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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5394/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5394 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonietta Cennamo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Gen. M. Amaturo n. 3; Opponente E P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Andrea Adiletta, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno (SA) alla Via Mariano Orza, n. 17; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto dell'08.06.2021, intimante il pagamento di euro 4.617,62, di cui 4.270,00 a titolo di sorta capitale, in forza di assegno bancario n. 0003130245-01, tratto in Capaccio presso la filiale della presentato per l'incasso in data 31.12.2020 CP_2
e risultato impagato in data 07.01.2021. Instava l'adito Tribunale affinché procedesse ad
“- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato al Sig.
in quanto fondato su titolo sostanzialmente nullo e/o inesistente per tutto quanto Parte_1 sopra argomentato;
-per l'effetto, dichiarare che la società Controparte_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente; - condannare la al pagamento delle spese e competenze di causa, da Controparte_1 attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
-in ogni caso, condannare la Società
“ ex art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà dell'azione Controparte_1 esecutiva intrapresa”. A sostegno della domanda, deduceva la nullità dell'atto di precetto in quanto fondato su titolo privo di efficacia esecutiva, giacché rilasciato a garanzia di un contratto di compravendita intervenuto tra le parti e, peraltro, abusivamente riempito quanto all'ammontare dovuto ed alla data di esigibilità, in contrasto con quanto dalle parti pattuito. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nel merito, affermava di aver correttamente minacciato l'azione esecutiva sulla scorta dell'assegno bancario riportato in precetto, per essere lo stesso rilasciato quale mezzo di pagamento in forza di un contratto di noleggio intervenuto tra le parti in data 05.09.2020. Contestava, inoltre, l'avversa deduzione circa l'abusivo riempimento del titolo di credito e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, con condanna della controparte per lite temeraria, vinte le spese processuali. 1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione del titolo, il giudizio veniva istruito con produzione documentale di parte e trattenuto per la decisione, con concessione alle parti di termini ridotti ex art. 190 c.p.c., all'udienza celebrata in data 14.05.2025.
2. In via preliminare, deve rilevarsi come non debba essere oggetto di scrutinio l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale, in quanto tardivamente spiegata dalla parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata solamente in data 23.11.2021. Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opposta è incorsa nella decadenza processuale per non essersi costituita entro i venti giorni dalla data fissata in citazione, circostanza peraltro già rilevata con il provvedimento reso in data 29.11.2021 dall'adito Tribunale.
3. Venendo al thema decidendum, giova innanzitutto osservare come il titolo di credito impiegato nella specie costituisca strumento per la pronta soddisfazione del diritto di credito vantato da colui che alla scadenza – e cioè quando il titolo diviene esigibile - ne risulta possessore, senza che si renda necessaria alcuna indagine sulla esistenza di un rapporto obbligatorio tra traente e beneficiario. Ciò in quanto, l'assegno bancario costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni in esso indicate, e, tuttavia, il debitore contro il quale sia iniziata l'esecuzione forzata in base al titolo, può promuovere un'opposizione all'esecuzione, per mezzo della quale si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione piena sul diritto di credito azionato, e denunciare sia l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'azione esecutiva, sia l'inesistenza di un rapporto sostanziale sottostante l'emissione dei titoli (cfr. Cass. 29 gennaio 1993, n. 1126; 18 luglio 1977, n. 3212; 4 dicembre 1967, n. 2892). Nel caso di opposizione a precetto, quale giudizio di cognizione piena in cui il debitore opponente assume il ruolo di attore ed il creditore opposto il ruolo di convenuto, conformemente all'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'opponente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, in quanto, a differenza di ciò che avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che si contesta con l'opposizione a precetto è già consacrato in un titolo esecutivo, sebbene in questo caso stragiudiziale (cfr. Cass. 5635/2017 e 4380/2012). Pertanto, è onere del debitore vincere l'esposta astrazione processuale mediante l'allegazione e la prova di circostanze da cui si possa desumere l'inesistenza del rapporto sottostante, la sua invalidità od intervenuta estinzione (cfr., inter alia, Cass. n. 16/09/2013, n. 21098; Cass. n. 8712 del 02/09/1998; Cass. n. 18259 del 22/08/2006; Cass. n. 19929 del 29/09/2011; Cass. 4804 del 6.03.2006). Spetta, dunque, a questo Tribunale accertare la dedotta illegittimità della ingiunzione di pagamento in quanto carente di valido titolo esecutivo. Segnatamente, l'attore afferma che l'assegno bancario n. 0003130245-01 portato in precetto sia stato rilasciato in bianco e, poi, riempito contra pacta da parte dell'opposto (rectius “portato all'incasso un assegno recante la sola firma di traenza del Sig. ed apponendo sullo stesso una cifra diversa (€ 4.270,00) da Pt_1 quella originariamente pattuita tra le parti a titolo di prezzo per l'acquisto della lama per insilato di cui sopra (€ 3.500,00) nonché una data antecedente la scadenza della prima rata, così come parimenti pattuito tra le parti”), che lo avrebbe portato all'incasso, nonostante le parti avessero inteso porre lo stesso a garanzia di un contratto di compravendita, così assolvendo alla funzione
“atipica” di mero strumento di garanzia del successivo adempimento e non già quale mezzo di pagamento del dovuto. L'opposto, d'altro canto, puntualizza l'idoneità dell'assegno de quo a costituire titolo esecutivo e sostiene di averlo ricevuto come strumento di pagamento del corrispettivo dovutogli dalla controparte sulla scorta di un contratto di noleggio stipulato in data 05.09.2020, pertanto nega l'abusivo riempimento paventato dall'attore. Ciò premesso in fatto, le argomentazioni spiegate dalla parte opponente non paiono meritevoli di accoglimento, in quanto non corroborate sotto il profilo probatorio. In diritto, va considerata la posizione espressa dalla Suprema Corte in ordine all'emissione dell'assegno in bianco, secondo cui "l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'articolo 1343 cc. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 cc, il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art 1988 cc" (Cass. Sentenza n. 10710/2016). Circa la decisione di avvalersi dell'assegno come strumento di garanzia, deve osservarsi come alle parti non possa certamente essere consentito di modificare la funzione tipica dell'assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni (cfr. Cass. n. 4368/1995 - Cass. n. 7135/2001). Ad essere nullo non è l'assegno, ma l'accordo intercorso tra debitore-garante e creditore. Il patto di garanzia è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933 in quanto comporta un'inammissibile deviazione dalla struttura e funzione dell'assegno bancario (che è mezzo di pagamento, e non strumento di garanzia), e deve quindi essere considerato inequivocabilmente nullo (Cass. 19/4/1995 n. 4368; Trib. Brescia, 26/05/2003; Trib. Pistoia, 10/12/2002; Trib. Alba, 26/03/1998). Pertanto, l'accordo tra le parti è nullo, l'assegno torna ad essere un titolo pagabile a vista al portatore, sicché il creditore ben potrebbe incassare il predetto assegno in ogni momento, posto che esso integra una promessa di pagamento (cfr. Cass. n. 4368/1995). Si concretizza, in tal modo, uno sviamento funzionale dello strumento di pagamento che non è però privo di conseguenze in ordine alla natura di titolo esecutivo dell'assegno. Il quadro in esame finisce infatti per corrispondere agli aspetti sintomatici preclusivi della - altrimenti connaturata - idoneità degli assegni a costituire titolo esecutivo, poiché tale efficacia non può essere riconosciuta ogniqualvolta essi risultino appunto "sviati" dalla loro funzione tipica - quella di mezzo di pagamento - a seguito della volontà delle parti di avvalersene piuttosto come strumento di "garanzia". Cionondimeno, il titolo stragiudiziale manterrebbe la sua funzione di promessa di pagamento. Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione. Quindi, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, provare appunto l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione (cfr. Cass. 18311/03; Cass. 4804/06). Da quanto precede, discende che non assume la veste di "debitore incolpevole" colui che emette e concede in garanzia un assegno privo di copertura e sprovvisto di data e luogo di emissione anche qualora il creditore, violando l'accordo sottostante, lo presenti all'incasso, poiché il relativo patto di garanzia è considerato nullo, in quanto la contrarietà dell'assegno alle norme imperative di cui agli artt.1 e 2 del R.D. 1736/1933, fa ritenere non meritevoli di tutela giuridica gli interessi perseguiti dalle parti con l'accordo "atipico" (Cassazione Civile., Sez. II, 19 aprile 1995, n. 1368). Ed infatti, l'affidamento eventualmente riposto dall'attore - all'atto della emissione dell'assegno controverso - sul rispetto, da parte del soggetto prenditore del titolo, di un accordo invalido (a garanzia di un adempimento) non potrebbe mai qualificarsi, ricevendo una forma di tutela in questa sede, come legittimo affidamento, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell'aspettativa dell'altrui adempimento di un accordo nullo, in quanto contrario alle norme imperative dell'ordinamento. In buona sostanza, l'assegno posto a fondamento del precetto dell'08.06.2021, qualora fosse privo di valore cartolare, varrebbe come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., troverebbe applicazione la presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova
- che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. Trib Benevento, 13/01/2017, n. 32; Trib Roma, 08/06/2016, n. 11653). Venendo ad applicare tali intendimenti al caso di specie, non può non rilevarsi come manchi ogni prova circa il fatto che l'assegno bancario sia stato emesso in bianco ed anticipatamente in funzione di garanzia del rapporto fondamentale. Invero, l'opponente non ha documentalmente corroborato quanto prospettato con la domanda articolata, non procedendo ad allegare un idoneo principio di prova da cui evincere che l'assegno in contestazione sia stato rilasciato quale promessa di un futuro pagamento. A tanto si addiviene dando applicazione all'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui grava sul debitore opponente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, in quanto con l'opposizione a precetto si contesta un diritto già consacrato in un titolo esecutivo, sebbene in questo caso stragiudiziale (cfr. Cass. 5635/2017 e 4380/2012). In conclusione, le circostanze di fatto dedotte dall'opponente a fondamento del proprio di diritto, puntualmente contestate dall'opposto, il quale ricostruisce la vicenda insistendo nel rappresentare che il titolo sia stato reso come mezzo di pagamento del corrispettivo pattuito in contratto, non risultano affatto suffragate, di talché inducono a ritenere che in ordine alla bancabilità del titolo di credito il convenuto non abbia tenuto comportamento illegittimo, avendo proceduto a richiedere l'incasso di un titolo bancario valido ed efficace, completo in tutti i suoi requisiti formali. Ne consegue che il titolo di credito azionato dall'opposto permane valido, non essendone inficiato il relativo diritto di credito. 4. Dal rigetto della dispiegata opposizione non discende l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc formulata da parte dell'opposto. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. va rigettata. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le stesse sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte opposta che si liquidano in euro Controparte_1
852,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'Avv. Andrea Adiletta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 17.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5394 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonietta Cennamo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Gen. M. Amaturo n. 3; Opponente E P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Andrea Adiletta, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno (SA) alla Via Mariano Orza, n. 17; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto dell'08.06.2021, intimante il pagamento di euro 4.617,62, di cui 4.270,00 a titolo di sorta capitale, in forza di assegno bancario n. 0003130245-01, tratto in Capaccio presso la filiale della presentato per l'incasso in data 31.12.2020 CP_2
e risultato impagato in data 07.01.2021. Instava l'adito Tribunale affinché procedesse ad
“- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato al Sig.
in quanto fondato su titolo sostanzialmente nullo e/o inesistente per tutto quanto Parte_1 sopra argomentato;
-per l'effetto, dichiarare che la società Controparte_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente; - condannare la al pagamento delle spese e competenze di causa, da Controparte_1 attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
-in ogni caso, condannare la Società
“ ex art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà dell'azione Controparte_1 esecutiva intrapresa”. A sostegno della domanda, deduceva la nullità dell'atto di precetto in quanto fondato su titolo privo di efficacia esecutiva, giacché rilasciato a garanzia di un contratto di compravendita intervenuto tra le parti e, peraltro, abusivamente riempito quanto all'ammontare dovuto ed alla data di esigibilità, in contrasto con quanto dalle parti pattuito. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nel merito, affermava di aver correttamente minacciato l'azione esecutiva sulla scorta dell'assegno bancario riportato in precetto, per essere lo stesso rilasciato quale mezzo di pagamento in forza di un contratto di noleggio intervenuto tra le parti in data 05.09.2020. Contestava, inoltre, l'avversa deduzione circa l'abusivo riempimento del titolo di credito e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, con condanna della controparte per lite temeraria, vinte le spese processuali. 1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione del titolo, il giudizio veniva istruito con produzione documentale di parte e trattenuto per la decisione, con concessione alle parti di termini ridotti ex art. 190 c.p.c., all'udienza celebrata in data 14.05.2025.
2. In via preliminare, deve rilevarsi come non debba essere oggetto di scrutinio l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale, in quanto tardivamente spiegata dalla parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata solamente in data 23.11.2021. Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opposta è incorsa nella decadenza processuale per non essersi costituita entro i venti giorni dalla data fissata in citazione, circostanza peraltro già rilevata con il provvedimento reso in data 29.11.2021 dall'adito Tribunale.
3. Venendo al thema decidendum, giova innanzitutto osservare come il titolo di credito impiegato nella specie costituisca strumento per la pronta soddisfazione del diritto di credito vantato da colui che alla scadenza – e cioè quando il titolo diviene esigibile - ne risulta possessore, senza che si renda necessaria alcuna indagine sulla esistenza di un rapporto obbligatorio tra traente e beneficiario. Ciò in quanto, l'assegno bancario costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni in esso indicate, e, tuttavia, il debitore contro il quale sia iniziata l'esecuzione forzata in base al titolo, può promuovere un'opposizione all'esecuzione, per mezzo della quale si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione piena sul diritto di credito azionato, e denunciare sia l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'azione esecutiva, sia l'inesistenza di un rapporto sostanziale sottostante l'emissione dei titoli (cfr. Cass. 29 gennaio 1993, n. 1126; 18 luglio 1977, n. 3212; 4 dicembre 1967, n. 2892). Nel caso di opposizione a precetto, quale giudizio di cognizione piena in cui il debitore opponente assume il ruolo di attore ed il creditore opposto il ruolo di convenuto, conformemente all'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'opponente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, in quanto, a differenza di ciò che avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che si contesta con l'opposizione a precetto è già consacrato in un titolo esecutivo, sebbene in questo caso stragiudiziale (cfr. Cass. 5635/2017 e 4380/2012). Pertanto, è onere del debitore vincere l'esposta astrazione processuale mediante l'allegazione e la prova di circostanze da cui si possa desumere l'inesistenza del rapporto sottostante, la sua invalidità od intervenuta estinzione (cfr., inter alia, Cass. n. 16/09/2013, n. 21098; Cass. n. 8712 del 02/09/1998; Cass. n. 18259 del 22/08/2006; Cass. n. 19929 del 29/09/2011; Cass. 4804 del 6.03.2006). Spetta, dunque, a questo Tribunale accertare la dedotta illegittimità della ingiunzione di pagamento in quanto carente di valido titolo esecutivo. Segnatamente, l'attore afferma che l'assegno bancario n. 0003130245-01 portato in precetto sia stato rilasciato in bianco e, poi, riempito contra pacta da parte dell'opposto (rectius “portato all'incasso un assegno recante la sola firma di traenza del Sig. ed apponendo sullo stesso una cifra diversa (€ 4.270,00) da Pt_1 quella originariamente pattuita tra le parti a titolo di prezzo per l'acquisto della lama per insilato di cui sopra (€ 3.500,00) nonché una data antecedente la scadenza della prima rata, così come parimenti pattuito tra le parti”), che lo avrebbe portato all'incasso, nonostante le parti avessero inteso porre lo stesso a garanzia di un contratto di compravendita, così assolvendo alla funzione
“atipica” di mero strumento di garanzia del successivo adempimento e non già quale mezzo di pagamento del dovuto. L'opposto, d'altro canto, puntualizza l'idoneità dell'assegno de quo a costituire titolo esecutivo e sostiene di averlo ricevuto come strumento di pagamento del corrispettivo dovutogli dalla controparte sulla scorta di un contratto di noleggio stipulato in data 05.09.2020, pertanto nega l'abusivo riempimento paventato dall'attore. Ciò premesso in fatto, le argomentazioni spiegate dalla parte opponente non paiono meritevoli di accoglimento, in quanto non corroborate sotto il profilo probatorio. In diritto, va considerata la posizione espressa dalla Suprema Corte in ordine all'emissione dell'assegno in bianco, secondo cui "l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'articolo 1343 cc. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 cc, il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art 1988 cc" (Cass. Sentenza n. 10710/2016). Circa la decisione di avvalersi dell'assegno come strumento di garanzia, deve osservarsi come alle parti non possa certamente essere consentito di modificare la funzione tipica dell'assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni (cfr. Cass. n. 4368/1995 - Cass. n. 7135/2001). Ad essere nullo non è l'assegno, ma l'accordo intercorso tra debitore-garante e creditore. Il patto di garanzia è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933 in quanto comporta un'inammissibile deviazione dalla struttura e funzione dell'assegno bancario (che è mezzo di pagamento, e non strumento di garanzia), e deve quindi essere considerato inequivocabilmente nullo (Cass. 19/4/1995 n. 4368; Trib. Brescia, 26/05/2003; Trib. Pistoia, 10/12/2002; Trib. Alba, 26/03/1998). Pertanto, l'accordo tra le parti è nullo, l'assegno torna ad essere un titolo pagabile a vista al portatore, sicché il creditore ben potrebbe incassare il predetto assegno in ogni momento, posto che esso integra una promessa di pagamento (cfr. Cass. n. 4368/1995). Si concretizza, in tal modo, uno sviamento funzionale dello strumento di pagamento che non è però privo di conseguenze in ordine alla natura di titolo esecutivo dell'assegno. Il quadro in esame finisce infatti per corrispondere agli aspetti sintomatici preclusivi della - altrimenti connaturata - idoneità degli assegni a costituire titolo esecutivo, poiché tale efficacia non può essere riconosciuta ogniqualvolta essi risultino appunto "sviati" dalla loro funzione tipica - quella di mezzo di pagamento - a seguito della volontà delle parti di avvalersene piuttosto come strumento di "garanzia". Cionondimeno, il titolo stragiudiziale manterrebbe la sua funzione di promessa di pagamento. Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione. Quindi, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, provare appunto l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione (cfr. Cass. 18311/03; Cass. 4804/06). Da quanto precede, discende che non assume la veste di "debitore incolpevole" colui che emette e concede in garanzia un assegno privo di copertura e sprovvisto di data e luogo di emissione anche qualora il creditore, violando l'accordo sottostante, lo presenti all'incasso, poiché il relativo patto di garanzia è considerato nullo, in quanto la contrarietà dell'assegno alle norme imperative di cui agli artt.1 e 2 del R.D. 1736/1933, fa ritenere non meritevoli di tutela giuridica gli interessi perseguiti dalle parti con l'accordo "atipico" (Cassazione Civile., Sez. II, 19 aprile 1995, n. 1368). Ed infatti, l'affidamento eventualmente riposto dall'attore - all'atto della emissione dell'assegno controverso - sul rispetto, da parte del soggetto prenditore del titolo, di un accordo invalido (a garanzia di un adempimento) non potrebbe mai qualificarsi, ricevendo una forma di tutela in questa sede, come legittimo affidamento, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell'aspettativa dell'altrui adempimento di un accordo nullo, in quanto contrario alle norme imperative dell'ordinamento. In buona sostanza, l'assegno posto a fondamento del precetto dell'08.06.2021, qualora fosse privo di valore cartolare, varrebbe come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., troverebbe applicazione la presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova
- che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. Trib Benevento, 13/01/2017, n. 32; Trib Roma, 08/06/2016, n. 11653). Venendo ad applicare tali intendimenti al caso di specie, non può non rilevarsi come manchi ogni prova circa il fatto che l'assegno bancario sia stato emesso in bianco ed anticipatamente in funzione di garanzia del rapporto fondamentale. Invero, l'opponente non ha documentalmente corroborato quanto prospettato con la domanda articolata, non procedendo ad allegare un idoneo principio di prova da cui evincere che l'assegno in contestazione sia stato rilasciato quale promessa di un futuro pagamento. A tanto si addiviene dando applicazione all'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui grava sul debitore opponente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, in quanto con l'opposizione a precetto si contesta un diritto già consacrato in un titolo esecutivo, sebbene in questo caso stragiudiziale (cfr. Cass. 5635/2017 e 4380/2012). In conclusione, le circostanze di fatto dedotte dall'opponente a fondamento del proprio di diritto, puntualmente contestate dall'opposto, il quale ricostruisce la vicenda insistendo nel rappresentare che il titolo sia stato reso come mezzo di pagamento del corrispettivo pattuito in contratto, non risultano affatto suffragate, di talché inducono a ritenere che in ordine alla bancabilità del titolo di credito il convenuto non abbia tenuto comportamento illegittimo, avendo proceduto a richiedere l'incasso di un titolo bancario valido ed efficace, completo in tutti i suoi requisiti formali. Ne consegue che il titolo di credito azionato dall'opposto permane valido, non essendone inficiato il relativo diritto di credito. 4. Dal rigetto della dispiegata opposizione non discende l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc formulata da parte dell'opposto. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. va rigettata. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le stesse sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte opposta che si liquidano in euro Controparte_1
852,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'Avv. Andrea Adiletta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 17.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro