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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 331/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 331/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16 settembre
2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente in Lamezia Terme alla Via Giosuè
Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. CHIRUMBOLO ARMANDO – CF – PEC C.F._2
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_1
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...], il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in Via Padre Michele da Sambiase, n. 18/A e domiciliato presso la Casa Circondariale “ , sita CP_2 in Via Mancini, n. 320 – 87100 Cosenza, presso cui si trova in stato di detenzione, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via S. Foderaro, n. 295, presso lo studio dell'avv. VILLELLA FELICIA – CF
- PEC - che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 Email_2 procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21/03/2025, la sig.ra esponeva: - essa Parte_1 ricorrente si univa in matrimonio concordatario con il sig. in Lamezia Terme (CZ) nel Controparte_1 giorno 28 Settembre 2016 (v. all. 1); - la loro unione dava alla luce il figlio , nato a Lamezia Terme in [...]
1 data 21.12.2016 (v. all. 2); - i coniugi stabilivano la propria abitazione familiare in Lamezia Terme alla via
Padre Michele da Sambiase n. 18/A (v. all. 3); - che, ormai, da più tempo, tra essi coniugi è venuta a mancare
l'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, la prosecuzione del rapporto matrimoniale è divenuta non più sostenibile”.
Chiedeva – dunque - che l'intestato Tribunale: “Voglia omologare la separazione di essi coniugi alle seguenti condizioni: 1) In via principale, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2 sig.ra ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
2) Disporre Parte_1 che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) Disporre che la casa coniugale posta in
Lamezia Terme alla via Padre Michele da Sambiase n. 18/A resti assegnata alla sig.ra Parte_1 ove ella già vive insieme al figlioletto minore;
4) Disporre che il minore possa stabilmente Persona_2 vedere e tenersi in contato con i nonni paterni e materni;
inoltre l'Ill.mo Presidente Voglia: 5) Ordinare al sig. di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura che sarà ritenuta Controparte_1 Per_1 congrua e possibile, anche in considerazione dello stato di detenzione in cui lo stesso oggi versa. Con vittoria si spese, diritti ed onorari come per Legge” (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. il quale non si opponeva alla pronuncia Controparte_1 di separazione personale dei coniugi ed all'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente – fintanto che non troverà un compagno - ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto circa il regime di affidamento del minore ed il mantenimento dello stesso. Per_1
In particolare - quanto alla richiesta di affido esclusivo - assumeva che “il sig. sebbene si Controparte_1 trovi in stato di detenzione, è sempre stato presente e disponibile per il piccolo , non tirandosi indietro Per_1 ogni qualvolta si sia reso necessario un proprio intervento o, ancor di più, una propria autorizzazione, nell'esclusivo interesse del minore”; mentre, in punto di mantenimento, sosteneva che, a causa del suo stato di detenzione, erano stati sempre i nonni paterni ad occuparsi del mantenimento del nipote “senza una determinazione fissa, ma al momento, ovvero in base alle necessità del momento”.
Pertanto, concludeva chiedendo la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “-i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; -il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, stante lo stato di detenzione del padre e fintanto che la stessa perduri;
-al completamento della detenzione carceraria, il collocamento del minore potrà essere rivisto, in base alle esigenze del momento;
-La sig.ra
[...]
, già beneficiaria della casa coniugale e con a disposizione, a titolo gratuito, l'autovettura di Parte_1 proprietà della sig. provvederà al mantenimento del piccolo , stante lo stato di CP_3 Per_1 indigenza del sig. con in capo una lunga detenzione;
-la sig.ra sarà Controparte_1 Parte_1 la principale obbligata al mantenimento (avendo i mezzi per trovare lavoro ed essendo in giovane età), ma potrà contare sull'aiuto economico dei nonni paterni, a condizione che consenta agli stessi di frequentare il piccolo e garantire loro il diritto di visita;
in ogni caso, il contributo economico, dei nonni paterni, non Per_1 sarà né predeterminato, né determinabile, non potendosi, gli stessi, fare carico di un importo fisso, stante, lo si ribadisce, la loro capacità economica, insufficiente a farsi carico, con un obbligo di contributo fisso, della
2 gestione economica del piccolo . -la sig.ra riprenderà a consentire e favorire i Per_1 Parte_1 rapporti del piccolo con i nonni paterni, ingiustamente esclusi dalla vita del proprio nipote, così come Per_1 avviene già per i nonni materni. Una volta ripresi i rapporti, i nonni paterni potranno aiutare economicamente la sig.ra nella gestione del piccolo , in base alle loro capacità economiche, per come Parte_1 Per_1 già sopra esplicitato. Tale aiuto potrà consistere nell'acquisto di generi alimentari destinati al minore, spese scolastiche e ciò che sarà necessario per il benessere del nipote e, sempre, compatibilmente con le possibilità economiche dei nonni paterni;
-l'affido sarà condiviso tra entrambi i genitori, dal momento che, per come già dedotto, non sussiste alcun motivo ostativo alla scelta di tale affido, a contrario, non essendo, la richiesta di affido esclusivo, suffragata da alcuna circostanza grave e nemmeno da impedimenti oggettivi;
-la sig.ra garantirà le visite del piccolo al proprio padre, presso la Casa circondariale in Parte_1 Per_1 cui è e sarà detenuto lo stesso sig. in base alle disposizioni della struttura carceraria, Controparte_1 compatibilmente con gli orari ed i giorni stabiliti da quest'ultima. Ovviamente, tali modalità di visita tra padre
e figlio perdureranno fintanto che perdurerà lo stato di detenzione. Nel momento in cui la detenzione cesserà, le condizioni verranno modificate in base alle esigenze del momento. - la sig.ra Parte_1 continuerà a consentire i contatti telefonici tra il sig. ed il piccolo , adoperandosi Controparte_1 Per_1 affinché gli stessi avvengano, secondo le modalità, i giorni e gli orari della struttura carceraria;
-la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, fino a che vi abiterà con il figlio e Parte_1 Per_1 fintanto che non troverà un compagno, dopodiché dovrà lasciarla ai legittimi proprietari;
-la sig.ra
[...]
continuerà ad utilizzare l'autovettura messa a disposizione, a titolo gratuito, dalla sig.ra Parte_1 CP_3
, fino a che non troverà un compagno od un partner, dopodiché dovrà restituirla nello stesso stato in
[...] cui l'ha presa;
-il sig. fintanto che le proprie condizioni economiche non glielo Controparte_1 consentiranno, non verserà alcun mantenimento per il proprio figlio, dal momento che la sig.ra
[...]
, ad oggi, è il soggetto economicamente più forte, per come già spiegato e considerato che, in ogni
Parte_1 caso, se la sig.ra arà riprendere i rapporti tra i nonni paterni, questi presteranno il loro aiuto, in Pt_1 base a quanto sarà loro consentito dalle proprie condizioni economiche e, comunque, senza la previsione di un importo definito, in quanto la principale obbligata al mantenimento rimane la sig.ra
Parte_1 per come già sopra spiegato;
-come richiesto dalla sig.ra nessun mantenimento sarà
Parte_1 previsto per la stessa;
- le spese straordinarie saranno a carico della sig.ra vista la
Parte_1 propria capacità economica, essendo la stessa coniuge economicamente più forte, grazie ai sussidi che percepisce e già sopra richiamati (assegno unico e reddito di cittadinanza, oltre ai lavori di pulizie domestiche). In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, intenderà disporre diversamente, in ordine alle spese straordinarie, si chiede comunque distribuirle nel modo che segue: in misura massima del
20%, a carico del sig. soggetto totalmente incapace economicamente, stante il lungo stato Controparte_1 di detenzione e dell'80% a carico della sig.ra genitore economicamente più forte e, se Parte_1 quest'ultima intenderà richiedere il parziale rimborso delle spese straordinarie, nella misura massina del 20%
(che altrimenti rimarranno totalmente a suo carico) dovrà previamente concordarle con il sig. e CP_1 produrre poi le relative ricevute di pagamento. Una volta approvate e visionato il pagamento da parte della
3 sig.ra , il sig. , tramite i nonni paterni, contribuirà alla spesa, Parte_1 CP_1 proporzionalmente, di volta in volta, alle capacità economiche degli stessi nonni. Tale contributo per le spese straordinarie non sarà comunque superiore al 20% e compatibilmente con le possibilità economiche dei nonni.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
All'udienza del 16 settembre 2025, dinnanzi al Presidente del Tribunale – giudice istruttore della controversia precedentemente nominato - erano presenti entrambe le parti personalmente unitamente ai rispettivi difensori.
Entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
A questo punto, il Presidente, preso atto del vano tentativo di conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, anche in considerazione dell'attualità dello stato detentivo del resistente, ristretto in altro Comune e senza che sia allo stato prevedibile una sua sollecita rimessione in libertà, avendo nelle more riportato una condanna a pena detentiva di eccezionale durata
La domanda di separazione personale proposta deve - pertanto - essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. La presente pronuncia concerne, inoltre, l'affidamento del figlio minore – di anni nove circa - oltre Per_1 la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore ed il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può – invero - derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di , non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica Per_1 inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
la
4 madre – peraltro – ha affermato di trovare difficoltà, mai definite come insormontabili, per la gestione educazionale di e non ha mai indicato il come un cattivo genitore, ma ha soltanto addotto, Per_1 CP_1
a causa dello stato detentivo, problematiche riguardanti il corretto e sollecito esercizio della genitorialità, ragion per cui – anche per questa via – può essere confermato il giudizio di complessiva, reciproca idonea capacità genitoriale e l'affido nella sua forma ordinaria, ovvero condiviso.
In ogni caso, la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno avendo vissuto Per_1 insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del bambino, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura della prole.
3. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia, occorre evidenziare che il regime di visita soffre eccezioni derivanti dallo stato detentivo reiterato e continuativo del e va dunque – perlomeno allo CP_1 stato – esercitato nei limiti stabiliti, in concreto, dall'ordinamento penitenziario e dal regime della casa.
4. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, lo stato detentivo e la rinuncia ad ogni contribuzione da parte della ricorrente consentono di non stabilire alcunché, neanche in tema di spese straordinarie, essendosi ripromessa la parte ricorrente stessa di farsi carico del figlio dei nonni.
5. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF Parte_1 C.F._1
- e – CF – (matrimonio concordatario celebrato in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme (CZ) in data 28 agosto 2016; atto n. 101, parte II, serie A, uff. 1, anno 2016, Comune di Lamezia Terme)
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione;
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, con Per_1 esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva, sulla base delle disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario applicata dalla casa Circondariale presso cui il ricorrente è risulta o risulterà detenuto;
5) NULLA sul mantenimento;
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 16 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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