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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3585/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. COSSANDI CATERINA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. COSSANDI CATERINA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto nella Parrocchia di
RD, matrimonio trascritto presso il Comune di RD (BS), atti di matrimonio n. 33, Parte II,
Serie A e presso il Comune di Toscolano Maderno al n. 8 Parte 2 Serie B;
• Ordinare al Comune di RD (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Il sig i impegna a versare l'attuale assegno di mantenimento di 1.250,00 euro mensili, entro Pt_2
il giorno 10 di ogni mese, a favore della moglie fino alla data di emissione della Parte_1
sentenza di divorzio;
entro 10 giorni dalla data di emissione della sentenza di cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio, il sig si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
a titolo di liquidazione una tantum ex art 5 comma 8 Legge 898/1970 la somma di Parte_1
euro 40.000,00 (quarantamila/00), somma che verrà versata a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al marito;
• Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo o ragione, ad eccezione di quanto dagli stessi stipulato con il presente accordo
• le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
• Spese di lite compensate .”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RD (BS) in data 25.10.1986, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RD al n. 33, parte II, serie A, anno 1986.
Dall'unione sono nati, in data 18.2.1989, il figlio , e, in data 14.10.1992, il figlio , Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 8248/2022 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.11.2022, a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 22.11.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3585/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. COSSANDI CATERINA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. COSSANDI CATERINA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto nella Parrocchia di
RD, matrimonio trascritto presso il Comune di RD (BS), atti di matrimonio n. 33, Parte II,
Serie A e presso il Comune di Toscolano Maderno al n. 8 Parte 2 Serie B;
• Ordinare al Comune di RD (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Il sig i impegna a versare l'attuale assegno di mantenimento di 1.250,00 euro mensili, entro Pt_2
il giorno 10 di ogni mese, a favore della moglie fino alla data di emissione della Parte_1
sentenza di divorzio;
entro 10 giorni dalla data di emissione della sentenza di cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio, il sig si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
a titolo di liquidazione una tantum ex art 5 comma 8 Legge 898/1970 la somma di Parte_1
euro 40.000,00 (quarantamila/00), somma che verrà versata a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al marito;
• Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo o ragione, ad eccezione di quanto dagli stessi stipulato con il presente accordo
• le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
• Spese di lite compensate .”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RD (BS) in data 25.10.1986, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RD al n. 33, parte II, serie A, anno 1986.
Dall'unione sono nati, in data 18.2.1989, il figlio , e, in data 14.10.1992, il figlio , Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 8248/2022 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.11.2022, a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 22.11.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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