Articolo 5 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 4Articolo 6
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22 marzo 1968
Art. 5.
I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;
b) la sede dello stabilimento di produzione;
c) per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguita dalla indicazione "aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;
d) per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione "sciroppo di orzata", seguita dalla indicazione "sciroppo al benzoino" nonche' da quella "con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;
e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase "contenuto garantito litri...";
f) "contenente glucosio", nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione.
Il confezionatore di recipienti e' considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento e' considerato stabilimento di produzione.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968