoscritto procuratore anticipatario, condannarsi l'opposta per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via meramente subordinata, nella non creduta eventualità di accoglimento parziale e non integrale della presente opposizione, prendere atto che la opponente ha offerto, come da verbale di udienza del 31.01.24, un importo di euro 5000,00 a titolo di definizione bonaria, importo rifiutato
1 dall'opposta, circostanza che, pertanto, si richiede venga valutata ai fini della condanna alle spese e compensi di giudizio sempre in distrazione del sottoscritto procuratore”.
Per parte convenuta in opposizione (note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il
3.4.25) : “Voglia il Tribunale Ill.mo respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le declaratorie del caso, nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione formulata dalla sig.ra per i motivi di cui in comparsa di costituzione e memorie ex art. 171 ter 1,2,3, e Pt_1 per l'effetto respingere l'opposizione proposta dalla opponente e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 309/23 RG. 367/23 del tribunale di Ivrea.
In via subordinata: dichiarare, comunque, tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in Pt_1
favore della deducente della somma di euro 24.187,21, oltre interessi di mora ex DPR 231/02, e con maggiorazione ex art. 4 comma 2, DLGS 198/21 sulle forniture non pagate, dalla data del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso: condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Pt_1
lite temeraria, danni che in via equitativa e nella misura ritenuti di giustizia nonché liquidazione a favore dell'Erario come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, oltre onorari, e spese di ingiunzione inclusi contributo unificato e marca da bollo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24.04.23, la sig.ra Parte_1
citava in giudizio la , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo numero 309/23 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 26.02.23 e depositato il 02.03.23, notificato il 15.03.23, che ingiungeva alla sig.ra di pagare alla la somma di euro 24.187,21, già Parte_1 Controparte_2 comprensivi dell'importo di euro 5000,00 portato da cambiale, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione liquidate in euro 567,00 per compensi, ed euro 145,50 per esposti, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Parte opponente eccepiva l'inesistenza dei contratti del 30.10.14 intervenuti tra le parti, per omessa
CP_ sottoscrizione dei medesimi da parte della . inoltre, invocava la prescrizione CP_2
quinquennale ex art. 2948 c.c. qualificando i predetti contratti quali contratti di somministrazione.
Nel merito sosteneva come la convenuta in opposizione non avesse fornito prova del proprio adempimento, attraverso la fornitura del quantitativo di caffè pattuito, ed anzi sosteneva coma la avesse ingiustificatamente interrotto le forniture di merce. Inoltre, con il suddetto Controparte_2
atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la sig.ra dichiarava di Parte_1
disconoscere l'autografia e la sottoscrizione della cambiale di euro 5000 del 30.10.2014. Nelle
2 conclusioni chiedeva, quindi, che il Giudice disponesse la sospensione del decreto ingiuntivo n.
309/23 del tribunale di Ivrea, di cui invocava, nel merito, la pronuncia di nullità ed illegittimità.
Si costituiva, quindi, la parte convenuta in opposizione con comparsa di costituzione e risposta del
19.06.23, con la quale confutava la richiesta di inesistenza dei contratti del 30.10.14 per mancata sottoscrizione dei medesimi da parte della opposta, sostenendo che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione;
sosteneva, inoltre, l'applicabilità della prescrizione decennale ai contratti de quibus, sostenendo come gli stessi si debbano configurare quali contratti di vendita a consegne ripartite.
Inoltre, sosteneva l'avvenuto adempimento della prestazione di consegna merce da parte della e l'inadempimento della controparte al pagamento del relativo prezzo. In merito al CP_2
disconoscimento della cambiale prodotta in atti da parte della sig.ra produceva Pt_1
dichiarazione del sig. , cofirmatario della cambiale, formulando istanza di Parte_2
verificazione ex art. 216 c.p.c. insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 26.06.23, il Giudice in allora assegnatario del fascicolo, dott. Per_1
“considerato che, secondo l'orientamento già espresso da Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20596, poichè la pendenza della lite, in caso di introduzione di una controversia con rito monitorio, si realizza al momento del deposito del ricorso monitorio, sicchè la successiva opposizione deve seguire le regole processuali applicabili a tale data in quanto, in base al noto principio della c.d. inversione processuale, l'attore rimane l'opposto, mentre l'opponente è attore in senso formale, ma convenuto sul piano sostanziale;
rilevato che, nella specie, il ricorso monitorio è stato depositato in data precedente alla entrata in vigore della riforma Cartabia e pertanto la fase di opposizione deve seguire le previgenti regole processuali;
rilevato che la citazione è nulla ma, in presenza della costituzione di parte convenuta opposta, che nulla ha eccepito in proposito, sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;
considerato pertanto che va disposta la fissazione di una udienza ex art. 183 c.p.c. al fine di consentire al procedimento di proseguire secondo il rito ordinario di cognizione anteriore alle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia” fissava nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 13.09.2023, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 14.09.23, depositata a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito di note scritte, il G.I. rigettava la istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sulla somma di euro 5.000,00; rigettava la istanza di parte opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sulla somma residua di euro 19.187,21 e formulava proposta di conciliazione, ex art. 185 bis c.p.c., che
3 prevedeva il pagamento, eventualmente dilazionato, da parte della opponente in favore di parte opposta della complessiva somma, determinata equitativamente, di euro 10,000,00 oltre riconoscimento delle spese legali liquidate nel monitorio, e di un contributo spese legali ulteriore di euro 1.200,00 oltre accessori di legge, eventualmente in via dilazionata, e previa sottoscrizione, a garanzia delle parti, di verbale di conciliazione ex art. 88 disp. att. c.p.c.; assegnava, quindi, alle parti termine sino al 18.10.23 per il deposito di note di trattazione scritta.
Con successiva ordinanza del 19.10.23, il Giudice fissava udienza di comparizione personale delle parti al 29.11.23. Non essendo comparso nessuno a tale data, il Giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 6.12.23. A tale udienza comparivano i procuratori delle parti, ed il Giudice rinviava all'udienza del 31.01.24, per comparizione personale delle parti, disponendo il deposito dell'originale della cambiale allegata in copia agli atti di causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.24, a cui comparivano le parti personalmente, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo, sig. , Parte_2
formulata dalla parte opponente, concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. disponendo che la causa fosse automaticamente trattenuta a riserva a far data dal
30.04.24.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con successiva ordinanza del 30.04.24, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 29.01.25 per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29.12.24, l'odierno Giudicante, vista la variazione tabellare e l'assegnazione della presente causa, considerato il carico di fascicoli ed il calendario di udienza, revocava l'udienza del 29.01.25, rinviando la causa per i medesimi incombenti al 08.04.25, sostituendola con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, a seguito della sostituzione di udienza con il termine del 08.04.25 per deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti;
tratteneva la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, si ritiene di dover configurare il contratto intervenuto tra le parti quale contratto di vendita a consegne ripartite.
Già le parti avevano denominato i contratti tra le medesime stipulati in data 30.10.14, quali
“scrittura privata di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato” (doc. 2 parte opposta) e “scrittura privata di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato
4 di attrezzature” (doc. 5 parte opposta), già individuando la fattispecie contrattuale quale compravendita.
Nei suddetti contratti la opponente, sig.ra aveva ordinato alla opposta, Parte_1 [...]
la fornitura di Kg. 1111 di caffè (doc. 2 parte opposta) nonché l'ulteriore fornitura di CP_2
Kg. 2484 di caffè (doc. 5 parte opposta); entrambi i contratti prevedevano che “la vendita avverrà a consegna ripartite che la si obbliga ad effettuare ed il cliente a ritirare nella misura dal CP_2
medesimo dichiarata non inferiore a 30 kg. mensili a partire dal 30.10.2014”.
Il contratto di vendita a consegne ripartite è, appunto, una compravendita in cui la consegna della merce è effettuata dal venditore in più momenti distinti, anziché in un'unica soluzione, a causa della natura della fornitura, delle sue dimensioni o di esigenze specifiche.
La caratteristica fondamentale è l'unicità della prestazione, con la ripartizione che riguarda solo le modalità di esecuzione.
La distinzione rispetto alla somministrazione è che nella vendita a consegne ripartite c'è sempre un'unica e determinabile prestazione, mentre nella somministrazione l'interesse è quello del compratore di soddisfare un bisogno periodico e l'entità totale della fornitura può non essere determinabile all'inizio.
Infatti, nella somministrazione, le varie prestazioni nelle quali la periodicità o la continuità si estrinseca, sono concepite nel rapporto in funzione organica, ricollegate cioè le une alle altre come a sviluppo armonico graduale di un rapporto unitario, non tuttavia, al punto da doversi considerare come momenti esecutivi di una prestazione unica, come tale originariamente individuata e globalmente dedotta in contratto, laddove le prestazioni, dovendosi adattare quantitativamente ed in certo senso anche qualitativamente, ai bisogni del somministrato, restano nella loro entità generalmente indefinite e relativamente autonome. Per cui la somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite, nella quale l'oggettivazione è unica e prestabilita, e ad essere ripartita, sia pure a periodi fissi, è soltanto l'esecuzione.
Pertanto, il connotato differenziale tra la somministrazione e la vendita a consegne ripartite sembra debba risiedere nel fatto che il contratto di somministrazione implica pluralità di prestazioni, laddove, nella vendita mobiliare, anche se a consegne ripartite, la prestazione è unica, ancorché frazionata.
La stessa Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, stabilendo che “il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre
5 la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto”. (Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 33559 del 11 novembre 2021).
Tale sentenza, conferma, peraltro, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza.
Nel contratto di somministrazione, caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome, la pluralità di dette prestazioni, richiesta dalla stessa funzione e finalità del contratto, incide sulla formazione di esso, e non già, come nel caso di vendita a consegne ripartite, sull'esecuzione. Nello stesso contratto, la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, ha un fondamento economico e giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale questa costituisce soltanto un mezzo d'incremento patrimoniale. (Cass. civ. n. 742/1980).
Si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne è determinato dall'interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, così da non poter trovare appagamento nella disponibilità delle cose in unica soluzione. Diversa è, invece l'ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta sempre costituito da un'unica prestazione, ma rappresenta solo una modalità della esecuzione, collegata con l'impossibilità di effettuare la consegna in una sola volta. In questa seconda ipotesi, il contratto non è ad esecuzione periodica, come nel caso della somministrazione, ma ha per oggetto una prestazione unica, anche se frazionata. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3511 del 4 agosto 1977)
Rilevato, pertanto, come le odierne parti, nella stipulazione dei contratti del 30.10.2014, abbiano individuato una quantità predeterminata di caffè da consegnarsi in più riprese e ritenuto, conseguentemente, che il rapporto contrattuale intercorrente tra le medesime sia da ricondursi alla fattispecie della vendita, occorre evidenziare come la prescrizione applicabile al caso di specie sia quella decennale ordinaria e non la prescrizione quinquennale di cui all'a. 2948 n. 4 c.c. invocata dalla parte opponente.
D'altro canto, già il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, dott. nell'ordinanza del Per_1
14.09.23, aveva statuito che “che la prescrizione applicabile, trattandosi di questione contrattuale,
è quella decennale”.
Allo stesso modo, si concorda con il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, che, nella medesima ordinanza aveva ritenuto superata l'eccezione, proposta dalla parte opponente, di inesistenza dei contratti di compravendita per cui è causa, per omessa sottoscrizione quale accettazione, delle clausole contrattuali da parte della Controparte_2
6 Osservava il precedente G.I., nella ordinanza del 14.9.23, che “la eccezione circa la validità dei suddetti contratti formulata dalla parte opponente, per essere sottoscritti solo dalla opponente e non anche dalla opposta, può ritenersi superata alla stregua del granitico orientamento espresso dalla Cassazione, che la parte opposta riporta nella comparsa di costituzione (ex pluribus Cass.
2666/2022), secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto”.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte, nella citata sentenza, che “è sicuramente consolidato il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n.
2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525)”.
Ritenuto, quindi, in forza di quanto precedentemente argomentato, che tra le parti sia intervenuto un valido contratto di compravendita a consegne ripartite, occorre ora esaminare le questioni proposte dalla parte opponente relative, da un lato, al disconoscimento della cambiale di euro 5.000,00 del
30.10.14, emessa a favore di (doc. 4 allegato all'opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo) e dall'altro, alle penali ed alla richiesta di risarcimento danno, di cui agli art.li 6 e 4, rispettivamente del contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato e contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato di attrezzature.
Sul disconoscimento della cambiale per cui è causa, si era già pronunciato il precedente Giudice titolare del fascicolo, dott. nell'ordinanza del 01.02.2024, che riprendeva il contenuto del Per_1
precedente provvedimento del 14.09.23, ritenendo “la inammissibilità del disconoscimento di sottoscrizione e di compilazione della cambiale depositata in originale tenuto conto che, come rilevato con la ordinanza del 14.09.2023 nel contratto sottoscritto in data 30.10.2014 (doc. 2 fasc. opposto), che non risulta disconosciuto, si dà espressamente atto del rilascio, da parte della opponente, della cambiale ora disconosciuta, sicchè appare inverosimile la prospettazione della opponente circa la non genuinità della sottoscrizione sulla cambiale, quando risulta che la volontà contrattuale era proprio in questo senso;
considerato infatti che il disconoscimento risulta inammissibile ogni qual volta emergano forme di riconoscimento implicito, anche per comportamento concludente, desumibile anche dal contegno ante causam posto in essere dall'autore del disconoscimento: “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento,
7 espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del
27/09/2017)”.
La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10849 del 28 giugno 2012).
Pertanto, richiamando la trascritta ordinanza, e la giurisprudenza citata, uniformandosi alle medesime, si ritiene inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione e della compilazione della cambiale per cui è causa.
Veniamo ora ad analizzare la questione relativa alle penali ed al risarcimento del danno, di cui agli art.li 6 e 4, rispettivamente del contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato e contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato di attrezzature.
La clausola penale è un negozio giuridico con proprio oggetto e propria finalità, collegato ad un rapporto obbligatorio principale del quale rappresenta un patto accessorio.
Si tratta di una convenzione attraverso la quale creditore e debitore disciplinano gli effetti dell'inadempimento o del ritardo in modo diverso da quello stabilito dalla legge;
la prestazione dedotta nella clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e del suo ammontare.
Il creditore non ha l'onere di provare il pregiudizio subito, ma soltanto l'inadempimento del debitore.
Prendendo in considerazione i contratti sottoscritti dalle odierne parti in causa, si ritiene come le penali ivi previste, pur essendo nominalmente duplici paiono, tuttavia, avere la medesima funzione di ristorare la parte opposta dal mancato acquisto della concordata quantità di merce.
Già il Giudice precedente assegnatario del fascicolo, aveva evidenziato, nell'ordinanza del
14.09.2023, come l'indicazione nei contratti per cui è causa di entrambi le penali “appare determinare un forte squilibrio sinallagmatico in favore della parte somministrante, che, pur, si intende, a seguito del lamentato inadempimento della controparte, non ha eseguito la propria
8 obbligazione di fornire la merce oggetto del contratto, ma ottiene un ristoro che, in termini economici è di molto superiore al valore dei beni effettivamente somministrati;
…(omissis)…. si profila la seria possibilità di una riduzione officiosa delle penali applicate ai sensi dell'art. 1384
c.c., in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale espresso sin da Cass. Sez. Un.
21095/2004”.
D'altro canto, l'apprezzamento sull'eventuale eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., potrà diminuire equamente la penale qualora l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte, ovvero qualora l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo (avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento).
La norma non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente più debole ma bensì mira alla tutela e ricostruzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente (Cass. Civ., sentenza 6 aprile 1978, n. 1574).
Pertanto, funzione della clausola penale è quella di risarcire la parte adempiente per il danno subito a causa dell'inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, ai fini della predetta valutazione, si ritiene di dover prendere in considerazione alcuni aspetti dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Dalla visura camerale prodotta in atti della impresa “CH Caffè di Di Bella Chantal”, si evince come la medesima impresa sia stata costituita in data 27/29.10.14 e sia cessata in data 18.02.15 con cancellazione avvenuta il 02.03.15; date che sostanzialmente coincidono con la sottoscrizione dei contratti di compravendita dilazionata per cui è causa, e con l'asserita interruzione della consegna della merce di cui ai predetti contratti.
L'attrice in opposizione, non appena costituita la propria impresa, si è, quindi, obbligata nei confronti della all'acquisto di una quantità complessiva di kg. 3595,00 di caffè. Controparte_2
Nel ricorso monitorio opposto in queta sede, parte opposta rileva come la attrice in opposizione abbia ritirato sia 51 Kg di caffè dei 1111 Kg pattuiti con il contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato (denominato per semplicità contratto 1), sia 51 Kg dei
2484 Kg pattuiti con il contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato di attrezzature (denominato per semplicità contratto 2), senza, tuttavia, fornire documentazione comprovante tali asserite consegne.
D'altro canto, parte opponente, almeno in un primo momento e nello specifico nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., non contesta la fornitura di 51 Kg. di caffè riferita al contratto n. 1, ma
9 contesta la fornitura dell'identico quantitativo di caffè di cui al contratto n. 2, salvo poi contestare in toto le forniture nei successivi atti.
A ciò si aggiunga come solo con lettera raccomandata del 12.10.22, inviata dal legale della CP_2
e ritirata dalla sig.ra il 22.10.22, la parte opposta abbia richiesto il pagamento delle
[...] Pt_1
penali di cui ai menzionati contratti, e, solo successivamente e per la precisione con lettera a.r. del
28.12.22, inviata dalla parte opposta, ritirata dalla sig.ra in data 01.01.23, la convenuta Pt_1
opposta abbia comunicato alla controparte la risoluzione dei contratti sottoscritti in data 30.10.14, avendo l'impresa della sig.ra cessato l'attività ed i conseguenziali acquisti di caffè, Pt_1
ribadendo, contestualmente, la richiesta risarcitoria ed il pagamento delle fatture inevase.
In proposito preme evidenziare sia che l'impresa CH Caffè di Di Bella Chantal, ha cessato la propria attività in data 18.02.15 con cancellazione avvenuta il 02.03.2015, come emerge dalla visura camerale prodotta in atti, sia che la ha interrotto le consegne “nel gennaio 2015, Controparte_2
quando controparte cessava improvvisamente di saldare le fatture della merce già consegnata e ritirata” (pag. 4 comparsa costitutiva di parte opponente).
La comunicazione di risoluzione contrattuale e di richiesta di risarcimento danni in applicazione della penale di cui ai contratti del 30.10.2014, veniva, quindi, avanzata dalla convenuta in opposizione, circa 8 anni dopo l'asserito inadempimento della controparte.
A ciò si aggiunga come parte opposta non abbia provato di aver provveduto alla consegna della quantità di caffè concordata;
le fatture prodotte, n. 57/15 e 133/15 (doc. 14 e 15 allegate da parte convenuta in opposizione) riportano una quantità complessiva di caffè pari a 18 Kg., comunque inferiore ai 30 Kg mensili previsti in entrambi i contratti per cui è causa.
In ogni caso, anche considerando l'asserita fornitura, da parte della soc. della Controparte_2
complessiva quantità di 102 Kg di caffè, come indicato nel ricorso monitorio, il cui costo sarebbe di euro 2397,00 oltre iva (euro 23,50 x Kg. di caffè oltre Iva), si deve considerare come a fronte della fornitura dell'asserita quantità di merce corrispondente al 2,8% (102 kg) della fornitura complessiva
(pari a 3595,00 Kg. di caffè) parte convenuta in opposizione abbia richiesto il pagamento della somma di euro 23.620,00, corrispondente all'importo che si ricava dall'applicazione delle duplici penali (indennizzo mancato acquisto caffè e risarcimento danno per mancato acquisto caffè), previste in entrambi i contratti stipulati dalle parti, le quali parrebbero avere la medesima funzione di ristorare la somministrante dal mancato acquisto della determinata quantità di merce.
Inoltre, considerato il lasso di tempo intercorrente tra l'ultima consegna eseguita dalla CP_2
a favore della impresa della sig.ra , gennaio 2015, e l'invio della raccomandata di
[...] Pt_1
comunicazione di risoluzione contrattuale e richiesta risarcitoria (ottobre/dicembre 2022), si ritiene
10 che la convenuta in opposizione non abbia dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere il risarcimento del danno di cui alle penali contrattualmente stabilite.
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175
e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11908 del 19 giugno 2020- conforme Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21994 del 6 dicembre 2012).
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 34021 del 19 dicembre 2019).
Il potere di riduzione equitativa dell'importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell'adempimento deve essere esercitato avendo riguardo all'interesse del creditore al puntuale ed esatto adempimento, essendo riservati al giudice del merito l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo della penale e la misura della riduzione di detto importo. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, che aveva ridotto della metà la penale stabilita per il caso di ritardo nel rilascio di un immobile concesso in uso gratuito, affermando che il proprietario, successivamente alla scadenza della data stabilita per il rilascio, non aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l'immediata disponibilità dell'immobile). (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3998 del 18 marzo
2003).
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sezioni Unite, n. 18128, del 13 settembre 2005) hanno chiarito che il potere di riduzione ad equità, è attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela. Tale
11 funzione, come rileva la stessa decisione, nasce dalla necessità «di una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della Costituzione, individuati nel dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), nell'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie, da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.)».
Alla luce di quanto argomentato e dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, pare, pertanto, che l'accoglimento in toto della richiesta risarcitoria di parte opposta, pur a fronte dell'inadempimento della controparte, possa determinare un forte squilibrio sinallagmatico a favore della società convenuta in opposizione che, a fronte della consegna di 18 KG di caffè (come risultante dalle fatture allegate in atti), per un valore di euro 567,00, si vedrebbe riconosciuto un credito di quasi euro 24.000,00.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, si ritiene equo ridurre l'importo delle penali richieste dall'opposta, ex art. 1384 c.c., e conseguentemente, dichiarare l'attrice in opposizione tenuta a corrispondere la somma di euro 9.752,00, corrispondente alle penali di cui al contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato (denominato per semplicità contratto 1), che ha avuto sicuramente esecuzione quantomeno con riferimento allo sconto applicato parti ad euro 5000,00, come comprovato dalla nota di credito n. 928/14 del 30.10.14 emessa dalla di cui all'art. 2 del summenzionato contratto (doc. 3 di parte opposta), ed al Controparte_2 rilascio dell'effetto cambiario dell'importo di euro 5000,00 sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
a favore della , si cui all'art. 8 del medesimo contratto (doc. 4 di parte opposta). CP_2
A tale somma dovrà aggiungersi l'importo di euro 567,21 di cui alle fatture n. 57/15 e 133/15, di cui parte opponente non ha provato né si è offerta di provare l'avvenuto pagamento.
Se, infatti, spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, spetta, invece, al debitore provare l'avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).
In una recente sentenza, il Tribunale di Marsala (sentenza del 18.9.24 n. 648), ha statuito che per quanto attiene la fattura commerciale, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicchè contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale. Tuttavia, quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Per tutto quanto argomentato, non si ritiene vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
12
PQM
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 309/23 reso dal Tribunale di Ivrea nel fascicolo rg. 367/23; condanna la sig.ra (c.f. ) a pagare alla società Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_2
somma complessiva di euro 10.359,21, di cui euro 567,21 relative alle fatture n. 57/15 e 133/15, oltre ad interessi moratori sulla somma di euro 567,21;
Compensa le spese della presente procedura nella misura del 50%, ponendo il rimanente 50%, a carico della parte attrice in opposizione;
conseguentemente, condanna la sig.ra (c.f. ) a rifondere Parte_1 C.F._1
alla convenuta in opposizione, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, nella misura del 50%, liquidate in euro
2538,50 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Ivrea, li 16 settembre 2025
Il GOP
D.ssa Luisa DEGRANDI
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il G.O.P., d.ssa Luisa DEGRANDI, in funzione di Giudice Monocratico, letti gli atti di causa, e viste le conclusioni delle parti così come precisate nelle rispettive note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante il n. di R.G. 1465/23 Cont, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Zanghì ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Lenzi n. 5, Messina, per delega in atti
- parte attrice in opposizione -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ed amministratore unico, sig. (P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ricardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Avigliana n. 7/74, Torino, per delega in atti
- convenuta in opposizione-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto compravendita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice in opposizione (note di trattazione scritta per l'udienza del 8.4.25-depositate il 6.4.25):
“revocarsi e annullarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese e compensi del giudizio a carico dell'opposta e a favore dell'opponente, da liquidarsi in distrazione del sottoscritto procuratore anticipatario, condannarsi l'opposta per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via meramente subordinata, nella non creduta eventualità di accoglimento parziale e non integrale della presente opposizione, prendere atto che la opponente ha offerto, come da verbale di udienza del 31.01.24, un importo di euro 5000,00 a titolo di definizione bonaria, importo rifiutato
1 dall'opposta, circostanza che, pertanto, si richiede venga valutata ai fini della condanna alle spese e compensi di giudizio sempre in distrazione del sottoscritto procuratore”.
Per parte convenuta in opposizione (note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il
3.4.25) : “Voglia il Tribunale Ill.mo respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le declaratorie del caso, nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione formulata dalla sig.ra per i motivi di cui in comparsa di costituzione e memorie ex art. 171 ter 1,2,3, e Pt_1 per l'effetto respingere l'opposizione proposta dalla opponente e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 309/23 RG. 367/23 del tribunale di Ivrea.
In via subordinata: dichiarare, comunque, tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in Pt_1
favore della deducente della somma di euro 24.187,21, oltre interessi di mora ex DPR 231/02, e con maggiorazione ex art. 4 comma 2, DLGS 198/21 sulle forniture non pagate, dalla data del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso: condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Pt_1
lite temeraria, danni che in via equitativa e nella misura ritenuti di giustizia nonché liquidazione a favore dell'Erario come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, oltre onorari, e spese di ingiunzione inclusi contributo unificato e marca da bollo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24.04.23, la sig.ra Parte_1
citava in giudizio la , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo numero 309/23 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 26.02.23 e depositato il 02.03.23, notificato il 15.03.23, che ingiungeva alla sig.ra di pagare alla la somma di euro 24.187,21, già Parte_1 Controparte_2 comprensivi dell'importo di euro 5000,00 portato da cambiale, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione liquidate in euro 567,00 per compensi, ed euro 145,50 per esposti, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Parte opponente eccepiva l'inesistenza dei contratti del 30.10.14 intervenuti tra le parti, per omessa
CP_ sottoscrizione dei medesimi da parte della . inoltre, invocava la prescrizione CP_2
quinquennale ex art. 2948 c.c. qualificando i predetti contratti quali contratti di somministrazione.
Nel merito sosteneva come la convenuta in opposizione non avesse fornito prova del proprio adempimento, attraverso la fornitura del quantitativo di caffè pattuito, ed anzi sosteneva coma la avesse ingiustificatamente interrotto le forniture di merce. Inoltre, con il suddetto Controparte_2
atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la sig.ra dichiarava di Parte_1
disconoscere l'autografia e la sottoscrizione della cambiale di euro 5000 del 30.10.2014. Nelle
2 conclusioni chiedeva, quindi, che il Giudice disponesse la sospensione del decreto ingiuntivo n.
309/23 del tribunale di Ivrea, di cui invocava, nel merito, la pronuncia di nullità ed illegittimità.
Si costituiva, quindi, la parte convenuta in opposizione con comparsa di costituzione e risposta del
19.06.23, con la quale confutava la richiesta di inesistenza dei contratti del 30.10.14 per mancata sottoscrizione dei medesimi da parte della opposta, sostenendo che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione;
sosteneva, inoltre, l'applicabilità della prescrizione decennale ai contratti de quibus, sostenendo come gli stessi si debbano configurare quali contratti di vendita a consegne ripartite.
Inoltre, sosteneva l'avvenuto adempimento della prestazione di consegna merce da parte della e l'inadempimento della controparte al pagamento del relativo prezzo. In merito al CP_2
disconoscimento della cambiale prodotta in atti da parte della sig.ra produceva Pt_1
dichiarazione del sig. , cofirmatario della cambiale, formulando istanza di Parte_2
verificazione ex art. 216 c.p.c. insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 26.06.23, il Giudice in allora assegnatario del fascicolo, dott. Per_1
“considerato che, secondo l'orientamento già espresso da Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20596, poichè la pendenza della lite, in caso di introduzione di una controversia con rito monitorio, si realizza al momento del deposito del ricorso monitorio, sicchè la successiva opposizione deve seguire le regole processuali applicabili a tale data in quanto, in base al noto principio della c.d. inversione processuale, l'attore rimane l'opposto, mentre l'opponente è attore in senso formale, ma convenuto sul piano sostanziale;
rilevato che, nella specie, il ricorso monitorio è stato depositato in data precedente alla entrata in vigore della riforma Cartabia e pertanto la fase di opposizione deve seguire le previgenti regole processuali;
rilevato che la citazione è nulla ma, in presenza della costituzione di parte convenuta opposta, che nulla ha eccepito in proposito, sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;
considerato pertanto che va disposta la fissazione di una udienza ex art. 183 c.p.c. al fine di consentire al procedimento di proseguire secondo il rito ordinario di cognizione anteriore alle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia” fissava nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 13.09.2023, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 14.09.23, depositata a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito di note scritte, il G.I. rigettava la istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sulla somma di euro 5.000,00; rigettava la istanza di parte opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sulla somma residua di euro 19.187,21 e formulava proposta di conciliazione, ex art. 185 bis c.p.c., che
3 prevedeva il pagamento, eventualmente dilazionato, da parte della opponente in favore di parte opposta della complessiva somma, determinata equitativamente, di euro 10,000,00 oltre riconoscimento delle spese legali liquidate nel monitorio, e di un contributo spese legali ulteriore di euro 1.200,00 oltre accessori di legge, eventualmente in via dilazionata, e previa sottoscrizione, a garanzia delle parti, di verbale di conciliazione ex art. 88 disp. att. c.p.c.; assegnava, quindi, alle parti termine sino al 18.10.23 per il deposito di note di trattazione scritta.
Con successiva ordinanza del 19.10.23, il Giudice fissava udienza di comparizione personale delle parti al 29.11.23. Non essendo comparso nessuno a tale data, il Giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 6.12.23. A tale udienza comparivano i procuratori delle parti, ed il Giudice rinviava all'udienza del 31.01.24, per comparizione personale delle parti, disponendo il deposito dell'originale della cambiale allegata in copia agli atti di causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.24, a cui comparivano le parti personalmente, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo, sig. , Parte_2
formulata dalla parte opponente, concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. disponendo che la causa fosse automaticamente trattenuta a riserva a far data dal
30.04.24.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con successiva ordinanza del 30.04.24, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 29.01.25 per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29.12.24, l'odierno Giudicante, vista la variazione tabellare e l'assegnazione della presente causa, considerato il carico di fascicoli ed il calendario di udienza, revocava l'udienza del 29.01.25, rinviando la causa per i medesimi incombenti al 08.04.25, sostituendola con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, a seguito della sostituzione di udienza con il termine del 08.04.25 per deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti;
tratteneva la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, si ritiene di dover configurare il contratto intervenuto tra le parti quale contratto di vendita a consegne ripartite.
Già le parti avevano denominato i contratti tra le medesime stipulati in data 30.10.14, quali
“scrittura privata di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato” (doc. 2 parte opposta) e “scrittura privata di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato
4 di attrezzature” (doc. 5 parte opposta), già individuando la fattispecie contrattuale quale compravendita.
Nei suddetti contratti la opponente, sig.ra aveva ordinato alla opposta, Parte_1 [...]
la fornitura di Kg. 1111 di caffè (doc. 2 parte opposta) nonché l'ulteriore fornitura di CP_2
Kg. 2484 di caffè (doc. 5 parte opposta); entrambi i contratti prevedevano che “la vendita avverrà a consegna ripartite che la si obbliga ad effettuare ed il cliente a ritirare nella misura dal CP_2
medesimo dichiarata non inferiore a 30 kg. mensili a partire dal 30.10.2014”.
Il contratto di vendita a consegne ripartite è, appunto, una compravendita in cui la consegna della merce è effettuata dal venditore in più momenti distinti, anziché in un'unica soluzione, a causa della natura della fornitura, delle sue dimensioni o di esigenze specifiche.
La caratteristica fondamentale è l'unicità della prestazione, con la ripartizione che riguarda solo le modalità di esecuzione.
La distinzione rispetto alla somministrazione è che nella vendita a consegne ripartite c'è sempre un'unica e determinabile prestazione, mentre nella somministrazione l'interesse è quello del compratore di soddisfare un bisogno periodico e l'entità totale della fornitura può non essere determinabile all'inizio.
Infatti, nella somministrazione, le varie prestazioni nelle quali la periodicità o la continuità si estrinseca, sono concepite nel rapporto in funzione organica, ricollegate cioè le une alle altre come a sviluppo armonico graduale di un rapporto unitario, non tuttavia, al punto da doversi considerare come momenti esecutivi di una prestazione unica, come tale originariamente individuata e globalmente dedotta in contratto, laddove le prestazioni, dovendosi adattare quantitativamente ed in certo senso anche qualitativamente, ai bisogni del somministrato, restano nella loro entità generalmente indefinite e relativamente autonome. Per cui la somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite, nella quale l'oggettivazione è unica e prestabilita, e ad essere ripartita, sia pure a periodi fissi, è soltanto l'esecuzione.
Pertanto, il connotato differenziale tra la somministrazione e la vendita a consegne ripartite sembra debba risiedere nel fatto che il contratto di somministrazione implica pluralità di prestazioni, laddove, nella vendita mobiliare, anche se a consegne ripartite, la prestazione è unica, ancorché frazionata.
La stessa Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, stabilendo che “il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre
5 la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto”. (Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 33559 del 11 novembre 2021).
Tale sentenza, conferma, peraltro, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza.
Nel contratto di somministrazione, caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome, la pluralità di dette prestazioni, richiesta dalla stessa funzione e finalità del contratto, incide sulla formazione di esso, e non già, come nel caso di vendita a consegne ripartite, sull'esecuzione. Nello stesso contratto, la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, ha un fondamento economico e giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale questa costituisce soltanto un mezzo d'incremento patrimoniale. (Cass. civ. n. 742/1980).
Si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne è determinato dall'interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, così da non poter trovare appagamento nella disponibilità delle cose in unica soluzione. Diversa è, invece l'ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta sempre costituito da un'unica prestazione, ma rappresenta solo una modalità della esecuzione, collegata con l'impossibilità di effettuare la consegna in una sola volta. In questa seconda ipotesi, il contratto non è ad esecuzione periodica, come nel caso della somministrazione, ma ha per oggetto una prestazione unica, anche se frazionata. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3511 del 4 agosto 1977)
Rilevato, pertanto, come le odierne parti, nella stipulazione dei contratti del 30.10.2014, abbiano individuato una quantità predeterminata di caffè da consegnarsi in più riprese e ritenuto, conseguentemente, che il rapporto contrattuale intercorrente tra le medesime sia da ricondursi alla fattispecie della vendita, occorre evidenziare come la prescrizione applicabile al caso di specie sia quella decennale ordinaria e non la prescrizione quinquennale di cui all'a. 2948 n. 4 c.c. invocata dalla parte opponente.
D'altro canto, già il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, dott. nell'ordinanza del Per_1
14.09.23, aveva statuito che “che la prescrizione applicabile, trattandosi di questione contrattuale,
è quella decennale”.
Allo stesso modo, si concorda con il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, che, nella medesima ordinanza aveva ritenuto superata l'eccezione, proposta dalla parte opponente, di inesistenza dei contratti di compravendita per cui è causa, per omessa sottoscrizione quale accettazione, delle clausole contrattuali da parte della Controparte_2
6 Osservava il precedente G.I., nella ordinanza del 14.9.23, che “la eccezione circa la validità dei suddetti contratti formulata dalla parte opponente, per essere sottoscritti solo dalla opponente e non anche dalla opposta, può ritenersi superata alla stregua del granitico orientamento espresso dalla Cassazione, che la parte opposta riporta nella comparsa di costituzione (ex pluribus Cass.
2666/2022), secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto”.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte, nella citata sentenza, che “è sicuramente consolidato il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n.
2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525)”.
Ritenuto, quindi, in forza di quanto precedentemente argomentato, che tra le parti sia intervenuto un valido contratto di compravendita a consegne ripartite, occorre ora esaminare le questioni proposte dalla parte opponente relative, da un lato, al disconoscimento della cambiale di euro 5.000,00 del
30.10.14, emessa a favore di (doc. 4 allegato all'opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo) e dall'altro, alle penali ed alla richiesta di risarcimento danno, di cui agli art.li 6 e 4, rispettivamente del contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato e contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato di attrezzature.
Sul disconoscimento della cambiale per cui è causa, si era già pronunciato il precedente Giudice titolare del fascicolo, dott. nell'ordinanza del 01.02.2024, che riprendeva il contenuto del Per_1
precedente provvedimento del 14.09.23, ritenendo “la inammissibilità del disconoscimento di sottoscrizione e di compilazione della cambiale depositata in originale tenuto conto che, come rilevato con la ordinanza del 14.09.2023 nel contratto sottoscritto in data 30.10.2014 (doc. 2 fasc. opposto), che non risulta disconosciuto, si dà espressamente atto del rilascio, da parte della opponente, della cambiale ora disconosciuta, sicchè appare inverosimile la prospettazione della opponente circa la non genuinità della sottoscrizione sulla cambiale, quando risulta che la volontà contrattuale era proprio in questo senso;
considerato infatti che il disconoscimento risulta inammissibile ogni qual volta emergano forme di riconoscimento implicito, anche per comportamento concludente, desumibile anche dal contegno ante causam posto in essere dall'autore del disconoscimento: “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento,
7 espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del
27/09/2017)”.
La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10849 del 28 giugno 2012).
Pertanto, richiamando la trascritta ordinanza, e la giurisprudenza citata, uniformandosi alle medesime, si ritiene inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione e della compilazione della cambiale per cui è causa.
Veniamo ora ad analizzare la questione relativa alle penali ed al risarcimento del danno, di cui agli art.li 6 e 4, rispettivamente del contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato e contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato di attrezzature.
La clausola penale è un negozio giuridico con proprio oggetto e propria finalità, collegato ad un rapporto obbligatorio principale del quale rappresenta un patto accessorio.
Si tratta di una convenzione attraverso la quale creditore e debitore disciplinano gli effetti dell'inadempimento o del ritardo in modo diverso da quello stabilito dalla legge;
la prestazione dedotta nella clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e del suo ammontare.
Il creditore non ha l'onere di provare il pregiudizio subito, ma soltanto l'inadempimento del debitore.
Prendendo in considerazione i contratti sottoscritti dalle odierne parti in causa, si ritiene come le penali ivi previste, pur essendo nominalmente duplici paiono, tuttavia, avere la medesima funzione di ristorare la parte opposta dal mancato acquisto della concordata quantità di merce.
Già il Giudice precedente assegnatario del fascicolo, aveva evidenziato, nell'ordinanza del
14.09.2023, come l'indicazione nei contratti per cui è causa di entrambi le penali “appare determinare un forte squilibrio sinallagmatico in favore della parte somministrante, che, pur, si intende, a seguito del lamentato inadempimento della controparte, non ha eseguito la propria
8 obbligazione di fornire la merce oggetto del contratto, ma ottiene un ristoro che, in termini economici è di molto superiore al valore dei beni effettivamente somministrati;
…(omissis)…. si profila la seria possibilità di una riduzione officiosa delle penali applicate ai sensi dell'art. 1384
c.c., in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale espresso sin da Cass. Sez. Un.
21095/2004”.
D'altro canto, l'apprezzamento sull'eventuale eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., potrà diminuire equamente la penale qualora l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte, ovvero qualora l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo (avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento).
La norma non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente più debole ma bensì mira alla tutela e ricostruzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente (Cass. Civ., sentenza 6 aprile 1978, n. 1574).
Pertanto, funzione della clausola penale è quella di risarcire la parte adempiente per il danno subito a causa dell'inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, ai fini della predetta valutazione, si ritiene di dover prendere in considerazione alcuni aspetti dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Dalla visura camerale prodotta in atti della impresa “CH Caffè di Di Bella Chantal”, si evince come la medesima impresa sia stata costituita in data 27/29.10.14 e sia cessata in data 18.02.15 con cancellazione avvenuta il 02.03.15; date che sostanzialmente coincidono con la sottoscrizione dei contratti di compravendita dilazionata per cui è causa, e con l'asserita interruzione della consegna della merce di cui ai predetti contratti.
L'attrice in opposizione, non appena costituita la propria impresa, si è, quindi, obbligata nei confronti della all'acquisto di una quantità complessiva di kg. 3595,00 di caffè. Controparte_2
Nel ricorso monitorio opposto in queta sede, parte opposta rileva come la attrice in opposizione abbia ritirato sia 51 Kg di caffè dei 1111 Kg pattuiti con il contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato (denominato per semplicità contratto 1), sia 51 Kg dei
2484 Kg pattuiti con il contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e comodato di attrezzature (denominato per semplicità contratto 2), senza, tuttavia, fornire documentazione comprovante tali asserite consegne.
D'altro canto, parte opponente, almeno in un primo momento e nello specifico nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., non contesta la fornitura di 51 Kg. di caffè riferita al contratto n. 1, ma
9 contesta la fornitura dell'identico quantitativo di caffè di cui al contratto n. 2, salvo poi contestare in toto le forniture nei successivi atti.
A ciò si aggiunga come solo con lettera raccomandata del 12.10.22, inviata dal legale della CP_2
e ritirata dalla sig.ra il 22.10.22, la parte opposta abbia richiesto il pagamento delle
[...] Pt_1
penali di cui ai menzionati contratti, e, solo successivamente e per la precisione con lettera a.r. del
28.12.22, inviata dalla parte opposta, ritirata dalla sig.ra in data 01.01.23, la convenuta Pt_1
opposta abbia comunicato alla controparte la risoluzione dei contratti sottoscritti in data 30.10.14, avendo l'impresa della sig.ra cessato l'attività ed i conseguenziali acquisti di caffè, Pt_1
ribadendo, contestualmente, la richiesta risarcitoria ed il pagamento delle fatture inevase.
In proposito preme evidenziare sia che l'impresa CH Caffè di Di Bella Chantal, ha cessato la propria attività in data 18.02.15 con cancellazione avvenuta il 02.03.2015, come emerge dalla visura camerale prodotta in atti, sia che la ha interrotto le consegne “nel gennaio 2015, Controparte_2
quando controparte cessava improvvisamente di saldare le fatture della merce già consegnata e ritirata” (pag. 4 comparsa costitutiva di parte opponente).
La comunicazione di risoluzione contrattuale e di richiesta di risarcimento danni in applicazione della penale di cui ai contratti del 30.10.2014, veniva, quindi, avanzata dalla convenuta in opposizione, circa 8 anni dopo l'asserito inadempimento della controparte.
A ciò si aggiunga come parte opposta non abbia provato di aver provveduto alla consegna della quantità di caffè concordata;
le fatture prodotte, n. 57/15 e 133/15 (doc. 14 e 15 allegate da parte convenuta in opposizione) riportano una quantità complessiva di caffè pari a 18 Kg., comunque inferiore ai 30 Kg mensili previsti in entrambi i contratti per cui è causa.
In ogni caso, anche considerando l'asserita fornitura, da parte della soc. della Controparte_2
complessiva quantità di 102 Kg di caffè, come indicato nel ricorso monitorio, il cui costo sarebbe di euro 2397,00 oltre iva (euro 23,50 x Kg. di caffè oltre Iva), si deve considerare come a fronte della fornitura dell'asserita quantità di merce corrispondente al 2,8% (102 kg) della fornitura complessiva
(pari a 3595,00 Kg. di caffè) parte convenuta in opposizione abbia richiesto il pagamento della somma di euro 23.620,00, corrispondente all'importo che si ricava dall'applicazione delle duplici penali (indennizzo mancato acquisto caffè e risarcimento danno per mancato acquisto caffè), previste in entrambi i contratti stipulati dalle parti, le quali parrebbero avere la medesima funzione di ristorare la somministrante dal mancato acquisto della determinata quantità di merce.
Inoltre, considerato il lasso di tempo intercorrente tra l'ultima consegna eseguita dalla CP_2
a favore della impresa della sig.ra , gennaio 2015, e l'invio della raccomandata di
[...] Pt_1
comunicazione di risoluzione contrattuale e richiesta risarcitoria (ottobre/dicembre 2022), si ritiene
10 che la convenuta in opposizione non abbia dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere il risarcimento del danno di cui alle penali contrattualmente stabilite.
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175
e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11908 del 19 giugno 2020- conforme Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21994 del 6 dicembre 2012).
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 34021 del 19 dicembre 2019).
Il potere di riduzione equitativa dell'importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell'adempimento deve essere esercitato avendo riguardo all'interesse del creditore al puntuale ed esatto adempimento, essendo riservati al giudice del merito l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo della penale e la misura della riduzione di detto importo. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, che aveva ridotto della metà la penale stabilita per il caso di ritardo nel rilascio di un immobile concesso in uso gratuito, affermando che il proprietario, successivamente alla scadenza della data stabilita per il rilascio, non aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l'immediata disponibilità dell'immobile). (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3998 del 18 marzo
2003).
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sezioni Unite, n. 18128, del 13 settembre 2005) hanno chiarito che il potere di riduzione ad equità, è attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela. Tale
11 funzione, come rileva la stessa decisione, nasce dalla necessità «di una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della Costituzione, individuati nel dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), nell'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie, da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.)».
Alla luce di quanto argomentato e dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, pare, pertanto, che l'accoglimento in toto della richiesta risarcitoria di parte opposta, pur a fronte dell'inadempimento della controparte, possa determinare un forte squilibrio sinallagmatico a favore della società convenuta in opposizione che, a fronte della consegna di 18 KG di caffè (come risultante dalle fatture allegate in atti), per un valore di euro 567,00, si vedrebbe riconosciuto un credito di quasi euro 24.000,00.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, si ritiene equo ridurre l'importo delle penali richieste dall'opposta, ex art. 1384 c.c., e conseguentemente, dichiarare l'attrice in opposizione tenuta a corrispondere la somma di euro 9.752,00, corrispondente alle penali di cui al contratto di compravendita dilazionata con patto di esclusiva e sconto anticipato (denominato per semplicità contratto 1), che ha avuto sicuramente esecuzione quantomeno con riferimento allo sconto applicato parti ad euro 5000,00, come comprovato dalla nota di credito n. 928/14 del 30.10.14 emessa dalla di cui all'art. 2 del summenzionato contratto (doc. 3 di parte opposta), ed al Controparte_2 rilascio dell'effetto cambiario dell'importo di euro 5000,00 sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
a favore della , si cui all'art. 8 del medesimo contratto (doc. 4 di parte opposta). CP_2
A tale somma dovrà aggiungersi l'importo di euro 567,21 di cui alle fatture n. 57/15 e 133/15, di cui parte opponente non ha provato né si è offerta di provare l'avvenuto pagamento.
Se, infatti, spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, spetta, invece, al debitore provare l'avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).
In una recente sentenza, il Tribunale di Marsala (sentenza del 18.9.24 n. 648), ha statuito che per quanto attiene la fattura commerciale, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicchè contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale. Tuttavia, quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Per tutto quanto argomentato, non si ritiene vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
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PQM
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 309/23 reso dal Tribunale di Ivrea nel fascicolo rg. 367/23; condanna la sig.ra (c.f. ) a pagare alla società Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_2
somma complessiva di euro 10.359,21, di cui euro 567,21 relative alle fatture n. 57/15 e 133/15, oltre ad interessi moratori sulla somma di euro 567,21;
Compensa le spese della presente procedura nella misura del 50%, ponendo il rimanente 50%, a carico della parte attrice in opposizione;
conseguentemente, condanna la sig.ra (c.f. ) a rifondere Parte_1 C.F._1
alla convenuta in opposizione, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, nella misura del 50%, liquidate in euro
2538,50 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Ivrea, li 16 settembre 2025
Il GOP
D.ssa Luisa DEGRANDI
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