Articolo 4 della Legge 30 luglio 2002, n. 174
Articolo 3
Versione
23 agosto 2002
Art. 4. Prevenzione del fenomeno del randagismo 1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 , e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorita' emerse, i fondi di cui al comma 1.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Nota all' art. 4, comma 1:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281 , reca: "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell' art. 8 e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Entrata in vigore il 23 agosto 2002