Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2543 del ruolo generale delle cause dell'anno
2024, proposta da
, nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], entrambi con Parte_2
l'avv.to MARZANO LEONILDA ANITA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conSIlio, la causa è stata decisa sulle conclusioni del procuratore delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 07.06.2024, le parti chiedevano congiuntamente disporsi la parziale modifica delle condizioni della separazione, così come ratificate con decreto di omologa, reso dal Tribunale di Lecce, in data 15.07.2020 (procedimento R.G. n. 652/2020).
Segnatamente, l'assetto separativo consensuale de quo prevede: “Il SI. si impegna a versare alla SI.ra un assegno di mantenimento, Pt_2 Pt_1 pari ad € 200,00; la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella esclusiva disponibilità della SI.ra ; Il SI. Parte_1 trasferirà il proprio domicilio presso l'abitazione di sua proprietà, Pt_2 sita Matino alla Contrada Pozze, ove ha già fissato la propria residenza”.
I ricorrenti, quindi, sempre con l'atto introduttivo del presente procedimento, deducevano, a sostegno della domanda congiunta di revisione concordata delle condizioni della loro separazione personale, quanto di seguito: “Nel
peggiorate, mentre, a breve, la SI.ra percepirà la Parte_1
pensione, e, ad oggi, svolge lavori occasionali e, anche grazie all'aiuto dei figli, i quali anche se lontani non mancano di sostenere la madre, vive dignitosamente;
La SI.ra , d'accordo con l'ex coniuge, intende Pt_1 pertanto rinunciare all'assegno di mantenimento”.
Sulla scorta, quindi, delle sopravvenienze come sopra riportate, gli stessi ricorrenti hanno chiesto, con la domanda congiunta introduttiva del presente giudizio revisionale, la pronuncia di un provvedimento di formale ratifica delle modifiche consensualmente apportate alle vigenti condizioni della loro separazione personale, già omologate con il citato decreto n. cronol.
12526/2020 del 15/07/2020, emesso nell'ambito del procedimento separativo, distinto dal n. 652/2020 R.G.
Talché, i coniugi legalmente separati, oggi ricorrenti, hanno concordemente dichiarato di voler modificare il vigente assetto separativo, nei seguenti termini: “- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
- Nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà ad abitare esclusivamente la SI.ra . - Il SI. Pt_1 Pt_2 continuerà a vivere nell'abitazione di sua proprietà, sita in Matino, Contrada
Pozze”.
All'udienza del 02.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano la concorde volontà di modificare le condizioni della loro separazione personale, alle condizioni del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, il Tribunale reputa senz'altro meritevole di accoglimento la domanda congiunta, oggi in scrutinio: non sussiste, del resto, prole minorenne.
Nulla deve disporsi sulle spese del procedimento, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
DICHIARA valide ed efficaci tra gli odierni istanti tutte le pattuizioni di modifica, contenute nel ricorso introduttivo e riportate in parte motiva, relativamente alle condizioni della separazione personale dei coniugi,
e , omologate con decreto Parte_1 Parte_2 reso dal Tribunale di Lecce in data 15.07.2020 (procedimento R.G. n.
652/2020);
DISPONE, quindi, che, d'ora innanzi, i rapporti personali e patrimoniali tra i ridetti coniugi siano regolamentati in ossequio alle nuove condizioni separative, come concordate dagli stessi coniugi e indicate nel ricorso introduttivo.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore