Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1862/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S € N T € N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.10.2022 al n. 1862 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 495/2022 del 03/09/2022
promossa da elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza San Michele, 3 presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Alessandro Antichi che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante - contro
, elettivamente domiciliato in Siena, Via del Giglio n. 14 presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Duccio Bari che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellato - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: ripetizione spese mantenimento figlio.
“…Voglia la Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283, comma 1, c.p.c., sussistendo gravi e fondati motivi per quanto esposto in narrativa e in considerazioni delle condizioni economiche della appellante, contrarie domande ed eccezioni disattese, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice monocratico Adriana
Forastiere, n. 495/2022 pubbl. il 03/09/2022 Repert. n. 996/2022 del 03/09/2022 nella causa di opposizione a decreto ingiunto RG n. 1324/2016, notificata il 19.9.2022, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto, Giudice dott. Paola
Caporali, n. 283/2016 dell'11.3.2016 nel procedimento R.G. 548/2016, notificato il
27.3.2016, per la somma di € 10.880,95 oltre spese liquidate e accessori, dichiarando per l'effetto che nulla deve a per i titoli azionati in Parte_1 CP_1
monitorio. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio…”; per l'appellato “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, CP_1
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso: - in via principale: rigettare siccome infondate in fatto e in diritto le domande svolte da confermando Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado. Spese di giudizio, diritti e onorari di avvocato interamente rifusi in relazione anche al presente giudizio…”.
- FATTO € DIRITTO -
I. Fatto e processo. Con citazione dinanzi al Tribunale di Grosseto Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2016 emesso in favore di per l'importo di € 10.880,95 oltre spese e accessori, quale quota parte CP_1
del mantenimento dovuto in favore della figlia a titolo di spese straordinarie. Parte opponente ha esposto a sostegno che le spese pretese dal non erano da CP_1
qualificarsi come “straordinarie” e, comunque, non erano state previamente concordate tra i genitori. Ha chiesto, quindi, di revocarsi il decreto opposto eccependo, altresì, comunque la compensazione delle somme pretese da controparte con quelle da lei medesima anticipate in favore della figlia. Si è costituito
[...]
contestando l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente CP_1
2 conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese. La causa era istruita attraverso produzioni documentali ed in esito era riservata in decisione. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Grosseto così decideva: “…1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condann alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di giudizio che liquida nell'importo CP_1
complessivo di €. 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge…”.
Osservava il Tribunale in motivazione che alla luce della loro natura, tali spese dovevano effettivamente ritenersi straordinarie e comunque, per la parte non concertata, rispondenti all'interesse della prole. Appellava la sentenza Parte_1
proponendo specificamente due motivi: da un lato, contestava che le spese sostenute dal fossero da qualificarsi come straordinarie e deduceva in ogni caso che esse CP_1
imponevano un previo accordo espresso e specifico sui singoli esborsi;
dall'altro lato,
lamentava omessa pronuncia in ordine all'eccezione di compensazione da lei avanzata in riferimento ad alcuni esborsi sostenuti per la figlia e concludeva come in epigrafe. Si costituiva l'appellato il quale, a sua volta, contestava tutto quanto CP_1
dedotto da parte appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riproponendo le difese già svolte in primo grado, assorbite dalla decisione. Contestava l'eccezione di compensazione perchè
infondata nel merito e perchè tardivamente spiegata nel giudizio di primo grado nella fase decisoria, resistendo al gravame e concludendo, anch'egli, come in epigrafe. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
II. Il merito. L'appello è infondato e pertanto va respinto.
II.
1. Quanto al primo motivo di appello va premesso che i protocolli in materia di famiglia in uso presso i vari Tribunali (tra cui anche il protocollo del Tribunale di
Grosseto), conformemente ai più recenti ed ormai consoldati indirizzi giurisprudenziali, definiscono a titolo esempificativo come spese straordinarie
(rispetto alle quali non si richiede una previa concertazione) le spese: “…scolastiche
3 quali: tasse e assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo… riferiti al corso di studi seguito;
extrascolastiche …e) le spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza… farmaceutiche…”. Le spese oggetto del presente giudizio (rispetto alle quali l'appellato chiedeva il rimborso pro CP_1
quota) sono dunque da qualificarsi come spese straordinarie, certamente rispondenti all'interesse preminente della figlia trattandosi di tasse universitarie (€ Per_1
5708,42), canoni di locazione relativi all'alloggio presso la sede universitaria (€
4.040,00), spese mediche (€ 660,00), libri di testo (€ 375,68), foglio rosa (€ 65,00) e spese farmaceutiche ( € 31,85 ). In merito alle doglianze di circa la Parte_1
mancata concertazione delle spese, la ormai consolidata giurisprudenza richiede il preventivo accordo solo per quelle spese straordinarie che “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21785 del 02-08-2024; Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 14564 del 25-05-2023; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2467
del 08-02-2016). Preme in ogni caso evidenziare – del resto già esplicitato dal giudice di prime cure – come non possa dirsi assente la mancata concertazione dei genitori circa le spese del caso in esame: da un lato, la figlia frequentava l'università Per_1
di Forli già prima della pronuncia della separazione dei genitori;
dall'altro lato,
l'appellante già aveva provveduto a rimborsare alcune spese per le tasse universitarie e per la locazione dell'alloggio presso la sede universitaria.
II.
2. Quanto al secondo motivo, anch'esso è infondato e va respinto. Parte
opponente in primo grado si limitava ad allegare in citazione, anche documentando,
la circostanza di avere, anch'ella, provveduto al pagamento di spese per l'istruzione della figlia, ma effettivamente né in citazione né in memorie istruttorie (per la verità
la n.1 neppure era stata depositata) avanzava alcuna soecifica richiesta giudiziale..
4 Solo in sede di memorie conclusionali sollevava, in senso tecnico, l'eccezione relativa, la quale, tuttavia, non può che considerarsi innamissibile in quanto tardiva.
Né può ritenersi che detta eccezione possa presumersi contenuta nell'atto di citazione per il solo fatto di avere allegato la circostanza della anticipazione,
sussistendo a carico dell'opponente un onere di specifica formulazione di tutte le domande ed eccezioni in modo chiaro e inequivoco. Onere che non può dirsi assolto nel caso di specie per quanto sopra.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellato come da dispositivo, sulla CP_1
base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modificazioni, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'attribuito con parametro prossimo ed inferiore al medio al netto della fase istruttoria non specificamente svolta in questo grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 495/2022 del 03/09/2022 così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 25.09.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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