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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7090/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 24.06.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 859/2019 e vertente tra
, (c.f.: ) e , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Christian LOMBARDI C.F._2
- Appellanti – E
, (c.f.: ); (c.f.: ); CP_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(c.f.: e , (c.f.: ), rappresentati
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
e difesi dall'Avv. Andrea Barbesin
- Appellati –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- , , in proprio e nella qualità di eredi di e CP_1 Pt_3 Per_1 Persona_2
convennero in giudizio e , al fine di sentir dichiarare l'inefficacia Parte_5 Parte_1 Pt_2 nei loro confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 1.04.2008, a mezzo del quale CP_2
trasferì ai suoi fratelli la sua quota di piena proprietà pari a 2/18 di una porzione di fabbricato
[...] urbano sito in Formia, costituita da un appartamento con sovrastante terrazzo, rendendo in tal modo più difficile il recupero del credito loro spettante in forza di una sentenza del Tribunale di Latina, il cui tentativo diede infatti esito negativo;
- non si costituirono i convenuti, dei quali venne dichiarata la contumacia;
- il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia nei confronti degli istanti dell'atto di compravendita e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. Ritenne sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ed in particolare:
1. accertò l'esistenza di un valido rapporto di credito tra gli attori e , in forza di Controparte_2 sentenza del Tribunale Ordinario di Latina del 31.03.2010, divenuta irrevocabile il 27.09.2010, per la somma di € 2.759,82;
2. chiarì che l'eventus damni si sarebbe sostanziato nella maggiore difficoltà di recupero del credito a causa della vendita dell'immobile, che avrebbe sottratto un bene facilmente aggredibile dal patrimonio del debitore;
3. sul piano soggettivo, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, considerò elementi indiziari del consilium fraudis in capo al debitore e della scientia fraudis del terzo acquirente tanto il comportamento processuale tenuto dai convenuti, contumaci, quanto i rapporti di parentela tra le parti e la sproporzione tra il prezzo di vendita (€ 10.000,00) rispetto al presumibile valore di mercato dell'immobile;
- proposero appello e , chiedendo la riforma della predetta sentenza e, Parte_1 Pt_2 preliminarmente, di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio di I grado ex art. 307 c.p.c. per omessa rinnovazione della notifica come richiesta dal G.M; in subordine, di rigettare la domanda degli odierni convenuti;
- si costituirono in giudizio e altri, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. ovvero ex art. 345 c.p.c.; nel merito il rigetto dell'appello;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
- Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono che la sentenza impugnata è erronea per non aver dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Sottolineano che, nonostante il giudice avesse ordinato la rinotifica dell'atto di citazione a entrambi i convenuti, tale adempimento sarebbe stato eseguito solo nei confronti di uno di essi e per giunta in modo irregolare, sicché la mancata rinotifica alla seconda convenuta avrebbe comportato l'estinzione automatica del processo;
- il motivo di appello è infondato e va rigettato. La dedotta tardiva conoscenza del giudizio da parte degli appellanti è smentita dalla prova documentale della regolare e tempestiva notifica del ricorso per la prosecuzione ex art. 302 c.p.c. e del relativo decreto di fissazione udienza, perfezionatasi nei confronti di entrambi i convenuti secondo le forme di legge, rispettivamente in data 07.02.2017 per , ed Parte_1 in data 01.06.2017 per . Le firme autografe apposte sugli avvisi di ricevimento confermano Parte_2 l'avvenuta ricezione degli atti, rendendo evidente la possibilità per gli appellanti di costituirsi tempestivamente nel giudizio;
- Ne segue che non ricorrono, né sono sopravvenuti, i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., correttamente non pronunciata dal Giudice di prime cure. Ancora ritenuto che:
- Con il secondo motivo gli appellanti contestano nel merito la decisione di primo grado, ritenendo insussistenti sia il consilium fraudis in capo al debitore sia la scientia damni da parte degli acquirenti. Deducono che la compravendita ha natura familiare e riguarda una quota marginale di un immobile destinato all'uso abitativo della madre, sicché il prezzo corrisposto sarebbe coerente con il valore reale del bene;
contestano, sul punto, anche l'attendibilità della perizia depositata in atti, non essendo stato possibile effettuare a loro volta una perizia di parte. Evidenziano poi come il debito da cui origina l'azione revocatoria sia successivo al trasferimento, escludendo ogni intento fraudolento. Criticano, inoltre, l'uso improprio delle presunzioni, basate su elementi isolati e non sufficientemente gravi, precisi e concordanti, in violazione dei principi codicistici;
- il motivo è fondato e meritevole di accoglimento;
- l'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito);
- la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che per la configurazione dell'eventus damni, non è necessario che vi sia una totale compromissione del patrimonio del debitore;
è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/08/2025, n. 24003; conf. Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221);
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, la conoscenza da parte del terzo acquirente dell'atto dispositivo dell'esistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può essere ricavata attraverso presunzioni semplici, comprese quelle derivanti da vincoli parentali tra il debitore disponente e il terzo, quando tali vincoli rendano estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9349) e pertanto la convinzione del giudice di merito che desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29/05/2013, n. 13447);
- nello specifico, ai fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., è costituito dalla dolosa preordinazione dell'atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l'atto stesso con l'intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro. Pertanto, è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell'obbligazione per rendere più difficile o precludere l'azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898). Sul punto, le Sezioni Unite rimarcano che l'identificazione dell'elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta infatti un'indubbia dilatazione dei margini di operatività dell'istituto;
- giova altresì ricordare che il giudice di merito deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultante probatorie e del proprio convincimento;
in particolare, valutando dapprima analiticamente gli elementi indiziari, poi effettuando una valutazione complessiva degli stessi per accertare la loro concordanza ai fini del convincimento sulla prova presuntiva. In sede di sindacato sul ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., occorre verificare che l'apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza sia stato ricavato dal complesso degli indizi, sia pure previamente individuati per la loro idoneità a fondare il ragionamento presuntivo, e che non sia stato omesso l'esame di un fatto secondario dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto noto principale, purché decisivo. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
17/06/2020, n. 11696);
- osserva questa Corte che il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto gli elementi indiziari dai quali i desumere le condizioni per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. – tra i quali possono essere annoverati i peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, le ambigue modalità di pagamento, la mancata prova del pagamento, la sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato ovvero la vendita contestuale di una pluralità di beni – non sono sufficienti, laddove isolatamente considerati, a ritenere provata la sussistenza del "consilium fraudis" del debitore e della "participatio fraudis" del terzo acquirente;
- nel caso di specie, il rapporto di parentela tra i disponenti non assume valenza indiziaria inconfutabile, tenuto conto che ha venduto ai germani una quota residuale (pari a 2/18) di un immobile in uso alla Controparte_2 propria madre e che, al di là dei prossimi congiunti, tale bene non risultava utilmente collocabile sul mercato. La volontà di ottenere la liquidazione della quota di piena proprietà di un bene appartenente all'asse ereditario e non agevolmente divisibile costituisce ictu oculi una valida causa giustificatrice dell'atto dispositivo posto in essere;
- quanto all'asserita sperequazione tra il prezzo pattuito e il “presumibile” valore di mercato, non può attribuirsi valenza dirimente alla perizia di parte depositata in primo grado;
va invece considerato che l'immobile controverso costituiva dimora in uso esclusivo alla madre degli odierni appellanti, che esercitava sulla stessa diritto di abitazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono identiche a quelle che può trarre il coniuge abitatore ai sensi dell'art. 540 c.c., risultando, quindi, non irrazionale e non contestabile la scelta di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell'usufrutto, per pervenire al valore del diritto di abitazione attribuito al coniuge superstite. In considerazione dell'età della donna (59 anni) e del valore residuo della nuda proprietà dell'immobile una volta sottratto il valore del diritto di abitazione (pari al 41,50%) questa Corte ritiene congruo il corrispettivo pattuito per il trasferimento del bene (pari a euro
10.000,00);
- né può assumere rilievo in tal senso la contumacia in primo grado degli odierni appellanti, trattandosi di un comportamento processuale privo di ogni valenza sostanziale;
- l'accoglimento del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione proposto nella presente sede;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e in integrale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati , , e . CP_1 Pt_3 Per_1 Parte_5
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 4.600,00 per il primo grado ed euro 4.600,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA, e spese generali nella misura del 15.
Rigetto per il resto.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7090/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 24.06.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 859/2019 e vertente tra
, (c.f.: ) e , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Christian LOMBARDI C.F._2
- Appellanti – E
, (c.f.: ); (c.f.: ); CP_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(c.f.: e , (c.f.: ), rappresentati
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
e difesi dall'Avv. Andrea Barbesin
- Appellati –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- , , in proprio e nella qualità di eredi di e CP_1 Pt_3 Per_1 Persona_2
convennero in giudizio e , al fine di sentir dichiarare l'inefficacia Parte_5 Parte_1 Pt_2 nei loro confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 1.04.2008, a mezzo del quale CP_2
trasferì ai suoi fratelli la sua quota di piena proprietà pari a 2/18 di una porzione di fabbricato
[...] urbano sito in Formia, costituita da un appartamento con sovrastante terrazzo, rendendo in tal modo più difficile il recupero del credito loro spettante in forza di una sentenza del Tribunale di Latina, il cui tentativo diede infatti esito negativo;
- non si costituirono i convenuti, dei quali venne dichiarata la contumacia;
- il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia nei confronti degli istanti dell'atto di compravendita e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. Ritenne sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ed in particolare:
1. accertò l'esistenza di un valido rapporto di credito tra gli attori e , in forza di Controparte_2 sentenza del Tribunale Ordinario di Latina del 31.03.2010, divenuta irrevocabile il 27.09.2010, per la somma di € 2.759,82;
2. chiarì che l'eventus damni si sarebbe sostanziato nella maggiore difficoltà di recupero del credito a causa della vendita dell'immobile, che avrebbe sottratto un bene facilmente aggredibile dal patrimonio del debitore;
3. sul piano soggettivo, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, considerò elementi indiziari del consilium fraudis in capo al debitore e della scientia fraudis del terzo acquirente tanto il comportamento processuale tenuto dai convenuti, contumaci, quanto i rapporti di parentela tra le parti e la sproporzione tra il prezzo di vendita (€ 10.000,00) rispetto al presumibile valore di mercato dell'immobile;
- proposero appello e , chiedendo la riforma della predetta sentenza e, Parte_1 Pt_2 preliminarmente, di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio di I grado ex art. 307 c.p.c. per omessa rinnovazione della notifica come richiesta dal G.M; in subordine, di rigettare la domanda degli odierni convenuti;
- si costituirono in giudizio e altri, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. ovvero ex art. 345 c.p.c.; nel merito il rigetto dell'appello;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
- Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono che la sentenza impugnata è erronea per non aver dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Sottolineano che, nonostante il giudice avesse ordinato la rinotifica dell'atto di citazione a entrambi i convenuti, tale adempimento sarebbe stato eseguito solo nei confronti di uno di essi e per giunta in modo irregolare, sicché la mancata rinotifica alla seconda convenuta avrebbe comportato l'estinzione automatica del processo;
- il motivo di appello è infondato e va rigettato. La dedotta tardiva conoscenza del giudizio da parte degli appellanti è smentita dalla prova documentale della regolare e tempestiva notifica del ricorso per la prosecuzione ex art. 302 c.p.c. e del relativo decreto di fissazione udienza, perfezionatasi nei confronti di entrambi i convenuti secondo le forme di legge, rispettivamente in data 07.02.2017 per , ed Parte_1 in data 01.06.2017 per . Le firme autografe apposte sugli avvisi di ricevimento confermano Parte_2 l'avvenuta ricezione degli atti, rendendo evidente la possibilità per gli appellanti di costituirsi tempestivamente nel giudizio;
- Ne segue che non ricorrono, né sono sopravvenuti, i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., correttamente non pronunciata dal Giudice di prime cure. Ancora ritenuto che:
- Con il secondo motivo gli appellanti contestano nel merito la decisione di primo grado, ritenendo insussistenti sia il consilium fraudis in capo al debitore sia la scientia damni da parte degli acquirenti. Deducono che la compravendita ha natura familiare e riguarda una quota marginale di un immobile destinato all'uso abitativo della madre, sicché il prezzo corrisposto sarebbe coerente con il valore reale del bene;
contestano, sul punto, anche l'attendibilità della perizia depositata in atti, non essendo stato possibile effettuare a loro volta una perizia di parte. Evidenziano poi come il debito da cui origina l'azione revocatoria sia successivo al trasferimento, escludendo ogni intento fraudolento. Criticano, inoltre, l'uso improprio delle presunzioni, basate su elementi isolati e non sufficientemente gravi, precisi e concordanti, in violazione dei principi codicistici;
- il motivo è fondato e meritevole di accoglimento;
- l'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito);
- la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che per la configurazione dell'eventus damni, non è necessario che vi sia una totale compromissione del patrimonio del debitore;
è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/08/2025, n. 24003; conf. Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221);
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, la conoscenza da parte del terzo acquirente dell'atto dispositivo dell'esistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può essere ricavata attraverso presunzioni semplici, comprese quelle derivanti da vincoli parentali tra il debitore disponente e il terzo, quando tali vincoli rendano estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9349) e pertanto la convinzione del giudice di merito che desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29/05/2013, n. 13447);
- nello specifico, ai fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., è costituito dalla dolosa preordinazione dell'atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l'atto stesso con l'intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro. Pertanto, è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell'obbligazione per rendere più difficile o precludere l'azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898). Sul punto, le Sezioni Unite rimarcano che l'identificazione dell'elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta infatti un'indubbia dilatazione dei margini di operatività dell'istituto;
- giova altresì ricordare che il giudice di merito deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultante probatorie e del proprio convincimento;
in particolare, valutando dapprima analiticamente gli elementi indiziari, poi effettuando una valutazione complessiva degli stessi per accertare la loro concordanza ai fini del convincimento sulla prova presuntiva. In sede di sindacato sul ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., occorre verificare che l'apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza sia stato ricavato dal complesso degli indizi, sia pure previamente individuati per la loro idoneità a fondare il ragionamento presuntivo, e che non sia stato omesso l'esame di un fatto secondario dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto noto principale, purché decisivo. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
17/06/2020, n. 11696);
- osserva questa Corte che il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto gli elementi indiziari dai quali i desumere le condizioni per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. – tra i quali possono essere annoverati i peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, le ambigue modalità di pagamento, la mancata prova del pagamento, la sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato ovvero la vendita contestuale di una pluralità di beni – non sono sufficienti, laddove isolatamente considerati, a ritenere provata la sussistenza del "consilium fraudis" del debitore e della "participatio fraudis" del terzo acquirente;
- nel caso di specie, il rapporto di parentela tra i disponenti non assume valenza indiziaria inconfutabile, tenuto conto che ha venduto ai germani una quota residuale (pari a 2/18) di un immobile in uso alla Controparte_2 propria madre e che, al di là dei prossimi congiunti, tale bene non risultava utilmente collocabile sul mercato. La volontà di ottenere la liquidazione della quota di piena proprietà di un bene appartenente all'asse ereditario e non agevolmente divisibile costituisce ictu oculi una valida causa giustificatrice dell'atto dispositivo posto in essere;
- quanto all'asserita sperequazione tra il prezzo pattuito e il “presumibile” valore di mercato, non può attribuirsi valenza dirimente alla perizia di parte depositata in primo grado;
va invece considerato che l'immobile controverso costituiva dimora in uso esclusivo alla madre degli odierni appellanti, che esercitava sulla stessa diritto di abitazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono identiche a quelle che può trarre il coniuge abitatore ai sensi dell'art. 540 c.c., risultando, quindi, non irrazionale e non contestabile la scelta di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell'usufrutto, per pervenire al valore del diritto di abitazione attribuito al coniuge superstite. In considerazione dell'età della donna (59 anni) e del valore residuo della nuda proprietà dell'immobile una volta sottratto il valore del diritto di abitazione (pari al 41,50%) questa Corte ritiene congruo il corrispettivo pattuito per il trasferimento del bene (pari a euro
10.000,00);
- né può assumere rilievo in tal senso la contumacia in primo grado degli odierni appellanti, trattandosi di un comportamento processuale privo di ogni valenza sostanziale;
- l'accoglimento del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione proposto nella presente sede;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e in integrale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati , , e . CP_1 Pt_3 Per_1 Parte_5
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 4.600,00 per il primo grado ed euro 4.600,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA, e spese generali nella misura del 15.
Rigetto per il resto.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)