Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.
Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.