Articolo 51 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 50Articolo 52
Versione
14 maggio 1982
Art. 51. (Effetti giuridici ed economici)

Per coloro che hanno gia' maturato le anzianita' previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianita' e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianita' prevista dal precedente articolo 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianita' alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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