Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/07/2025, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05933/2025REG.PROV.COLL.
N. 04000/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4000 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Curzio ed Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02230/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Milano, il decreto di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, emesso dalla Questura di Milano in data 10 marzo 2020 sulla base dei precedenti penali e del comportamento tenuto dal richiedente in data 22 febbraio 2010, ritenuti indice di scarsa affidabilità in relazione all’ottenimento delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo che in relazione alle due sentenze di condanna per i reati di corruzione, falsità ideologica e falsa testimonianza, era intervenuta la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano, mentre in relazione all’episodio del 22 febbraio 2010 (concernente le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale), non era stato aperto alcun procedimento penale, che la patente ritirata gli era stata riconsegnata alla fine del periodo di sospensione e che il suo stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcool era di poco superiore alla soglia di legge.
Sotto distinto profilo, il ricorrente ha evidenziato che la Prefettura di Milano, in data 24 maggio 2019, aveva disposto la revoca del divieto di detenere armi precedentemente comminato, in quanto non risultavano a suo carico pendenze penali “ e per non essere ritenuta persona pericolosa ” offrendo “ sufficienti garanzie di affidabilità per la detenzione di armi a uso sportivo ”.
Tali sopravvenienze, secondo le prospettazioni della parte ricorrente, non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Questura, che pur prendendone atto, aveva confermato il giudizio di inaffidabilità, contraddicendo quanto ritenuto dalla Prefettura meneghina.
3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo che l’intervenuta riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, ma non cancella il reato quale fatto storico nella sua oggettività ed imputabilità a chi lo ha commesso, rimanendo così ininfluente ai fini dell’automatismo preclusivo di cui all' art. 43 comma 1, T.U.LP.S., emergendo in ogni caso l’inaffidabilità del ricorrente anche dagli altri episodi contestati.
4. L’originario ricorrente ha impugnato la sentenza replicando le censure già dedotte in primo grado e ribadendo che il Commissariato -OMISSIS- di Milano, in data 26 ottobre 2018, aveva riscontrato l’assenza di procedimenti penali a suo carico, avendo l’istante “ dato prove effettive e costanti di buona condotta ”, così come la Prefettura di Milano, con provvedimento del 24 maggio 2019, aveva disposto la revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, considerandolo persona non pericolosa e che aveva offerto sufficienti garanzie di affidabilità necessarie per la detenzione delle armi.
Ciò posto, l’appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il T.a.r. non ha correttamente inteso le censure relative alla mancata valutazione, da parte della Questura, dell’evoluzione comportamentale del richiedente, specchio della sua buona condotta ed affidabilità.
Calate pertanto le proprie censure negli stampi del difetto di istruttoria e di motivazione e di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l’appellante ha ulteriormente evidenziato che i fatti sui quali si fonda il provvedimento impugnato sono risalenti nel tempo e sono stati contraddetti da successive e contrarie valutazioni favorevoli dell’Amministrazione (rese rispettivamente nel 2018 e 2019, in prossimità dell’istanza respinta dalla Questura).
5. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano si sono costituiti depositando gli atti del fascicolo di primo grado.
6. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è fondato.
8. La oramai univoca giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502) secondo la quale, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812) in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974).
Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812).
Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione debba essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
Sulla scorta di tali premesse, è stato efficacemente chiarito che “ Dal provvedimento dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi. L’autorità prefettizia dovrà tenere in considerazione tutti gli indizi concreti dai quali emerga un’indole inaffidabile del soggetto, e questo prescindendo dall’esistenza di fatti o condotte criminose: l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico sottesa alla disciplina della sicurezza pubblica impone infatti l’adozione di misure di tutela anticipate alla commissione di fatti penalmente rilevanti, in un’ottica di prevenzione della commissione di illeciti, ma comunque postula l’esistenza di circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione (Cons. St., sez. III, 6457/2019; 6192/2018; 2974/2018; 4899/2018; 5313/2017) .” (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, n. 925).
9. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato si fonda su elementi di controindicazioni risalenti nel tempo e, in ogni caso, superati, come confermato dalle successive valutazione della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, cristallizzate nel parere reso dal Commissariato -OMISSIS- di Milano, in data 26 ottobre 2018, nonché dalla Prefettura di Milano in data 24 maggio 2019.
10. Tale ultimo provvedimento, con il quale è stata revocato il precedente divieto prefettizio di detenere armi, datato 24 ottobre 2018, attesta l’insussistenza di elementi idonei a presumere abusi sull’utilizzo delle armi da parte dell’interessato, ritenendolo soggetto affidabile.
11. Ed è anche bene evidenziare che il suddetto provvedimento di revoca non ha tenuto conto dell’avvenuta riabilitazione, ottenuta dall’odierno appellante in data 10 dicembre 2018 in relazione alle condanne riportate negli anni 1999 e 2009, la quale certifica, una volta di più, l’insussistenza di condizioni ostative all’ottenimento del titolo.
12. Di tali elementi, pur rappresentati dall’istante in fase istruttoria, non ha tenuto alcun conto il provvedimento impugnato, che risulta pertanto viziato per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
13. L’Amministrazione infatti, pur avendo preso in considerazione l’intervenuta riabilitazione conseguita dall’istante per le due sentenze di condanna precedentemente subite, si è limitata a richiamare in via di principio l’orientamento (poi richiamato anche dal T.a.r.) per cui ciò non perciò solo determina il venire meno delle condizioni ostative al rilascio della licenza, dovendo apprezzarsi il dato fattuale e “comportamentale” al fine di verificare la sussistenza del requisito della buona condotta, senza però esprimersi su quanto documentato dall’istante secondo cui altri organi e uffici di P.S. si erano già pronunciati nel senso della sussistenza della buona condotta, al punto da revocare il divieto di detenzione di armi a suo tempo irrogato: in sostanza, è mancata una valutazione in ordine alla perdurante attualità della condizione ostativa (certamente in illo tempore sussistente) e su tale punto l’Amministrazione dovrà pronunciarsi in sede di riedizione del potere.
14. In riforma della decisione gravata, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
15. Le spese del doppio grado possono essere compensate, in ragione della specifica natura della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, annulla il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, emesso dalla Questura il 10 marzo 2020.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 15 aprile e 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.