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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– UD EL ER Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI RI CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OS DR ( ) e dell'avv. GRIMALDI MARIA TERESA C.F._2
( ), C.F._3 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MICHELI ANTONELLA FRANCESCA P.IVA_1
OL ( e dell'avv. MAIO ILARIO C.F._4
( ), C.F._5 appellato
Conclusioni
per : «Voglia la Corte di Appello di Firenze – in Parte_1 accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. Civ., n. 885/2023 (RGN. 10824/2019, rep. 1910/2023 del 22/03/2023) pubblicata in data 22/03/2023 – richiamate espressamente tutte le precedenti difese, eccezioni, deduzioni ed istanze istruttorie – anche formulate nel primo grado di giudizio – disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. NEL MERITO: In relazione al contratto di mutuo oggetto della presente controversia, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra : Pt_1
1. al rimborso delle somme indebitamente corrisposte all' a titolo di CP_1 rate arretrate, pari all'importo di Euro 3.887,18, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, condannando per l'effetto l'Istituto previdenziale al pagamento del dovuto;
2. al rimborso della penale di risoluzione del contratto, corrisposta dalla mutuataria, pari all'importo di Euro 5.160,00, condannando l' al CP_1 pagamento di tale somma;
3. al risarcimento del danno per aver, l' convenuto, con il suo CP_1 comportamento, impedito sia la surrogazione del mutuo richiesta, con domanda del luglio 2016, sia l'accesso alla riduzione del tasso di interesse del maggio 2017, condannando l' al pagamento di quanto verrà accertato all'esito di CP_1 espletanda CTU contabile.
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge (anche ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), per entrambi i gradi del Giudizio.
B. IN VIA ISTRUTTORIA: Qualora ritenuto non sufficientemente provati gli importi di cui ai punti 1 e 2, ed in relazione alla quantificazione del punto 3, si insiste per tutte le istanze già avanzate in primo grado, chiedendosi all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze di ammettere Consulenza tecnico-contabile di ufficio, sui seguenti punti:
1. affinché, alla luce degli atti e documenti di causa, venga determinato e quantificato l'importo complessivo che la Sig.ra avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere all' all'atto della surrogazione del mutuo (rate arretrate non CP_1 corrisposte, capitale residuo ed interessi), verificando altresì l'esistenza e l'entità di differenze con quanto corrisposto dalla ricorrente all' . Il CTU CP_1 dovrà tener conto del criterio di imputazione dei pagamenti legale di cui all'art. 1193 cc. e della non imputabilità, alla medesima ricorrente, del ritardo nel pagamento delle differenze dovute sulle rate richieste dall' in CP_2 misura erronea (dalla III^ alla XI^ rata), non produttive di interessi quantomeno in relazione a tale periodo.
pag. 2/17
2. affinché venga determinato e quantificato il danno patito dall'attuale appellante a cui è stato impedito, per l'errore dell' ed in ragione dell'inerzia CP_1
e negligenza del medesimo Ente creditore, anche in violazione dell'articolo 120 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), di far surrogare il mutuo ad altro istituto di credito privato che offriva condizioni più favorevoli (domanda del luglio 2016, cfr. all.8 e 29 fascicolo Parte Attrice I^ grado).
3. affinché si determini e quantifichi il danno cagionato all'attuale appellante che, sempre per l'errore dell' ed in ragione dell'inerzia e CP_1 negligenza del medesimo Ente creditore, non ha potuto accedere (cfr. domanda respinta all.30 fascicolo Parte Attrice I^ grado) alla riduzione del tasso che l'Istituto previdenziale praticava ai propri iscritti (cfr. disposizione del CP_1 maggio 2017 che riservava, dal 1° luglio 2017, condizioni di favore ai contraenti non morosi, all.31 fascicolo Parte Attrice I^ grado), individuando la differenza del tasso di interesse praticato dall' rispetto a quello più CP_2 vantaggioso di cui l'Attrice non ha potuto beneficiare e calcolando il diverso importo delle rate residue di mutuo ancora dovute, con decorrenza 1° luglio 2017, determinandone e quantificandone la differenza rispetto a quanto poi corrisposto»; per : «Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria integrale delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 885 del 2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che ha rigettato la domanda da essa proposta di condanna di
[...]
(nel prosieguo ): a) a restituirle Controparte_1 CP_1 euro 3.887,18, quali somme indebitamente corrisposte al medesimo Istituto a titolo di rate del finanziamento stipulato l'11 aprile 2006; b) a restituirle euro
5.160,00 versati all' quale rimborso della penale di risoluzione del CP_1 medesimo contratto;
c) a risarcirle il danno per aver impedito sia la surroga di altra banca nel rapporto con , sia l'accesso alla riduzione del tasso di CP_1 interesse da questo prevista.
pag. 3/17 aveva adito il Tribunale assumendo di aver stipulato il predetto Pt_1 contratto di mutuo con l' Controparte_3
(nel prosieguo oggi )
[...] CP_4 CP_1 per il finanziamento di euro 172.000,00 da restituire in 50 rate semestrali in
25 anni, dell'importo di euro 5.009,74 ciascuna (scadenti il 30/06 e 31/12 di ogni anno), comprensive di interessi.
Lamentava che l le avrebbe impedito l'esatto adempimento CP_1 dell'obbligazione, avendole, in primo luogo, inviato i bollettini MAV precompilati relativi alle rate dalla n. 3 alla n. 11 di importo minore rispetto a quello pattuito e, successivamente, avendo ignorato le segnalazioni di tale erroneità effettuate dalla stessa , la quale, tuttavia, non avrebbe Pt_1 potuto far altro che versare quanto richiestole, essendo, l'uso di tali bollettini,
l'unica modalità di pagamento contrattualmente ammessa.
Sosteneva inoltre che l' , avvedutosi dell'errore nel 2016 – al CP_1 momento dei conteggi richiesti dalla per la surroga del mutuo con un Pt_1 istituto di credito – le avrebbe poi richiesto somme superiori a quelle effettivamente dovute ossia, per le rate scadute, euro 11.055,60 in luogo di euro 8.376,51 (quindi euro 2.679,09 in eccedenza) e, per capitale residuo, euro 110.678,69, in luogo di euro 109.470,60 (quindi euro 1.208,09 in eccedenza). ha quindi domandato la restituzione di tali differenze, Pt_1 complessivamente pari a 3.887,18.
Ha altresì chiesto la restituzione di euro 5.160,00, pagati a quale CP_1 penale per la risoluzione da inadempimento, di cui lamenta la non debenza.
Ha infine domandato che la controparte fosse condannata a risarcirle il danno causatole perché, stante la morosità, le sarebbe stato impedito che altra banca subentrasse al mutuante tramite surroga e, al contempo, le sarebbe stato precluso l'accesso alla riduzione del tasso di interesse che lo stesso aveva disposto nel maggio 2017 a favore di tutti i mutui erogati ai CP_1 propri iscritti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, considerando che essa fosse pag. 4/17 «sprovvista di idonea allegazione probatoria come richiesta ai sensi dell'art. 2697 c.c.» e che a tale mancanza non potesse sopperire la richiesta c.t.u., stante il suo «carattere esplorativo».
Inoltre, ha considerato che avrebbe potuto pagare quanto dovuto Pt_1 senza dover attendere l'arrivo dei bollettini MAV precompilati – trasmessi a cura dell'Istituto – corrispondendo le somme anche attraverso bonifico sul conto corrente postale del mutuante e che tale modalità alternativa di adempimento fosse da essa conosciuta e accettata, essendo stata utilizzata per i pagamenti avvenuti tra il 3 luglio 2012 e il 2 gennaio 2017.
Le spese di lite sono state poste a carico di , in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai motivi come di seguito sintetizzati:
1. con il primo si contesta che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea, considerando la pretesa indimostrata;
2. con il secondo si lamenta che il Tribunale abbia travisato ed erroneamente valutato le prove documentali e falsamente applicato le disposizioni contrattuali;
3. con il terzo si assume che il Tribunale abbia «ingiustamente valorizzato anche la testimonianza assunta» in primo grado.
Si è costituito l' , protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 11 novembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 10 dicembre.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame contesta che il Tribunale abbia Pt_1 rigettato la domanda attorea, considerando la pretesa indimostrata. Al riguardo asserisce che «al momento della surrogazione del mutuo, aveva pag. 5/17 corrisposto all'Istituto previdenziale somme in eccedenza rispetto a quelle dovute» per l'estinzione del finanziamento in correlazione con surroga di altro istituto bancario, poi effettivamente avvenuta nel 2018; ciò sarebbe pacifico tra le parti – per mancata contestazione dal parte dell' del prospetto dei CP_1 pagamenti prodotto dall'attrice – e comunque documentalmente dimostrato, essendo state prodotte le contabili dei pagamenti eseguiti e delle somme dovute sulla base del contratto. Tale eccedenza sarebbe pari a euro 3.887,13, dei quali domanda la restituzione. Inoltre, sostiene che non sussistessero i requisiti per la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto la cifra non corrisposta a ammonterebbe a euro 8.376,51, inferiore all'importo CP_1 di 2 rate, pari a euro 10.019,48, soglia che, in base al contratto, legittimerebbe detta risoluzione, la cui illegittimità sarebbe stata lamentata dall'attrice sin dal primo grado di giudizio. non avrebbe contrastato tali CP_1 deduzioni e nemmeno avrebbe dimostrato l'inadempimento, come avrebbe dovuto. L'appellante domanda quindi la restituzione della penale per inadempimento corrisposta. Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di espletamento di c.t.u. diretta a quantificare il proprio risarcimento per l'errore di , considerandola esplorativa. Sostiene che la CP_1 misura di tale risarcimento sarebbe «strettamente dipendente da dati, indici e tassi in possesso dell'Ente erogatore del mutuo»; inoltre contesta che tale c.t.u. possa ritenersi esplorativa, essendo basata su «produzione documentale» di cui il Tribunale avrebbe previamente sancire l'irrilevanza.
Con il secondo motivo d'impugnazione – da trattare unitamente al primo, stante la connessione delle censure – sostiene che il Tribunale Pt_1 avrebbe travisato ed erroneamente valutato le prove documentali e falsamente applicato le disposizioni contrattuali. Assume che, secondo il giudice di prime cure, essa avrebbe potuto adempiere «senza utilizzare i bollettini MAV», essendole consentito «di pagare le rate e ogni altra somma […] a mezzo bonifico» bancario, utilizzando le coordinate IBAN conosciute «già dalla stipula del contratto». Sostiene, viceversa, di non aver potuto «esattamente pag. 6/17 adempiere» nel periodo compreso tra la terza e l'undicesima rata, a causa
«dell'errore e della negligenza» dell' , che avrebbe emesso bollettini MAV di CP_1 importo errato, «disconoscendo l'errore» nonostante le «richieste di regolarizzazione» e le «numerose segnalazioni» effettuate. Sostiene poi che sia il contratto di mutuo, sia il “Regolamento per la concessione di mutui”, a cui il medesimo contratto rinviava, prevedevano che i versamenti delle rate dovessero essere «effettuati ESCLUSIVAMENTE sul conto corrente postale dell' tramite APPOSITI bollettini postali MAV precompilati inviati CP_4 dall'Ente previdenziale medesimo». La possibilità di pagare in altro modo era subordinata a due condizioni, ossia al mancato ricevimento dei bollettini o all'autorizzazione dello stesso entrambe non verificatesi. Inoltre, né il CP_4 contratto, né i relativi allegati, contenevano «alcuna indicazione del conto corrente , le cui coordinate sarebbero state ottenute solo nel corso del CP_4
2012, unitamente all'autorizzazione «ad effettuare i versamenti delle rate in scadenza con l'importo corretto, quando oramai si era prodotto un debito per il parziale versamento delle rate», che il mutuante continuava a negare.
Sostiene poi che l'attivazione del conto corrente sarebbe avvenuta CP_4 successivamente alla stipula del contratto, in quanto, il 21 giugno 2012, con una comunicazione inviata dalla Direzione Centrale agli Uffici territoriali CP_1
«si davano istruzioni nel caso in cui i bollettini riportassero importi errati», con obbligo delle sedi territoriali di «comunicare formalmente ai mutuatari il numero di conto corrente postale dell'Istituto previdenziale», indicazioni che tuttavia sarebbero state «ignorate dalla sede territoriale competente» per la gestione del rapporto intercorso con essa appellante. Sostiene poi che il documento più risalente, tra quelli disponibili in atti, nei quali sarebbero contenute le coordinate bancarie del conto corrente postale dell' CP_4 sarebbe la comunicazione del 25 gennaio 2008, successiva alla stipula del contratto, del 2006, e da essa ignorata. Avrebbe quindi corrisposto somme indebite all' , all'atto della surrogazione del contratto di mutuo, oltre a CP_1 subire un danno ingiusto in forza dell'errore cagionato dall' , in violazione CP_1
pag. 7/17 dei generali principi di buona fede e correttezza applicabili anche al creditore, sino a intimare la risoluzione per inadempimento della mutuataria.
Con il terzo motivo di gravame – anch'esso da trattare unitamente ai precedenti, sempre per la connessione delle censure – la contesta che Pt_1 il Tribunale abbia «ingiustamente valorizzato anche la testimonianza assunta» in primo grado. Sostiene a tal proposito che essa sarebbe inammissibile, ai sensi dell'art. 2725 c.c., in quanto diretta a far riferire al testimone «circa la presunta indicazione, da parte del mutuante , delle coordinate CP_2
IBAN dell'Ente […] in assoluto contrasto con quanto stabiliva l'atto pubblico notarile (il contratto di mutuo) che prevedeva tassativamente il pagamento mediante bollettini MAV precompilati». La testimonianza sarebbe altresì inammissibile in quanto diretta a dimostrare l'«esistenza di un documento», ossia della «comunicazione delle coordinate bancarie […] e la relativa autorizzazione» al versamento con bonifico che, essendo una modalità di pagamento diversa da quella prevista dal contratto, avrebbe dovuto essere provata documentalmente. Sostiene inoltre che la testimonianza sia irrilevante, risultando incerta sia l'effettiva consegna delle coordinate IBAN sia l'indicazione della persona che vi avrebbe materialmente provveduto, circostanze non chiarite, trattandosi, da un lato, di mutuo risalente nel tempo rispetto alla testimonianza assunta nel 2021, e, dall'altro, di un funzionario che ha gestito un numero elevato di pratiche. Inoltre, le dichiarazioni sarebbero false, per avere il teste confermato che il documento prodotto in giudizio da come doc. 3 fosse effettivamente quello consegnato a essa CP_1 appellante, circostanza documentalmente smentita dal fatto che il medesimo documento «reca la data del 25/01/2008 mentre la pratica di mutuo, come indicato dallo stesso testimone, è stata gestita nell'aprile 2006». Il testimone sarebbe inoltre inattendibile, essendo un funzionario dell' , che «avrebbe CP_1 gestito la pratica della Sig.ra dal 2006 sino all'estinzione dell'anno Pt_1
2018, che ha elaborato la relazione dell'ufficio amministrativo prodotta dall' in Giudizio ed aveva, ed ha a tutt'oggi, tutto l'interesse personale a CP_1
pag. 8/17 rigettare qualsiasi addebito e/o mancanza possa contestargli il proprio datore di lavoro». Infine, «l'oggetto della prova» sarebbe «irrilevante» considerando che la debitrice non avrebbe potuto provvedere a pagare la differenza tra quanto dovuto e quanto richiesto tramite diversa modalità rispetto a quella stabilita contrattualmente, occorrendo a tal fine l'autorizzazione dello stesso , che CP_1 non avrebbe dimostrato di aver a ciò acconsentito.
I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
1.1. Va in primo luogo accolta la domanda di di condanna di Pt_1
alla restituzione di quanto pagato in eccedenza relativamente alle rate CP_1 del finanziamento dedotto in giudizio – seppur per un importo minore di quello domandato – dovendosi sul punto riformare la sentenza di primo grado che l'ha rigettata.
Relativamente alle rate non ancora scadute al momento della surroga – avvenuta il 29 giugno 2018, come emerge dal relativo contratto (doc. 24 fasc.
di primo grado) – risulta che abbia pagato euro 110.242,10 – Pt_1 Pt_1 cifra attestata dalla ricevuta del bonifico (doc. 24 ibidem), conformemente a quanto richiestole dall' con il messaggio di posta certificata del 25 giugno CP_1
2018 (doc. 21 ibidem). Tuttavia, l'importo corretto è euro 109.316,04, come emerge per tabulas dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo
(doc. 1 ibidem), nella parte del prospetto riferita alla rata immediatamente precedente alla predetta data della surroga, prospetto che di seguito si riproduce:
La differenza, pari a euro 926,06, è stata quindi indebitamente corrisposta.
Quanto alle rate scadute, , l'11 maggio 2018, ha versato all' Pt_1 CP_1 euro 11.055,60, come è pacifico tra le parti oltre che documentalmente pag. 9/17 dimostrato dalla produzione in giudizio della relativa ricevuta attestante l'avvenuta effettuazione del bonifico per tale importo (doc. 22 fasc. di primo grado ) sul conto corrente e per l'importo indicati dall' alla Pt_1 CP_1 mutuataria con la comunicazione del 3 maggio 2018 (doc. 20 ibidem) avente ad oggetto «mutuo ipotecario ex […] intestato a », dalla CP_4 Parte_1 quale emerge la quantificazione dell'«arretrato […] come da prospetto allegato», che di seguito si riproduce:
Tale indicazione è tuttavia un evidente errore di contabilizzazione dell' , in quanto alla data della missiva – come detto del 3 maggio 2018 – CP_1 tali rate risultavano pagate, come dimostrato dalle relative ricevute di versamento prodotte dalla (doc. 3 fasc. di primo grado) Pt_1 Pt_1 rispettivamente alle pag. 28 (rata n. 21, di cui risulta pagato il maggior importo di euro 5.009,74), 29 e 30 (rata n. 22 dell'importo di euro 4.918,16) e
32 e 33 (rata n. 23, per il medesimo importo).
Dalla documentazione in atti è tuttavia agevole calcolare quando la mutuataria avrebbe dovuto versare a tale titolo.
Risulta corretto il calcolo predisposto dalla stessa mutuataria (doc. 26 fasc. Nieddu di primo grado), avendo ella fatto inizialmente riferimento all'importo della rata contrattualmente pattuito di euro 5.009,74 e, dal luglio
2015, al minor valore di euro 4.918,16, stante la decisione unilaterale di CP_1 di ridurre il tasso di interesse al 2,95%, come attestato dal contenuto nell'allegato n. 2 alla relazione amministrativa del 18 novembre 2019 (doc. 2
pag. 10/17 fasc. , di primo grado, pag. 120 del relativo file telematico). Il contenuto CP_1 di tale calcolo è riprodotto nel prospetto che segue:
importo da n. rata scadenza importo pagato Differenza pagare
1 31/12/2006 5.009,74 5.009,74
2 30/06/2007 5.009,74 5.009,74
3 31/12/2007 5.009,74 2.650,51 2.359,23
4 30/06/2008 5.009,74 4.223,33 786,41
5 31/12/2008 5.009,74 4.223,33 786,41
6 30/06/2009 5.009,74 4.223,33 786,41
7 31/12/2009 5.009,74 4.223,33 786,41
8 30/06/2010 5.009,74 4.223,33 786,41
9 31/12/2010 5.009,74 4.223,33 786,41
10 30/06/2011 5.009,74 4.223,33 786,41
11 31/12/2011 5.009,74 4.223,33 786,41
12 30/06/2012 5.009,74 5.009,74
13 31/12/2012 5.009,74 5.009,74
14 30/06/2013 5.009,74 5.009,00 0,74
15 31/12/2013 5.009,74 5.009,74
16 30/06/2014 5.009,74 5.009,74
17 31/12/2014 5.009,74 5.009,74
18 30/06/2015 5.009,74 5.009,74
19 31/12/2015 4.918,16 5.009,74 -91,58
20 30/06/2016 4.918,16 5.009,74 -91,58
21 31/12/2016 4.918,16 5.009,74 -91,58
22 30/06/2017 4.918,16 4.918,16
23 31/12/2017 4.918,16 4.918,16
Totali 114.766,12 106.389,61 8.376,51
A tale importo di euro 8.376,51, dovuto dalla al 31 dicembre Pt_1
2017 in conseguenza di rate pagate parzialmente, vanno tuttavia sommati gli interessi maturati dal giorno successivo e fino al 29 giugno 2018, data di effettiva estinzione del mutuo, indicata nella ricevuta del bonifico della somma a saldo del residuo (doc. 24 fasc. di primo grado). Tali Pt_1 interessi sono pari a euro 1.581,49, cifra risultante dal prodotto di euro
109.316,04, quale capitale ancora da rimborsare in tale periodo, moltiplicato pag. 11/17 per 2,95 %, pari al tasso d'interesse, e per 179, i giorni in cui detti interessi sono maturati, diviso per 365; calcolo rappresentato dalla seguente formula:
Pertanto, la , al momento della surroga, avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere euro 9.958,00 (= 8.376,51 + 1.581,49) mentre ha pagato euro
11.055,60, come dimostra la ricevuta del relativo bonifico (doc. 22 ibidem), ed ha pertanto il diritto di ripetere la differenza, pari a euro 1.097,60.
Tale importo dev'essere a sua volta sommato a quello di euro 926,06 – come detto pagato in eccedenza a titolo di rate a scadere – risultando quindi fondata la domanda di ripetizione della per euro 2.023,66, al cui Pt_1 pagamento deve essere condannato. Rispetto a tali importi non vanno CP_1 riconosciuti gli interessi, non avendoli domandati. Pt_1
1.2. Passando alla domanda di ripetizione dell'importo pagato da Pt_1
a titolo di penale – euro 5.160,00 – essa va accolta, dovendosi riformare sul punto la sentenza di primo grado, non risultando integrati i requisiti per la risoluzione contrattuale che ha comportato l'applicazione di detta penale.
Va in primo luogo rilevato che il pagamento del predetto importo è pacifico oltre che documentalmente provato con la produzione in giudizio della ricevuta del bonifico bancario (doc. 24 fasc. di primo grado). Pt_1
Va poi rilevato che dalla comunicazione dell' del 27 novembre 2017, CP_1
e dalla allegata determinazione dell'11 ottobre 2017 (doc. 17 fasc. di Pt_1 primo grado), emerge che la citata risoluzione è stata dichiarata dal medesimo istituto «considerato che la […] […] non ha provveduto al versamento Pt_1 delle rate dovute, risultando morosa […] di n. 3 semestralità scadute per un importo di € 12.268,46 di capitale arretrato più € 535,54 di mora per un totale di € 12.804,00», ossia, le rate n. 20, 21 e 22, scadute rispettivamente il
30 giugno 2016, il 31 dicembre dello stesso anno e il 30 giugno 2017, come indicato nella prima pagina della medesima missiva.
pag. 12/17 Tuttavia, tale morosità è smentita dalla documentazione in atti.
ha infatti prodotto in giudizio le ricevute di pagamento di tutte le Pt_1 predette rate (doc. 3 fasc. di primo grado). Quanto a quella n. 20, la Pt_1 ricevuta attesta il pagamento di euro 5.009,74 in data 27 giugno 2016 (pag.
27 del relativo file telematico); relativamente alla rata n. 21, per lo stesso importo, la ricevuta indica l'avvenuto pagamento il 2 gennaio 2017 (pag. 28)
e, quanto a quella n. 22 di euro 4.918,16, la ricevuta attesta il versamento il
30 giugno 2017 (pag. 29).
Pertanto, al momento in cui l' ha dichiarato la risoluzione del CP_1 contratto – come detto, con determina dell'11 ottobre 2017, comunicata il 27 novembre successivo – le rate considerate inadempiute erano state invece regolarmente onorate.
Ciò è peraltro confermato dalla stessa documentazione formata dall' , CP_1 che, nella sua missiva di sollecito di pagamento dell'11 agosto 2017 (doc. 16 fasc. ), ha allegato un prospetto nel quale contraddittoriamente Pt_1 attestava l'avvenuto regolare versamento delle stesse, indicando anche la data di regolamento, prospetto che di seguito si riproduce:
Va escluso, quindi, che sussistesse la morosità che ha posto a CP_1 fondamento della risoluzione del contratto, che quindi è stata illegittimamente dichiarata.
Solo per completezza va altresì rilevato che al momento di tale risoluzione – 11 ottobre 2017 – non sussisteva nemmeno altra causa che la legittimasse, in quanto il parziale pagamento da parte di delle rate Pt_1 dalla n. 3 alla n. 11, aveva determinato la debenza di euro 8.376,51 – come indicato nel prospetto dianzi riprodotto nell'ambito della trattazione della pag. 13/17 domanda di ripetizione dell'eccedenza di quanto pagato per rate scadute – importo inferiore a quello che consentiva detta risoluzione. L'art. 5 del contratto di mutuo prevede infatti che «[i]l mancato pagamento di due rate di ammortamento […] comporterà il diritto dell'Istituto alla risoluzione del contratto di mutuo», ossia il mancato pagamento di euro 10.019,48 (5.009,74
x 2).
Pertanto, risulta essere stata indebitamente corrisposta la penale per inadempimento per euro 5.160,00, alla cui restituzione l' va condannato. CP_1
Anche rispetto a tale somma non possono essere riconosciuti interessi, sempre per mancanza di domanda in tal senso di . Pt_1
1.3. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno proposta da , la quale, in sostanza, lamenta che l' , avendole inviato Pt_1 CP_1 bollettini prestampati indicanti un importo minore rispetto a quanto pattuito, sarebbe responsabile del pagamento parziale delle rate da parte sua, danneggiata in quanto tale morosità avrebbe precluso la surroga da parte di altra banca nella posizione di , nel 2016, e l'accesso alla riduzione del CP_1 tasso d'interesse unilateralmente disposto dall' , di cui altrimenti avrebbe CP_1 beneficiato, nel 2017.
La domanda va respinta in quanto di detta morosità risulta responsabile la medesima . Pt_1
A tal proposito va rilevato che è pacifico l'errore in cui è incorso l' , CP_1 avendo inviato alla mutuataria bollettini indicanti importi inferiori rispetto a quanto pattuito.
Tuttavia, emerge dalla citazione di primo grado, a pag. 2, che , Pt_1 dopo aver segnalato all' l'erroneità degli importi delle rate successive alla CP_1 terza, e dopo la comunicazione a esso inviata il 23 marzo 2012, «riusciva ad ottenere dal predetto Istituto previdenziale i dati necessari relativi al c/c dell'Ente quantomeno per effettuare – mediante bonifici bancari – i pagamenti, nella misura effettivamente dovuta, delle rate in scadenza».
pag. 14/17 Parimenti, nella citazione in appello, ha asserito che «nel corso dell'anno 2012
[…] è riuscita ad ottenere le coordinate IBAN del mutuante ed essere autorizzata ad effettuare i versamenti delle rate in scadenza con l'importo corretto».
Inoltre, con l'email del 25 giugno 2012 (doc. 6 fasc. di primo Pt_1 grado) inviata a – il quale è pacifico tra le parti che fosse il Tes_1 funzionario dell' che ha gestito la pratica relativa al finanziamento in CP_1 oggetto – la stessa ha comunicato di essere venuta a conoscenza della Pt_1
«possibilità di versare direttamente su di un conto corrente postale, al posto di utilizzare il mav (e stamattina da lei ho avuto la conferma del numero di c/c)».
Inoltre, lo ha informato di avere «intenzione di versare – tramite appunto un bonifico bancario – la mia rata corretta (ripeto € 5.009.74) nonché
l'ammontare sinora mancante a causa del disguido all'interno dei sistema informatico (la differenza tra le rate), al fine di ritenermi libera da ogni responsabilità in merito».
Emerge quindi che era a conoscenza, quantomeno dal 2012, Pt_1 della modalità di adempimento alternativa ai bollettini MAV precompilati, di essere stata autorizzata a pagare le rate in scadenza e di aver altresì manifestato la volontà di adempiere riguardo a quelle pregresse, integrando i versamenti effettuati con la differenza ancora dovuta. Rispetto alla comunicazione di tale proposito non emergono in atti – né sono allegati dalle parti – dinieghi o richieste in senso contrario da parte di , dovendosi CP_1 desumere che, almeno da quel momento, non sussistesse alcun ostacolo all'adempimento della mutuataria.
Pertanto, non è imputabile a la morosità della stessa nel CP_1 Pt_1
2016 e nel 2017, ma solo a quest'ultima, che ben avrebbe potuto effettuare, sin dal 2012, i versamenti integrativi per l'adempimento di quanto pacificamente dovuto.
pag. 15/17 Ciò rende pertanto irrilevante la testimonianza di assunta Tes_1 in primo grado, in quanto diretta ad accertare se anche in un momento precedente avesse avuto la possibilità di adempiere con modalità Pt_1 alternativa ai bollettini precompilati.
2. Riassumendo, le domande di risultano fondate con riferimento Pt_1
a euro 2.023,66, versati in eccedenza rispetto alle rate del finanziamento, e a euro 5.160,00, relativi alla penale per inadempimento, al cui pagamento, per complessivi euro 7.183,66, va condannato. Rispetto a tali somme non CP_1 vanno riconosciuti interessi, in mancanza di domanda.
Va invece respinta la domanda di volta a ottenere il risarcimento Pt_1 del danno.
3. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, entrambe in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti pag. 16/17 dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame ha proposto una domanda di condanna Pt_1 articolata in tre capi, attinenti rispettivamente a quanto versato in eccedenza rispetto alle rate del finanziamento e a quanto corrisposto per la penale per inadempimento – che sono stati accolti – e al risarcimento del danno, invece respinto. Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno quindi compensate per 1/3 e vanno poste a carico di per i restanti 2/3, spese il CP_1 cui importo viene liquidato nel dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00) in base al decisum, che risulta essere pari a euro 7.183,66, con esclusione, per il grado d'appello, della fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
885 del 2023 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. condanna l' a pagare a Controparte_1
euro 7.183,66; Parte_1
2. condanna l' a rifondere Controparte_1
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, Parte_1 in euro 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per spese vive, e, quanto a quello d'appello, in euro 3.966,00 per compensi ed euro 355,50 per spese vive;
il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI RI CO UD EL ER
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– UD EL ER Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI RI CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OS DR ( ) e dell'avv. GRIMALDI MARIA TERESA C.F._2
( ), C.F._3 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MICHELI ANTONELLA FRANCESCA P.IVA_1
OL ( e dell'avv. MAIO ILARIO C.F._4
( ), C.F._5 appellato
Conclusioni
per : «Voglia la Corte di Appello di Firenze – in Parte_1 accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. Civ., n. 885/2023 (RGN. 10824/2019, rep. 1910/2023 del 22/03/2023) pubblicata in data 22/03/2023 – richiamate espressamente tutte le precedenti difese, eccezioni, deduzioni ed istanze istruttorie – anche formulate nel primo grado di giudizio – disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. NEL MERITO: In relazione al contratto di mutuo oggetto della presente controversia, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra : Pt_1
1. al rimborso delle somme indebitamente corrisposte all' a titolo di CP_1 rate arretrate, pari all'importo di Euro 3.887,18, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, condannando per l'effetto l'Istituto previdenziale al pagamento del dovuto;
2. al rimborso della penale di risoluzione del contratto, corrisposta dalla mutuataria, pari all'importo di Euro 5.160,00, condannando l' al CP_1 pagamento di tale somma;
3. al risarcimento del danno per aver, l' convenuto, con il suo CP_1 comportamento, impedito sia la surrogazione del mutuo richiesta, con domanda del luglio 2016, sia l'accesso alla riduzione del tasso di interesse del maggio 2017, condannando l' al pagamento di quanto verrà accertato all'esito di CP_1 espletanda CTU contabile.
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge (anche ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), per entrambi i gradi del Giudizio.
B. IN VIA ISTRUTTORIA: Qualora ritenuto non sufficientemente provati gli importi di cui ai punti 1 e 2, ed in relazione alla quantificazione del punto 3, si insiste per tutte le istanze già avanzate in primo grado, chiedendosi all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze di ammettere Consulenza tecnico-contabile di ufficio, sui seguenti punti:
1. affinché, alla luce degli atti e documenti di causa, venga determinato e quantificato l'importo complessivo che la Sig.ra avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere all' all'atto della surrogazione del mutuo (rate arretrate non CP_1 corrisposte, capitale residuo ed interessi), verificando altresì l'esistenza e l'entità di differenze con quanto corrisposto dalla ricorrente all' . Il CTU CP_1 dovrà tener conto del criterio di imputazione dei pagamenti legale di cui all'art. 1193 cc. e della non imputabilità, alla medesima ricorrente, del ritardo nel pagamento delle differenze dovute sulle rate richieste dall' in CP_2 misura erronea (dalla III^ alla XI^ rata), non produttive di interessi quantomeno in relazione a tale periodo.
pag. 2/17
2. affinché venga determinato e quantificato il danno patito dall'attuale appellante a cui è stato impedito, per l'errore dell' ed in ragione dell'inerzia CP_1
e negligenza del medesimo Ente creditore, anche in violazione dell'articolo 120 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), di far surrogare il mutuo ad altro istituto di credito privato che offriva condizioni più favorevoli (domanda del luglio 2016, cfr. all.8 e 29 fascicolo Parte Attrice I^ grado).
3. affinché si determini e quantifichi il danno cagionato all'attuale appellante che, sempre per l'errore dell' ed in ragione dell'inerzia e CP_1 negligenza del medesimo Ente creditore, non ha potuto accedere (cfr. domanda respinta all.30 fascicolo Parte Attrice I^ grado) alla riduzione del tasso che l'Istituto previdenziale praticava ai propri iscritti (cfr. disposizione del CP_1 maggio 2017 che riservava, dal 1° luglio 2017, condizioni di favore ai contraenti non morosi, all.31 fascicolo Parte Attrice I^ grado), individuando la differenza del tasso di interesse praticato dall' rispetto a quello più CP_2 vantaggioso di cui l'Attrice non ha potuto beneficiare e calcolando il diverso importo delle rate residue di mutuo ancora dovute, con decorrenza 1° luglio 2017, determinandone e quantificandone la differenza rispetto a quanto poi corrisposto»; per : «Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria integrale delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 885 del 2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che ha rigettato la domanda da essa proposta di condanna di
[...]
(nel prosieguo ): a) a restituirle Controparte_1 CP_1 euro 3.887,18, quali somme indebitamente corrisposte al medesimo Istituto a titolo di rate del finanziamento stipulato l'11 aprile 2006; b) a restituirle euro
5.160,00 versati all' quale rimborso della penale di risoluzione del CP_1 medesimo contratto;
c) a risarcirle il danno per aver impedito sia la surroga di altra banca nel rapporto con , sia l'accesso alla riduzione del tasso di CP_1 interesse da questo prevista.
pag. 3/17 aveva adito il Tribunale assumendo di aver stipulato il predetto Pt_1 contratto di mutuo con l' Controparte_3
(nel prosieguo oggi )
[...] CP_4 CP_1 per il finanziamento di euro 172.000,00 da restituire in 50 rate semestrali in
25 anni, dell'importo di euro 5.009,74 ciascuna (scadenti il 30/06 e 31/12 di ogni anno), comprensive di interessi.
Lamentava che l le avrebbe impedito l'esatto adempimento CP_1 dell'obbligazione, avendole, in primo luogo, inviato i bollettini MAV precompilati relativi alle rate dalla n. 3 alla n. 11 di importo minore rispetto a quello pattuito e, successivamente, avendo ignorato le segnalazioni di tale erroneità effettuate dalla stessa , la quale, tuttavia, non avrebbe Pt_1 potuto far altro che versare quanto richiestole, essendo, l'uso di tali bollettini,
l'unica modalità di pagamento contrattualmente ammessa.
Sosteneva inoltre che l' , avvedutosi dell'errore nel 2016 – al CP_1 momento dei conteggi richiesti dalla per la surroga del mutuo con un Pt_1 istituto di credito – le avrebbe poi richiesto somme superiori a quelle effettivamente dovute ossia, per le rate scadute, euro 11.055,60 in luogo di euro 8.376,51 (quindi euro 2.679,09 in eccedenza) e, per capitale residuo, euro 110.678,69, in luogo di euro 109.470,60 (quindi euro 1.208,09 in eccedenza). ha quindi domandato la restituzione di tali differenze, Pt_1 complessivamente pari a 3.887,18.
Ha altresì chiesto la restituzione di euro 5.160,00, pagati a quale CP_1 penale per la risoluzione da inadempimento, di cui lamenta la non debenza.
Ha infine domandato che la controparte fosse condannata a risarcirle il danno causatole perché, stante la morosità, le sarebbe stato impedito che altra banca subentrasse al mutuante tramite surroga e, al contempo, le sarebbe stato precluso l'accesso alla riduzione del tasso di interesse che lo stesso aveva disposto nel maggio 2017 a favore di tutti i mutui erogati ai CP_1 propri iscritti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, considerando che essa fosse pag. 4/17 «sprovvista di idonea allegazione probatoria come richiesta ai sensi dell'art. 2697 c.c.» e che a tale mancanza non potesse sopperire la richiesta c.t.u., stante il suo «carattere esplorativo».
Inoltre, ha considerato che avrebbe potuto pagare quanto dovuto Pt_1 senza dover attendere l'arrivo dei bollettini MAV precompilati – trasmessi a cura dell'Istituto – corrispondendo le somme anche attraverso bonifico sul conto corrente postale del mutuante e che tale modalità alternativa di adempimento fosse da essa conosciuta e accettata, essendo stata utilizzata per i pagamenti avvenuti tra il 3 luglio 2012 e il 2 gennaio 2017.
Le spese di lite sono state poste a carico di , in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai motivi come di seguito sintetizzati:
1. con il primo si contesta che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea, considerando la pretesa indimostrata;
2. con il secondo si lamenta che il Tribunale abbia travisato ed erroneamente valutato le prove documentali e falsamente applicato le disposizioni contrattuali;
3. con il terzo si assume che il Tribunale abbia «ingiustamente valorizzato anche la testimonianza assunta» in primo grado.
Si è costituito l' , protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 11 novembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 10 dicembre.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame contesta che il Tribunale abbia Pt_1 rigettato la domanda attorea, considerando la pretesa indimostrata. Al riguardo asserisce che «al momento della surrogazione del mutuo, aveva pag. 5/17 corrisposto all'Istituto previdenziale somme in eccedenza rispetto a quelle dovute» per l'estinzione del finanziamento in correlazione con surroga di altro istituto bancario, poi effettivamente avvenuta nel 2018; ciò sarebbe pacifico tra le parti – per mancata contestazione dal parte dell' del prospetto dei CP_1 pagamenti prodotto dall'attrice – e comunque documentalmente dimostrato, essendo state prodotte le contabili dei pagamenti eseguiti e delle somme dovute sulla base del contratto. Tale eccedenza sarebbe pari a euro 3.887,13, dei quali domanda la restituzione. Inoltre, sostiene che non sussistessero i requisiti per la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto la cifra non corrisposta a ammonterebbe a euro 8.376,51, inferiore all'importo CP_1 di 2 rate, pari a euro 10.019,48, soglia che, in base al contratto, legittimerebbe detta risoluzione, la cui illegittimità sarebbe stata lamentata dall'attrice sin dal primo grado di giudizio. non avrebbe contrastato tali CP_1 deduzioni e nemmeno avrebbe dimostrato l'inadempimento, come avrebbe dovuto. L'appellante domanda quindi la restituzione della penale per inadempimento corrisposta. Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di espletamento di c.t.u. diretta a quantificare il proprio risarcimento per l'errore di , considerandola esplorativa. Sostiene che la CP_1 misura di tale risarcimento sarebbe «strettamente dipendente da dati, indici e tassi in possesso dell'Ente erogatore del mutuo»; inoltre contesta che tale c.t.u. possa ritenersi esplorativa, essendo basata su «produzione documentale» di cui il Tribunale avrebbe previamente sancire l'irrilevanza.
Con il secondo motivo d'impugnazione – da trattare unitamente al primo, stante la connessione delle censure – sostiene che il Tribunale Pt_1 avrebbe travisato ed erroneamente valutato le prove documentali e falsamente applicato le disposizioni contrattuali. Assume che, secondo il giudice di prime cure, essa avrebbe potuto adempiere «senza utilizzare i bollettini MAV», essendole consentito «di pagare le rate e ogni altra somma […] a mezzo bonifico» bancario, utilizzando le coordinate IBAN conosciute «già dalla stipula del contratto». Sostiene, viceversa, di non aver potuto «esattamente pag. 6/17 adempiere» nel periodo compreso tra la terza e l'undicesima rata, a causa
«dell'errore e della negligenza» dell' , che avrebbe emesso bollettini MAV di CP_1 importo errato, «disconoscendo l'errore» nonostante le «richieste di regolarizzazione» e le «numerose segnalazioni» effettuate. Sostiene poi che sia il contratto di mutuo, sia il “Regolamento per la concessione di mutui”, a cui il medesimo contratto rinviava, prevedevano che i versamenti delle rate dovessero essere «effettuati ESCLUSIVAMENTE sul conto corrente postale dell' tramite APPOSITI bollettini postali MAV precompilati inviati CP_4 dall'Ente previdenziale medesimo». La possibilità di pagare in altro modo era subordinata a due condizioni, ossia al mancato ricevimento dei bollettini o all'autorizzazione dello stesso entrambe non verificatesi. Inoltre, né il CP_4 contratto, né i relativi allegati, contenevano «alcuna indicazione del conto corrente , le cui coordinate sarebbero state ottenute solo nel corso del CP_4
2012, unitamente all'autorizzazione «ad effettuare i versamenti delle rate in scadenza con l'importo corretto, quando oramai si era prodotto un debito per il parziale versamento delle rate», che il mutuante continuava a negare.
Sostiene poi che l'attivazione del conto corrente sarebbe avvenuta CP_4 successivamente alla stipula del contratto, in quanto, il 21 giugno 2012, con una comunicazione inviata dalla Direzione Centrale agli Uffici territoriali CP_1
«si davano istruzioni nel caso in cui i bollettini riportassero importi errati», con obbligo delle sedi territoriali di «comunicare formalmente ai mutuatari il numero di conto corrente postale dell'Istituto previdenziale», indicazioni che tuttavia sarebbero state «ignorate dalla sede territoriale competente» per la gestione del rapporto intercorso con essa appellante. Sostiene poi che il documento più risalente, tra quelli disponibili in atti, nei quali sarebbero contenute le coordinate bancarie del conto corrente postale dell' CP_4 sarebbe la comunicazione del 25 gennaio 2008, successiva alla stipula del contratto, del 2006, e da essa ignorata. Avrebbe quindi corrisposto somme indebite all' , all'atto della surrogazione del contratto di mutuo, oltre a CP_1 subire un danno ingiusto in forza dell'errore cagionato dall' , in violazione CP_1
pag. 7/17 dei generali principi di buona fede e correttezza applicabili anche al creditore, sino a intimare la risoluzione per inadempimento della mutuataria.
Con il terzo motivo di gravame – anch'esso da trattare unitamente ai precedenti, sempre per la connessione delle censure – la contesta che Pt_1 il Tribunale abbia «ingiustamente valorizzato anche la testimonianza assunta» in primo grado. Sostiene a tal proposito che essa sarebbe inammissibile, ai sensi dell'art. 2725 c.c., in quanto diretta a far riferire al testimone «circa la presunta indicazione, da parte del mutuante , delle coordinate CP_2
IBAN dell'Ente […] in assoluto contrasto con quanto stabiliva l'atto pubblico notarile (il contratto di mutuo) che prevedeva tassativamente il pagamento mediante bollettini MAV precompilati». La testimonianza sarebbe altresì inammissibile in quanto diretta a dimostrare l'«esistenza di un documento», ossia della «comunicazione delle coordinate bancarie […] e la relativa autorizzazione» al versamento con bonifico che, essendo una modalità di pagamento diversa da quella prevista dal contratto, avrebbe dovuto essere provata documentalmente. Sostiene inoltre che la testimonianza sia irrilevante, risultando incerta sia l'effettiva consegna delle coordinate IBAN sia l'indicazione della persona che vi avrebbe materialmente provveduto, circostanze non chiarite, trattandosi, da un lato, di mutuo risalente nel tempo rispetto alla testimonianza assunta nel 2021, e, dall'altro, di un funzionario che ha gestito un numero elevato di pratiche. Inoltre, le dichiarazioni sarebbero false, per avere il teste confermato che il documento prodotto in giudizio da come doc. 3 fosse effettivamente quello consegnato a essa CP_1 appellante, circostanza documentalmente smentita dal fatto che il medesimo documento «reca la data del 25/01/2008 mentre la pratica di mutuo, come indicato dallo stesso testimone, è stata gestita nell'aprile 2006». Il testimone sarebbe inoltre inattendibile, essendo un funzionario dell' , che «avrebbe CP_1 gestito la pratica della Sig.ra dal 2006 sino all'estinzione dell'anno Pt_1
2018, che ha elaborato la relazione dell'ufficio amministrativo prodotta dall' in Giudizio ed aveva, ed ha a tutt'oggi, tutto l'interesse personale a CP_1
pag. 8/17 rigettare qualsiasi addebito e/o mancanza possa contestargli il proprio datore di lavoro». Infine, «l'oggetto della prova» sarebbe «irrilevante» considerando che la debitrice non avrebbe potuto provvedere a pagare la differenza tra quanto dovuto e quanto richiesto tramite diversa modalità rispetto a quella stabilita contrattualmente, occorrendo a tal fine l'autorizzazione dello stesso , che CP_1 non avrebbe dimostrato di aver a ciò acconsentito.
I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
1.1. Va in primo luogo accolta la domanda di di condanna di Pt_1
alla restituzione di quanto pagato in eccedenza relativamente alle rate CP_1 del finanziamento dedotto in giudizio – seppur per un importo minore di quello domandato – dovendosi sul punto riformare la sentenza di primo grado che l'ha rigettata.
Relativamente alle rate non ancora scadute al momento della surroga – avvenuta il 29 giugno 2018, come emerge dal relativo contratto (doc. 24 fasc.
di primo grado) – risulta che abbia pagato euro 110.242,10 – Pt_1 Pt_1 cifra attestata dalla ricevuta del bonifico (doc. 24 ibidem), conformemente a quanto richiestole dall' con il messaggio di posta certificata del 25 giugno CP_1
2018 (doc. 21 ibidem). Tuttavia, l'importo corretto è euro 109.316,04, come emerge per tabulas dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo
(doc. 1 ibidem), nella parte del prospetto riferita alla rata immediatamente precedente alla predetta data della surroga, prospetto che di seguito si riproduce:
La differenza, pari a euro 926,06, è stata quindi indebitamente corrisposta.
Quanto alle rate scadute, , l'11 maggio 2018, ha versato all' Pt_1 CP_1 euro 11.055,60, come è pacifico tra le parti oltre che documentalmente pag. 9/17 dimostrato dalla produzione in giudizio della relativa ricevuta attestante l'avvenuta effettuazione del bonifico per tale importo (doc. 22 fasc. di primo grado ) sul conto corrente e per l'importo indicati dall' alla Pt_1 CP_1 mutuataria con la comunicazione del 3 maggio 2018 (doc. 20 ibidem) avente ad oggetto «mutuo ipotecario ex […] intestato a », dalla CP_4 Parte_1 quale emerge la quantificazione dell'«arretrato […] come da prospetto allegato», che di seguito si riproduce:
Tale indicazione è tuttavia un evidente errore di contabilizzazione dell' , in quanto alla data della missiva – come detto del 3 maggio 2018 – CP_1 tali rate risultavano pagate, come dimostrato dalle relative ricevute di versamento prodotte dalla (doc. 3 fasc. di primo grado) Pt_1 Pt_1 rispettivamente alle pag. 28 (rata n. 21, di cui risulta pagato il maggior importo di euro 5.009,74), 29 e 30 (rata n. 22 dell'importo di euro 4.918,16) e
32 e 33 (rata n. 23, per il medesimo importo).
Dalla documentazione in atti è tuttavia agevole calcolare quando la mutuataria avrebbe dovuto versare a tale titolo.
Risulta corretto il calcolo predisposto dalla stessa mutuataria (doc. 26 fasc. Nieddu di primo grado), avendo ella fatto inizialmente riferimento all'importo della rata contrattualmente pattuito di euro 5.009,74 e, dal luglio
2015, al minor valore di euro 4.918,16, stante la decisione unilaterale di CP_1 di ridurre il tasso di interesse al 2,95%, come attestato dal contenuto nell'allegato n. 2 alla relazione amministrativa del 18 novembre 2019 (doc. 2
pag. 10/17 fasc. , di primo grado, pag. 120 del relativo file telematico). Il contenuto CP_1 di tale calcolo è riprodotto nel prospetto che segue:
importo da n. rata scadenza importo pagato Differenza pagare
1 31/12/2006 5.009,74 5.009,74
2 30/06/2007 5.009,74 5.009,74
3 31/12/2007 5.009,74 2.650,51 2.359,23
4 30/06/2008 5.009,74 4.223,33 786,41
5 31/12/2008 5.009,74 4.223,33 786,41
6 30/06/2009 5.009,74 4.223,33 786,41
7 31/12/2009 5.009,74 4.223,33 786,41
8 30/06/2010 5.009,74 4.223,33 786,41
9 31/12/2010 5.009,74 4.223,33 786,41
10 30/06/2011 5.009,74 4.223,33 786,41
11 31/12/2011 5.009,74 4.223,33 786,41
12 30/06/2012 5.009,74 5.009,74
13 31/12/2012 5.009,74 5.009,74
14 30/06/2013 5.009,74 5.009,00 0,74
15 31/12/2013 5.009,74 5.009,74
16 30/06/2014 5.009,74 5.009,74
17 31/12/2014 5.009,74 5.009,74
18 30/06/2015 5.009,74 5.009,74
19 31/12/2015 4.918,16 5.009,74 -91,58
20 30/06/2016 4.918,16 5.009,74 -91,58
21 31/12/2016 4.918,16 5.009,74 -91,58
22 30/06/2017 4.918,16 4.918,16
23 31/12/2017 4.918,16 4.918,16
Totali 114.766,12 106.389,61 8.376,51
A tale importo di euro 8.376,51, dovuto dalla al 31 dicembre Pt_1
2017 in conseguenza di rate pagate parzialmente, vanno tuttavia sommati gli interessi maturati dal giorno successivo e fino al 29 giugno 2018, data di effettiva estinzione del mutuo, indicata nella ricevuta del bonifico della somma a saldo del residuo (doc. 24 fasc. di primo grado). Tali Pt_1 interessi sono pari a euro 1.581,49, cifra risultante dal prodotto di euro
109.316,04, quale capitale ancora da rimborsare in tale periodo, moltiplicato pag. 11/17 per 2,95 %, pari al tasso d'interesse, e per 179, i giorni in cui detti interessi sono maturati, diviso per 365; calcolo rappresentato dalla seguente formula:
Pertanto, la , al momento della surroga, avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere euro 9.958,00 (= 8.376,51 + 1.581,49) mentre ha pagato euro
11.055,60, come dimostra la ricevuta del relativo bonifico (doc. 22 ibidem), ed ha pertanto il diritto di ripetere la differenza, pari a euro 1.097,60.
Tale importo dev'essere a sua volta sommato a quello di euro 926,06 – come detto pagato in eccedenza a titolo di rate a scadere – risultando quindi fondata la domanda di ripetizione della per euro 2.023,66, al cui Pt_1 pagamento deve essere condannato. Rispetto a tali importi non vanno CP_1 riconosciuti gli interessi, non avendoli domandati. Pt_1
1.2. Passando alla domanda di ripetizione dell'importo pagato da Pt_1
a titolo di penale – euro 5.160,00 – essa va accolta, dovendosi riformare sul punto la sentenza di primo grado, non risultando integrati i requisiti per la risoluzione contrattuale che ha comportato l'applicazione di detta penale.
Va in primo luogo rilevato che il pagamento del predetto importo è pacifico oltre che documentalmente provato con la produzione in giudizio della ricevuta del bonifico bancario (doc. 24 fasc. di primo grado). Pt_1
Va poi rilevato che dalla comunicazione dell' del 27 novembre 2017, CP_1
e dalla allegata determinazione dell'11 ottobre 2017 (doc. 17 fasc. di Pt_1 primo grado), emerge che la citata risoluzione è stata dichiarata dal medesimo istituto «considerato che la […] […] non ha provveduto al versamento Pt_1 delle rate dovute, risultando morosa […] di n. 3 semestralità scadute per un importo di € 12.268,46 di capitale arretrato più € 535,54 di mora per un totale di € 12.804,00», ossia, le rate n. 20, 21 e 22, scadute rispettivamente il
30 giugno 2016, il 31 dicembre dello stesso anno e il 30 giugno 2017, come indicato nella prima pagina della medesima missiva.
pag. 12/17 Tuttavia, tale morosità è smentita dalla documentazione in atti.
ha infatti prodotto in giudizio le ricevute di pagamento di tutte le Pt_1 predette rate (doc. 3 fasc. di primo grado). Quanto a quella n. 20, la Pt_1 ricevuta attesta il pagamento di euro 5.009,74 in data 27 giugno 2016 (pag.
27 del relativo file telematico); relativamente alla rata n. 21, per lo stesso importo, la ricevuta indica l'avvenuto pagamento il 2 gennaio 2017 (pag. 28)
e, quanto a quella n. 22 di euro 4.918,16, la ricevuta attesta il versamento il
30 giugno 2017 (pag. 29).
Pertanto, al momento in cui l' ha dichiarato la risoluzione del CP_1 contratto – come detto, con determina dell'11 ottobre 2017, comunicata il 27 novembre successivo – le rate considerate inadempiute erano state invece regolarmente onorate.
Ciò è peraltro confermato dalla stessa documentazione formata dall' , CP_1 che, nella sua missiva di sollecito di pagamento dell'11 agosto 2017 (doc. 16 fasc. ), ha allegato un prospetto nel quale contraddittoriamente Pt_1 attestava l'avvenuto regolare versamento delle stesse, indicando anche la data di regolamento, prospetto che di seguito si riproduce:
Va escluso, quindi, che sussistesse la morosità che ha posto a CP_1 fondamento della risoluzione del contratto, che quindi è stata illegittimamente dichiarata.
Solo per completezza va altresì rilevato che al momento di tale risoluzione – 11 ottobre 2017 – non sussisteva nemmeno altra causa che la legittimasse, in quanto il parziale pagamento da parte di delle rate Pt_1 dalla n. 3 alla n. 11, aveva determinato la debenza di euro 8.376,51 – come indicato nel prospetto dianzi riprodotto nell'ambito della trattazione della pag. 13/17 domanda di ripetizione dell'eccedenza di quanto pagato per rate scadute – importo inferiore a quello che consentiva detta risoluzione. L'art. 5 del contratto di mutuo prevede infatti che «[i]l mancato pagamento di due rate di ammortamento […] comporterà il diritto dell'Istituto alla risoluzione del contratto di mutuo», ossia il mancato pagamento di euro 10.019,48 (5.009,74
x 2).
Pertanto, risulta essere stata indebitamente corrisposta la penale per inadempimento per euro 5.160,00, alla cui restituzione l' va condannato. CP_1
Anche rispetto a tale somma non possono essere riconosciuti interessi, sempre per mancanza di domanda in tal senso di . Pt_1
1.3. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno proposta da , la quale, in sostanza, lamenta che l' , avendole inviato Pt_1 CP_1 bollettini prestampati indicanti un importo minore rispetto a quanto pattuito, sarebbe responsabile del pagamento parziale delle rate da parte sua, danneggiata in quanto tale morosità avrebbe precluso la surroga da parte di altra banca nella posizione di , nel 2016, e l'accesso alla riduzione del CP_1 tasso d'interesse unilateralmente disposto dall' , di cui altrimenti avrebbe CP_1 beneficiato, nel 2017.
La domanda va respinta in quanto di detta morosità risulta responsabile la medesima . Pt_1
A tal proposito va rilevato che è pacifico l'errore in cui è incorso l' , CP_1 avendo inviato alla mutuataria bollettini indicanti importi inferiori rispetto a quanto pattuito.
Tuttavia, emerge dalla citazione di primo grado, a pag. 2, che , Pt_1 dopo aver segnalato all' l'erroneità degli importi delle rate successive alla CP_1 terza, e dopo la comunicazione a esso inviata il 23 marzo 2012, «riusciva ad ottenere dal predetto Istituto previdenziale i dati necessari relativi al c/c dell'Ente quantomeno per effettuare – mediante bonifici bancari – i pagamenti, nella misura effettivamente dovuta, delle rate in scadenza».
pag. 14/17 Parimenti, nella citazione in appello, ha asserito che «nel corso dell'anno 2012
[…] è riuscita ad ottenere le coordinate IBAN del mutuante ed essere autorizzata ad effettuare i versamenti delle rate in scadenza con l'importo corretto».
Inoltre, con l'email del 25 giugno 2012 (doc. 6 fasc. di primo Pt_1 grado) inviata a – il quale è pacifico tra le parti che fosse il Tes_1 funzionario dell' che ha gestito la pratica relativa al finanziamento in CP_1 oggetto – la stessa ha comunicato di essere venuta a conoscenza della Pt_1
«possibilità di versare direttamente su di un conto corrente postale, al posto di utilizzare il mav (e stamattina da lei ho avuto la conferma del numero di c/c)».
Inoltre, lo ha informato di avere «intenzione di versare – tramite appunto un bonifico bancario – la mia rata corretta (ripeto € 5.009.74) nonché
l'ammontare sinora mancante a causa del disguido all'interno dei sistema informatico (la differenza tra le rate), al fine di ritenermi libera da ogni responsabilità in merito».
Emerge quindi che era a conoscenza, quantomeno dal 2012, Pt_1 della modalità di adempimento alternativa ai bollettini MAV precompilati, di essere stata autorizzata a pagare le rate in scadenza e di aver altresì manifestato la volontà di adempiere riguardo a quelle pregresse, integrando i versamenti effettuati con la differenza ancora dovuta. Rispetto alla comunicazione di tale proposito non emergono in atti – né sono allegati dalle parti – dinieghi o richieste in senso contrario da parte di , dovendosi CP_1 desumere che, almeno da quel momento, non sussistesse alcun ostacolo all'adempimento della mutuataria.
Pertanto, non è imputabile a la morosità della stessa nel CP_1 Pt_1
2016 e nel 2017, ma solo a quest'ultima, che ben avrebbe potuto effettuare, sin dal 2012, i versamenti integrativi per l'adempimento di quanto pacificamente dovuto.
pag. 15/17 Ciò rende pertanto irrilevante la testimonianza di assunta Tes_1 in primo grado, in quanto diretta ad accertare se anche in un momento precedente avesse avuto la possibilità di adempiere con modalità Pt_1 alternativa ai bollettini precompilati.
2. Riassumendo, le domande di risultano fondate con riferimento Pt_1
a euro 2.023,66, versati in eccedenza rispetto alle rate del finanziamento, e a euro 5.160,00, relativi alla penale per inadempimento, al cui pagamento, per complessivi euro 7.183,66, va condannato. Rispetto a tali somme non CP_1 vanno riconosciuti interessi, in mancanza di domanda.
Va invece respinta la domanda di volta a ottenere il risarcimento Pt_1 del danno.
3. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, entrambe in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti pag. 16/17 dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame ha proposto una domanda di condanna Pt_1 articolata in tre capi, attinenti rispettivamente a quanto versato in eccedenza rispetto alle rate del finanziamento e a quanto corrisposto per la penale per inadempimento – che sono stati accolti – e al risarcimento del danno, invece respinto. Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno quindi compensate per 1/3 e vanno poste a carico di per i restanti 2/3, spese il CP_1 cui importo viene liquidato nel dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00) in base al decisum, che risulta essere pari a euro 7.183,66, con esclusione, per il grado d'appello, della fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
885 del 2023 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. condanna l' a pagare a Controparte_1
euro 7.183,66; Parte_1
2. condanna l' a rifondere Controparte_1
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, Parte_1 in euro 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per spese vive, e, quanto a quello d'appello, in euro 3.966,00 per compensi ed euro 355,50 per spese vive;
il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI RI CO UD EL ER
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