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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2500/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/03/2025 da e da entrambi con il proc. e dom. Parte_1 Parte_2
avv. ARCIDIACONO VALENTINA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2022 in
GORGO AL MONTICANO (TV), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 110, parte 2, serie C, Ufficio 1,
dell'anno 2022;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio (il 01/06/2024), Per_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- ritenuto, però, di non poter assegnare formalmente la casa al genitore non collocatario, che comunque ne avrà disponibilità esclusiva;
- ritenuto, parimenti, di dover fare applicazione del Protocollo relativo alle spese straordinarie in uso all'intestato Tribunale come peraltro concordato dai genitori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
il 22/05/1985, e , nato a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in GORGO AL MONTICANO (TV) in data 16/09/2022, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la casa familiare, di proprietà del marito, resta nella disponibilità di quest'ultimo, con i relativi arredi. Dà atto che egli continuerà a pagare il mutuo.
3) Dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ove verrà spostata anche la residenza anagrafica. Entrambi i genitori concorreranno a mantenere, educare,
istruire e assistere moralmente il figlio nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2 4) Poiché , al momento è molto piccolo, dispone che verrà accudito in via Per_1
prevalente dalla madre e il padre potrà vederlo, a richiesta e su accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze del bambino. Man mano che Per_1
crescerà i genitori si accorderanno sui tempi di visita con il padre, sia quelli durante l'anno che in periodo di vacanze, sempre tenendo conto delle esigenze del bambino, anche di salute, e comunque facendo in modo di garantire alla prole adeguati tempi di permanenza anche con il padre. Prende atto che, a tale fine, le parti cercheranno di individuare tempi e modalità che maggiormente si attaglino alle condizioni emotive e alle abitudini di in modo da garantirgli un Per_1
sereno sviluppo psicofisico agevolato anche dal ruolo paritario di entrambi i genitori.
5) Dispone che il signor corrisponderà alla signora la somma di Pt_2 Pt_1
€ 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da corrispondere entro il giorno 30 di ciascun mese, oltre Istat se in aumento a partire dal marzo 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Udine, e rimborsandole alla signora entro 8 giorni dall'esibizione del giustificativo. Dà atto che Pt_1
l'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla signora . Dà, Pt_1
altresì, atto che le detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per il figlio saranno riconosciute in capo ad entrambi i genitori.
6) Dà atto che i coniugi prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per il figlio minore.
7) dà atto che con l'esecuzione delle condizioni di cui alla sentenza di separazione,
le parti, riconoscendosi indipendenti economicamente, dichiarano di non avere più
nulla a pretendere reciprocamente.
8) Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GORGO AL MONTICANO
(TV), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 110, parte 2, Serie C,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2022.
Udine, li 24/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2500/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/03/2025 da e da entrambi con il proc. e dom. Parte_1 Parte_2
avv. ARCIDIACONO VALENTINA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2022 in
GORGO AL MONTICANO (TV), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 110, parte 2, serie C, Ufficio 1,
dell'anno 2022;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio (il 01/06/2024), Per_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- ritenuto, però, di non poter assegnare formalmente la casa al genitore non collocatario, che comunque ne avrà disponibilità esclusiva;
- ritenuto, parimenti, di dover fare applicazione del Protocollo relativo alle spese straordinarie in uso all'intestato Tribunale come peraltro concordato dai genitori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
il 22/05/1985, e , nato a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in GORGO AL MONTICANO (TV) in data 16/09/2022, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la casa familiare, di proprietà del marito, resta nella disponibilità di quest'ultimo, con i relativi arredi. Dà atto che egli continuerà a pagare il mutuo.
3) Dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ove verrà spostata anche la residenza anagrafica. Entrambi i genitori concorreranno a mantenere, educare,
istruire e assistere moralmente il figlio nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2 4) Poiché , al momento è molto piccolo, dispone che verrà accudito in via Per_1
prevalente dalla madre e il padre potrà vederlo, a richiesta e su accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze del bambino. Man mano che Per_1
crescerà i genitori si accorderanno sui tempi di visita con il padre, sia quelli durante l'anno che in periodo di vacanze, sempre tenendo conto delle esigenze del bambino, anche di salute, e comunque facendo in modo di garantire alla prole adeguati tempi di permanenza anche con il padre. Prende atto che, a tale fine, le parti cercheranno di individuare tempi e modalità che maggiormente si attaglino alle condizioni emotive e alle abitudini di in modo da garantirgli un Per_1
sereno sviluppo psicofisico agevolato anche dal ruolo paritario di entrambi i genitori.
5) Dispone che il signor corrisponderà alla signora la somma di Pt_2 Pt_1
€ 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da corrispondere entro il giorno 30 di ciascun mese, oltre Istat se in aumento a partire dal marzo 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Udine, e rimborsandole alla signora entro 8 giorni dall'esibizione del giustificativo. Dà atto che Pt_1
l'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla signora . Dà, Pt_1
altresì, atto che le detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per il figlio saranno riconosciute in capo ad entrambi i genitori.
6) Dà atto che i coniugi prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per il figlio minore.
7) dà atto che con l'esecuzione delle condizioni di cui alla sentenza di separazione,
le parti, riconoscendosi indipendenti economicamente, dichiarano di non avere più
nulla a pretendere reciprocamente.
8) Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GORGO AL MONTICANO
(TV), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 110, parte 2, Serie C,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2022.
Udine, li 24/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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