Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, proposto da
EL CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Santucci e Giovanni Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conca dei Marini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 5 del 23.09.2025 (prot. n. 6155), notificata l’8.10.2025, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Conca dei Marini, di demolizione di un preteso manufatto abusivo, ubicato sull’area di proprietà sita in via S. Michele n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
l’ordinanza n. 5 del 23 settembre 2025 (prot. n. 6155), notificata l’8 ottobre 2025, di demolizione di un preteso manufatto abusivo, ubicato sull’area di proprietà sita in via S. Michele n. 1;
ove e per quanto occorra, la relazione tecnica redatta all’esito del sopralluogo del 15 aprile 2025, con la quale il Responsabile del Settore ha riscontrato la presunta esecuzione di opere abusive.
Deduce il ricorrente di essere proprietario di un’area sita nel Comune di Conca dei Marini, in via S. Michele, identificata in Catasto foglio n. 1, p.lla 737 ove, nel corso degli anni, è stato realizzato un modesto manufatto edilizio edificato su terrazzamento sovrastante il fabbricato principale e, precisamente, al confine con il lastrico solare di copertura.
Espone di aver presentato istanza di accertamento di conformità edilizia, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, la quale ha previsto l’eliminazione del volume contestato mediante la rimozione delle pareti perimetrali del manufatto di nuova edificazione e la conservazione della sola tettoia sovrastante il corpo di fabbrica, rientrando quest’ultima nella categoria dell’edilizia libera e risultando irrilevante anche dal punto di vista paesaggistico.
Rileva che la presentazione di una domanda di sanatoria condizionata ad interventi edilizi è ammissibile anche ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Nel merito, contesta l’ordinanza per difetto di istruttoria e motivazione in quanto non contiene una descrizione puntuale e inequivoca delle opere abusive e prescinde dalla previa valutazione di conformità con la normativa vigente, rimarcando che si tratta di abusi realizzati a distanza di tempo, con conseguente onere di motivazione rafforzata.
Afferma, infine, che il provvedimento è illegittimo anche in quanto non reca l’analitica indicazione dell’area da acquisire, risultando sul punto generico e indeterminato, e non valuta la possibilità di acquisire in sanatoria i pareri mancanti (nulla osta del Parco e autorizzazione sismica).
Il Comune di Conca dei Marini, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026 ed ivi il legale di parte ricorrente ha dichiarato che è stata presentata istanza di sanatoria e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente improcedibile, sulla base della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Invero, risulta da tale dichiarazione, nonché dagli atti, che, dopo la notifica della gravata ordinanza (avvenuta in data 8 ottobre 2025), parte ricorrente ha presentato (in data 3 gennaio 2026), per gli abusi in contestazione, SCIA in sanatoria ex art. 36- bis del D.P.R. 380/2001, subordinata all’eliminazione del volume contestato mediante la rimozione delle pareti perimetrali del manufatto di nuova edificazione e alla conservazione della sola tettoia sovrastante il corpo di fabbrica.
Orbene, per giurisprudenza consolidata, l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
Pertanto, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
In definitiva, il ricorso è manifestamente improcedibile e può essere deciso in forma semplificata, mentre nulla è dovuto per spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO