Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7476 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1975;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Michelozzi ed elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore in Monza
(MB), Via Italia n. 44, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Lissone (MB), via San Filippo Neri n. 36, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto ciò che la arreda ad Parte_1 esclusione dei beni personali del signor Pt_2
3) Il signor lascerà la casa coniugale, trasportando tutti i suoi effetti Parte_2 personali, non appena avrà acquistato un'altra abitazione e comunque entro e non oltre la fine del mese di agosto 2025.
4) Dopo il predetto l'acquisto e comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025 il signor si impegna a cedere alla signora che si impegna ad acquistare, la quota del 50% di Pt_2 Pt_1 sua proprietà della casa coniugale sita in Lissone (MB), via San Filippo Neri n. 36, identificata catastalmente come segue:
- Foglio 5, mappale 336, subalterno 10, via San Filippo Neri n. 36, piano S1-2-3, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 5, rendita catastale euro 516,46;
- Foglio 5, mappale 336, subalterno 18, via San Filippo Neri, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 26, rendita catastale euro 84,60.
Si evidenzia che al trasferimento immobiliare de quo si dovranno applicare le disposizioni agevolative di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.
5) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza della stessa presso la madre.
6) In ordine al diritto di visita da parte del padre, il signor potrà vedere Pt_2 Persona_1 durante la settimana ogni qual volta vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, oltre tenerla con sé a week-end alternati.
In ogni caso, padre e figlia potranno contattarsi telefonicamente in ogni momento della settimana.
7) Per quanto concerne le vacanze estive, potrà trascorrere con il padre almeno Persona_1
15 giorni consecutivi. I coniugi si impegnano, altresì, a darsi reciproca comunicazione del luogo, località e recapiti in cui porteranno con sé la figlia in villeggiatura non oltre quindici giorni prima della partenza. Il tutto compatibilmente con le giuste esigenze della figlia e dei genitori stessi.
8) Per quanto riguarda le festività natalizie trascorrerà con il padre, ad anni Persona_1 alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre od il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché, relativamente alle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il tutto compatibilmente con le giuste esigenze della figlia e dei genitori stessi e salvo diversi accordi congiuntamente adottati dai genitori.
9) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Persona_1
10) Il signor concorrerà al mantenimento della figlia per un importo pari ad € 450,00 Pt_2 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla signora Pt_1
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e non prevedibili necessarie per (spese Persona_1 mediche specialistiche, dentistiche e sportivo/ricreative) concordate congiuntamente, salvo ragioni di urgenza, e documentalmente giustificate, oltre al 50% delle spese scolastiche (tasse per la scuola pubblica o privata se concordata, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche preventivamente concordate se superiori alla giornata, soggiorni di studi etc…). Il tutto giusto il
Protocollo del Tribunale di Monza.
11) Il signor verserà, altresì, alla signora con le medesime modalità e tempistiche Pt_2 Pt_1 indicate al precedente punto 10), l'ulteriore somma di € 150,00 a titolo di concorso al pagamento delle utenze nelle more già volturate alla stessa.
Detto obbligo verrà meno non appena perfezionata la cessione della propria quota del 50% della casa coniugale a favore della signora di cui al punto 4) Pt_1
12) L'auto Dacia Duster, targata FW883AA, intestata ad entrambi i coniugi, verrà lasciata nell'esclusiva disponibilità del signor mentre l'autovettura Nissan Juke, targata GW356DR, Pt_2 intestata al signor verrà lasciata nell'esclusiva disponibilità della signora Pt_2 Pt_1
Ciascuno si farà carico degli oneri relativi all'utilizzo (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cambio gomme, benzina, assicurazione, riparazioni etc….) ed alla proprietà dei mezzi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bolli, sanzioni amministrative etc….).
13) I coniugi danno, altresì, atto di aver già definito ogni loro altro rapporto patrimoniale e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad altre pretese, non avendo più nulla a che pretendere l'uno dall'altro. 14) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 13.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone il 16 dicembre 2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno
2006, n. 88, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi