Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/04/2026, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03958/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2023, proposto da
LA BI, rappresentata e difesa dall’avvocato Aurelio Padovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tor RG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di MA RE, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Carucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
di IN TT, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto Rettorale n. 3761/2022 del 23 dicembre 2022 e pubblicato il 27/12/2022 sul sito dell’Ateneo “Università degli studi di Roma Tor RG”, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - Decreto ministeriale 28 aprile 2021 n. 561 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e Diritti dell’antichità e settore scientifico disciplinare IUS/18 – Diritto romano e Diritti dell’antichità (Rif 1955), e per mezzo del quale è stata decretata la vittoria della Dott.ssa Emanuele RE, quale candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando;
- del Verbale n. 5 - Relazione Finale Rif. 1955 del 21/12/2022, comprensivo degli allegati per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 co. 6 L. 30/12/2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor RG”, per il settore concorsuale 12/H1 e settore scientifico disciplinare IUS/18 (Riferimento 1955) contenente le valutazioni dei candidati con riferimento alle prove espletate;
- dell’Avviso prova linguistica (Rif. 1955), per l’accertamento delle competenze linguistiche (Doc. 3);
- del Decreto Rettorale n. 1469 del 17/05/2022 (Rif. 1955) pubblicato il 18/05/2022 (c.d. Bando), con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor RG” per il settore concorsuale 12/h1 e settore scientifico disciplinare ius/18 − D.M. 28 aprile 2021 N. 561 (Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale);
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché ignoto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tor RG e di MA RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NI EL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa LA BI ha impugnato il Decreto Rettorale n. 3761/2022 del 23.12.2022, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa, cui ha partecipato, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e Diritti dell’antichità, settore scientifico disciplinare IUS/18 – Diritto romano e Diritti dell’antichità, in esito al quale è stata decretata vincitrice della procedura la dott.ssa Emanuele RE; ha inoltre impugnato il verbale n. 5 e la “Relazione finale” predisposta dalla Commissione giudicatrice, nonché l’avviso relativo alla prova linguistica per l’accertamento delle competenze linguistiche e il Decreto Rettorale n. 1469/2022, con cui è stata bandita la procedura valutativa de qua.
1.2. A sostegno della proposta domanda annullatoria, la ricorrente ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. “Illegittimità del procedimento concorsuale per eccesso di potere, incompetenza e per violazione di legge per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione ex art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e al regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia dell’Università Tor RG” ; II. “Illegittimità della prova linguistica per eccesso di potere, incompetenza e per violazione di legge per eccessiva gravosità. Violazione della direttiva ministeriale 3/2018 (madia). Violazione art. 97 cost. e principi generali di diritto amministrativo: trasparenza, par condicio ed imparzialità. Violazione di legge 240/10” ; III. “Eccesso di potere, incompetenza e violazione art. 5 Reg. UE/2016/679. «Principi di liceità, correttezza e trasparenza» nonché di «minimizzazione dei dati nelle procedure concorsuali».
1.3. Si è costituita in giudizio per resistere l’Amministrazione intimata, depositando relazione informativa con annessa documentazione.
1.4. All’udienza di merito straordinario del 13 marzo 2026 la causa è stata riservata in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame la parte ricorrente lamenta la mancata fissazione preventiva dei criteri di giudizio, giacché la Commissione esaminatrice – in spregio al d.P.R. n. 487/1994 e al regolamento interno di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia – avrebbe omesso di stabilire parametri valutativi basati su standard internazionali, definiti in termini di punteggio, griglia numerica, formula di idoneità-inidoneità o votazione letterale da insufficiente ad eccellente.
2.1. Nella prospettazione attorea il bando di riferimento e l’allegato A al verbale n. 1, redatto dalla Commissione, oltre ad essere privi di qualsivoglia indicatore univoco, riporterebbero unicamente espressioni di giudizio astratte e soggettive.
2.2. La ricorrente si duole che tale omissione le abbia precluso la conoscibilità ex ante del metro valutativo di giudizio, sfociando in un illegittimo abuso della discrezionalità tecnica e violando i basilari principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
2.3. Il motivo è infondato.
2.4. Per quanto riguarda la dedotta mancata indicazione da parte del bando dei criteri di valutazione, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza, in base al quale “i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa” (Cons. Stato, sez. V, n. 9994/2022).
2.5. Nel caso specifico, il bando – nel rispetto delle prescrizioni del regolamento interno sul punto (v. art. 4, comma 4, lett. k e art. 11, comma 3, in tema di procedure valutative ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010) – all’art. 8, comma 4, prevedeva: “ La commissione … nell’ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare: a) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione: I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico e qualità della produzione scientifica valutata alla luce di tali elementi; II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare di cui alla procedura; III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; V) maturità scientifica, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate; b) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati: I) l’attività di coordinamento e di organizzazione di gruppi di ricerca e la partecipazione a essi; II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale; III) la coerenza dei titoli con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura”.
2.6. La Commissione, per parte sua, ha proceduto alla specificazione dei criteri di valutazione nella riunione preliminare, come riportato nell’Allegato A del relativo verbale n. 1 del 29.9.2022 (cfr. doc. 2 foliario di parte resistente).
2.6.1. Più precisamente, i criteri sono stati definiti prevedendo subcriteri in relazione alla categoria dei titoli e pubblicazioni, più voci di valutazione in relazione alla prova didattica e, infine, le modalità di accertamento delle competenze linguistiche.
2.6.2. In relazione alla predetta predeterminazione non si ravvisano profili di manifesta incongruenza ovvero irragionevolezza e, pertanto, i parametri sono stati legittimamente utilizzati dalla Commissione al fine di esercitare il potere discrezionale tecnico di valutazione dei candidati.
2.7. Con riguardo poi all’asserita mancanza di specificazione delle modalità concrete di valutazione, anche con riguardo al punteggio, si osserva che la valutazione comparativa prevista nei concorsi per professori universitari si differenzia dalle altre tipologie di procedure selettive, poiché non si basa su criteri meramente quantitativi, ma su un raffronto globale e complessivo delle capacità dei candidati, alla luce dei profili curriculari, delle pubblicazioni e delle ulteriori abilità e conoscenze richieste dal bando.
2.8. Pertanto, la Commissione ha correttamente espresso la propria valutazione sulle candidate alla luce dei criteri predeterminati nella riunione preliminare, per poi far confluire i giudizi specifici nella valutazione complessiva di ciascuna di esse e, quindi, sottoporre le valutazioni complessive a confronto globale al fine di individuare la candidata maggiormente adeguata alla funzione da svolgere, secondo quanto risulta dall’ampia ed esauriente motivazione contenuta nelle schede valutative redatte per ciascun candidato, in esito alle sedute del 29.11.2022 e del 7.12.2022.
2.9. Reputa dunque il Collegio che la doglianza attorea inerente alla presunta mancata conoscibilità ex ante dei criteri valutativi sia infondata, atteso che le esibite carte processuali attestano la loro rituale predeterminazione da parte della Commissione giudicatrice.
3. Con ulteriore profilo di censura, viene stigmatizzata la illegittimità della prova di lingua straniera, contestata per manifesta irragionevolezza e violazione della legge n. 240/2010 nonché della Direttiva Ministeriale n. 3/2018 (c.d. Madia).
3.1. Ad avviso della parte, il bando ha mancato di specificare le modalità di accertamento della conoscenza della lingua tedesca, imponendo di fatto uno standard di conoscenza eccessivo rispetto alle reali mansioni didattiche e di ricerca previste per il ruolo di professore di seconda fascia; sarebbe irragionevole la previsione nel bando di un elevato livello di conoscenza della lingua tedesca, senza valorizzare le lingue classiche (ritenute imprescindibili per un docente di diritto romano) e peraltro contrasterebbe con le Linee guida sulle procedure concorsuali , ove si sottolinea la corrispondenza tra le materie di esame da un lato e il profilo professionale e le competenze degli uffici dall’altro.
3.2. Tale modus operandi si tradurrebbe in una illegittima duplicazione della valutazione del merito scientifico per soggetti che, come la ricorrente, avevano già superato il vaglio dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
4. Anche tale doglianza non è positivamente apprezzabile.
4.1. Il Decreto Rettorale n. 1469 del 17.05.2022 di indizione della procedura valutativa – cui l’odierna ricorrente ha chiesto di essere ammessa a partecipare – prevedeva la verifica dell’accertamento delle competenze linguistiche, indicando all’art. 1 quanto segue: “ IN straniera richiesta | IN TE (livello ottimo) ”.
4.2. Osserva il Collegio che la definizione delle modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua non deve essere necessariamente definita dal bando: eventuali criteri di valutazione non previsti ovvero non specificati dal bando devono poi essere predeterminati dalla Commissione.
4.3. In ordine alla predeterminazione dei criteri di valutazione il potere di cui dispone la Commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio delle disposizioni del bando, sicché legittimamente la Commissione, nella seduta preliminare del 29.9.2022, ha stabilito che “ l’accertamento delle competenze linguistiche consisterà nella lettura e traduzione di un testo relativo a materie del settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura ”, predeterminando nell’Allegato A al verbale i seguenti criteri di valutazione: “ comprensione del testo e sua resa in italiano tenendo conto in particolare della terminologia giuridica ”.
4.4. Dunque, dalle risultanze in atti, ed in particolare dal ridetto verbale n. 1 del 2022, emerge la rituale e preventiva cristallizzazione dei relativi criteri valutativi da parte della Commissione esaminatrice.
4.5. Nello specifico, con riferimento all’accertamento delle competenze linguistiche, l’Organo valutatore ha statuito ex ante che la prova dovesse articolarsi nella lettura, comprensione e conseguente traduzione in lingua italiana di un testo afferente al settore scientifico-disciplinare della procedura, accordando precipuo rilievo alla padronanza della terminologia giuridica.
4.6. A tali univoci ed oggettivi parametri la Commissione ha prestato puntuale osservanza, come desumibile per tabulas dalla motivazione dei giudizi collegiali; l’organo tecnico ha infatti congruamente circostanziato la valutazione delle prove sostenute e, pur a fronte di un generale esito positivo per ambedue le candidate, alla controinteressata è stata riconosciuta un’ottima capacità di lettura e traduzione unitamente a una piena padronanza del testo, mentre la ricorrente ha conseguito una valutazione attestata sulla sufficienza.
4.7. Ad ulteriore confutazione delle doglianze di parte ricorrente, si evidenzia altresì la netta distinzione, sia normativa che teleologica, intercorrente tra la prova di idoneità didattica e l’accertamento delle competenze linguistiche.
4.8. La verifica didattica è normativamente imposta quale adempimento obbligatorio nei decreti di indizione per le procedure di chiamata per la prima e seconda fascia, essendo preordinata in via esclusiva al vaglio delle attitudini all’insegnamento; l’accertamento linguistico, di converso è funzionale a comprovare le abilità di traduzione, espressione e comprensione idiomatica.
5. Risulta parimenti destituita di fondamento la censura attorea tesa a prospettare un’illegittima duplicazione valutativa dell’Organo giudicante rispetto ai giudizi già espressi in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.).
5.1. Giova a tal proposito evidenziare che il possesso di tale abilitazione, congiuntamente allo status di ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, integrava un mero e preliminare requisito soggettivo di ammissione alla procedura de qua , sicché difetta, in radice, qualsivoglia sovrapponibilità tra i giudizi afferenti al conseguimento dell’A.S.N. e le valutazioni espresse in sede concorsuale, stante la distinzione ontologica e teleologica dei due procedimenti.
5.2. Mentre l’abilitazione nazionale accerta la maturazione dei requisiti scientifici per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, la procedura di selezione de qua agitur si connota per la sua natura intrinsecamente comparativa, postulando un ineludibile vaglio concorrenziale e di merito tra i candidati ammessi.
5.3. A conferma di tale impostazione depone il chiaro dettato normativo di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 240/2010, il quale statuisce in via perentoria che l’idoneità scientifica nazionale non costituisce ex se titolo di idoneità al ruolo, né radica in capo al candidato alcun diritto quesito o pretesa al reclutamento e alla progressione accademica, al di fuori delle tipizzate procedure selettive previste dalla medesima normativa.
6. Infine, la difesa attorea deduce la violazione dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
6.1. Nella prospettazione di parte, la pubblicazione on line in chiaro dei verbali contenenti i giudizi analitici che hanno condotto alla deteriore valutazione della candidata contrasterebbe con i principi di minimizzazione, liceità e correttezza del trattamento, sanciti dall’art. 5 del G.D.P.R.; a fronte di tale condotta, la ricorrente reclama la cancellazione dai portali istituzionali di tutti i dati non strettamente necessari al perfezionamento dell’iter concorsuale.
6.2. In disparte l’inammissibilità della doglianza per difetto di interesse, in quanto non diretta a dedurre un profilo di illegittimità degli atti gravati, osserva il Collegio che gli assunti attorei sono infondati.
6.3. L’Ateneo ha infatti provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti per i quali tale adempimento era espressamente richiesto dalle disposizioni di bando (fra cui, in particolare, per quanto qui di interesse, la “Relazione finale” riassuntiva dei lavori, comprensiva dei relativi Allegati) in conformità all’art. 10, comma 3, del Decreto Rettorale n. 1469 del 17.5.2022, di indizione della procedura valutativa, il quale espressamente dispone che “Il decreto del Rettore di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Tor RG” alla pagina https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_valutative_art__24__comma_6-7023“.
6.4. Trattasi, peraltro, di una clausola non specificamente impugnata dalla ricorrente.
7. Per le considerazioni suesposte il ricorso va respinto, perché infondato.
8. Nondimeno, considerata la natura della controversia e la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
NI EL TE, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI EL TE | NC LA |
IL SEGRETARIO