Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4620/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4620/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUTILLO ANGELO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA S. LUCIA
STUDIO AMODIO 34 80100 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._3 Controparte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. CARPENITO GIOVANNI C.F._4
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA POERIO C/O AVV. CODUTI
53 80100 NAPOLI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc.
pagina 1 di 11
, e , con atto di citazione CP_1 Controparte_2 Controparte_3
notificato in data 14.10.2009 a proponevano, davanti all'ex Sezione Parte_1
Distaccata di Guardia Sanframondi del Tribunale di Benevento, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 146/09, notificato in data 20.07.2009, con il quale gli era stato ingiunto, sotto il vincolo della solidarietà, il pagamento della somma di euro 43.898,84, oltre interessi legali dal 12.12.2001, nonché spese della procedura monitoria, liquidate in
€ 258,00 per spese, € 575,00 per diritti ed € 595,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, quale importo dovuto dal loro dante causa , coniuge Persona_1
della e padre dei germani per un prestito ricevuto dal e CP_1 CP_2 Pt_1
riconosciuto in una scrittura privata in forza della quale si sarebbe impegnato a restituire, entro il 12.12.2001, la somma di £ 85.000.000, oggi euro 43.898,84, ricevuta in contanti in data 02.07.2001.
, si costituiva ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva Parte_1
il rigetto con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 848/2017, il Tribunale di Benevento, così provvedeva: “Revoca il
Decreto Ingiuntivo n. 146/09 e rigetta la domanda proposta da - Parte_1
Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 200 per esborsi ed € 7.254,00 per onorari, oltre oneri di legge, se dovuti, ed oltre rimb. forf. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. BE
Del Basso De Caro, che ne ha chiesto la distrazione (nell'atto di citazione)”.
Con atto di appello notificato in data 24.07.2017, impugnava la Parte_1
decisione, chiedendo così provvedere: “A) Rigettare in toto l'opposizione così come proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 146/2009 emesso dal Tribunale di Benevento
– Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto;
B) Confermare e dichiarare esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
C) Condannare, in via subordinata, gli opponenti , e , come in atti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
generalizzati e domiciliati, quali eredi del de cuius ciascuno in Persona_1 pagina 2 di 11 relazione al valore della propria quota ereditaria e quindi per 1/3, al pagamento in favore dell'opposto ( e per esso in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali chiamati all'eredità a seguito del suo decesso ) della complessiva CP_4
somma di € 43.898,84 (pari a £ 85.000.000), oltre interessi di legge dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
D) Condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipazione fattane, oltre che al pagamento di ogni altra spesa connessa e consequenziale”.
Si costituivano nel giudizio di appello, , e CP_1 Controparte_2
, ed eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello di cui Controparte_3
chiedevano il rigetto con vittoria di spese. Alla prima udienza, il Collegio rimetteva le parti in mediazione. Successivamente, nel corso del procedimento, con note scritte del
15.04.2024, il procuratore costituito dell'appellante, dichiarava il decesso del proprio assistito chiedendo di pronunciarsi l'interruzione del giudizio. Con ricorso depositato in data 16.07.2024, gli eredi beneficiati di riassumevano il giudizio. Parte_1
La Corte, all'udienza del 21.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
pagina 3 di 11 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
pagina 4 di 11 Con il gravame, in particolare, l'istante formula i seguenti motivi di appello: 1) omessa valutazione ed erronea valutazione ed interpretazione degli atti;
2) errata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa valutazione delle prove orali;
3) omessa valutazione dei motivi del prestito.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che sin dal momento del deposito del ricorso monitorio era stato ben chiarito che il documento in originale (scrittura privata con la quale il si era riconosciuto debitore della somma di cui al decreto opposto), non era più CP_2
in possesso del ricorrente che l'aveva smarrito (come da denuncia di smarrimento che aveva allegato) ed aveva prodotto una copia autenticata nella sottoscrizione dal
Segretario Comunale di Telese del 04.07.2001.
Il Tribunale, invece, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che il documento prodotto era stato disconosciuto dagli eredi del e che la CP_2
parte creditrice non aveva prodotto in atti l'originale del documento disconosciuto come era suo onere.
Orbene, rileva la Corte che l'appellante (ricorrente, opposto in primo grado), aveva allegato al ricorso per decreto ingiuntivo la copia del documento che assumeva di aver smarrito (come da denuncia sporta in data 08.07.2005 presso la Stazione dei Carabinieri di Solopaca allegata al fascicolo di parte), in cui si legge, scritto a macchina: “io sottoscritto ricevo dal sig. di BE la somma di Persona_1 Parte_1
lire 85.000.000 dico ottantacinque milioni in contanti come prestito personale che restituirò in contanti entro e non oltre il 12.12.2001. Solopaca lì 02.07.2001” firmato
. In calce a detta copia risulta la certificazione del Segretario Generale Persona_1
del Comune di Telese Terme, datata 04.07.2001, in cui si legge: “la presente copia è conforme al documento esibitomi dall'interessato sig. , nato a [...]_1
il 15,01.1948”.
Quanto alla verificazione dell'autenticità del documento sopra richiamato, in particolare, si osserva che la Suprema Corte ribadito che: «In caso di disconoscimento
pagina 5 di 11 dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. 2777 del 04.02.2025 e Cass n 3603/2024; 16551/2015).
Nel caso di specie, la suddetta “autentica” operata dal Segretario comunale non ha valore giuridico perché quest'ultimo ha poteri di autentica relativamente ai soli atti di interesse dell'Ente poiché l'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario <, mentre la scrittura privata de quo è certamente una scrittura privata estranea all'Ente di appartenenza del Segretario Generale del Comune di Telese Terme.
pagina 6 di 11 In ogni caso, dalla suddetta “autentica” si evince esclusivamente che si Parte_1
recava da solo nei locali del Comune di Telese Terme ed esibiva l'originale di un documento che lo stesso dichiarava essere stato sottoscritto da . Persona_1
Né, in considerazione della documentazione allegata agli atti di causa in primo grado, era da ritenersi opportuno l'accertamento peritale così come richiesto. Ed infatti, esaminando comparativamente il documento che è stato posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo (prodotto in copia con sottoscrizione che si assume essere di PE
, come sopra riportato), e gli altri documenti la cui paternità è certamente
[...]
riferibile a quest'ultimo, rileva la Corte che la suddetta sottoscrizione risulta prima facie difforme da quella propria dell'assunto debitore. Tanto è a dirsi con riguardo alla sottoscrizione apposta certamente dal medesimo in calce ai documenti indicati CP_2
come scritture di comparazione. Ed in particolare, le sottoscrizioni apposte da PE
in calce alla scrittura privata redatta in data 08.03.1999, in calce alla
[...]
compravendita dell'08.02.2001 e quella apposta in calce alla scrittura privata del
13.07.2001 recano un segno grafico fluente e sempre identico nella rotondità delle forme, evidentemente diverso da quello impresso con la sottoscrizione del documento in contestazione. Risulta, cioè, palese che solo quelle offerte come scritture di comparazione, per altro riferibili al medesimo periodo storico di quella oggetto di causa, sono identiche fra loro, mostrando il medesimo tratto, frutto dell'abitudine che si consolida nel tempo nell'apporre la propria sottoscrizione. In via delibativa, dunque, la sollecitata consulenza grafologica non risulta necessaria al fine della decisione della causa. Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria, sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e
pagina 7 di 11 dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice” (cfr.: Cass. n 15219 del 05.07.2007; Cass. 4660/2006; 6479/2002).
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'assunta erronea valutazione da parte del
Tribunale delle risultanze istruttorie relative alla prova testimoniale.
Il motivo è infondato.
Dalla disamina dell'attività istruttoria espletata in prime cure, ed in particolare dai verbali di udienza relativi all'assunzione delle prove testimoniali ammesse, infatti, non è emersa con certezza la prova della dazione della considerevole somma in contanti di lire
85.000.000 che il assume di aver dato a in data 02.07.2001. Pt_1 Persona_1
In particolare, il teste escusso all'udienza del 18.07.2012, che riferiva: Testimone_1
“…il sig, ha cacciato una busta contenente 80 milioni. Poi ha cacciato altri Pt_1
cinque milioni e glieli ha consegnati. In ordine alle somme date dal sig, al sig. Pt_1
posso riferire che la busta contenente ottanta milioni in contanti era stata CP_2
consegnata al dal notaio . La somma di 80 milioni corrisposta Pt_1 Persona_2
dal sig. al sig, non è stata contata davanti a me. Invece sono stati contati Pt_1 CP_2
i cinque milioni…” (cfr.: verbale di udienza cit.), non ha trovato adeguato riscontro nella deposizione resa dal teste , escusso all'udienza del 07.05.2014, che Persona_2
riferiva: “ricordo che intorno all'anno 2000 ho versato una somma in favore di
[...]
per l'esecuzione di lavori, a saldo, ma non ricordo l'importo e le modalità. Pt_1
Ricordo che la somma versata a saldo è stata versata per il tramite dell'avv.Salvatore
Forgione” (cfr.: verbale di udienza cit.). Il teste Salvatore Forgione, sentito alla medesima udienza del 07.05.2014, riferiva: “ricordo di aver versato una somma al
per conto del notaio ma non ricordo né l'importo né il periodo…” (cfr.: Pt_1 Per_2
verbale di udienza cit.). Né la prova della consegna della somma di ben lire 85.000.000, così come prospettata dall'appellante, può ricavarsi dalle dichiarazioni rese dai testi
(sentito all'udienza del 18.07.2012) e (sentito Testimone_2 Testimone_3
all'udienza del 06.02.2013), poiché entrambi hanno riferito di non conoscere né la quantità di denaro consegnata né la scadenza pattuita (cfr.: verbali di udienza citati).
pagina 8 di 11 Con il terzo motivo l'appellante assume che il motivo del prestito era relativo al fatto che era in corso una grave crisi familiare ed il de cuius non voleva far sapere alla sua famiglia del movimento economico che gli necessitava per trasferirsi con la compagna in altra località.
Anche in relazione a tale assunto, le deposizioni testimoniali assunte depongono in senso non uniforme poiché, mentre il teste (escussa all'udienza del Testimone_4
12.12.2013) dichiarava che il le aveva riferito che “si trasferiva a Caserta dove CP_2
aveva una compagna…di aver avuto dei litigi per questioni economiche con la figlia e la moglie con la quale si stava separando…” (cfr.: verbale di udienza cit.), il teste
(sentito all'udienza del 18.07.2012) riferiva della disponibilità Testimone_5
economica del specificando, tra l'altro, che “negli anni 2000-2001, dovendo CP_2
io sostenere le spese per l'acquisto della casa di mia figlia, avevo bisogno di un prestito dalla banca. Nell'occasione il sig, si offrì subito di corrispondermi tale CP_2
somma. Ricordo che mi diede tale somma in contanti, prelevandola dalla cassaforte di casa sua…” (cfr.: verbel di udienza cit.). Risulta, dunque, poco credibile che PE
, nel medesimo periodo, chiedesse un prestito di così rilevante entità e
[...]
concedesse, a sua volta, un prestito ad un terzo per comprare un'abitazione. Da ultimo si osserva che dalle scritture di comparazione sopra esaminate si evince che PE
per le transazioni ivi riportate riceveva una notevole liquidità, evidentemente
[...]
superiore a quella che si assume avrebbe chiesto in prestito.
Tutto ciò premesso, il gravame deve essere rigettato con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
pagina 9 di 11 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , e tutti Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali eredi di avverso la sentenza n. 848/2017 del Tribunale Persona_1
Benevento pubblicata in data 08.05.2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e tutti quali eredi di delle spese del
[...] Controparte_3 Persona_1
presente grado di giudizio che liquida in € 120,00 per spese vive ed € 4.984,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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