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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5813 del ruolo generale dell'anno 2021 alla quale è riunita quella R.G. 6008/2021, la prima tra
, con gli avv.ti Francesco Vaccaro e Francesco Pastorello Parte_1
- appellante
e
, con l'avv. Andrea Mania Controparte_1
- appellato
, Controparte_2
- appellati-contumaci
La seconda tra
e , con gli av.ti Antonio Corvasce e Sofia CP_3 Controparte_4
Pasquino
e
, con l'avv. Andrea Mania Controparte_1
e SI Giacomo avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4201/2021 oggetto vendita di immobili conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il primo appello propone appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 4201/2021 nella sola parte in cui condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.015,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Il giudice, dopo aver dichiarato improcedibile il giudizio introdotto dall'attore per la presentazione dell'istanza di affrancazione del venditore per ottenere l'eliminazione del prezzo vincolato ( trattandosi di immobile di edilizia popolare), riteneva che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo, attuale appellante, fosse virtualmente fondata e liquidava le spese secondo la soccombenza virtuale.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia liquidato le spese secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, senza motivazione e che abbia escluso la liquidazione della fase istruttoria con una motivazione illogica ed incomprensibile.
Si legge infatti in sentenza che”…..la liquidazione si effettua sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, al netto delle spese della fase istruttoria, del tutto superflua dato l'effetto dirimente dell'eccezione preliminare”.
Il motivo è fondato. In realtà risulta dagli atti che l'appellante in primo grado ha depositato le memorie ex art. 183 c.o. 6 n. 1 e 2 e ha dovuto esaminare anche le memorie istruttorie dell'attore, contenenti anche eccezioni di illegittimità costituzionale, vi sono state anche le udienze nelle quali il Giudice ha esaminato le istanze istruttorie e le produzioni documentali.
Ciò ha comportato un impegno per la difesa del terzo che ha dovuto Parte_1
partecipare alla fase istruttoria, sia esaminando le richieste delle altre parti sia i provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso dell'istruzione.
In accoglimento dell'appello e gli eredi di Controparte_1 CP_2
vanno pertanto condannati a pagare a titolo di spese legali l'ulteriore somma di euro 3.780,00 oltre accessori di legge, in favore di . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Con altro appello, riunito dalla corte al precedente, e CP_3 CP_4
hanno proposto appello avverso la stessa sentenza con la quale il
[...]
Tribunale aveva dichiarato nulla la clausola del contratto di compravendita dell'immobile che determinava il prezzo in euro 240.000,00 con sostituzione automatica del prezzo legalmente determinato in euro 78.478,83; aveva dichiarato altresì improcedibile la condanna al pagamento del prezzo pagato in eccedenza e compensato per due terzi le spese.
Il Giudice di prime cure dava atto che il legislatore, con la novella di cui all'art. 25 undecies, L. n. 136 del 17.12.2018, aveva legittimato a richiedere e pagare l'affrancazione dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione chiunque vi aveva interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile e che la clausola contrattuale con cui si stabiliva un prezzo differente a quello massimo di cessione era inefficace in pendenza dell'istanza di affrancazione.
In conseguenza il Tribunale – vista la richiesta di affrancazione presentata in corso di causa al dai venditori identificata con CP_5 Parte_2
il protocollo n.QI/2019/0139556 – riteneva sussistente la pendenza del procedimento di rimozione del vincolo e, quindi, dichiarava improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dagli attori per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra il prezzo pattuito con il contratto e il prezzo massimo di cessione. Inoltre, il Giudice di primo grado rigettava le varie eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dagli attori.
L'appello, avendo gli appellanti rinunciato alle eccezioni di illegittimità costituzionale che avevano riproposto in questo grado, si articola in un unico motivo volto a contestare il fatto che, a distanza di anni, non sia ancora conclusa la procedura amministrativa iniziata dai convenuti nel 2019 e tuttora pendente.
Parte appellante nella conclusionale sostiene che, poiché in tutto questo tempo la procedura necessaria per l'affrancazione dell'immobile non è stata portata a termine, sarebbe ravvisabile a carico degli appellati una condotta contraria ai principi di buona fede e un vero e proprio “ abuso” del processo, poiché dopo aver presentato l'istanza non l'avrebbero nè coltivata nè sollecitata.
Inoltre sostiene che avrebbero potuto presentare una procedura di affrancazione “ semplificata” e, non avendolo fatto, hanno impedito agli acquirenti di disporre dell'immobile a prezzo di mercato. Chiede pertanto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Premesso che non sussistono nel caso in esame gli estremi dell'abuso del diritto, che, come è noto, presuppone che il titolare del diritto lo eserciti per finalità contrarie all'ordinamento, va osservato che il ricorso alla procedura di affrancazione “ semplificata” è comunque una facoltà e non un obbligo a carico degli appellati.
Ne consegue che la domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
Per altro verso il motivo, così come riproposto, è inammissibile.
L'assunto secondo il quale gli appellati, con il loro comportamento contrario a correttezza e al principio di buona fede, avrebbero leso gli interessi degli attori, è del tutto disancorato dalle ragioni poste a base della decisione.
A tal riguardo si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ordinanza n. 36481/2022 ha così precisato “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.”
Nel caso in esame il Tribunale ha affermato che durante tutta la durata del procedimento amministrativo, introdotto con l'istanza di affrancazione da parte dei convenuti, la domanda svolta dagli attori è improcedibile.
Gli appellanti sul punto, a prescindere dalle eccezioni di incostituzionalità alle quali hanno rinunciato, nulla hanno argomentato non contestando tale ratio decidendi, con la conseguenza che l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della complessità della vicenda e dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa. Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sugli appelli riuniti proposti da e da e avverso la sentenza Parte_1 CP_3 CP_4
del Tribunale di Roma R.G. n. n. 4201/2021 così decide:
a) in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza condanna e gli eredi di SI a pagare a Controparte_1
titolo di spese di lite l'ulteriore somma di 3.780,00 oltre accessori di legge, in favore di;
Parte_1
b) condanna e gli eredi di SI al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) rigetta l'appello proposto da e e compensa le CP_3 Controparte_4
spese;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5813 del ruolo generale dell'anno 2021 alla quale è riunita quella R.G. 6008/2021, la prima tra
, con gli avv.ti Francesco Vaccaro e Francesco Pastorello Parte_1
- appellante
e
, con l'avv. Andrea Mania Controparte_1
- appellato
, Controparte_2
- appellati-contumaci
La seconda tra
e , con gli av.ti Antonio Corvasce e Sofia CP_3 Controparte_4
Pasquino
e
, con l'avv. Andrea Mania Controparte_1
e SI Giacomo avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4201/2021 oggetto vendita di immobili conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il primo appello propone appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 4201/2021 nella sola parte in cui condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.015,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Il giudice, dopo aver dichiarato improcedibile il giudizio introdotto dall'attore per la presentazione dell'istanza di affrancazione del venditore per ottenere l'eliminazione del prezzo vincolato ( trattandosi di immobile di edilizia popolare), riteneva che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo, attuale appellante, fosse virtualmente fondata e liquidava le spese secondo la soccombenza virtuale.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia liquidato le spese secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, senza motivazione e che abbia escluso la liquidazione della fase istruttoria con una motivazione illogica ed incomprensibile.
Si legge infatti in sentenza che”…..la liquidazione si effettua sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, al netto delle spese della fase istruttoria, del tutto superflua dato l'effetto dirimente dell'eccezione preliminare”.
Il motivo è fondato. In realtà risulta dagli atti che l'appellante in primo grado ha depositato le memorie ex art. 183 c.o. 6 n. 1 e 2 e ha dovuto esaminare anche le memorie istruttorie dell'attore, contenenti anche eccezioni di illegittimità costituzionale, vi sono state anche le udienze nelle quali il Giudice ha esaminato le istanze istruttorie e le produzioni documentali.
Ciò ha comportato un impegno per la difesa del terzo che ha dovuto Parte_1
partecipare alla fase istruttoria, sia esaminando le richieste delle altre parti sia i provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso dell'istruzione.
In accoglimento dell'appello e gli eredi di Controparte_1 CP_2
vanno pertanto condannati a pagare a titolo di spese legali l'ulteriore somma di euro 3.780,00 oltre accessori di legge, in favore di . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Con altro appello, riunito dalla corte al precedente, e CP_3 CP_4
hanno proposto appello avverso la stessa sentenza con la quale il
[...]
Tribunale aveva dichiarato nulla la clausola del contratto di compravendita dell'immobile che determinava il prezzo in euro 240.000,00 con sostituzione automatica del prezzo legalmente determinato in euro 78.478,83; aveva dichiarato altresì improcedibile la condanna al pagamento del prezzo pagato in eccedenza e compensato per due terzi le spese.
Il Giudice di prime cure dava atto che il legislatore, con la novella di cui all'art. 25 undecies, L. n. 136 del 17.12.2018, aveva legittimato a richiedere e pagare l'affrancazione dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione chiunque vi aveva interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile e che la clausola contrattuale con cui si stabiliva un prezzo differente a quello massimo di cessione era inefficace in pendenza dell'istanza di affrancazione.
In conseguenza il Tribunale – vista la richiesta di affrancazione presentata in corso di causa al dai venditori identificata con CP_5 Parte_2
il protocollo n.QI/2019/0139556 – riteneva sussistente la pendenza del procedimento di rimozione del vincolo e, quindi, dichiarava improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dagli attori per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra il prezzo pattuito con il contratto e il prezzo massimo di cessione. Inoltre, il Giudice di primo grado rigettava le varie eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dagli attori.
L'appello, avendo gli appellanti rinunciato alle eccezioni di illegittimità costituzionale che avevano riproposto in questo grado, si articola in un unico motivo volto a contestare il fatto che, a distanza di anni, non sia ancora conclusa la procedura amministrativa iniziata dai convenuti nel 2019 e tuttora pendente.
Parte appellante nella conclusionale sostiene che, poiché in tutto questo tempo la procedura necessaria per l'affrancazione dell'immobile non è stata portata a termine, sarebbe ravvisabile a carico degli appellati una condotta contraria ai principi di buona fede e un vero e proprio “ abuso” del processo, poiché dopo aver presentato l'istanza non l'avrebbero nè coltivata nè sollecitata.
Inoltre sostiene che avrebbero potuto presentare una procedura di affrancazione “ semplificata” e, non avendolo fatto, hanno impedito agli acquirenti di disporre dell'immobile a prezzo di mercato. Chiede pertanto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Premesso che non sussistono nel caso in esame gli estremi dell'abuso del diritto, che, come è noto, presuppone che il titolare del diritto lo eserciti per finalità contrarie all'ordinamento, va osservato che il ricorso alla procedura di affrancazione “ semplificata” è comunque una facoltà e non un obbligo a carico degli appellati.
Ne consegue che la domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
Per altro verso il motivo, così come riproposto, è inammissibile.
L'assunto secondo il quale gli appellati, con il loro comportamento contrario a correttezza e al principio di buona fede, avrebbero leso gli interessi degli attori, è del tutto disancorato dalle ragioni poste a base della decisione.
A tal riguardo si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ordinanza n. 36481/2022 ha così precisato “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.”
Nel caso in esame il Tribunale ha affermato che durante tutta la durata del procedimento amministrativo, introdotto con l'istanza di affrancazione da parte dei convenuti, la domanda svolta dagli attori è improcedibile.
Gli appellanti sul punto, a prescindere dalle eccezioni di incostituzionalità alle quali hanno rinunciato, nulla hanno argomentato non contestando tale ratio decidendi, con la conseguenza che l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della complessità della vicenda e dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa. Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sugli appelli riuniti proposti da e da e avverso la sentenza Parte_1 CP_3 CP_4
del Tribunale di Roma R.G. n. n. 4201/2021 così decide:
a) in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza condanna e gli eredi di SI a pagare a Controparte_1
titolo di spese di lite l'ulteriore somma di 3.780,00 oltre accessori di legge, in favore di;
Parte_1
b) condanna e gli eredi di SI al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) rigetta l'appello proposto da e e compensa le CP_3 Controparte_4
spese;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente estensore