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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3089/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 27/11/2025, promossa con ricorso depositato in data
26/05/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. CP_1 avv. BAZZANA MICHELA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], cancellato CP_2 per irreperibilità dal 23/10/2012, con ultima residenza nota in Terno d'Isola, via Roma n.
30 – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terno d'Isola (Bg) in data 30 ottobre 2004 tra CP_1
pagina 1 di 3 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terno CP_2
d'Isola (BG) – N. 15 – Parte I conseguentemente ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Terno d'Isola (BG) di provvedere alla relativa annotazione. Spese
e competenze rifuse”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio e verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto al convenuto risultato irreperibile, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 27/11/2025 il giudice delegato dichiarava la contumacia di CP_2
Sentita liberamente, la ricorrente confermava che dal tempo della separazione non era stata ripristinata la convivenza con il marito, che non vede né sente dal lontano 2011.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, benché il convenuto sia cittadino straniero, la giurisdizione del giudice italiano deve ritenersi sussistente considerata la stabile residenza in Italia della ricorrente e il fatto che i coniugi avevano fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale, così come sancito dall'art. 3 Reg.
UE 2019/1111 del Consiglio del 25/06/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022. Nella presente procedura, inoltre, deve ritenersi applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, come stabilito dall'art. 8 Reg.
UE n. 1259/2010.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, le parti contraevano matrimonio civile nel Comune di Terno d'Isola in data 30/10/2004 (iscritto nei Registri di stato civile del medesimo
Comune, atto n. 15, parte I, anno 2004) e dalla loro unione non è nata prole. Con sentenza n. 1255/2013 del 16/05/2013, pubblicata in data 06/06/2013, questo Tribunale, già nella contumacia del marito, dichiarava la separazione personale dei coniugi con sentenza prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve dunque ritenersi accertato che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo, così, i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898. pagina 2 di 3 Stante la natura necessaria della pronuncia sullo status, le spese di giudizio debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e CP_1 nel Comune di Terno d'Isola in data 30/10/2004 (iscritto nei CP_2
Registri di stato civile del medesimo Comune, atto n. 15, parte I, anno 2004);
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TERNO D' ISOLA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
RO AP
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 27/11/2025, promossa con ricorso depositato in data
26/05/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. CP_1 avv. BAZZANA MICHELA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], cancellato CP_2 per irreperibilità dal 23/10/2012, con ultima residenza nota in Terno d'Isola, via Roma n.
30 – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terno d'Isola (Bg) in data 30 ottobre 2004 tra CP_1
pagina 1 di 3 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terno CP_2
d'Isola (BG) – N. 15 – Parte I conseguentemente ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Terno d'Isola (BG) di provvedere alla relativa annotazione. Spese
e competenze rifuse”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio e verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto al convenuto risultato irreperibile, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 27/11/2025 il giudice delegato dichiarava la contumacia di CP_2
Sentita liberamente, la ricorrente confermava che dal tempo della separazione non era stata ripristinata la convivenza con il marito, che non vede né sente dal lontano 2011.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, benché il convenuto sia cittadino straniero, la giurisdizione del giudice italiano deve ritenersi sussistente considerata la stabile residenza in Italia della ricorrente e il fatto che i coniugi avevano fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale, così come sancito dall'art. 3 Reg.
UE 2019/1111 del Consiglio del 25/06/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022. Nella presente procedura, inoltre, deve ritenersi applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, come stabilito dall'art. 8 Reg.
UE n. 1259/2010.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, le parti contraevano matrimonio civile nel Comune di Terno d'Isola in data 30/10/2004 (iscritto nei Registri di stato civile del medesimo
Comune, atto n. 15, parte I, anno 2004) e dalla loro unione non è nata prole. Con sentenza n. 1255/2013 del 16/05/2013, pubblicata in data 06/06/2013, questo Tribunale, già nella contumacia del marito, dichiarava la separazione personale dei coniugi con sentenza prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve dunque ritenersi accertato che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo, così, i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898. pagina 2 di 3 Stante la natura necessaria della pronuncia sullo status, le spese di giudizio debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e CP_1 nel Comune di Terno d'Isola in data 30/10/2004 (iscritto nei CP_2
Registri di stato civile del medesimo Comune, atto n. 15, parte I, anno 2004);
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TERNO D' ISOLA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
RO AP
pagina 3 di 3