Versione
25 agosto 1962
25 agosto 1962
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.
Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.