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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11249 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 46814 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024 TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio 20, presso lo studio dell'Avv. Luca Goffredo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo De Arcangelis e Maristella Macchi che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso OPPONENTE E
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale della Controparte_1
Piramide Cestia n. 63, presso lo studio dell'Avv. Daniella Magurno che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.12.2024 ed iscritto a ruolo il 23.12.2024a la società in epigrafe nominata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.7633/2024 emesso in data 21.11.2024 dal Tribunale di Roma sezione lavoro, in favore dell'opposto, per la somma di € 10.986,22 , oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali. La società opponente ha dedotto: che la cassa integrazione guadagni GIGO richiesta in pagamento si riferisce al periodo di sostegno alle imprese durante il periodo del COVID, laddove era prevista la possibilità di avere il pagamento diretto per i lavoratori a carico dell' INPS, ipotesi diversa dalla procedura per cui il datore di lavoro anticipa le somme e poi conguaglia gli importi a seguito di autorizzazione;
che la domanda effettuata dall'azienda all'INPS non è stata accolta ma è stato proposto ricorso che è ancora in fase di istruttoria;
che l'indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro è pari a euro 444,32 mentre la retribuzione lorda normale per quel periodo sarebbe pari ad euro 481,39 ; che va conteggiata la lordizzazione che si somma all'indennità INPS che è pari ad euro 45,88 che sommate alle 444,32 corrispondono ad euro 490,20; che ne discende che l'integrazione malattia in conto ditta è stata corrisposta in misura di 444,32 + 45,88, anche superiore al dovuto per euro 8,81 ( 490,20 – 481,39 ); che il ricorrente chiede l'indennità sostitutiva del preavviso e ratei 13 e14 per euro 136,83, voci già pagata in data 10 settembre 2024 con busta paga di agosto 2024; che in data 8/10/2024 l'azienda provvedeva al pagamento della prima rata del pagamento del FR per cui aveva chiesto per le vie brevi una rateizzazione in mesi 9; che in data 8 novembre 2024 e poi in data 9 dicembre 2024 la società provvedeva ad effettuare altri due pagamenti di acconto tfr di euro mille cadauna, sicché ad oggi a titolo di acconto per il tfr sono stati pagati euro 3000,00. Tanto esposto la ha concluso Parte_3 chiedendo di volere: “ IN VIA PRELIMINARE non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in premessa e sulla base della prova scritta fornita e - nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.7633/2024 R.G. 38933/2024 del 21/11/2024 notificato il 25 novembre 2024 emesso dal Tribunale Ordinario di ROMA, Sez. lavoro nei confronti della in persona del Controparte_2 legale rapp.te pro tempore sempre per i motivi di cui in premessa . In via subordinata sempre dopo aver revocato il Decreto Ingiuntivo n.7633/2024 R.G. 38933/2024 del 21/11/2024 notificato il 25 novembre 2024 emesso dal Tribunale Ordinario di ROMA, Sez. lavoro , condannare la
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore al Controparte_2 pagamento in favore del sig. della somma che risulterà dovuta sia a CP_1 seguito dell'istruttoria di causa sia detratti i pagamenti nel tempo intervenuti che ad oggi ammontano ad euro 3000,00. Con vittoria di spese di giudizio che tenga conto anche della lite temeraria di cui si chiede la valutazione e condanna tenuto conto del contegno processuale dell'odierno opposto”. Si è costituito in giudizio l'opposto depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo di volere:" rigettare l'opposizione per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] della residua somma complessiva di €.6.100,22, di cui €.4.661,97 per FR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, nonché al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In particolare il sig. ha dedotto: che gli importi dovuti al Controparte_1 lavoratore a titolo di CIG risultano dalle buste paga depositate nel fascicolo monitorio;
che per il pagamento della Cassa Integrazione Guadagni, il lavoratore, può, trascorsi i termini del procedimento amministrativo, chiedere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi direttamente al datore di lavoro;
che nel caso di specie è documentalmente provato che tutto l'iter amministrativo si è risolto con il rigetto da parte dell'Inps non solo della domanda proposta dal datore di lavoro per il pagamento della CIG, ma anche del ricorso, come da comunicazione inviata dall'INPS al lavoratore;
che i pagamenti effettuati sono solo quelli eseguiti dopo il deposito e dopo la notifica del decreto ingiuntivo e risultano (al lordo) dalle buste paga da ottobre 2024 a gennaio 2025 ed ammontano alla somma complessiva di €. 4.886,00; che il lavoratore con il decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento delle somme risultanti dalla busta paga di settembre 2024 e conseguentemente dalla richiesta del decreto ingiuntivo andranno detratti gli importi pagati successivamente:
€.1000,00 nel mese di ottobre 2024; €.1.288,00 a novembre 2024; €.1.299,00 nel mese di dicembre 2024; €.1.299,00 nel mese di gennaio 2025 per la somma complessiva di €.4.886,00, come da buste paghe prodotte;
che l'opposto alla luce dei pagamenti ad oggi effettuati è ancora creditore nei confronti della soc. della complessiva residua somma di Controparte_2
€.6.100,22 per le causale di cui al decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Istruita documentalmente la causa è stata rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, la causa è stata decisa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che con ricorso monitorio depositato telematicamente il 25.10.2024 ed iscritto a ruolo il 28.10.2024 il sig. ha esposto: di avere svolto attività Controparte_1 lavorativa alle dipendenze della Controparte_3
dal 22/12/2015 al 29/08/2024 con contratto a tempo indeterminato, con
[...] mansioni di autista, 5 livello CCNL del settore addetto al trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente (NCC); che il ricorrente in data 29.08.2024 veniva licenziato, dopo un lungo periodo di malattia, per superamento del periodo di comporto;
che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente rimaneva creditore della somma di €.9.547,97 a titolo di FR;
della indennità di malattia (21 gg mese di agosto) per €. 205,23; della indennità sost. preavviso ratei 13° e 14° per €.136,83, della CIG (Cassa Integrazione Guadagni) per il mese di luglio 2021 per €.277,69, mese di agosto 2021 per €.360,46, mese di settembre 2021 per €. 163,41 e mese di aprile 2022 per €.294,63, come da buste paga prodotte;
che, in ordine al pagamento della CIG la società, comunicava al ricorrente di aver presentato ricorso all'Inps; che l'Inps comunicava al ricorrente che il suddetto ricorso era respinto;
che pertanto in ordine al pagamento della CIG sono decorsi i termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo e che pertanto il pagamento viene richiesto al datore di lavoro;
che con lettera inviata a mezzo pec in data 1.10.2024, l'istante a mezzo del proprio procuratore chiedeva il pagamento di quanto dovuto per i titoli sopra indicati, senza esito. Tanto esposto il ricorrente ha chiesto di volere ingiungere alla
[...]
di pagare in favore dell'istante la Controparte_3 complessiva somma di €. 10.986,22, di cui €.9.547,97 per FR, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo. Il Tribunale di Roma sezione lavoro il 21.11.2024 ha emesso decreto ingiuntivo n. 7633/2024 con il quale ha ingiunto alla
[...]
di pagare al sig. € 10.986,22, oltre Controparte_3 Controparte_1 rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali. Risultano, quindi, richiesti ed ingiunti complessivi € 10.986,22 di cui € 9.547,97 per FR (cfr. busta paga settembre 2024) ed € 1.438,25 per gli altri titoli (complessivi € 1.096,19 per CIG mesi di luglio 2021, agosto 2021,settembre 2021 e aprile 2022; € 205,23 per indennità di malattia;
€ 136,83 per 14° residua). Il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato alla società opponente a mezzo pec in data 25.11.2024. Si osserva che gli importi CIG Ordinaria richiesti risultano dalle buste paga versate in atti relative ai mesi di luglio 2021, agosto 2021,settembre 2021 e aprile 2022. E' pacifico e documentato che l'INPS con provvedimento n° 700290045303 del 24/01/2022, ha respinto la domanda di CIG Ordinaria presentata dalla società opponente avente n° protocollo INPS.7002.05/08/2021.0158036 e che anche il ricorso presentato il 23.3.2022 dalla società è stato respinto dall'INPS con deliberazione n. 901 dell'11.10.2024 (cfr. doc.1 allegato alle note della parte opponente). Si osserva che se la domanda di CIG viene respinta, in caso di ritardo o mancato pagamento il lavoratore può agire legalmente per ottenere il pagamento dal datore di lavoro, come nel caso di specie. Risultano, quindi dovute al sig. le somme richieste a titolo di CIG, CP_1 pari a complessivi € 1.096,19. Quanto all'importo di €136,83, richiesto impropriamente a titolo di
“indennità sost. preavviso ratei 13* e 14*”, si osserva che dalla busta paga di agosto 2024 si evince che la effettiva causale è “quattordicesima residua”. E' documentato che l'importo netto di cui alla busta paga di agosto 2024, pari ad € 1.992,13, è stato versato al ricorrente con bonifico del 10.9.2024, sicché nulla è dovuto al ricorrente per il suindicato titolo, atteso che l'importo di € 136,83 è stato pagato prima del deposito del ricorso monitorio. Per ciò che concerne l'importo di € 205,23 chiesto a titolo di indennità di malattia si osserva che dalla busta paga di agosto 2024 si evince il pagamento di € 444,32 a titolo di “Ind, malattia C/INPS”, somma ben superiore a quella richiesta nel ricorso monitorio. Nessuna specifica allegazione ha fornito l'opposto in merito a tale voce, né nel ricorso monitorio, né nella memoria di costituzione in sede di opposizione. In conseguenza deve essere respinta la domanda relativa alla indennità di malattia. Per ciò che concerne il t.f.r. si osserva che la società opponente ha documentato di avere effettuato un bonifico in favore dell'opposto in data 8.10.2024 dell'importo di € 1.000,00 con causale “mensilità settembre 2024”. Il cedolino di settembre 2024 versato in atti, dell'importo lordo di € 1.301,57 e netto di € 1.000,20, indica come causali: € 288,00 a titolo di “acconto FR”;
€ 947,28 a titolo di “ind. sost. preavviso”; € 66,29 a titolo di “Eson. IVS 3%”. La parte opponente ha, altresì, documentato di avere effettuato:
- in data 8.11.2024 un bonifico di € 1.000,00 in favore dell'opposto con causale “ Mensilità Ottobre 2024”; il cedolino di ottobre 2024 indica “acconto FR”;
- in data 9.12.2024 un bonifico di € 1.000,67 in favore dell'opposto con causale “ Mensilità Novembre 2024”; il cedolino di novembre 2024 indica
“acconto FR”. In corso di causa la società opponente ha prodotto la busta paga di febbraio 2025 di € 1.00,23 che indica “acconto FR” e documentazione comprovante il bonifico all'opposto in data 10.3.2025 di € 1.000,23 a titolo di “Mensilità Febbraio 2025”. L'opposto ha allegato alla memoria di costituzione le busta paga di dicembre 2024 e di gennaio 2024 dell'importo ciascuna di € 1.000,23, che indicano
“acconto FR”. La difesa dell'opposto nelle note autorizzate ha dato atto che “la società
ad oggi ha effettuato il pagamento “a rate” dell'importo dovuto a CP_2 titolo di FR, pagandone il saldo con l' ultima rata in data 9.06.2025”. In conclusione, ad oggi risulta dovuta all'opposto esclusivamente la somma di € 1.096,19 a titolo di CIG. Per le considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per le considerazioni che precedono, la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto di € 1.096,19 a titolo di CIG, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In considerazione del pagamento di una delle voci richieste prima del deposito del ricorso (“quattordicesima residua”), del parziale rigetto (relativo alla domanda di malattia) e del pagamento integrale del tfr avvenuto solo in corso di causa si compensano per un quarto le spese di lite mentre i tre quarti vanno posti a carico della società opponente, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7633/2024 e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto di € 1.096,19 a titolo di CIG, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) compensa per un quarto le spese di lite e pone i tre quarti a carico della società opponente che liquida, già operata la compensazione, in complessivi € 2.190,75, di cui € 1.905,00 per compensi ed € 285,75 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 6.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi