Articolo 6 della Legge 5 agosto 1998, n. 303
Articolo 5
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8 settembre 1998
Art. 6. Trattamento previdenziale 1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge e' attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attivita' forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 .
Nota all' art. 6:
- La legge 5 marzo 1990, n. 45 , reca: "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti".
Entrata in vigore il 8 settembre 1998
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