CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 360/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° aprile 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, del 12-12-2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Tepedino Parte_1 C.F._1
Dario Mario ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Potenza alla via Sanremo n.67;
appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Marotta Francesco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Laurino alla Piazza Magliani n.3;
appellato OGGETTO: Inadempimento contrattuale- Appalto privato di lavori di muratura. CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2014 il sig. conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Sala Consilina il sig. al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo Parte_1 favore, di euro 15.473,00 a titolo di inadempimento contrattuale.
Sosteneva, infatti, di aver eseguito dei lavori di muratura presso l'abitazione del convenuto, documentati dalla Fattura n.1 del 29.12.2011, e che, nonostante numerosi solleciti, questi non provvedeva al pagamento del corrispettivo pattuito.
1 Si costituiva il sig. , chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, non Parte_1 avendo mai commissionato i suddetti lavori di muratura né conseguentemente pattuito gli importi indicati nella Fattura n.1 del 29.12.2011, tra l'altro mai ricevuta.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva ammessa la prova testimoniale e, in particolare, venivano ascoltati i IG.ri e i quali, essenzialmente, Testimone_1 Testimone_2 dichiaravano di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver svolto, a diverso titolo e alle dipendenze del IG. lavori presso l'abitazione del IG. ; abitazione in cui dichiaravano di aver CP_1 Pt_1 incontrato sempre la moglie del convenuto, IG.ra (Cfr. verbale di udienza del CP_2
24.05.2017), giammai il stesso. Pt_1
Con sentenza n.79/2020 il Tribunale di Lagonegro (ex Sala Consilina) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il sig. al pagamento in favore del sig. di € Parte_1 Controparte_1
15.473,00 oltre interessi fino al soddisfo nonché delle spese di lite, pari ad € 5.069,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria statuizione poneva l'assunto che il aveva provato, tramite la fattura CP_1
e le testimonianze raccolte ed in conformità ai principi in materia di riparto dell'onere della prova ex artt. 1453 e 2697 c.c., l'esistenza del rapporto contrattuale (per cui non è richiesta la forma scritta ad substantiam dal legislatore) con il che, al contrario, non aveva fornito la prova dell'esatto Pt_1 adempimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. 79/2020 Parte_1 chiedendone, previa sospensiva, la revoca e/o declaratoria di inefficacia in virtù della infondatezza e lacunosità probatoria della domanda di controparte, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha sostenuto, in particolare, che il sig. non avrebbe provato l'esistenza del contratto di lavori CP_1 di muratura e, nello specifico, non avrebbe provato di avere commissionato gli stessi, né di avergli consegnato la Fattura n.1 (circostanza già in primo grado contestata e rispetto alla quale non vi è stata alcuna opposizione da parte del . CP_1
Pertanto, posta l'inutilizzabilità della fattura al fine di ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale e la genericità delle dichiarazioni testimoniali raccolte, l'appellante ha chiesto alla Corte di dichiarare che nulla deve al sig. . Pt_1
Si è costituito il sig. domandando alla Corte di rigettare l'appello per infondatezza Controparte_1 con conferma della sentenza n. 79/2020 e di condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In primo luogo, ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per non aver indicato precisamente i punti della sentenza sottoposti a censura e il percorso logico che il giudice avrebbe alternativamente dovuto seguire.
In secondo luogo, ha ritenuto incensurabile nel merito la decisione impugnata, avendo dimostrato pienamente l'esistenza di un rapporto contrattuale, inadempiuto dal sig. , attraverso la Pt_1 produzione documentale della Fattura n.1 e del Computo metrico (mai contestati) e le testimonianze.
2 Infine, sotto il profilo dell'onere probatorio ha ritenuto di averlo adempiuto correttamente, provando l'esistenza del rapporto, da cui deriva il suo diritto, e gravando sul convenuto-debitore l'onere di dimostrare di aver estinto il debito, cosa che, in concreto, non ha fatto.
Quanto alla condanna per lite temeraria, ha sostenuto come la domanda risulti ancorata alla pretestuosità e mala fede dell'iniziativa di parte appellante, oltre che pregiudizievole per averlo costretto ad affrontare nuovamente e ingiustificatamente un iter giudiziario.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 1° aprile 2025.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La censura preliminare relativa alla inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non risulta suscettibile di accoglimento in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che l'appellante aspira a veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel merito si osserva che il rigetto della proposta impugnazione deriva dal raggiungimento della prova dell'esistenza del contratto di lavori di muratura tra le parti attraverso il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, come evidenziato anche dal giudice di primo grado.
Infatti, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver Testimone_2 svolto dei lavori come fabbro presso l'abitazione del per conto del , mentre il teste Pt_1 CP_1
, oltre ad affermare di aver lavorato alle dipendenze del e di aver effettuato Testimone_1 CP_1 dei lavori presso l'abitazione del , ha confermato i lavori elencati nella fattura n.1 del Pt_1
29.12.2011 (cfr. verbali di udienza del 24.05.2017).
Unitamente alla prova testimoniale, non può essere trascurata la produzione documentale costituita dalla fattura de qua e dal computo metrico, contenenti una analitica esposizione dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi nonché un riferimento al preventivo versamento di un acconto da parte del . Pt_1
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura
3 o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass. Civ., 28 aprile 2004, n. 8126).
Posta la natura meramente indiziaria della fattura ed unitamente alle suddette prove testimoniali, l'esistenza del contratto risulta accertata anche alla luce della genericità della contestazione avanzata dal : questi, infatti, sin dal giudizio di primo grado si è limitare a negato qualsivoglia rapporto Pt_1 contrattuale con il senza tuttavia formulare critiche avverso le dichiarazioni dei testi, potendo CP_1 sostenere, in tesi, che i lavori dagli stessi eseguiti nella sua abitazione si riferissero ad una diversa e pregressa relazione contrattuale.
A tal proposito si evidenzia che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo analitico e chiaro, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 09.08.2019 n. 21227).
Alla luce di quanto precede e in virtù dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio sanciti dagli artt. 1453 e 2697 c.c., può affermarsi che il sig. abbia dimostrato l'esistenza del CP_1 contratto di lavori di muratura con il sig. ossia la sussistenza dell'an della sua pretesa Pt_1 risarcitoria.
Quanto alla prova dell'accordo tra le parti in merito al quantum, ossia al prezzo pattuito per la esecuzione dei lavori di muratura elencati nella fattura e nel documento “lavori eseguiti”, si rileva come i testi abbiano espressamente dichiarato di nulla sapere in merito ai rapporti lavorativi e agli accordi intercorrenti tra il e il , né è possibile ricavare inequivocamente il prezzo CP_1 Pt_1 ricorrendo alle dichiarazioni unilaterali esibite dall'attore in primo grado, esecutore dei lavori di muratura.
Ora, alla luce dell'art. 1657 c.c., in materia di contratto di appalto, “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
Posta l'incertezza circa le tariffe applicabili al caso di specie o agli usi, anche per omissione delle parti che non hanno fornito alcuna indicazione a riguardo, l'unico criterio utilizzabile risulta la valutazione suppletiva del giudice.
Esaminando il contenuto della fattura e del documento “lavori eseguiti”, che contiene specificamente la descrizione delle opere realizzate, emergono chiaramente la natura dei rilevanti lavori di muratura eseguiti, consistenti in definitiva nel sostanziale rifacimento quantomeno di una parte considerevole
4 dell'abitazione (tra l'altro pareti, marciapiede intorno all'impalcatura, rifacimento pavimento, caminetto e cementazione completa intorno all'abitazione); ciò consente di ragionevolmente affermare la congruità dell'importo indicato in fattura, detratti gli acconti, e richiesto dall'attore in primo grado.
Né sono state formulate dal convenuto in primo grado, odierno appellante, contestazioni subordinate e specifiche sul punto, atte a ridurre gli importi indicati o smentire il rifacimento di determinati ambienti, essendosi limitato a negare ab origine l'esistenza di qualsivoglia relazione contrattuale con il escluso ogni riferimento specifico sia al documento recante la descrizione dei lavori CP_1 eseguiti, sia agli acconti che la stessa controparte allega di avere riscosso (elemento, quest'ultimo, che viepiù avvalora la fondatezza della azionata pretesa creditoria).
Quanto, infine, alla domanda presentata dalla parte appellata relativa alla condanna per lite temeraria dell'attore, il rigetto della stessa deriva dall'impossibilità di configurarne gli elementi costitutivi nel caso di specie.
In particolare, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”.
Pretestuosità e violazione dei doveri di lealtà e probità assenti nel caso di specie, in quanto l'impugnazione proposta dall'appellante risulta, seppur infondata nel merito, articolata motivatamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello non può essere accolto.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, avuto riguardo ai valori minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, nonché al valore fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. Va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.
5 Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 14 luglio 2020 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.906,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia).
Così deciso nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 360/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° aprile 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, del 12-12-2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Tepedino Parte_1 C.F._1
Dario Mario ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Potenza alla via Sanremo n.67;
appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Marotta Francesco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Laurino alla Piazza Magliani n.3;
appellato OGGETTO: Inadempimento contrattuale- Appalto privato di lavori di muratura. CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2014 il sig. conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Sala Consilina il sig. al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo Parte_1 favore, di euro 15.473,00 a titolo di inadempimento contrattuale.
Sosteneva, infatti, di aver eseguito dei lavori di muratura presso l'abitazione del convenuto, documentati dalla Fattura n.1 del 29.12.2011, e che, nonostante numerosi solleciti, questi non provvedeva al pagamento del corrispettivo pattuito.
1 Si costituiva il sig. , chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, non Parte_1 avendo mai commissionato i suddetti lavori di muratura né conseguentemente pattuito gli importi indicati nella Fattura n.1 del 29.12.2011, tra l'altro mai ricevuta.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva ammessa la prova testimoniale e, in particolare, venivano ascoltati i IG.ri e i quali, essenzialmente, Testimone_1 Testimone_2 dichiaravano di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver svolto, a diverso titolo e alle dipendenze del IG. lavori presso l'abitazione del IG. ; abitazione in cui dichiaravano di aver CP_1 Pt_1 incontrato sempre la moglie del convenuto, IG.ra (Cfr. verbale di udienza del CP_2
24.05.2017), giammai il stesso. Pt_1
Con sentenza n.79/2020 il Tribunale di Lagonegro (ex Sala Consilina) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il sig. al pagamento in favore del sig. di € Parte_1 Controparte_1
15.473,00 oltre interessi fino al soddisfo nonché delle spese di lite, pari ad € 5.069,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria statuizione poneva l'assunto che il aveva provato, tramite la fattura CP_1
e le testimonianze raccolte ed in conformità ai principi in materia di riparto dell'onere della prova ex artt. 1453 e 2697 c.c., l'esistenza del rapporto contrattuale (per cui non è richiesta la forma scritta ad substantiam dal legislatore) con il che, al contrario, non aveva fornito la prova dell'esatto Pt_1 adempimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. 79/2020 Parte_1 chiedendone, previa sospensiva, la revoca e/o declaratoria di inefficacia in virtù della infondatezza e lacunosità probatoria della domanda di controparte, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha sostenuto, in particolare, che il sig. non avrebbe provato l'esistenza del contratto di lavori CP_1 di muratura e, nello specifico, non avrebbe provato di avere commissionato gli stessi, né di avergli consegnato la Fattura n.1 (circostanza già in primo grado contestata e rispetto alla quale non vi è stata alcuna opposizione da parte del . CP_1
Pertanto, posta l'inutilizzabilità della fattura al fine di ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale e la genericità delle dichiarazioni testimoniali raccolte, l'appellante ha chiesto alla Corte di dichiarare che nulla deve al sig. . Pt_1
Si è costituito il sig. domandando alla Corte di rigettare l'appello per infondatezza Controparte_1 con conferma della sentenza n. 79/2020 e di condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In primo luogo, ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per non aver indicato precisamente i punti della sentenza sottoposti a censura e il percorso logico che il giudice avrebbe alternativamente dovuto seguire.
In secondo luogo, ha ritenuto incensurabile nel merito la decisione impugnata, avendo dimostrato pienamente l'esistenza di un rapporto contrattuale, inadempiuto dal sig. , attraverso la Pt_1 produzione documentale della Fattura n.1 e del Computo metrico (mai contestati) e le testimonianze.
2 Infine, sotto il profilo dell'onere probatorio ha ritenuto di averlo adempiuto correttamente, provando l'esistenza del rapporto, da cui deriva il suo diritto, e gravando sul convenuto-debitore l'onere di dimostrare di aver estinto il debito, cosa che, in concreto, non ha fatto.
Quanto alla condanna per lite temeraria, ha sostenuto come la domanda risulti ancorata alla pretestuosità e mala fede dell'iniziativa di parte appellante, oltre che pregiudizievole per averlo costretto ad affrontare nuovamente e ingiustificatamente un iter giudiziario.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 1° aprile 2025.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La censura preliminare relativa alla inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non risulta suscettibile di accoglimento in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che l'appellante aspira a veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel merito si osserva che il rigetto della proposta impugnazione deriva dal raggiungimento della prova dell'esistenza del contratto di lavori di muratura tra le parti attraverso il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, come evidenziato anche dal giudice di primo grado.
Infatti, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver Testimone_2 svolto dei lavori come fabbro presso l'abitazione del per conto del , mentre il teste Pt_1 CP_1
, oltre ad affermare di aver lavorato alle dipendenze del e di aver effettuato Testimone_1 CP_1 dei lavori presso l'abitazione del , ha confermato i lavori elencati nella fattura n.1 del Pt_1
29.12.2011 (cfr. verbali di udienza del 24.05.2017).
Unitamente alla prova testimoniale, non può essere trascurata la produzione documentale costituita dalla fattura de qua e dal computo metrico, contenenti una analitica esposizione dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi nonché un riferimento al preventivo versamento di un acconto da parte del . Pt_1
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura
3 o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass. Civ., 28 aprile 2004, n. 8126).
Posta la natura meramente indiziaria della fattura ed unitamente alle suddette prove testimoniali, l'esistenza del contratto risulta accertata anche alla luce della genericità della contestazione avanzata dal : questi, infatti, sin dal giudizio di primo grado si è limitare a negato qualsivoglia rapporto Pt_1 contrattuale con il senza tuttavia formulare critiche avverso le dichiarazioni dei testi, potendo CP_1 sostenere, in tesi, che i lavori dagli stessi eseguiti nella sua abitazione si riferissero ad una diversa e pregressa relazione contrattuale.
A tal proposito si evidenzia che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo analitico e chiaro, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 09.08.2019 n. 21227).
Alla luce di quanto precede e in virtù dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio sanciti dagli artt. 1453 e 2697 c.c., può affermarsi che il sig. abbia dimostrato l'esistenza del CP_1 contratto di lavori di muratura con il sig. ossia la sussistenza dell'an della sua pretesa Pt_1 risarcitoria.
Quanto alla prova dell'accordo tra le parti in merito al quantum, ossia al prezzo pattuito per la esecuzione dei lavori di muratura elencati nella fattura e nel documento “lavori eseguiti”, si rileva come i testi abbiano espressamente dichiarato di nulla sapere in merito ai rapporti lavorativi e agli accordi intercorrenti tra il e il , né è possibile ricavare inequivocamente il prezzo CP_1 Pt_1 ricorrendo alle dichiarazioni unilaterali esibite dall'attore in primo grado, esecutore dei lavori di muratura.
Ora, alla luce dell'art. 1657 c.c., in materia di contratto di appalto, “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
Posta l'incertezza circa le tariffe applicabili al caso di specie o agli usi, anche per omissione delle parti che non hanno fornito alcuna indicazione a riguardo, l'unico criterio utilizzabile risulta la valutazione suppletiva del giudice.
Esaminando il contenuto della fattura e del documento “lavori eseguiti”, che contiene specificamente la descrizione delle opere realizzate, emergono chiaramente la natura dei rilevanti lavori di muratura eseguiti, consistenti in definitiva nel sostanziale rifacimento quantomeno di una parte considerevole
4 dell'abitazione (tra l'altro pareti, marciapiede intorno all'impalcatura, rifacimento pavimento, caminetto e cementazione completa intorno all'abitazione); ciò consente di ragionevolmente affermare la congruità dell'importo indicato in fattura, detratti gli acconti, e richiesto dall'attore in primo grado.
Né sono state formulate dal convenuto in primo grado, odierno appellante, contestazioni subordinate e specifiche sul punto, atte a ridurre gli importi indicati o smentire il rifacimento di determinati ambienti, essendosi limitato a negare ab origine l'esistenza di qualsivoglia relazione contrattuale con il escluso ogni riferimento specifico sia al documento recante la descrizione dei lavori CP_1 eseguiti, sia agli acconti che la stessa controparte allega di avere riscosso (elemento, quest'ultimo, che viepiù avvalora la fondatezza della azionata pretesa creditoria).
Quanto, infine, alla domanda presentata dalla parte appellata relativa alla condanna per lite temeraria dell'attore, il rigetto della stessa deriva dall'impossibilità di configurarne gli elementi costitutivi nel caso di specie.
In particolare, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”.
Pretestuosità e violazione dei doveri di lealtà e probità assenti nel caso di specie, in quanto l'impugnazione proposta dall'appellante risulta, seppur infondata nel merito, articolata motivatamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello non può essere accolto.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, avuto riguardo ai valori minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, nonché al valore fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. Va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.
5 Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 14 luglio 2020 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.906,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia).
Così deciso nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
6