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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1808/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Filippo Auriemma, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA – già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale
[...]
mandataria, giusta procura notaio di (rep. Persona_1 CP_2
42351; racc. 15678 – doc. 2) Controparte_3
) già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 CP_4 denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio di (rep. Persona_1 CP_2
44583; racc. 16958), domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2022,
emesso in data 26.01.2022, con cui le veniva intimato il pagamento in solido, in qualità di fideiussore del sig. , della cifra di Parte_2
euro 24.366,15, per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto di prestito sottoscritto in data 28.02.2013 dal sig. Pt_2
con la per il
[...] Controparte_5
tramite di Banco di Napoli s.p.a. quale intermediario del credito.
In via preliminare, l'opponente eccepiva difetto di legittimazione passiva e disconosceva la sottoscrizione apposta alla fideiussione.
Nel merito, parte opponente contestava la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione passiva.
In atti, è presente il contratto di fideiussione debitamente sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 4 – prod. opposta).
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante,
Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770,
19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del
2017). Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'odierna opposta e per la piena conformità delle copie rispetto all'originale.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Parte opponente rileva, inoltre, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dal sig. . Parte_2
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti sono depositati una serie di documenti che attestano l'avvenuta comunicazione della suddetta cessione:
1. estratto della pubblicazione della cessione in GU (doc. 10 – prod.
opposta);
2. raccomandata a/r dell'11.11.2020 (doc. 6 -7 – fascicolo monitorio)
inviata al sig. con cui si comunicava l'avvenuta Parte_2
cessione.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere considerato come comunicazione dell'avvenuta cessione, come statuito da giurisprudenza costante (cfr., tra le altre, Cass., 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Quanto alla individuazione dei crediti ceduti, in atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.137 del 21.11.2020), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs.
1°settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la rendeva noto che, CP_1
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto in data
11.09.2020, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di
. Controparte_5
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del Codice civile”.
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da nei confronti del sig. , la risulta legittimata Parte_2 CP_1
a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla garanzia prestata dall'opponente.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: “In caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'IT, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto
riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa
azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e,
da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione, che si riporta di seguito:
- il contratto di cessione e la lista crediti ceduti (doc. 5 fascicolo monitorio);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc.
10 - prod. opposta);
- la visura camerale di e la relativa iscrizione nel registro delle CP_1
imprese della cessione dei crediti pro soluto (doc. 7.2 – prod. opposta);
- certificato camerale storico di (doc. 1 – Controparte_1 prod. opposta);
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 6 e 7 - fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la ha pienamente provato la propria CP_1
legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale (doc. 10 - prod attrice), i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario, nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione attiva di . CP_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4, è
stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Quanto al credito vantato da parte opposta, questo deve essere considerato pienamente provato, sulla base della folta documentazione prodotta da : Controparte_1
1 - copia del contratto di prestito personale (doc. 3 – fascicolo monitorio) con Intesa San Paolo Spa con allegato piano di ammortamento;
2 - lista movimenti all'11.11.2020 con certificazione ex art. 50 TUB (doc.
8 – fascicolo monitorio);
3 - contratto di fideiussione debitamente sottoscritto dall'opponente
(doc. 4 – fascicolo monitorio).
4 - dichiarazione erogazione credito a nome della del 21.12.2020
(doc. 4 – fascicolo monitorio);
5 - preavviso decadenza dal beneficio del termine inviato al debitore
(doc. 5 – prod. opposta) e avviso di decadenza successivo (doc. 6 –
fascicolo monitorio). Parte opponente eccepisce, inoltre, la nullità del contratto di fideiussione,
in quanto assume che le clausole 5 e 7 costituirebbero applicazione di intese restrittive della concorrenza, vietate dalla legge e, in ogni caso, tali clausole sarebbero vessatorie, con particolare riferimento alla clausola in deroga all'art. 1957 c.c.
Tali censure non colgono nel segno, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Parte opponente eccepisce, in particolare, che la garanzia prestata sarebbe conforme al modello ABI, relativamente al quale la Banca
d'IT, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato il carattere lesivo della concorrenza delle clausole contenute agli artt. 5 e 7
del contratto di fideiussione (cfr. doc.
4 - fascicolo monitorio).
Nel contratto di fideiussione depositato in atti, all'art. 5 è stabilito che “I
diritti derivanti a Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che
essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende
derogato”.
Inoltre, all'art. 7, è stabilito che: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite
siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca D'IT ha dichiarato l'invalidità dei contratti di fideiussione bancaria omnibus
stipulati secondo il modello ABI del 2003.
Nel suddetto modello contrattuale erano contenute tre clausole sfavorevoli per il fideiussore ossia la clausola di “sopravvivenza”, di
“reviviscenza” e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo la Banca D'IT, l'applicazione delle tre clausole citate nello schema contrattuale ABI integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, per contrarietà all'art. 2 comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, con la conseguente illegittimità delle stesse pattuizioni.
Sul punto, con ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810 la Corte di
Cassazione ha statuito che: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese
anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a
monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative)
comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel
mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'IT, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia
stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le
vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Tuttavia, la Suprema Corte, con recente ordinanza n. 1170/2025, ha specificato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono
parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti” (Cass. civ., sez. un., n. 41994/2021).
Secondo la Cassazione, in particolare, la nullità va rilevata in presenza di una serie di indici, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito
solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento
effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento
della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il
pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si
invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta
corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere
lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che
tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito
numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata
sulla stessa” (Cass. civ., ord. n. 1170/2025).
Ebbene, sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di
Cassazione, deve essere rilevato che dagli atti emerge che, nel caso di specie, non si tratta di fideiussione omnibus ma di fideiussione specifica
(cfr. fascicolo monitorio). Inoltre, non vi è prova dell'avvenuta emanazione da parte della Banca d'IT di un provvedimento successivo a quello del 2005, che possa permettere a questo Giudicante di fondare il proprio convincimento sulla base di una rinnovata valutazione da parte della menzionata autorità, temporalmente riferibile al caso di specie.
Quanto alla denunciata vessatorietà della clausola relativa alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., la Corte ha recentemente statuito che: “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per effetto
della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di
pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del
maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cass. civ., ord. 04.02.2025, n.2683)
Inoltre, la Cassazione ha precisato che: “la clausola relativa a detta rinuncia non rientra, peraltro, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341,
comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. civ. ord. 04.02.2025,
n.2683).
Come ha sottolineato la Corte di cassazione, dunque, la clausola in oggetto non è caratterizzata da una presunzione di vessatorietà, in quanto il debitore ben può decidere di assumere un rischio maggiore, in deroga all'art. 1957 c.c.
Inoltre, nel contratto di fideiussione in calce al contratto originale sottoscritto, le condizioni accettate dal garante sono formulate in articoli separati e ben comprensibili e recano una chiara sottoscrizione.
Sulla base della documentazione depositata, in definitiva, può desumersi che il garante ha assunto consapevolmente l'impegno economico connesso alla sottoscrizione della fideiussione e, di conseguenza, è tenuto ad adempiere la propria obbligazione.
Deve infine essere rigettata, in quanto infondata, l'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente in merito alla natura del contratto per cui è
causa, che, secondo quanto dedotto dalla sig.ra sarebbe Parte_1
un contratto autonomo di garanzia e non un contratto di fideiussione.
Secondo parte cedente, da ciò discenderebbe l'inefficacia della intervenuta cessione del credito, per mancata accettazione del garante,
considerata l'autonomia dei due contratti.
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
In disparte la considerazione circa l'autonomia delle prestazioni per cui è causa, invero, secondo quanto ampiamente detto, la cessione dei contratti in materia bancaria è retta da regole proprie, che non richiedono specifica accettazione del debitore ceduto e,
conseguentemente, del suo garante, anche qualora vengano in gioco prestazioni caratterizzate da un rapporto di autonomia e non di accessorietà, questo poiché la ratio fondante la disciplina in materia bancaria in tema di oneri di comunicazione non risulta in ogni caso venire meno, considerato il gran numero dei rapporti contrattuali coinvolti nell'ambito delle succitate operazioni bancarie.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra è una vera e propria Pt_1
fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, in quanto nel contratto non è prevista alcuna rinuncia o esclusione della facoltà di opporre eccezioni e vi è identità di obbligazione gravante sul fideiussore e sul garantito All'art. 1.1 è invero specificato che: “la fideiussione, in
relazione alla suddetta/e operazione/i, garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale, interessi, anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per
ogni spesa anche se di carattere giudiziario, e ogni onere tributario”.
Con sentenza resa a sezioni unite, n. 3947 del 18.02.2010, invero, è stato stabilito il seguente principio: “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la
funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare
infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un
soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne
deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o
inesatta prestazione del debitore”.
In particolare, la Cassazione ha precisato che “L'inserimento in un contratto
di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Di conseguenza, nel caso di specie trattasi di fideiussione, in quanto è
garantito l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, vi
è cioè perfetta identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante.
Quanto alla eccepita nullità del contratto derivante anche dall'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della originaria banca concedente il prestito, anche tali censure sono prive di pregio, in quanto il contratto depositato in atti risulta sottoscritto anche dal procuratore di;
inoltre, per giurisprudenza pacifica, “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito
della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per
iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso
ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”
(Cass. civ., sez. un., 16.01.2018, n. 898).
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e il decreto ingiuntivo n. 214/2022, emesso in data 26.01.2022 dal Tribunale
di Nola va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1808/2022, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 214/2022, emesso in data 26.01.2022 dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, la sig.ra in persona del suo Parte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 22.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1808/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Filippo Auriemma, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA – già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale
[...]
mandataria, giusta procura notaio di (rep. Persona_1 CP_2
42351; racc. 15678 – doc. 2) Controparte_3
) già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 CP_4 denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio di (rep. Persona_1 CP_2
44583; racc. 16958), domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2022,
emesso in data 26.01.2022, con cui le veniva intimato il pagamento in solido, in qualità di fideiussore del sig. , della cifra di Parte_2
euro 24.366,15, per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto di prestito sottoscritto in data 28.02.2013 dal sig. Pt_2
con la per il
[...] Controparte_5
tramite di Banco di Napoli s.p.a. quale intermediario del credito.
In via preliminare, l'opponente eccepiva difetto di legittimazione passiva e disconosceva la sottoscrizione apposta alla fideiussione.
Nel merito, parte opponente contestava la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione passiva.
In atti, è presente il contratto di fideiussione debitamente sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 4 – prod. opposta).
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante,
Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770,
19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del
2017). Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'odierna opposta e per la piena conformità delle copie rispetto all'originale.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Parte opponente rileva, inoltre, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dal sig. . Parte_2
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti sono depositati una serie di documenti che attestano l'avvenuta comunicazione della suddetta cessione:
1. estratto della pubblicazione della cessione in GU (doc. 10 – prod.
opposta);
2. raccomandata a/r dell'11.11.2020 (doc. 6 -7 – fascicolo monitorio)
inviata al sig. con cui si comunicava l'avvenuta Parte_2
cessione.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere considerato come comunicazione dell'avvenuta cessione, come statuito da giurisprudenza costante (cfr., tra le altre, Cass., 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Quanto alla individuazione dei crediti ceduti, in atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.137 del 21.11.2020), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs.
1°settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la rendeva noto che, CP_1
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto in data
11.09.2020, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di
. Controparte_5
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del Codice civile”.
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da nei confronti del sig. , la risulta legittimata Parte_2 CP_1
a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla garanzia prestata dall'opponente.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: “In caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'IT, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto
riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa
azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e,
da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione, che si riporta di seguito:
- il contratto di cessione e la lista crediti ceduti (doc. 5 fascicolo monitorio);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc.
10 - prod. opposta);
- la visura camerale di e la relativa iscrizione nel registro delle CP_1
imprese della cessione dei crediti pro soluto (doc. 7.2 – prod. opposta);
- certificato camerale storico di (doc. 1 – Controparte_1 prod. opposta);
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 6 e 7 - fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la ha pienamente provato la propria CP_1
legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale (doc. 10 - prod attrice), i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario, nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione attiva di . CP_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4, è
stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Quanto al credito vantato da parte opposta, questo deve essere considerato pienamente provato, sulla base della folta documentazione prodotta da : Controparte_1
1 - copia del contratto di prestito personale (doc. 3 – fascicolo monitorio) con Intesa San Paolo Spa con allegato piano di ammortamento;
2 - lista movimenti all'11.11.2020 con certificazione ex art. 50 TUB (doc.
8 – fascicolo monitorio);
3 - contratto di fideiussione debitamente sottoscritto dall'opponente
(doc. 4 – fascicolo monitorio).
4 - dichiarazione erogazione credito a nome della del 21.12.2020
(doc. 4 – fascicolo monitorio);
5 - preavviso decadenza dal beneficio del termine inviato al debitore
(doc. 5 – prod. opposta) e avviso di decadenza successivo (doc. 6 –
fascicolo monitorio). Parte opponente eccepisce, inoltre, la nullità del contratto di fideiussione,
in quanto assume che le clausole 5 e 7 costituirebbero applicazione di intese restrittive della concorrenza, vietate dalla legge e, in ogni caso, tali clausole sarebbero vessatorie, con particolare riferimento alla clausola in deroga all'art. 1957 c.c.
Tali censure non colgono nel segno, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Parte opponente eccepisce, in particolare, che la garanzia prestata sarebbe conforme al modello ABI, relativamente al quale la Banca
d'IT, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato il carattere lesivo della concorrenza delle clausole contenute agli artt. 5 e 7
del contratto di fideiussione (cfr. doc.
4 - fascicolo monitorio).
Nel contratto di fideiussione depositato in atti, all'art. 5 è stabilito che “I
diritti derivanti a Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che
essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende
derogato”.
Inoltre, all'art. 7, è stabilito che: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite
siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca D'IT ha dichiarato l'invalidità dei contratti di fideiussione bancaria omnibus
stipulati secondo il modello ABI del 2003.
Nel suddetto modello contrattuale erano contenute tre clausole sfavorevoli per il fideiussore ossia la clausola di “sopravvivenza”, di
“reviviscenza” e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo la Banca D'IT, l'applicazione delle tre clausole citate nello schema contrattuale ABI integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, per contrarietà all'art. 2 comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, con la conseguente illegittimità delle stesse pattuizioni.
Sul punto, con ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810 la Corte di
Cassazione ha statuito che: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese
anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a
monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative)
comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel
mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'IT, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia
stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le
vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Tuttavia, la Suprema Corte, con recente ordinanza n. 1170/2025, ha specificato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono
parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti” (Cass. civ., sez. un., n. 41994/2021).
Secondo la Cassazione, in particolare, la nullità va rilevata in presenza di una serie di indici, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito
solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento
effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento
della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il
pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si
invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta
corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere
lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che
tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito
numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata
sulla stessa” (Cass. civ., ord. n. 1170/2025).
Ebbene, sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di
Cassazione, deve essere rilevato che dagli atti emerge che, nel caso di specie, non si tratta di fideiussione omnibus ma di fideiussione specifica
(cfr. fascicolo monitorio). Inoltre, non vi è prova dell'avvenuta emanazione da parte della Banca d'IT di un provvedimento successivo a quello del 2005, che possa permettere a questo Giudicante di fondare il proprio convincimento sulla base di una rinnovata valutazione da parte della menzionata autorità, temporalmente riferibile al caso di specie.
Quanto alla denunciata vessatorietà della clausola relativa alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., la Corte ha recentemente statuito che: “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per effetto
della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di
pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del
maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cass. civ., ord. 04.02.2025, n.2683)
Inoltre, la Cassazione ha precisato che: “la clausola relativa a detta rinuncia non rientra, peraltro, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341,
comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. civ. ord. 04.02.2025,
n.2683).
Come ha sottolineato la Corte di cassazione, dunque, la clausola in oggetto non è caratterizzata da una presunzione di vessatorietà, in quanto il debitore ben può decidere di assumere un rischio maggiore, in deroga all'art. 1957 c.c.
Inoltre, nel contratto di fideiussione in calce al contratto originale sottoscritto, le condizioni accettate dal garante sono formulate in articoli separati e ben comprensibili e recano una chiara sottoscrizione.
Sulla base della documentazione depositata, in definitiva, può desumersi che il garante ha assunto consapevolmente l'impegno economico connesso alla sottoscrizione della fideiussione e, di conseguenza, è tenuto ad adempiere la propria obbligazione.
Deve infine essere rigettata, in quanto infondata, l'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente in merito alla natura del contratto per cui è
causa, che, secondo quanto dedotto dalla sig.ra sarebbe Parte_1
un contratto autonomo di garanzia e non un contratto di fideiussione.
Secondo parte cedente, da ciò discenderebbe l'inefficacia della intervenuta cessione del credito, per mancata accettazione del garante,
considerata l'autonomia dei due contratti.
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
In disparte la considerazione circa l'autonomia delle prestazioni per cui è causa, invero, secondo quanto ampiamente detto, la cessione dei contratti in materia bancaria è retta da regole proprie, che non richiedono specifica accettazione del debitore ceduto e,
conseguentemente, del suo garante, anche qualora vengano in gioco prestazioni caratterizzate da un rapporto di autonomia e non di accessorietà, questo poiché la ratio fondante la disciplina in materia bancaria in tema di oneri di comunicazione non risulta in ogni caso venire meno, considerato il gran numero dei rapporti contrattuali coinvolti nell'ambito delle succitate operazioni bancarie.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra è una vera e propria Pt_1
fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, in quanto nel contratto non è prevista alcuna rinuncia o esclusione della facoltà di opporre eccezioni e vi è identità di obbligazione gravante sul fideiussore e sul garantito All'art. 1.1 è invero specificato che: “la fideiussione, in
relazione alla suddetta/e operazione/i, garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale, interessi, anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per
ogni spesa anche se di carattere giudiziario, e ogni onere tributario”.
Con sentenza resa a sezioni unite, n. 3947 del 18.02.2010, invero, è stato stabilito il seguente principio: “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la
funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare
infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un
soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne
deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o
inesatta prestazione del debitore”.
In particolare, la Cassazione ha precisato che “L'inserimento in un contratto
di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Di conseguenza, nel caso di specie trattasi di fideiussione, in quanto è
garantito l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, vi
è cioè perfetta identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante.
Quanto alla eccepita nullità del contratto derivante anche dall'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della originaria banca concedente il prestito, anche tali censure sono prive di pregio, in quanto il contratto depositato in atti risulta sottoscritto anche dal procuratore di;
inoltre, per giurisprudenza pacifica, “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito
della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per
iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso
ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”
(Cass. civ., sez. un., 16.01.2018, n. 898).
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e il decreto ingiuntivo n. 214/2022, emesso in data 26.01.2022 dal Tribunale
di Nola va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1808/2022, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 214/2022, emesso in data 26.01.2022 dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, la sig.ra in persona del suo Parte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 22.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura