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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIRILLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IU IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: NON COMPARSO
Resistente/Appellato: CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1, ha presentato ricorso avverso avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso per l'importo di € 685,91, frutto della corresponsione ulteriore, rispetto al 40% del dovuto ex art. 2 d.l. n. 123/2019 convertito con legge n. 156/2019,
a titolo di trattenute alla fonte praticate dal sostituto d'imposta per l'anno 2017, ed equivalente al 60% di quanto dallo stesso versato per il ridetto periodo, istanza formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale Teramo. Alla odierna udienza, la Corte ha preso atto della avvenuta conciliazione delle parti fuori udienza e ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia prende atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, concordata tra le parti fuori udienza e documentata con atto depositato in data
20.2.2025. Trattasi di accordo che determina l'estinzione ispo iure del giudizio, ai sensi dell'art. 46 Dlgs.
546/1992. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione extra-processuale, con compensazione delle spese.
Così deciso in Teramo, il 23/02/2026.
Il Giudice rel. est.
dott. Giovanni Cirillo.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIRILLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IU IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: NON COMPARSO
Resistente/Appellato: CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1, ha presentato ricorso avverso avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso per l'importo di € 685,91, frutto della corresponsione ulteriore, rispetto al 40% del dovuto ex art. 2 d.l. n. 123/2019 convertito con legge n. 156/2019,
a titolo di trattenute alla fonte praticate dal sostituto d'imposta per l'anno 2017, ed equivalente al 60% di quanto dallo stesso versato per il ridetto periodo, istanza formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale Teramo. Alla odierna udienza, la Corte ha preso atto della avvenuta conciliazione delle parti fuori udienza e ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia prende atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, concordata tra le parti fuori udienza e documentata con atto depositato in data
20.2.2025. Trattasi di accordo che determina l'estinzione ispo iure del giudizio, ai sensi dell'art. 46 Dlgs.
546/1992. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione extra-processuale, con compensazione delle spese.
Così deciso in Teramo, il 23/02/2026.
Il Giudice rel. est.
dott. Giovanni Cirillo.