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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 853.
(Trasferimento dei diritti reali).
Nei trasferimenti coattivi le servitu' prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile e' espropriato per intero e il credito e' collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
(Trasferimento dei diritti reali).
Nei trasferimenti coattivi le servitu' prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile e' espropriato per intero e il credito e' collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
Commentari • 6
- 1. Circolare del 02/05/1995 n. 128 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. IVMin. Finanze · 2 maggio 1995 · 4.704301
[…] garanzia di un credito ovvero di un legato. Si adottera\', pertanto, la relativa codifica prevista in tabella. Per le ipoteche in ripetizione (artt. 853 e 2825 c.c.), infine, la legge consente il trasferimento dell\'ipoteca, mediante nuova iscrizione che conserva comunque lo stesso grado dell\'ipoteca originaria, sui beni assegnati
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/05/2023, n. 15066Provvedimento: […] atteso che, ai sensi dell'art. 853 cod. civ., i beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. […]Leggi di più...
- natura pertinenziale riconosciuta solo ad alcuni·
- riespansione del diritto di proprietà·
- conseguente natura privatistica per tutta la durata della concessione·
- applicazione·
- manufatti insistenti su aree demaniali·
- art. 952 c.c·
- insorgenza di proprietà superficiaria temporanea in capo al concessionario·
- bene demaniale·
- proprietario del fabbricato·
- riconoscimento implicito, a favore degli altri, di diritto di superficie·
- costituzione in favore di privati di diritti reali o personali·
- distinzione·
- conseguenze·
- effetto·
- trasferibilità di detti diritti