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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/08/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 4.8.2025, alle ore 11.48 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MARIOTTI Giuliana in sostituzione dell'Avv. BARTOLINI Benedetta per i ricorrenti e la Dr.ssa per la parte resistente. Controparte_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
La Dr.ssa precisa che i ricorrenti e CP_1 Parte_1 Parte_2 risultano entrambi inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2025- 2025/2026.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.55.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 437/2023 promossa da:
Parte_3
[..
[...]
[...]
Parte_4
Parte_5
, tutti assistiti dagli Avv.ti BERTOLINI Benedetta e MAZZONI Francesco Parte_6
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.6.2023 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_3
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
1)preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al
2 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione;
2)nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già Controparte_4 [...]Controparte
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun CP_3 ricorrente
3) condannare, per l'effetto, il già , in persona del Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti CP_5
➢ Quanto al Signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CF Parte_3 tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno CodiceFiscale_1 degli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
Quanto alla Signora nata a [...] il [...] e residente in [...] Avenza - Sarzana 18, CF. tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. C.F._2 500,00 per ciascuno degli anni scolastici, 2018/2019. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
➢ Quanto alla Signora nata a [...] il [...] e residente in Pontremoli, Loc.Grondola, Parte_4 Via Case Sparse, 34/B, CF tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di C.F._3
€. 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
➢ Quanto al Signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Bardine CF ramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per gli C.F._4 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
➢ Quanto alla Signora nata a [...] il [...] e residente in [...] Monte, 26 tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, e 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già , in persona Controparte_4 Controparte_3 del pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in CP_5 forma specifica ex art 1218 c.c.
5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il si costituiva in data 27.10.2023 eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_3 prescrizione del bonus richiesto dai docenti e relativamente all'anno Pt_3 Pt_4 scolastico 2017/2018, e la non debenza del diritto con riguardo alle supplenze su spezzoni di orario inferiori al part-time; nel merito deduceva che la “carta elettronica del docente” non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la
3 formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva “retribuzione accessoria né reddito imponibile” (art.1, comma
121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente;
2) in secondo luogo il rigetto del ricorso per l'insussistenza della condizione di impiego alle dipendenze del in qualità di docente quale requisito per poter beneficiare della c.d. carta docente al CP_3 momento del deposito dell'atto introduttivo;
3) in via subordinata il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
4) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
5) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente o di decadenza;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08)
o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo, escluso l'a.s. in corso..
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_3 eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 9.11.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo, al 4.8.2025.
Preliminarmente il eccepisce, in relazione alla posizione dei docenti e CP_3 Pt_3
la prescrizione degli eventuali diritti di credito che sarebbero maturati oltre i Pt_4 cinque anni dalla data di notifica del ricorso in esame e quindi quello relativo all'anno scolastico 2017/2018.
Per l'a.s. 2017/2018, i prefati docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui i docenti potevano esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi
4 sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma o comunque dal giorno dell'entrata in servizio, se successiva.
I contratti di supplenza dei docenti e hanno avuto inizio entrambi il Pt_3 Pt_4
29.9.2017: pertanto da tale data deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Parte ricorrente, tuttavia, ha depositato (cfr. doc.ti nr. 3) atti interruttivi della prescrizione ed in particolare la lettera di messa in mora inviata da , a mezzo pec, e consegnata al Pt_3
in data 11.4.2022 e la lettera di messa in mora inviata da a mezzo di CP_3 Pt_4 raccomandata a.r., ricevuta dal in data 12.4.2022. CP_3
Costituendo essi validi atti interruttivi della prescrizione, il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2017/2018 non risulta prescritto e legittimamente può essere oggetto di domanda da parte dei docenti in questione.
Venendo al merito, occorre evidenziare che i docenti di cui al ricorso hanno prestato servizio, tutti come docenti di scuola secondaria di secondo grado, sulla base dei seguenti contratti a termine:
: Parte_3
a)a.s. 2017/2018: dal 29.09.2017 al 31.08.2018 presso l'Ist.Sup.”E.Barsanti” per
18 ore settimanali;
b)a.s. 2018/2019: dal 05.10.2018 al 31.08.2019 presso l'Ist.Sup.”E.Barsanti” per
c)a.s. 2019/2020: dal 14.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Ist.Sup.”E.Barsanti” per
d)a.s. 2020/2021: dal 18.09.2020 al 31.08.2021 presso l'IIS Meucci Massa per 18 ore settimanali;
e)a.s. 2021/2022: dal 08.09.2021 al 31.08.2022 presso l' IIS Meucci Massa per 18 ore settimanali;
f)a.s. 2022/2023: dal 01.09.2022 al 31.08.2023 presso l'I.I.S..Barsanti per 18 ore settimanali.
Il docente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2023.
Parte_1
5 a)a.s. 2018/2019: ha lavorato presso l' per tutto l'anno Controparte_6 scolastico, in sostituzione di altra docente assente, in forza dei seguenti contratti di supplenza brevi: dal 17.10.2018 al 10.11.2018, dal 11.11.2018 al 24.11.2018, dal 25.11.2018 al 07.12.2018, dal 08.12.2018 al 21.12.2018, dal 22.12.2018 al 31.12.2018, dal 01.01.2019 al
31.01.2019, dal 01.02.2019 al 28.02.2019, dal 01.03.2019 al 31.03.2019, dal 01.04.2019 al
05.05.2019, dal 06.05.2019 al 02.06.2019, dal 03.06.2019 al 12.06.2019, tutti per 9 ore settimanali;
b)a.s. 2019/2020: nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Superiore Istituto
Superiore A. Gentileschi Carrara con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali;
c)a.s. 2021/2022: presso l' per tutto l'anno Controparte_7 scolastico, in sostituzione di altra docente in congedo per maternità, sino alla fine delle attività didattiche, con i seguenti contratti di supplenze brevi: dal 26.10.2021 al 05.11.2021, dal 05.11.2021 al 05.11.2021, dal 06.11.2021 al 23.12.2021, dal 24.12.2021 al 26.12.2021, dal 27.12.2021 al 02.02.2022, dal 03.02.2022 al 03.02.2022, dal 04.02.2022 al 02.04.2022, dal 03.04.2022 al 10.06.2022, dal 11.06.2022 al 14.06.2022, per nove ore settimanali;
d)a.s. 2022/2023: presso l'Istituto Superiore I.I.S. Montessori con il contratto di supplenza annuale dal 07.09.2022 al 31.08.2023 per 9 ore settimanali.
Parte_4
a)a.s. 2017/2018: ha lavorato con i seguenti contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche: dal 29.09.2017 al 30.06.2018 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci per 3 ore settimanali e dal 29.09.2017 al 30.06.2018 presso l'IS Pacinotti Bagnone per 15 ore settimanali;
b)a.s. 2018/2019: con i seguenti contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche: dal 25/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Alighieri AR di LA
(scuola secondaria di I grado) per 6 ore settimanali, dal 26.09.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci MSIS01200N per 5 ore settimanali e presso l' CP_8 dal 25.09.2018 al 30.06.2019 per 6 ore settimanali:
c)a.s. 2019/2020: con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario: presso l'Istituto Leonardo Da Vinci dal 14.09.2019 al 30.06.2020 per 5
6 ore settimanali, presso l'IC Ferrari Pontremoli dal 23.09.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali;
d)a.s. 2020/2021: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 29.09.2020 al 30.06.2021 per 15 ore settimanali,
e)a.s. 2021/2022: presso l'Istituto Leonardo Da Vinci con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
f)a.s. 2022/2023: presso l'IC Baracchini Villafranca in Lunigiana con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali.
Parte_5
a)a.s. 2019/2020: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 13.09.2019 al 30.06.2020, per 1 ora settimanale;
b)a.s. 2020/2021: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 25.09.2020 al 30.06.2021, per 9 ore settimanali;
c)a.s. 2021/2022: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per 9 ore settimanali;
d)a.s. 2022/2023: presso l' contratto di supplenza Parte_7 fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 30.06.2023 per 9 ore settimanali.
Parte_6
a)a.s. 2018/2019: in forza di diversi contratti di supplenze brevi presso l'IS Pacinotti
Bagnone dal 08.10.2018 al 9.11.2018, dal 10.11.2018 al 21.12.2019, dal 07.01.2019 al
08.02.2019, dal 09.02.2019 al 11.03.2019, dal 12.03.2019 al 17.04.2019, dal 26.04.2019al
24.05.2019, dal 25.05.2019 al 10.06.2019 per 7 ore settimanali;
b)a.s. 2019/2020: in forza di diversi contratti di supplenze brevi con soluzioni di continuità, in sostituzione dell'insegnante presso l'IS Pacinotti Bagnone dal Per_2
19.09.2019 al 20.12.2019, dal 07.01.2020 e cessazione 28.02.02020, dal 29.02.2020 al
08.04.2020, dal 27.04.2020 al 29.04.2020, dal 30.04.2020al 10.06.2020 per 10 ore settimanali;
c)a.s. 2022/2023: con contratto di supplenza annuale presso l'IS Pacinotti Bagnone dal
06.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali.
7 Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
8 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_9
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_3 di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze,
9 incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e
10 può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a
11 protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_10 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Con l'ulteriore precisazione che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Ne può assumere sottacersi che, d'altra parte, l'art. 3 del DPCM 28/11/2016 nel disporre che la carta è assegnata ai docenti in ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, non introduce alcun limite circa la misura oraria del lavoro di lavoro settimanale osservato ai fini del riconoscimento medesimo.
Vale la pena ricordare il percorso logico-argomentativo della Corte di Giustizia che menziona e rammenta la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto alla carta docente anche ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, la cui attività rientra quindi nell'ambito della didattica annua e non l'ha riconosciuta ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, ritenendo che l' attività di questi ultimi non rientrerebbe in un tale ambito.
In realtà, ha osservato la Corte, in primo luogo che l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro [ordinanza del 18 maggio 2022, (Carta elettronica), C-450/21, CP_3 Controparte_3
EU:C:2022:411, punto 30, e sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139].
12 La Corte di Giustizia europea sottolinea altresì che, in secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori “ossia il [nd.r.] rapporto sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che la carta elettronica deve essere considerata come rientrante nelle
“condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4 dell'accordo quadro”.
La Corte, infatti, ha riconosciuto che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo anche in considerazione della circostanza che tali docenti non di ruolo partecipano anche alla “attuazione della fase educativa e di apprendimento”.
Conseguentemente, prosegue la Corte, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata esercitano un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione, cosicché risulta incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, la loro esclusione dal beneficio della carta elettronica.
In applicazione quindi dei principi richiamati, deve pertanto concludersi nel senso dell'accoglimento delle domande dei ricorrenti.
Tutto ciò anche tenendo conto del fatto che parte resistente non ha comunque allegato né ancor meno provato, elementi fattuali che impediscano di rendere sovrapponibili le mansioni svolte dai ricorrenti a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica anzi tutte le supplenze si sono dipanate in maniera costante fino al termine attività didattiche, si connotano per continuità e frequenza sì che non si può in alcun modo dubitare della assimilabilità della docenza dei c.d. precari ai docenti in ruolo.
Con l'unica eccezione dell'a.s. 2019/2020 in cui il docente ha prestato Parte_5 una sola ora settimanale di servizio, ritenendo questo giudice che non possa individuarsi quale situazione comparabile -in quanto mancante della frequenza e della continuità- ai docenti in ruolo.
Poiché i ricorrenti e risultano immessi in ruolo (cfr. Parte_3 Parte_5 memoria di costituzione depositata) e ha in corso un contratto a tempo Parte_6 determinato per l'a.s. 2024/2025 fino al 31.8.2025 (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente in data 30.7.2025), e risultano Parte_4 Parte_1
13 tutt'ora inserite nelle GPS, come confermato dal Mim all'odierna udienza, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi attesa la serialità delle cause e con esclusione della fase istruttoria, aumentati in ragione del numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a Pt_3
in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a in Parte_1 relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a relativamente agli anni scolastici 2017/2018, Parte_4
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
2022/2023; relativamente a in relazione agli anni scolastici Parte_6
2018/2019; 2019/2020 e 2022/2023;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti la CP_3
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo complessivo, relativamente a di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_3 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a di € 2.000,00 oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a Pt_4 di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
[...]
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a di € 1.500,00 oltre interessi o Parte_5 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a di Parte_6
14 € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in €. 2.266,00 CP_3 per CU per competenze oltre iva e cpa come per legge oltre €. 118,50, con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 4 agosto 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
15
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
La Dr.ssa precisa che i ricorrenti e CP_1 Parte_1 Parte_2 risultano entrambi inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2025- 2025/2026.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.55.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 437/2023 promossa da:
Parte_3
[..
[...]
[...]
Parte_4
Parte_5
, tutti assistiti dagli Avv.ti BERTOLINI Benedetta e MAZZONI Francesco Parte_6
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.6.2023 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_3
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
1)preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al
2 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione;
2)nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già Controparte_4 [...]Controparte
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun CP_3 ricorrente
3) condannare, per l'effetto, il già , in persona del Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti CP_5
➢ Quanto al Signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CF Parte_3 tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno CodiceFiscale_1 degli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
Quanto alla Signora nata a [...] il [...] e residente in [...] Avenza - Sarzana 18, CF. tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. C.F._2 500,00 per ciascuno degli anni scolastici, 2018/2019. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
➢ Quanto alla Signora nata a [...] il [...] e residente in Pontremoli, Loc.Grondola, Parte_4 Via Case Sparse, 34/B, CF tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di C.F._3
€. 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
➢ Quanto al Signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Bardine CF ramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per gli C.F._4 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
➢ Quanto alla Signora nata a [...] il [...] e residente in [...] Monte, 26 tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, e 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già , in persona Controparte_4 Controparte_3 del pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in CP_5 forma specifica ex art 1218 c.c.
5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il si costituiva in data 27.10.2023 eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_3 prescrizione del bonus richiesto dai docenti e relativamente all'anno Pt_3 Pt_4 scolastico 2017/2018, e la non debenza del diritto con riguardo alle supplenze su spezzoni di orario inferiori al part-time; nel merito deduceva che la “carta elettronica del docente” non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la
3 formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva “retribuzione accessoria né reddito imponibile” (art.1, comma
121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente;
2) in secondo luogo il rigetto del ricorso per l'insussistenza della condizione di impiego alle dipendenze del in qualità di docente quale requisito per poter beneficiare della c.d. carta docente al CP_3 momento del deposito dell'atto introduttivo;
3) in via subordinata il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
4) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
5) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente o di decadenza;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08)
o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo, escluso l'a.s. in corso..
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_3 eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 9.11.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo, al 4.8.2025.
Preliminarmente il eccepisce, in relazione alla posizione dei docenti e CP_3 Pt_3
la prescrizione degli eventuali diritti di credito che sarebbero maturati oltre i Pt_4 cinque anni dalla data di notifica del ricorso in esame e quindi quello relativo all'anno scolastico 2017/2018.
Per l'a.s. 2017/2018, i prefati docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui i docenti potevano esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi
4 sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma o comunque dal giorno dell'entrata in servizio, se successiva.
I contratti di supplenza dei docenti e hanno avuto inizio entrambi il Pt_3 Pt_4
29.9.2017: pertanto da tale data deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Parte ricorrente, tuttavia, ha depositato (cfr. doc.ti nr. 3) atti interruttivi della prescrizione ed in particolare la lettera di messa in mora inviata da , a mezzo pec, e consegnata al Pt_3
in data 11.4.2022 e la lettera di messa in mora inviata da a mezzo di CP_3 Pt_4 raccomandata a.r., ricevuta dal in data 12.4.2022. CP_3
Costituendo essi validi atti interruttivi della prescrizione, il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2017/2018 non risulta prescritto e legittimamente può essere oggetto di domanda da parte dei docenti in questione.
Venendo al merito, occorre evidenziare che i docenti di cui al ricorso hanno prestato servizio, tutti come docenti di scuola secondaria di secondo grado, sulla base dei seguenti contratti a termine:
: Parte_3
a)a.s. 2017/2018: dal 29.09.2017 al 31.08.2018 presso l'Ist.Sup.”E.Barsanti” per
18 ore settimanali;
b)a.s. 2018/2019: dal 05.10.2018 al 31.08.2019 presso l'Ist.Sup.”E.Barsanti” per
c)a.s. 2019/2020: dal 14.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Ist.Sup.”E.Barsanti” per
d)a.s. 2020/2021: dal 18.09.2020 al 31.08.2021 presso l'IIS Meucci Massa per 18 ore settimanali;
e)a.s. 2021/2022: dal 08.09.2021 al 31.08.2022 presso l' IIS Meucci Massa per 18 ore settimanali;
f)a.s. 2022/2023: dal 01.09.2022 al 31.08.2023 presso l'I.I.S..Barsanti per 18 ore settimanali.
Il docente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2023.
Parte_1
5 a)a.s. 2018/2019: ha lavorato presso l' per tutto l'anno Controparte_6 scolastico, in sostituzione di altra docente assente, in forza dei seguenti contratti di supplenza brevi: dal 17.10.2018 al 10.11.2018, dal 11.11.2018 al 24.11.2018, dal 25.11.2018 al 07.12.2018, dal 08.12.2018 al 21.12.2018, dal 22.12.2018 al 31.12.2018, dal 01.01.2019 al
31.01.2019, dal 01.02.2019 al 28.02.2019, dal 01.03.2019 al 31.03.2019, dal 01.04.2019 al
05.05.2019, dal 06.05.2019 al 02.06.2019, dal 03.06.2019 al 12.06.2019, tutti per 9 ore settimanali;
b)a.s. 2019/2020: nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Superiore Istituto
Superiore A. Gentileschi Carrara con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali;
c)a.s. 2021/2022: presso l' per tutto l'anno Controparte_7 scolastico, in sostituzione di altra docente in congedo per maternità, sino alla fine delle attività didattiche, con i seguenti contratti di supplenze brevi: dal 26.10.2021 al 05.11.2021, dal 05.11.2021 al 05.11.2021, dal 06.11.2021 al 23.12.2021, dal 24.12.2021 al 26.12.2021, dal 27.12.2021 al 02.02.2022, dal 03.02.2022 al 03.02.2022, dal 04.02.2022 al 02.04.2022, dal 03.04.2022 al 10.06.2022, dal 11.06.2022 al 14.06.2022, per nove ore settimanali;
d)a.s. 2022/2023: presso l'Istituto Superiore I.I.S. Montessori con il contratto di supplenza annuale dal 07.09.2022 al 31.08.2023 per 9 ore settimanali.
Parte_4
a)a.s. 2017/2018: ha lavorato con i seguenti contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche: dal 29.09.2017 al 30.06.2018 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci per 3 ore settimanali e dal 29.09.2017 al 30.06.2018 presso l'IS Pacinotti Bagnone per 15 ore settimanali;
b)a.s. 2018/2019: con i seguenti contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche: dal 25/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Alighieri AR di LA
(scuola secondaria di I grado) per 6 ore settimanali, dal 26.09.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci MSIS01200N per 5 ore settimanali e presso l' CP_8 dal 25.09.2018 al 30.06.2019 per 6 ore settimanali:
c)a.s. 2019/2020: con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario: presso l'Istituto Leonardo Da Vinci dal 14.09.2019 al 30.06.2020 per 5
6 ore settimanali, presso l'IC Ferrari Pontremoli dal 23.09.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali;
d)a.s. 2020/2021: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 29.09.2020 al 30.06.2021 per 15 ore settimanali,
e)a.s. 2021/2022: presso l'Istituto Leonardo Da Vinci con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
f)a.s. 2022/2023: presso l'IC Baracchini Villafranca in Lunigiana con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali.
Parte_5
a)a.s. 2019/2020: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 13.09.2019 al 30.06.2020, per 1 ora settimanale;
b)a.s. 2020/2021: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 25.09.2020 al 30.06.2021, per 9 ore settimanali;
c)a.s. 2021/2022: presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per 9 ore settimanali;
d)a.s. 2022/2023: presso l' contratto di supplenza Parte_7 fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 30.06.2023 per 9 ore settimanali.
Parte_6
a)a.s. 2018/2019: in forza di diversi contratti di supplenze brevi presso l'IS Pacinotti
Bagnone dal 08.10.2018 al 9.11.2018, dal 10.11.2018 al 21.12.2019, dal 07.01.2019 al
08.02.2019, dal 09.02.2019 al 11.03.2019, dal 12.03.2019 al 17.04.2019, dal 26.04.2019al
24.05.2019, dal 25.05.2019 al 10.06.2019 per 7 ore settimanali;
b)a.s. 2019/2020: in forza di diversi contratti di supplenze brevi con soluzioni di continuità, in sostituzione dell'insegnante presso l'IS Pacinotti Bagnone dal Per_2
19.09.2019 al 20.12.2019, dal 07.01.2020 e cessazione 28.02.02020, dal 29.02.2020 al
08.04.2020, dal 27.04.2020 al 29.04.2020, dal 30.04.2020al 10.06.2020 per 10 ore settimanali;
c)a.s. 2022/2023: con contratto di supplenza annuale presso l'IS Pacinotti Bagnone dal
06.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali.
7 Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
8 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_9
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_3 di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze,
9 incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e
10 può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a
11 protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_10 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Con l'ulteriore precisazione che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Ne può assumere sottacersi che, d'altra parte, l'art. 3 del DPCM 28/11/2016 nel disporre che la carta è assegnata ai docenti in ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, non introduce alcun limite circa la misura oraria del lavoro di lavoro settimanale osservato ai fini del riconoscimento medesimo.
Vale la pena ricordare il percorso logico-argomentativo della Corte di Giustizia che menziona e rammenta la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto alla carta docente anche ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, la cui attività rientra quindi nell'ambito della didattica annua e non l'ha riconosciuta ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, ritenendo che l' attività di questi ultimi non rientrerebbe in un tale ambito.
In realtà, ha osservato la Corte, in primo luogo che l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro [ordinanza del 18 maggio 2022, (Carta elettronica), C-450/21, CP_3 Controparte_3
EU:C:2022:411, punto 30, e sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139].
12 La Corte di Giustizia europea sottolinea altresì che, in secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori “ossia il [nd.r.] rapporto sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che la carta elettronica deve essere considerata come rientrante nelle
“condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4 dell'accordo quadro”.
La Corte, infatti, ha riconosciuto che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo anche in considerazione della circostanza che tali docenti non di ruolo partecipano anche alla “attuazione della fase educativa e di apprendimento”.
Conseguentemente, prosegue la Corte, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata esercitano un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione, cosicché risulta incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, la loro esclusione dal beneficio della carta elettronica.
In applicazione quindi dei principi richiamati, deve pertanto concludersi nel senso dell'accoglimento delle domande dei ricorrenti.
Tutto ciò anche tenendo conto del fatto che parte resistente non ha comunque allegato né ancor meno provato, elementi fattuali che impediscano di rendere sovrapponibili le mansioni svolte dai ricorrenti a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica anzi tutte le supplenze si sono dipanate in maniera costante fino al termine attività didattiche, si connotano per continuità e frequenza sì che non si può in alcun modo dubitare della assimilabilità della docenza dei c.d. precari ai docenti in ruolo.
Con l'unica eccezione dell'a.s. 2019/2020 in cui il docente ha prestato Parte_5 una sola ora settimanale di servizio, ritenendo questo giudice che non possa individuarsi quale situazione comparabile -in quanto mancante della frequenza e della continuità- ai docenti in ruolo.
Poiché i ricorrenti e risultano immessi in ruolo (cfr. Parte_3 Parte_5 memoria di costituzione depositata) e ha in corso un contratto a tempo Parte_6 determinato per l'a.s. 2024/2025 fino al 31.8.2025 (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente in data 30.7.2025), e risultano Parte_4 Parte_1
13 tutt'ora inserite nelle GPS, come confermato dal Mim all'odierna udienza, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi attesa la serialità delle cause e con esclusione della fase istruttoria, aumentati in ragione del numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a Pt_3
in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a in Parte_1 relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a relativamente agli anni scolastici 2017/2018, Parte_4
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
2022/2023; relativamente a in relazione agli anni scolastici Parte_6
2018/2019; 2019/2020 e 2022/2023;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti la CP_3
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo complessivo, relativamente a di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_3 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a di € 2.000,00 oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a Pt_4 di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
[...]
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a di € 1.500,00 oltre interessi o Parte_5 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione: relativamente a di Parte_6
14 € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in €. 2.266,00 CP_3 per CU per competenze oltre iva e cpa come per legge oltre €. 118,50, con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 4 agosto 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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