Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6476 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06476/2025REG.PROV.COLL.
N. 04627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4627 del 2022, proposto da
IG NO MA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Marco Palestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Finale Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Rocca e Massimiliano Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Pozzi in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 971/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Finale Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Roberto Damonte; Giovanni Ranzani su delega dell'avv. Marco Palestra; Massimiliano Pozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IG NO MA NI è proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Finale Ligure, località San Bernardino, costituito da un terreno con entrostante fabbricato unifamiliare.
In data 17 novembre 2008 egli ha presentato istanza volta al rilascio del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione, con ampliamento e recupero del sottotetto, del fabbricato suddetto.
L’intervento è stato assentito con autorizzazione paesaggistica del 29 settembre 2009 e permesso di costruire del 17 giugno 2010.
I lavori sono stati avviati il 6 settembre 2010.
1.1. Con provvedimento del 4 novembre 2010, il Comune di Finale Ligure ha ordinato la sospensione dei lavori, poiché lo stato dei luoghi rappresentato dagli elaborati allegati all’istanza edificatoria non sarebbe stato corrispondente alla realtà, laddove era raffigurata una volta crollata che, invece, sarebbe risultata integra: tale circostanza avrebbe potuto far supporre la preesistenza di una superfetazione sovrastante la volta, a sua volta crollata, la cui volumetria era stata indebitamente computata nei volumi da ricostruire e ampliare.
Con lo stesso provvedimento, è stata ordinata la sospensione dei lavori relativi alla costruzione della strada carrabile di accesso al fabbricato e di un piazzale, siccome realizzati in difformità dal permesso di costruire.
Con successiva ordinanza n. 374 del 23.12.2010 il Comune ha ingiunto all’odierno appellante la demolizione della strada e del piazzale suddetti.
1.2. Con nota comunale prot. n. 30167/10, emessa in pari data (23.12.2010), il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire.
1.3. L’interessato ha impugnato quest’ultimo atto con ricorso straordinario successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune di Finale Ligure (ric. n. 837/11 R.G), articolando i seguenti motivi di gravame: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l. n. 241/90, in relazione al disposto dell’art. 3 della l. n. 241/90. Difetto di presupposto. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesto travisamento di fatti decisivi.
Parte ricorrente ha altresì instato per il risarcimento dei danni, quantificati in corso di causa in € 68.959,00.
1.3. Con successivo ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale (ric. n. 958/11 R.G.), l’odierno appellante ha impugnato la nota prot. n. 1891 del 26.1.2011, con cui il Comune gli ha significato che il “ differimento del progetto di rimessa in pristino della strada di accesso abusivamente realizzata ad un momento successivo ” non poteva avere seguito.
Avverso tale nota l’odierno appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) invalidità in via derivata e propria; 2) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90; 3) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/01; violazione della non meglio specificata N.G. relativa agli ambiti naturalistici; violazione del non meglio specificato art. 7 del R.E, in relazione all’art. 3 l. n. 241/90. Difetto assoluto di motivazione ed istruttoria; 4) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/01; violazione della N.G. relativa agli ambiti naturalistici e dell’art. 7 del R.E. Difetto di presupposto. Eccesso di potere per sviamento; 5) eccesso di potere per sviamento, sotto ulteriore profilo; 6) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/01; violazione della N.G. relativa agli ambiti naturalistici e dell’art. 7 del R.E. Difetto di presupposto sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per travisamento di atti normativi.
L’odierno appellante ha poi instato per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza anche della nota prot. n. 1891 del 26.1.2011.
1.4. Costituitosi in giudizio, il Comune di Finale Ligure ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
1.5. Con sentenza n. 971/21 il TAR Liguria, riuniti i due giudizi, li ha dichiarati inammissibili.
1.6. Avverso tale statuizione giudiziale il sig. IG NO MA NI ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 35 lett. b) del c.p.a, degli artt. 2, 21 octies e 21 nonies L. n. 241/90. Difetto di motivazione. Illogicità. Travisamento di fatti ed atti decisivi; 2) Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 35 lett. b) del c.p.a, dell’art. 2 L. n. 241/90 e dell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001, della N.G. relativa agli ambiti naturalistici, e dell’art. 7 del R.E. Difetto di motivazione. Illogicità. Travisamento di fatti e atti decisivi.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con condanna del Comune di Finale Ligure al risarcimento dei danni da lui subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.6. Costituitosi in giudizio, il Comune di Finale Ligure ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.7. All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Il ric. n. 837/11 è stato proposto avverso un atto (la citata nota prot. n. 30167/10 del 23.12.2010) avente chiara natura endoprocedimentale.
Trattasi infatti di impugnativa della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del p.d.c. 17.6.2010.
In particolare, la natura di atto endoprocedimentale della suddetta nota emerge anzitutto dall’epigrafe dell’atto, così indicata: “ Oggetto: Legge 241/90 e Legge modificativa ed integrativa n. 15/05: comunicazione d’avvio d’ufficio del procedimento e di annullamento del p.d.c. n. 4255/Pos. 9824 del 17.06.10. Pratica n. 9824 ”.
Inoltre, l’atto impugnato contiene altresì:
- il riferimento alle prerogative spettanti al privato ex art. 8 l. n. 241/90;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
- l’invito all’odierno appellante a presentare “ osservazioni eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente ”.
Per tali ragioni, è evidente la natura endoprocedimentale dell’impugnata nota prot. n. 30167/10, non costituendo essa espressione della definitiva volontà dell’Amministrazione in ordine al suo oggetto.
Di contro, nessun rilievo assume la mancata emanazione dell’atto finale, tale situazione abilitando al più l’odierno appellante alla proposizione di ricorso ex artt. 21-117 c.p.a, ma non determinando in alcun modo – in difetto di specifiche previsioni di legge – la formazione di un provvedimento tacito di rigetto per LE .
4. Ciò detto quanto all’impugnativa della nota prot. n. 30167/10, e venendo ora a quella avente ad oggetto la nota prot. n. 1891 del 26.1.2011 (impugnata con ricorso n. 958/11 R.G.), con essa il Comune ha significato all’odierno appellante che il “ … differimento del progetto di rimessa in pristino della strada di accesso abusivamente realizzata ad un momento successivo ” non poteva avere seguito, stante la “ stretta correlazione tra opere di urbanizzazione e fabbricati, correlazione che non consente di esaminare il progetto di recupero di un fabbricato trascurando una valutazione del progetto delle opere di urbanizzazione ”.
All’evidenza, trattasi di atto meramente interlocutorio, avente ad oggetto semplici chiarimenti relativi a vicende esaminate in altri provvedimenti, e che come tale non impediva in alcun modo all’appellante il riavvio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, in precedenza sospesi.
Per tali ragioni, avuto riguardo al carattere meramente comunicativo dell’atto in esame, esso doveva ritenersi parimenti privo di efficacia lesiva nei confronti dell’odierno appellante, cui – si ribadisce – non era in alcun modo precluso il riavvio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal p.d.c. 17.6.2010.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, ivi incluse – per ovvie ragioni di conseguenzialità logico-giuridica – le domande risarcitorie proposte dall’appellante.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Finale Ligure, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO