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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI Sezione civile – Giudice del lavoro
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 959 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nata a Terni (TR) il [...], in [...] e quale Parte_1 coniuge erede di , deceduto il 22.02.2024, elettivamente Persona_1 domiciliata in Terni (TR), Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Lavari che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1 Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_2 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, ritualmente notificato,
, vedova di , ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Persona_1 [...]
Controparte_3
in persona del direttore pro tempore e, premesso di aver
[...] infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il decesso del consorte, avvenuto in data 22.02.2024, è stato causato dalla malattia Morbo di Parkinson, già accertata come di origine professionale con sentenza n. 395/2023, resa dal Tribunale di Terni e, per l'effetto, riconoscere e liquidare in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965. Si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza della domanda. CP_1 In particolare, nel merito, l' sosteneva l'impossibilità di riscontrare CP_3 un nesso di causalità o concausalità tra la malattia professionale (morbo di Parkinson) di cui era portatore ed il decesso, insistendo per il Persona_1 rigetto della domanda. La causa è stata istruita con la produzione documentale offerta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico – legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, come tale, può trovare accoglimento per quanto di ragione. Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte. Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto dalla malattia Morbo di Parkinson, già accertata di origine professionale in seno al procedimento iscritto al R.G. n. 79/2021 dell'intestato Tribunale concluso con sentenza n.395/2023 del 20.12.2023. Parte resistente contesta che la malattia di Parkinson, sia in nesso di causalità o concausalità, anche in termini di probabilità scientifica, con il decesso del sig. . Persona_1 Dalla documentazione allegata al ricorso, invero, è emersa conferma che il sig. era affetto dalla patologia di Parkinson, produttiva di un Persona_1 danno biologico permanente nella misura del 60% come accertato e riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Terni sopra citata. Tale sentenza non risulta sia stata impugnata e pertanto, pacificamente è passata in giudicato e fa stato tra le parti in causa con riferimento all'accertamento sopra riportato. Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006; Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ., sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n. 6102/2014; Cass. civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica in definitiva il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio. La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato (vd. Cass. Civ., SS.UU. sent. n.226/2001) che: “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”. È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito. Ebbene, nel presente giudizio caratterizzato dalla cognizione piena, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito della copia della sentenza di riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia da cui era affetto “morbo di Persona_1 Parkinson” e resa dal Tribunale di Terni, anche se non corredata dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione, ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma della decisione in appello, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 1833/1998). Opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni. Ciò precisato e nella non contestazione dell'efficacia della sentenza inter partes, al fine di accertare se tale patologia abbia causato o concausato il decesso del coniuge della ricorrente, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor all'esito dell'esame della Persona_3 documentazione medica ed amministrativa presente in atti, ha evidenziato che, come risulta dalla scheda di morte ISTAT, il decesso del sig. , Persona_1 avvenuto in data 22.02.2024, è “stato causato da una infezione delle vie urinarie, associata ad una polmonite da Acinetobacter Baumanii, che hanno determinato una sepsi polimicrobica con conseguente shock settico”. Al contempo, il CTU ha altresì evidenziato che “Nella medesima scheda di morte alla voce altri stati morbosi rilevanti, viene riportato testualmente “Parkinson demenza immobilizzazione”. Il CTU, dopo aver precisato la natura e le principali complicanze derivanti dalla malattia di Parkinson, quali disfagia e rischio di polmonite ab ingestis, disfunzioni vescicali e infezioni urinarie ricorrenti, alterazioni immunitarie ecc., ha precisato che al fine di determinare il ruolo del morbo di Parkinson nel decesso del Sig. , occorre far rimando ai principi medico- PE legali della causalità e della concausalità. In particolare, ha precisato il CTU che: “La causa diretta della morte è stata lo shock settico secondario a sepsi polimicrobica, determinata dall'infezione urinaria e dalla polmonite. • Il morbo di Parkinson, favorendo l'insorgenza e la progressione delle infezioni e riducendo le capacità di difesa dell'organismo, ha rappresentato un importante fattore predisponente concausale, pertanto secondo il principio della causalità multifattoriale, se il Morbo di Parkinson ha accelerato, aggravato o reso inevitabile il decesso, esso deve essere considerato una concausa” Ha, quindi, concluso l'ausiliario del giudice che: “sebbene il Morbo di Parkinson non sia stato la causa diretta della morte del signor PE
, esso ha avuto un ruolo nel predisporre il paziente a condizioni che
[...] hanno determinato il decesso, pertanto, dal punto di vista medico-legale, si può affermare che: • Il Parkinson ha inciso negativamente sulla capacità del paziente di contrastare le infezioni. • Ha contribuito alla fragilità del sistema immunitario e alla predisposizione a complicanze infettive. • È stato un fattore concausale nella progressione dell'infezione verso la sepsi e lo shock settico”. Il CTU ha, in sintesi, assunto che “il morbo di Parkinson, pur non essendo stata la causa principale della morte, può essere considerato un fattore predisponente della stessa avendo contribuito in maniera concausale al decesso del paziente”. (Cfr. consulenza medico legale in atti) Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante la nota concorde di parte ricorrente e la non contestazione dell' . CP_1 Orbene, alla luce dei condivisibili esiti cui giunge il CTU, il quale ha riconosciuto la malattia professionale Morbo di Parkinson - cui era affetto il sig.
- concausa del suo decesso, la domanda deve essere accolta Persona_1 con condanna dell' alla costituzione in favore della ricorrente, quale CP_1 coniuge superstite, della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (Cfr. art. 105, comma 2, T.U), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia professionale Morbo di Parkinson, da cui era affetto il de cuius, ha contribuito in maniera concausale al suo decesso, avvenuto il 22.02.2024;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere a , quale CP_1 Parte_1 erede di , la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del Persona_1 D.P.R. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso, oltre alla maggior somma fra gli interessi maturati nella misura legale e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto. Lì, 26 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 959 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nata a Terni (TR) il [...], in [...] e quale Parte_1 coniuge erede di , deceduto il 22.02.2024, elettivamente Persona_1 domiciliata in Terni (TR), Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Lavari che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1 Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_2 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, ritualmente notificato,
, vedova di , ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Persona_1 [...]
Controparte_3
in persona del direttore pro tempore e, premesso di aver
[...] infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il decesso del consorte, avvenuto in data 22.02.2024, è stato causato dalla malattia Morbo di Parkinson, già accertata come di origine professionale con sentenza n. 395/2023, resa dal Tribunale di Terni e, per l'effetto, riconoscere e liquidare in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965. Si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza della domanda. CP_1 In particolare, nel merito, l' sosteneva l'impossibilità di riscontrare CP_3 un nesso di causalità o concausalità tra la malattia professionale (morbo di Parkinson) di cui era portatore ed il decesso, insistendo per il Persona_1 rigetto della domanda. La causa è stata istruita con la produzione documentale offerta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico – legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, come tale, può trovare accoglimento per quanto di ragione. Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte. Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto dalla malattia Morbo di Parkinson, già accertata di origine professionale in seno al procedimento iscritto al R.G. n. 79/2021 dell'intestato Tribunale concluso con sentenza n.395/2023 del 20.12.2023. Parte resistente contesta che la malattia di Parkinson, sia in nesso di causalità o concausalità, anche in termini di probabilità scientifica, con il decesso del sig. . Persona_1 Dalla documentazione allegata al ricorso, invero, è emersa conferma che il sig. era affetto dalla patologia di Parkinson, produttiva di un Persona_1 danno biologico permanente nella misura del 60% come accertato e riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Terni sopra citata. Tale sentenza non risulta sia stata impugnata e pertanto, pacificamente è passata in giudicato e fa stato tra le parti in causa con riferimento all'accertamento sopra riportato. Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006; Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ., sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n. 6102/2014; Cass. civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica in definitiva il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio. La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato (vd. Cass. Civ., SS.UU. sent. n.226/2001) che: “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”. È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito. Ebbene, nel presente giudizio caratterizzato dalla cognizione piena, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito della copia della sentenza di riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia da cui era affetto “morbo di Persona_1 Parkinson” e resa dal Tribunale di Terni, anche se non corredata dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione, ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma della decisione in appello, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 1833/1998). Opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni. Ciò precisato e nella non contestazione dell'efficacia della sentenza inter partes, al fine di accertare se tale patologia abbia causato o concausato il decesso del coniuge della ricorrente, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor all'esito dell'esame della Persona_3 documentazione medica ed amministrativa presente in atti, ha evidenziato che, come risulta dalla scheda di morte ISTAT, il decesso del sig. , Persona_1 avvenuto in data 22.02.2024, è “stato causato da una infezione delle vie urinarie, associata ad una polmonite da Acinetobacter Baumanii, che hanno determinato una sepsi polimicrobica con conseguente shock settico”. Al contempo, il CTU ha altresì evidenziato che “Nella medesima scheda di morte alla voce altri stati morbosi rilevanti, viene riportato testualmente “Parkinson demenza immobilizzazione”. Il CTU, dopo aver precisato la natura e le principali complicanze derivanti dalla malattia di Parkinson, quali disfagia e rischio di polmonite ab ingestis, disfunzioni vescicali e infezioni urinarie ricorrenti, alterazioni immunitarie ecc., ha precisato che al fine di determinare il ruolo del morbo di Parkinson nel decesso del Sig. , occorre far rimando ai principi medico- PE legali della causalità e della concausalità. In particolare, ha precisato il CTU che: “La causa diretta della morte è stata lo shock settico secondario a sepsi polimicrobica, determinata dall'infezione urinaria e dalla polmonite. • Il morbo di Parkinson, favorendo l'insorgenza e la progressione delle infezioni e riducendo le capacità di difesa dell'organismo, ha rappresentato un importante fattore predisponente concausale, pertanto secondo il principio della causalità multifattoriale, se il Morbo di Parkinson ha accelerato, aggravato o reso inevitabile il decesso, esso deve essere considerato una concausa” Ha, quindi, concluso l'ausiliario del giudice che: “sebbene il Morbo di Parkinson non sia stato la causa diretta della morte del signor PE
, esso ha avuto un ruolo nel predisporre il paziente a condizioni che
[...] hanno determinato il decesso, pertanto, dal punto di vista medico-legale, si può affermare che: • Il Parkinson ha inciso negativamente sulla capacità del paziente di contrastare le infezioni. • Ha contribuito alla fragilità del sistema immunitario e alla predisposizione a complicanze infettive. • È stato un fattore concausale nella progressione dell'infezione verso la sepsi e lo shock settico”. Il CTU ha, in sintesi, assunto che “il morbo di Parkinson, pur non essendo stata la causa principale della morte, può essere considerato un fattore predisponente della stessa avendo contribuito in maniera concausale al decesso del paziente”. (Cfr. consulenza medico legale in atti) Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante la nota concorde di parte ricorrente e la non contestazione dell' . CP_1 Orbene, alla luce dei condivisibili esiti cui giunge il CTU, il quale ha riconosciuto la malattia professionale Morbo di Parkinson - cui era affetto il sig.
- concausa del suo decesso, la domanda deve essere accolta Persona_1 con condanna dell' alla costituzione in favore della ricorrente, quale CP_1 coniuge superstite, della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (Cfr. art. 105, comma 2, T.U), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia professionale Morbo di Parkinson, da cui era affetto il de cuius, ha contribuito in maniera concausale al suo decesso, avvenuto il 22.02.2024;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere a , quale CP_1 Parte_1 erede di , la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del Persona_1 D.P.R. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso, oltre alla maggior somma fra gli interessi maturati nella misura legale e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto. Lì, 26 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri