Articolo 1 della Legge 16 luglio 1962, n. 1099
Articolo 2
Versione
25 agosto 1962
Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302 , nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962