Versione
13 agosto 1993
13 agosto 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 , recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 04/07/2024, n. 1423Provvedimento: […] In realtà, l'atto tributario d'interesse è stato tempestivamente notificato al contribuente, così impedendo la maturazione del termine di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, ai sensi dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/1993 (v., in particolare, per la esauriente esplicazione del carattere decadenziale del termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dal richiamato articolo di legge, Cass., sez. V, ord. n. 21810/2022).Leggi di più...
- IMU·
- decadenza IMU·
- art. 1, comma 161, legge n. 296/1993·
- contraddittorio endoprocedimentale·
- art. 1, comma 163, legge n. 296/2006·
- risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.·
- avviso di accertamento·
- spese di giudizio·
- proprietà immobiliare