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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2780/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bronte - Palazzo Municipio 95034 Bronte CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007392228000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a carico dell'ente impositore del contributo unificato versato dal ricorrente.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2780/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bronte - Palazzo Municipio 95034 Bronte CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007392228000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a carico dell'ente impositore del contributo unificato versato dal ricorrente.