TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. FUSILLO Parte_1 C.F._1 TOMMASO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FUSILLO TOMMASO ATTORE/I contro
) rappresentato e difeso dall'avv. SCARPA ST CP_1 P.IVA_1 ANGELO e dall'avv. CASTELLAN RENATA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA G. BELZONI 65 PADOVA - SEDE presso il difensore avv. CP_2 Controparte_3 SCARPA ST ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da ricorso;
Parte opposta ha precisato le conclusioni aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, si è opposta al decreto ingiuntivo n. 340/2025 Parte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3/3/2025, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Roma e nel merito l'insussistenza del credito ingiunto.
Instaurato il contraddittorio, ha aderito all'eccezione preliminare di incompetenza Controparte_3 territoriale in favore del Tribunale di Roma svolta dalla parte opponente e le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 2 La Suprema Corte ha statuito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve disporre la revoca dell'ingiunzione “essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/3/2006).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, inoltre, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n. 21300; Sez. 6 - 3, del 11/5/2022 n. 15017;
Tribunale Milano sez. IV, 24/1/2019, n. 681).
Alla luce dei principi sopra esposti, conclusivamente, preso atto dell'adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all'eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. n.
340/2025 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente per essere competente il Tribunale di Roma, in assenza di pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 340/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3/3/2025;
2. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Roma;
3. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
4. Nulla sulle spese.
Reggio nell'Emilia, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. FUSILLO Parte_1 C.F._1 TOMMASO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FUSILLO TOMMASO ATTORE/I contro
) rappresentato e difeso dall'avv. SCARPA ST CP_1 P.IVA_1 ANGELO e dall'avv. CASTELLAN RENATA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA G. BELZONI 65 PADOVA - SEDE presso il difensore avv. CP_2 Controparte_3 SCARPA ST ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da ricorso;
Parte opposta ha precisato le conclusioni aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, si è opposta al decreto ingiuntivo n. 340/2025 Parte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3/3/2025, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Roma e nel merito l'insussistenza del credito ingiunto.
Instaurato il contraddittorio, ha aderito all'eccezione preliminare di incompetenza Controparte_3 territoriale in favore del Tribunale di Roma svolta dalla parte opponente e le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 2 La Suprema Corte ha statuito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve disporre la revoca dell'ingiunzione “essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/3/2006).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, inoltre, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n. 21300; Sez. 6 - 3, del 11/5/2022 n. 15017;
Tribunale Milano sez. IV, 24/1/2019, n. 681).
Alla luce dei principi sopra esposti, conclusivamente, preso atto dell'adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all'eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. n.
340/2025 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente per essere competente il Tribunale di Roma, in assenza di pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 340/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3/3/2025;
2. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Roma;
3. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
4. Nulla sulle spese.
Reggio nell'Emilia, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 2 di 2