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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 19.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13315 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Bartolomeo Macina ed Angela Maria Contento;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
*******
Con ricorso depositato il 6.12.2022 ha esposto di essere Parte_1 rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 3.7.2018 ed ha lamentato che l' pur concordando circa l'origine professionale dell'evento, da un CP_1 lato, aveva tuttavia riconosciuto postumi permanenti nella sola misura del
2% e, dall'altro lato, aveva limitato il periodo coperto dall'indennità temporanea per assoluta inabilità al lavoro alla data del 6.11.2018.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentir condannare parte convenuta alla liquidazione, in suo favore, delle prestazioni correlate ad un danno biologico nella misura del 20% (“ed in ogni caso superiore al 6%”), oltre al riconoscimento della prestazione a titolo di inabilità temporanea per tutto il periodo dal 7.7.2018 al 25.3.2019.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto la assoluta infondatezza CP_1 dell'avversa domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' doveroso rimarcare, in via di premessa, che le prestazioni assicurative che l' fornisce a seguito di infortunio sul lavoro riguardano tutti i casi di CP_1 infortunio avvenuti per causa violenta ed in occasione di lavoro.
Ciò posto, nella fattispecie l'unico profilo controverso riguarda la misura delle menomazioni riportate dall'odierno istante.
A tale proposito, occorre innanzitutto considerare che si ha concausa di invalidità quando esiste già una inabilità in atto determinata da un fatto patologico preesistente, alla quale si vengono ad aggiungere od a sovrapporre le conseguenze invalidanti dell'infortunio.
Al loro interno si deve distinguere tra:
- concorso di invalidità, quando più menomazioni conseguenti a lesioni fra loro indipendenti cumulano i loro effetti sul medesimo sistema organo-funzionale, ovvero su sistemi organo-funzionali diversi ma sinergici ed aventi tra loro rapporti di correlazione funzionale;
- coesistenze di invalidità, se le menomazioni interessano sistemi diversi non aventi rapporti di sinergismo o correlazione funzionale.
In tale quadro, il concorso e la coesistenza hanno discipline differenziate, anche in relazione all'origine professionale o meno ed il problema del rischio precostituito riceve una disciplina specifica.
Ciò posto, la disciplina delle preesistenze concorrenti riguarda:
- inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro;
Pag. 2 di 6 - inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali ma non disciplinati dal titolo I;
- inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali disciplinati dal titolo
I ma liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 T.U. 1124/1965;
- inabilità preesistenti non indennizzati in rendita nel regime precedente al D.Lgs. 38/2000, rispetto agli eventi successivi (art. 13, comma 6, prima parte, D.Lgs. 38/2000);
- inabilità preesistenti liquidate in capitale o in rendita nel regime precedente al D.Lgs. 38/2000, rispetto agli eventi successivi (Corte
Cost. 63/2021).
Per quel che maggiormente interessa, dunque, deve porsi in rilievo che, in base al disposto dell'art. 79 T.U. 1124/1965, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro (o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 T.U.), deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.
Tanto chiarito, per il tramite delle verifiche operate dal c.t.u., è emerso come:
- il ricorrente abbia riportato, per effetto dell'infortunio la lesione del menisco mediale e la transitoria contusione dei condili tibiali (a guarigione spontanea);
- la protesi di ginocchio che fu successivamente impiantata al ricorrente non
è da tenersi in considerazione quale esito dell'evento per cui è causa;
- applicando la formula Gabrielli tra le preesistenze extralavorative concorrenti e la lesione meniscale attuale, il danno biologico risulta pari al
2%;
Pag. 3 di 6 - per quanto attiene infine all'Inabilità Temporanea, anche in questo caso il giudizio dell' è condivisibile, avendo l'Ente Assicuratore riconosciuto il CP_1 periodo di inabilità esteso fino al 5.11.2018, con un totale di giorni 126, ampiamente sufficiente al solo recupero dei postumi di meniscectomia artroscopica.
E' bene sottolineare che, anche in sede di risposta alle osservazioni, il c.t.u. ha rimarcato, da un lato, la preesistenza di una condizione di “usura avanzatissima del ginocchio”, che impiega decenni per determinarsi e che, quindi, non può certo essere stata causata dall'infortunio sul lavoro e, dall'altro lato, soprattutto, la presenza di una rottura completa del LCA risalente a molti anni or sono, e non già recente (“lunghi anni nei quali il
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l'artrosi”).
Peraltro, anche il precedente c.t.u., dott. , si era espresso nel senso Per_1 che l'evento acuto del luglio 2018 avesse prodotto lesività post-traumatiche
(lesione del menisco mediale) in una articolazione minate da preesistenti alterazioni degenerative, la cui genesi chiaramente non può essere ricondotta al trauma, ma che nel prosieguo hanno determinato la necessità di un impianto protesico articolare [“in buona sostanza, si riconosce la derivazione causale dal trauma del luglio 20218 della lesione meniscale mediale del ginocchio sinistro (trattata con meniscectomia nell'agosto '18), disconoscendo invece l'origine tecnopatogena delle patologie che hanno condotto l'assicurato all'impianto della PTG del novembre 2018”].
Non può che ribadirsi, allora, che l'infortunio sul lavoro non ha avuto alcun ruolo nell'evoluzione della artropatia, non essendovi evidenza alcuna rispetto alla dedotta accelerazione del “processo degenerativo caratterizzante le <<lesioni extra infortunistiche e preesistenti (ossia gli esiti della lacerazione dello lca, la condropatia di iii grado sinovite)>>”
Pag. 4 di 6 poichè, anzi, si deve rimarcare la piena autonomia del predetto processo, già in avanzatissimo stadio.
Nè è decisivo il richiamo alla giurisprudenza secondo cui il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso dalla concorrente incidenza causale di preesistenti fattori patologici: si tratta, infatti, di principio espresso a proposito della configurabilità di causa violenta e, dunque, di un presupposto che non è qui controverso.
Pertanto, il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio è pienamente soddisfacente, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Risulta, in particolare, del tutto condiviso l'apprezzamento effettuato dal c.t.u. in base al quale il quadro clinico può essere solo limitatamente attribuito all'infortunio in esame, in considerazione delle comprovate preesistenze patologiche.
Del resto, elementi utili, ai fini del giudizio, possono trarsi dalle ampie argomentazioni giuridiche espresse dalla decisione di cui a Cass.
28986/2019: questa pronuncia è stata esplicita nel distinguere il sistema della responsabilità civile rispetto a quello in cui si colloca l'odierno contenzioso (“nè può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre
e comunque per i portatori di patologie pregresse”).
Tanto chiarito, come giustamente ritenuto dal dott. , l'incidenza CP_2 dell'ultimo evento non deve essere rapportata alla normale attitudine al lavoro, bensì a quella ridotta per effetto della preesistente inabilità.
Così, in occasione del rinnovo delle operazioni peritali si è trattato di applicare la regola giuridica secondo la quale, in caso di concorso tra evento non professionale e professionale, l'incidenza inabilitante del secondo deve essere valutata in rapporto alla ridotta attitudine lavorativa risultante dalla
Pag. 5 di 6 preesistente inabilità (Cass. 684/2014; Cass. 11703/2003) ed a ciò ha correttamente provveduto l'ausiliario del giudice, attuando la c.d. formula
Parte_2
Circa, poi, l'incidenza della preesistenza, l'attribuzione del 4% per lesione del crociato anteriore, in applicazione del Codice 277, è ampiamente suffragata dagli elementi valutativi disponibili: ossia alla RMN effettuata pochi giorni prima dell'artroscopia, ed ai reperti dell'artroscopia stessa.
In definitiva, il ricorso va rigettato, poiché il danno biologico accertato in giudizio corrisponde alla misura già ravvisata dall' (ed inferiore alla CP_1 soglia minima di indennizzabilità) e perché nessuna pretesa ulteriore è risultata fondata anche sul versante dell'indennità temporanea.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che, nell'anno precedente a quello della pronuncia, la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113. Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 19.12.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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