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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 30.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4484/2025
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Pt_1
GI PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo de Silva e Controparte_1
AE IU, unitamente ai quali domicilia come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso dell'1.7.2025, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., l , dopo
Pt_1 aver ritualmente contestato le conclusioni del ctu, nell'ambito del procedimento per atpo, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito insistendo sull'eccezione di incompatibilità tra la rendita e l'assegno d'invalidità CP_2
civile, chiesto e riconosciuto dal ctu in fase di ATP. L' ha, altresì, chiesto di dichiararsi l'inammissibilità della domanda CP_3
relativa al riconoscimento dello status di handicap ex art. 3 comma 1 l. 104/92 per carenza di interesse, stante il pregresso avvenuto riconoscimento in fase amministrativa. Tanto premesso ha concluso per il rigetto delle domande proposte in atp, con vittoria di spese. Costituitosi, il , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza CP_1 in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda va parzialmente accolta nei limiti tracciati dalla seguente motivazione. Va accertata, preliminarmente, la proponibilità, nel giudizio di merito successivo ad ATP, di questioni non strettamente riguardanti la valutazione medico-legale.
1 Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto (cfr. Cass. N° 8932/2015) che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario. Inoltre, il profilo dell'interesse ad agire dovrà essere valutato dal giudice nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. N° 8932/2015), che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati;
in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. Se invece una delle parti contesti non solo le conclusioni del c.t.u., ma la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Pertanto, l'unico rimedio concesso all' nella presente fattispecie per Pt_1 contestare l'inammissibilità del ricorso per ATP per ragioni connesse alla domanda amministrativa, è proprio il giudizio di merito di cui all'art. 445bis cpc. Ciò detto, le contestazioni proposte dall' in tale fase del giudizio e relative CP_3 all'incompatibilità tra la rendita e l'assegno d'invalidità civile appaiono CP_2 infondate.
2 L'assegno mensile di assistenza è riconosciuto ai soggetti invalidi civili parziali, ossia a coloro cui sia stata accertata un'invalidità civile in misura compresa tra il 74% e il 99%, a condizione che non superino il limite di reddito annuo stabilito dalla legge. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, “le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle corrisposte ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, né con le pensioni dirette di invalidità, comunque denominate, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipendenti. È comunque riconosciuta all'interessato la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole”. Il tenore letterale della norma è, dunque, chiaro nel sancire l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno e le prestazioni dirette derivanti da invalidità riconosciute per causa di guerra, di lavoro (come la rendita vitalizia ) o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a CP_2 qualsiasi titolo corrisposte dagli enti previdenziali obbligatori dei lavoratori dipendenti e autonomi. Resta ferma, tuttavia, la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, facoltà che deve essere esercitata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il trattamento pensionistico ritenuto incompatibile (D.M. 553/1992). Le ipotesi di incompatibilità non incidono sulla sussistenza del diritto alla prestazione, non costituendo requisito ostativo al suo riconoscimento, ma devono essere valutate esclusivamente in sede di erogazione. Esse comportano, pertanto, la sola necessità di esercitare la facoltà di opzione per il trattamento economicamente più vantaggioso, rilevando solo in una fase successiva all'insorgenza del diritto. Nel caso di specie, a seguito del riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno di invalidità civile, la parte dovrà, entro trenta giorni, esercitare la facoltà di scelta tra i due trattamenti economici riconosciuti, optando per quello a sé più favorevole. Tale scelta, pertanto, attiene ad un momento successivo al riconoscimento del diritto e non costituisce ostacolo alla proposizione della domanda volta ad ottenere l'assegno di invalidità civile. Può, invece, essere accolta l'eccezione sollevata dall' in ordine Pt_1 all'inammissibilità della domanda volta all'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, atteso che l ha CP_3 depositato il verbale con il quale il beneficio risulta già riconosciuto in precedenza in sede amministrativa (cfr. verbale allegato al ricorso introduttivo).
3 Ne consegue che la relativa domanda non avrebbe dovuto essere proposta in sede di ATP, difettando in capo al ricorrente l'interesse ad agire. In definitiva, la domanda dell' deve essere parzialmente accolta e Pt_1
l'accertamento sanitario condotto dal ctu della precedente fase deve essere omologato, con la conseguenza che deve essere riconosciuto a CP_1 il diritto all'assegno di invalidità civile (77%) con decorrenza dalla
[...] domanda amministrativa del 31.10.2023, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell' . CP_3
Le spese dell'atp possono essere compensate , stante la reciproca soccombenza (l'istante aveva richiesto in via principale l'accertamento della inabilità civile). Quanto alle spese della fase di opposizione, l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento dello status di handicap giustifica la compensazione nella misura della metà; esse per la restante parte seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e liquidate ex dm 55/14, scaglione tariffario compreso Pt_1 tra Euro 5201,00-26000,00, posto che per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità è possibile utilizzare il suddetto scaglione (cfr Cass. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022), facendo uso dei parametri minimi. Spese di ctu a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. Pt_1
c.p.c. resa in atp.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando l'inammissibilità della domanda relativa all'handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/92;
- Rigetta per il resto l'opposizione, dichiarando il riconoscimento in favore di del requisito sanitario utile all'assegno di invalidità Controparte_1 civile (77%) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.10.2023;
- Compensa le spese di atp;
- Compensa per la metà le spese di lite dell'opposizione, condannando l per la restante parte, liquidate in € 932,50, oltre spese generali, iva Pt_1
e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari;
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto. Pt_1
Nola, 30.10.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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