TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34606 Ruolo Generale dell'anno 2022, e rimessa al collegio per la decisione a seguito dell'udienza cartolare del 02.07.2024, vertente
TRA
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo C.F._2 studio legale dell'Avv. Giorgio Taormina, che, unitamente all'Avv. Lucia Pereno, li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attori
E
(C.F./P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Giudiziario elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Controparte_2
Carlo Conti n. 11, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Arduini, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Carmelo Curcio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli attori: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale dell'amministrazione giudiziaria e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilità della costituzione. In ogni caso, rigettare le avverse eccezioni pregiudiziali e/o preliminari di rito e per l'effetto confermare la competenza di codesto
Tribunale. Nel merito, accertare e dichiarare la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di cessione delle quote societarie della stipulato dal sig. con la convenuta Controparte_3 Testimone_1
per atto a rogito del Notaio in Cervaro (FR), repertorio n. 800, raccolta n. 670 Persona_1
del 4.4.19, registrato in Cassino il 17.4.19 al n. 1654, serie 1T. Voglia altresì ordinare la restituzione delle dette quote agli attori quali aventi causa del sig. Accertare Testimone_1
e dichiarare che, a causa dell'inadempimento, gli attori hanno subito un danno pari ad € 61.000
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del detto danno oltre interessi dalle rispettive scadenze al saldo ovvero dalla messa in mora o dalla domanda, ovvero condannarla al risarcimento della somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o ritenuta
equa o di giustizia. In via subordinata, ove le avverse eccezioni venissero accolte e la domanda venisse dichiarata improcedibile, voglia l'Ecc.mo Tribunale compensare le spese avendo riguardo alla complessità della materia trattata ed alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto prima del sequestro di cui, tra l'altro, i ricorrenti hanno avuto notizia solo per propria diligenza come rappresentato nella nota difensiva depositata il 30.8.22 congiuntamente
alla visura camerale da cui non era possibile evincere che il sequestro veniva disposto ex artt.
321, comma secondo, c.p.p., 240 bis, c.p. e 104 bis, disp. att. c.p.p.. Considerando, altresì, la
legittimità delle loro richieste in un contesto ove gli stessi potrebbero considerarsi, latu sensu, parti offese delle presunte condotte criminali al vaglio del giudice penale.”;
• La difesa della convenuta: “- anzitutto contesta recisamente l'eccezione di asserita
“Carenza di legittimazione processuale dell'amministrazione giudiziaria” sollevata dagli attori nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 24 gennaio 2023, in quanto del tutto infondata (e per mero tuziorismo, in via rigorosamente subordinata, nell'assolutamente denegata
e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice dovesse ritenere fondata tale eccezione, chiede sin
d'ora la concessione di un termine ex art. 182 comma 2 c.p.c.); - precisa le proprie conclusioni insistendo (contrariis reiectis) per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria
2 comparsa di costituzione e risposta del 4 gennaio 2023, cui si riporta integralmente, e quindi anzitutto insistendo per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito ivi formulata (e anche su tutto il resto).”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ed Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la esponendo: Pt_2 Controparte_1
- che in data 26.10.2021 avevano notificato atto di citazione alla convenuta, evocandola in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, il quale si era dichiarato incompetente per materia in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Imprese;
- che, dunque, agivano in riassunzione al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote oltre al risarcimento dei danni;
- che, infatti, erano figli ed eredi legittimi di , il quale, in data 04.04.2019, Testimone_1
aveva dismesso la maggior parte del proprio patrimonio, consistente nella titolarità di alcune società, le cui quote aveva ceduto a insieme con un terreno, mentre aveva ceduto alla CP_4
convenuta la società immobiliare Crescenzi Imm.re s.r.l.;
- che la convenuta era stata appositamente costituita con capitale pari a € 1.000,00, al fine di rendere possibile il trasferimento delle quote della predetta società;
- che era stata presentata anche una denuncia, in quanto era plausibile che le cessioni fossero state poste in essere dal de cuius quale incapace e vittima di circonvenzione;
- che, invero, era bipolare e si era suicidato lo stesso giorno in cui le Testimone_1
operazioni erano state poste in essere, ossia in data 04.04.2019;
- che dalle indagini condotte dalla PG era emerso che la avente Controparte_5 quale amministratore unico, era stata costituita con un capitale pari a € 1.000,00 e CP_6
risultava inattiva del mercato;
- che si era scoperto essere impiegato della GIR Trasposti s.r.l. (società pure CP_6
riconducibile al de cuius), la quale era controllata da , legale rappresentante di Persona_2
CP_4
- che la stessa PG aveva ritenuto palese che le operazioni disposte dal fossero state Tes_1 orchestrate da compresa quella consistita nell'acquisizione della da CP_6 Controparte_7
parte della in accordo con;
CP_8 Persona_2
3 - che il pagamento pattuito per la cessione della era stato rateizzato, Controparte_3
al fine di escludere definitivamente e per utilizzare liberamente il parco Controparte_9
immobili di originaria titolarità della Controparte_10
- che dopo la morte di sia la convenuta che la vevano sospeso ogni Testimone_1 CP_4
pagamento delle rate, non corrispondendo, dunque, gli importi complessivamente stabiliti per le cessioni, nonostante l'invio di pec aventi natura di diffida e messa in mora;
- che il contratto di cessione di quote intercorso con la convenuta non prevedeva né garanzie per il pagamento, né clausole risolutive espresse, nonostante avesse rilasciato Testimone_1
garanzia per i debiti sociali;
- che, a causa del grave inadempimento protratto da parte di in mala Controparte_1
fede, il contratto doveva essere risolto;
- che la convenuta doveva essere condannata a risarcire il danno emergente, pari all'importo pattuito per la cessione non corrisposto, oltre interessi.
Tutto ciò premesso, concludevano nei seguenti termini “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, per quanto meglio esposto in narrativa, accertare e dichiarare la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di cessione delle quote societarie della stipulato Controparte_3
dal sig. con la convenuta per atto a rogito del Notaio in Testimone_1 Persona_1
Cervaro (FR), repertorio n. 800, raccolta n. 670 del 4.4.19, registrato in Cassino il 17.4.19 al n.
1654, serie 1T. Voglia altresì ordinare la restituzione delle dette quote agli attori quali aventi causa del sig. In ogni caso, accertare e dichiarare che, a causa Testimone_1 dell'inadempimento, gli attori hanno subito un danno emergente, pari al corrispettivo non corrisposto ed a quello da corrispondere per il tempo della sentenza e per l'effetto condannare
la convenuta al risarcimento del detto danno oltre interessi dalle rispettive scadenze al saldo
ovvero dalla messa in mora o dalla domanda, ovvero condannarla al risarcimento della somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia. Salvis iuribus.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale esponeva:
- che successivamente all'accertamento e alla dichiarazione di incompetenza da parte del
Tribunale di Frosinone, il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo
4 finalizzato alla confisca sulla totalità delle proprie partecipazioni sociali e dell'intera azienda, tra cui erano ricomprese le quote della Crescenzi Imm.re s.r.l. cedute dal dante causa di parte attrice;
- che era stato nominato Amministratore Giudiziario;
Controparte_2
- che, ai sensi dell'art. 104 bis, co. 1 quater, disp. att. c.p.p., il Tribunale di Roma adito non era competente funzionalmente;
- che, infatti, dovevano essere seguite le disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59, d.lgs.
159/2011, dettate per la tutela dei crediti dei terzi in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nelle more del quale, peraltro, era impedito l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive;
- che, del pari, in caso di società sottoposta a sequestro preventivo con riguardo alle quote o al patrimonio aziendale, la stessa non poteva essere convenuta in giudizio innanzi al giudice civile, dovendo al contrario essere adito il giudice della prevenzione, che, nel caso di specie, era il GIP del Tribunale di Frosinone, quale organo competente funzionalmente per l'accertamento dei diritti asseritamente vantati dagli attori;
- che, inoltre, previa verifica di cui all'art. 57 ss. d.lgs. 159/2011, i crediti azionati in giudizio avrebbero potuto trovare soddisfazione solo nei limiti del 60% e solo qualora risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro e al ricorrere delle altre condizioni previste dalla normativa di settore tese a evitare azioni fraudolente, finalizzate a sottrarre a confisca i beni del soggetto inciso dalla misura preventiva;
- che, relativamente alle vicende sottese all'odierno giudizio, nonostante Testimone_1
isolato dai propri familiari, aveva ceduto le società al fine di tutelare i figli, in quanto le stesse erano in forte perdita;
- che subito dopo il decesso del padre, con cui avevano pessimi rapporti, i figli avevano iniziato a minacciare azioni legali tese ad annullare le cessioni delle quote e, dunque, in via cautelativa, aveva deciso di sospendere i pagamenti rateali del prezzo pattuito per l'acquisto delle quote;
- che, al contrario di quanto asserito da parte attrice, le pec trasmesse non potevano valere quale diffida e messa in mora;
- che, peraltro, alla data di trasmissione della pec finalizzata a ottenere il pagamento della cessione, gli attori ancora non avevano accettato l'eredità e, dunque, non potevano dirsi eredi del loro dante causa;
5 - che era disposta a pagare quanto dovuto a titolo della cessione disposta dal de cuius, a fronte di una rinuncia a qualsivoglia azione tesa a far venir meno il trasferimento impugnato;
- che, tenuto conto di quanto esposto, il proprio inadempimento non poteva essere considerato grave e in mala fede e, dunque, la domanda di risoluzione contrattuale doveva essere rigettata;
- che, consequenzialmente, doveva essere rigettata anche la domanda risarcitoria.
Tutto ciò premesso, concludeva nei seguenti termini “Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del presente Giudice (in favore del G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Frosinone,
Dott.ssa Ida Logoluso, nel procedimento n. 1650/21 R.G.N.R. e n. 711/22 R.G.GIP)e/o dichiarare
l'improcedibilità o improponibilità o inammissibilità della domanda degli attori essendo stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge;
− nel merito (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni formulate in via preliminare),rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;
− in rigoroso subordine (nell'assolutamente denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare la richiesta preliminare/preliminare di rito e
dovesse poi dichiarare la risoluzione del contratto), previo accertamento del fatto che la convenuta ha già versato € 39.000 per il pagamento del prezzo della compravendita (e sostenuto ulteriori spese), condannare (quale effetto di legge) gli attori a restituire alla convenuta la parte
(€ 39.000) di prezzo della compravendita già pagata, oltre interessi, oltre spese e pagamenti effettuati. − con vittoria di spese di lite.”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.01.2023, gli attori chiedevano “In via principale, il rigetto delle avverse eccezioni pregiudiziali e/o preliminari di rito, con declaratoria
di inammissibilità della costituzione avversa per carenza di legittimazione processuale e
conferma della competenza di codesto Ecc.mo Tribunale, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. In via subordinata, ove le avverse eccezioni venissero accolte e la domanda venisse dichiarata improcedibile, voglia l'Ecc.mo Tribunale compensare le spese avendo riguardo alla complessità della materia trattata ed alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto prima del sequestro di cui, tra l'altro, i ricorrenti hanno avuto notizia solo per propria diligenza come rappresentato nella nota difensiva depositata il 30.8.22
congiuntamente alla visura camerale da cui non era possibile evincere che il sequestro veniva disposto ex artt. 321, comma secondo, c.p.p., 240 bis, c.p. e 104 bis, disp. att. c.p.p..
6 Considerando, altresì, la legittimità delle loro richieste in un contesto ove gli stessi potrebbero
considerarsi, latu sensu, parti offese delle presunte condotte criminali al vaglio del giudice penale.”.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, a seguito dell'udienza cartolare del 2.7.2024 era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO ed hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire Parte_1 Parte_2
dichiarare la risoluzione del contratto di cessione delle quote societarie della
[...]
stipulato dal loro dante causa con la Controparte_3 Testimone_1 Controparte_1
e per sentire condannare la convenuta alla restituzione delle dette quote e al risarcimento
[...] del danno emergente, pari “al corrispettivo non corrisposto ed a quello da corrispondere per il tempo della sentenza”.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata dagli attori per violazione della speciale procedura prevista per l'accertamento e la verifica dei crediti dei terzi in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna degli attori alla restituzione in proprio favore della parte (€
39.000,00) di prezzo della compravendita già pagata, oltre interessi e spese.
Ritiene il Tribunale che la prima eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta sia meritevole di accoglimento, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta da ed Parte_1 Parte_2
Come già evidenziato, la ha, in primo luogo, eccepito la Controparte_1 improcedibilità della domanda di cui all'atto di citazione per violazione della speciale procedura prevista per l'accertamento e la verifica dei crediti dei terzi in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Va, sul punto, premesso che con provvedimento del 6.6.2022 da parte del G.I.P. presso il
Tribunale di Frosinone, nell'ambito del procedimento n. 1650/21 R.G.N.R. e n. 711/22 R.G.GIP
(doc. 1 parte convenuta), successivamente integrato da parte del medesimo G.I.P. con provvedimento del 15.7.2022 (doc. 2), la totalità delle partecipazioni sociali nella società convenuta e l'intera azienda della convenuta – comprensiva, quindi, della quote dalla medesima
7 detenute nella Crescenzi Imm.re S.r.l. - venivano sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p..
Come noto, la confisca allargata è uno strumento di ablazione reale post delictum, che interviene in una delle ipotesi tassativamente già indicate nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. n.
306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 356 del 1992, a seguito di pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tanto rilevato, parte convenuta deduce la violazione della speciale procedura prevista per l'accertamento e la verifica dei crediti dei terzi in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), la cui disciplina è stata peraltro estesa dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. anche ai casi di sequestro e confisca emessi nell'ambito dei procedimenti già regolati dal citato art. 12-sexies d.l. 306/1992. In altri termini, a detta della convenuta, gli attori, in virtù del provvedimento di sequestro pendente sulle quote della Crescenzi
Imm.re S.r.l. di proprietà della non dovevano far valere il loro Controparte_1
asserito credito innanzi al giudice civile secondo le regole ordinarie, essendo devoluta la cognizione su tale credito al Tribunale che ha disposto il sequestro.
L'art. 52 co. 2 del Codice Antimafia stabilisce che i diritti di credito dei terzi che risultano avere data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti anteriormente al sequestro, devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, i quali delineano una speciale procedura di accertamento e verifica dei diritti dei terzi, che si svolge sotto la direzione del giudice delegato e con l'ausilio dell'amministratore giudiziario.
In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 52 ss. delineano una procedura sostanzialmente
“concorsuale” nell'ambito della quale devono essere accertati tutti i diritti di credito che i terzi possono vantare nei confronti di un soggetto sottoposto alle misure in argomento. Infatti, l'art. 57 prevede che l'amministratore giudiziario alleghi alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il successivo art. 58 dispone, poi, che i creditori di cui all'art. 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito. Segue poi una puntuale disciplina della procedura di verifica dei crediti.
8 Ciò posto, devono ritenersi sottratti alla regola della “concorsualità” dell'accertamento dei crediti soltanto quei crediti in relazione ai quali sia intervenuto, in epoca antecedente al sequestro, un accertamento giudiziale definitivo.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, infatti, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo disposto ex art. 321 c.p.p., l'accertamento dei diritti e dei crediti vantati nei confronti dei beni o delle società oggetto di sequestro è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato nel procedimento di prevenzione (ovvero del giudice penale) con conseguente preclusione - non solo di iniziare, ma finanche di proseguire - autonome azioni innanzi il giudice civile secondo le regole ordinarie. Infatti, consentire che un determinato credito possa essere accertato dal giudice civile vorrebbe dire scalfire la regola della concorsualità stabilita dagli artt.
52 e ss. e, in particolare, dall'art. 57 che menziona, come visto, “tutti i crediti” senza distinguere se essi siano o meno oggetto di procedimenti civili pendenti. E, infatti, la ragione di tale competenza esclusiva (e della conseguente improcedibilità delle azioni civili) risiede nella ratio sottesa alla disciplina antimafia che, nell'esigenza di tutelare le sole situazioni giuridiche di soggetti estranei al sodalizio mafioso, condiziona la validità del credito/diritto all'accertamento di presupposti oggettivi e soggettivi, quali l'anteriorità del diritto vantato rispetto al sequestro, la buona fede e l'affidamento incolpevole del terzo;
presupposti che esclusivamente il Tribunale che ha applicato il sequestro è in grado ed è legittimato a verificare.
Né conduce a conclusioni difformi il disposto di cui all'art. 55 d.lgs. 159/2011, il quale prevede che a seguito del sequestro non possono essere né iniziate né proseguite azioni esecutive;
che i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario;
che le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione;
che le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.
Se è vero che detto articolo limita la improcedibilità delle azioni soltanto a quelle “esecutive” senza estenderla alle azioni di accertamento e di condanna, è altrettanto vero che, da una parte,
l'assoggettamento di tali ultime azioni alla procedura di cui agli artt. 57 e ss. si ricava chiaramente dal disposto di tale ultima norma, dall'altra, che l'accertamento costituisce un prius logico rispetto alla stessa esecuzione. In altre parole, secondo la normativa di cui al d.lgs. 159/2011, tutti i crediti vantati dai terzi devono essere accertati secondo la concorsualità prevista dagli artt. 57 e ss.; a tale regola sfuggono soltanto i crediti che siano stati già oggetto di un accertamento giudiziale in epoca precedente al sequestro;
per tali ultimi crediti, tuttavia, il legislatore ha inteso vietare di
9 iniziare o di proseguire le azioni esecutive, che dovranno svolgersi comunque nell'ambito di tale speciale procedura.
Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l'atto di citazione è stato notificato in data 22.5.2022, allorquando non era stato disposto dal GIP i Frosinone alcun sequestro sulla società oggi convenuta: infatti, il sequestro ex art. 321 c.p.p. veniva disposto in data 6.6.2022 e successivamente integrato con provvedimento del 15.7.2022. Tuttavia, la circostanza che la domanda introduttiva sia stata correttamente formulata davanti al giudice civile non esclude che l'azione così intrapresa dagli attori debba essere “trasferita” davanti al giudice penale a causa dell'intervenuta emissione del provvedimento di sequestro. Infatti, nessun accertamento definitivo è intervenuto, in epoca antecedente al sequestro, in ordine al credito vantato da Pt_1
ed Parte_2
In definitiva, dunque, alla luce della disciplina sopra richiamata ed in conformità a quanto già deciso in precedenti pronunce dell'intestata sezione (cfr. Trib. Roma, sent. 19/3/2019; Trib.
Roma sent. 8.6.2018; Trib. Roma, sent. 12 giugno 2017), deve ritenersi che, nel caso in cui la misura di prevenzione del sequestro in vista della confisca venga a gravare su un complesso aziendale, i soggetti che assumano di essere titolari di crediti nei confronti della società o impresa sottoposta a vincolo possono far valere le proprie ragioni solo secondo le modalità indicate dal
Codice antimafia e non mediante ricorso agli ordinari giudizi di accertamento e condanna in sede civile.
Segue dalle precedenti considerazioni che l'azione proposta da ed deve Pt_1 Parte_2
essere dichiarata improcedibile, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari
(eccepito difetto di legittimazione processuale e di interesse a resistere dell'amministrazione giudiziaria) e di merito fatte valere dagli attori e dalla convenuta.
Non senza aver evidenziato, quanto a tali questioni preliminari, che l'estensione del sequestro preventivo ai beni aziendali della e la formulazione da parte degli attori – Controparte_11
oltre che della domanda di risoluzione del contratto di compravendita – altresì, delle domande aventi ad oggetto la condanna della convenuta alla restituzione delle quote societarie compravendute e al risarcimento dei danni – implicano non soltanto la legittimazione degli amministratori giudiziari a stare in giudizio con l'autorizzazione dell'organo di controllo (nel caso di specie il GIP che ha disposto il sequestro: doc. 4 parte convenuta) (cfr. Cass. n. 21240 del
14/10/2011), ma, altresì, il loro interesse a resistere ad un'azione che non ha ad oggetto una mera domanda di accertamento del credito nei confronti della debitrice nell'ipotesi in cui fosse revocato
10 il provvedimento di sequestro, ma una domanda di condanna da far valere quale titolo esecutivo nei confronti della procedura.
Sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali, tenuto conto delle ragioni della presente decisione, della peculiarità delle questioni affrontate e della circostanza, sopra rilavata, dell'originaria competenza del giudice civile all'atto dell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
I) dichiara improcedibile la domanda formulata da ed Parte_1 Parte_2
II) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34606 Ruolo Generale dell'anno 2022, e rimessa al collegio per la decisione a seguito dell'udienza cartolare del 02.07.2024, vertente
TRA
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo C.F._2 studio legale dell'Avv. Giorgio Taormina, che, unitamente all'Avv. Lucia Pereno, li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attori
E
(C.F./P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Giudiziario elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Controparte_2
Carlo Conti n. 11, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Arduini, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Carmelo Curcio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli attori: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale dell'amministrazione giudiziaria e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilità della costituzione. In ogni caso, rigettare le avverse eccezioni pregiudiziali e/o preliminari di rito e per l'effetto confermare la competenza di codesto
Tribunale. Nel merito, accertare e dichiarare la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di cessione delle quote societarie della stipulato dal sig. con la convenuta Controparte_3 Testimone_1
per atto a rogito del Notaio in Cervaro (FR), repertorio n. 800, raccolta n. 670 Persona_1
del 4.4.19, registrato in Cassino il 17.4.19 al n. 1654, serie 1T. Voglia altresì ordinare la restituzione delle dette quote agli attori quali aventi causa del sig. Accertare Testimone_1
e dichiarare che, a causa dell'inadempimento, gli attori hanno subito un danno pari ad € 61.000
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del detto danno oltre interessi dalle rispettive scadenze al saldo ovvero dalla messa in mora o dalla domanda, ovvero condannarla al risarcimento della somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o ritenuta
equa o di giustizia. In via subordinata, ove le avverse eccezioni venissero accolte e la domanda venisse dichiarata improcedibile, voglia l'Ecc.mo Tribunale compensare le spese avendo riguardo alla complessità della materia trattata ed alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto prima del sequestro di cui, tra l'altro, i ricorrenti hanno avuto notizia solo per propria diligenza come rappresentato nella nota difensiva depositata il 30.8.22 congiuntamente
alla visura camerale da cui non era possibile evincere che il sequestro veniva disposto ex artt.
321, comma secondo, c.p.p., 240 bis, c.p. e 104 bis, disp. att. c.p.p.. Considerando, altresì, la
legittimità delle loro richieste in un contesto ove gli stessi potrebbero considerarsi, latu sensu, parti offese delle presunte condotte criminali al vaglio del giudice penale.”;
• La difesa della convenuta: “- anzitutto contesta recisamente l'eccezione di asserita
“Carenza di legittimazione processuale dell'amministrazione giudiziaria” sollevata dagli attori nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 24 gennaio 2023, in quanto del tutto infondata (e per mero tuziorismo, in via rigorosamente subordinata, nell'assolutamente denegata
e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice dovesse ritenere fondata tale eccezione, chiede sin
d'ora la concessione di un termine ex art. 182 comma 2 c.p.c.); - precisa le proprie conclusioni insistendo (contrariis reiectis) per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria
2 comparsa di costituzione e risposta del 4 gennaio 2023, cui si riporta integralmente, e quindi anzitutto insistendo per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito ivi formulata (e anche su tutto il resto).”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ed Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la esponendo: Pt_2 Controparte_1
- che in data 26.10.2021 avevano notificato atto di citazione alla convenuta, evocandola in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, il quale si era dichiarato incompetente per materia in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Imprese;
- che, dunque, agivano in riassunzione al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote oltre al risarcimento dei danni;
- che, infatti, erano figli ed eredi legittimi di , il quale, in data 04.04.2019, Testimone_1
aveva dismesso la maggior parte del proprio patrimonio, consistente nella titolarità di alcune società, le cui quote aveva ceduto a insieme con un terreno, mentre aveva ceduto alla CP_4
convenuta la società immobiliare Crescenzi Imm.re s.r.l.;
- che la convenuta era stata appositamente costituita con capitale pari a € 1.000,00, al fine di rendere possibile il trasferimento delle quote della predetta società;
- che era stata presentata anche una denuncia, in quanto era plausibile che le cessioni fossero state poste in essere dal de cuius quale incapace e vittima di circonvenzione;
- che, invero, era bipolare e si era suicidato lo stesso giorno in cui le Testimone_1
operazioni erano state poste in essere, ossia in data 04.04.2019;
- che dalle indagini condotte dalla PG era emerso che la avente Controparte_5 quale amministratore unico, era stata costituita con un capitale pari a € 1.000,00 e CP_6
risultava inattiva del mercato;
- che si era scoperto essere impiegato della GIR Trasposti s.r.l. (società pure CP_6
riconducibile al de cuius), la quale era controllata da , legale rappresentante di Persona_2
CP_4
- che la stessa PG aveva ritenuto palese che le operazioni disposte dal fossero state Tes_1 orchestrate da compresa quella consistita nell'acquisizione della da CP_6 Controparte_7
parte della in accordo con;
CP_8 Persona_2
3 - che il pagamento pattuito per la cessione della era stato rateizzato, Controparte_3
al fine di escludere definitivamente e per utilizzare liberamente il parco Controparte_9
immobili di originaria titolarità della Controparte_10
- che dopo la morte di sia la convenuta che la vevano sospeso ogni Testimone_1 CP_4
pagamento delle rate, non corrispondendo, dunque, gli importi complessivamente stabiliti per le cessioni, nonostante l'invio di pec aventi natura di diffida e messa in mora;
- che il contratto di cessione di quote intercorso con la convenuta non prevedeva né garanzie per il pagamento, né clausole risolutive espresse, nonostante avesse rilasciato Testimone_1
garanzia per i debiti sociali;
- che, a causa del grave inadempimento protratto da parte di in mala Controparte_1
fede, il contratto doveva essere risolto;
- che la convenuta doveva essere condannata a risarcire il danno emergente, pari all'importo pattuito per la cessione non corrisposto, oltre interessi.
Tutto ciò premesso, concludevano nei seguenti termini “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, per quanto meglio esposto in narrativa, accertare e dichiarare la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di cessione delle quote societarie della stipulato Controparte_3
dal sig. con la convenuta per atto a rogito del Notaio in Testimone_1 Persona_1
Cervaro (FR), repertorio n. 800, raccolta n. 670 del 4.4.19, registrato in Cassino il 17.4.19 al n.
1654, serie 1T. Voglia altresì ordinare la restituzione delle dette quote agli attori quali aventi causa del sig. In ogni caso, accertare e dichiarare che, a causa Testimone_1 dell'inadempimento, gli attori hanno subito un danno emergente, pari al corrispettivo non corrisposto ed a quello da corrispondere per il tempo della sentenza e per l'effetto condannare
la convenuta al risarcimento del detto danno oltre interessi dalle rispettive scadenze al saldo
ovvero dalla messa in mora o dalla domanda, ovvero condannarla al risarcimento della somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia. Salvis iuribus.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale esponeva:
- che successivamente all'accertamento e alla dichiarazione di incompetenza da parte del
Tribunale di Frosinone, il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo
4 finalizzato alla confisca sulla totalità delle proprie partecipazioni sociali e dell'intera azienda, tra cui erano ricomprese le quote della Crescenzi Imm.re s.r.l. cedute dal dante causa di parte attrice;
- che era stato nominato Amministratore Giudiziario;
Controparte_2
- che, ai sensi dell'art. 104 bis, co. 1 quater, disp. att. c.p.p., il Tribunale di Roma adito non era competente funzionalmente;
- che, infatti, dovevano essere seguite le disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59, d.lgs.
159/2011, dettate per la tutela dei crediti dei terzi in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nelle more del quale, peraltro, era impedito l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive;
- che, del pari, in caso di società sottoposta a sequestro preventivo con riguardo alle quote o al patrimonio aziendale, la stessa non poteva essere convenuta in giudizio innanzi al giudice civile, dovendo al contrario essere adito il giudice della prevenzione, che, nel caso di specie, era il GIP del Tribunale di Frosinone, quale organo competente funzionalmente per l'accertamento dei diritti asseritamente vantati dagli attori;
- che, inoltre, previa verifica di cui all'art. 57 ss. d.lgs. 159/2011, i crediti azionati in giudizio avrebbero potuto trovare soddisfazione solo nei limiti del 60% e solo qualora risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro e al ricorrere delle altre condizioni previste dalla normativa di settore tese a evitare azioni fraudolente, finalizzate a sottrarre a confisca i beni del soggetto inciso dalla misura preventiva;
- che, relativamente alle vicende sottese all'odierno giudizio, nonostante Testimone_1
isolato dai propri familiari, aveva ceduto le società al fine di tutelare i figli, in quanto le stesse erano in forte perdita;
- che subito dopo il decesso del padre, con cui avevano pessimi rapporti, i figli avevano iniziato a minacciare azioni legali tese ad annullare le cessioni delle quote e, dunque, in via cautelativa, aveva deciso di sospendere i pagamenti rateali del prezzo pattuito per l'acquisto delle quote;
- che, al contrario di quanto asserito da parte attrice, le pec trasmesse non potevano valere quale diffida e messa in mora;
- che, peraltro, alla data di trasmissione della pec finalizzata a ottenere il pagamento della cessione, gli attori ancora non avevano accettato l'eredità e, dunque, non potevano dirsi eredi del loro dante causa;
5 - che era disposta a pagare quanto dovuto a titolo della cessione disposta dal de cuius, a fronte di una rinuncia a qualsivoglia azione tesa a far venir meno il trasferimento impugnato;
- che, tenuto conto di quanto esposto, il proprio inadempimento non poteva essere considerato grave e in mala fede e, dunque, la domanda di risoluzione contrattuale doveva essere rigettata;
- che, consequenzialmente, doveva essere rigettata anche la domanda risarcitoria.
Tutto ciò premesso, concludeva nei seguenti termini “Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del presente Giudice (in favore del G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Frosinone,
Dott.ssa Ida Logoluso, nel procedimento n. 1650/21 R.G.N.R. e n. 711/22 R.G.GIP)e/o dichiarare
l'improcedibilità o improponibilità o inammissibilità della domanda degli attori essendo stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge;
− nel merito (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni formulate in via preliminare),rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;
− in rigoroso subordine (nell'assolutamente denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare la richiesta preliminare/preliminare di rito e
dovesse poi dichiarare la risoluzione del contratto), previo accertamento del fatto che la convenuta ha già versato € 39.000 per il pagamento del prezzo della compravendita (e sostenuto ulteriori spese), condannare (quale effetto di legge) gli attori a restituire alla convenuta la parte
(€ 39.000) di prezzo della compravendita già pagata, oltre interessi, oltre spese e pagamenti effettuati. − con vittoria di spese di lite.”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.01.2023, gli attori chiedevano “In via principale, il rigetto delle avverse eccezioni pregiudiziali e/o preliminari di rito, con declaratoria
di inammissibilità della costituzione avversa per carenza di legittimazione processuale e
conferma della competenza di codesto Ecc.mo Tribunale, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. In via subordinata, ove le avverse eccezioni venissero accolte e la domanda venisse dichiarata improcedibile, voglia l'Ecc.mo Tribunale compensare le spese avendo riguardo alla complessità della materia trattata ed alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto prima del sequestro di cui, tra l'altro, i ricorrenti hanno avuto notizia solo per propria diligenza come rappresentato nella nota difensiva depositata il 30.8.22
congiuntamente alla visura camerale da cui non era possibile evincere che il sequestro veniva disposto ex artt. 321, comma secondo, c.p.p., 240 bis, c.p. e 104 bis, disp. att. c.p.p..
6 Considerando, altresì, la legittimità delle loro richieste in un contesto ove gli stessi potrebbero
considerarsi, latu sensu, parti offese delle presunte condotte criminali al vaglio del giudice penale.”.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, a seguito dell'udienza cartolare del 2.7.2024 era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO ed hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire Parte_1 Parte_2
dichiarare la risoluzione del contratto di cessione delle quote societarie della
[...]
stipulato dal loro dante causa con la Controparte_3 Testimone_1 Controparte_1
e per sentire condannare la convenuta alla restituzione delle dette quote e al risarcimento
[...] del danno emergente, pari “al corrispettivo non corrisposto ed a quello da corrispondere per il tempo della sentenza”.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata dagli attori per violazione della speciale procedura prevista per l'accertamento e la verifica dei crediti dei terzi in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna degli attori alla restituzione in proprio favore della parte (€
39.000,00) di prezzo della compravendita già pagata, oltre interessi e spese.
Ritiene il Tribunale che la prima eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta sia meritevole di accoglimento, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta da ed Parte_1 Parte_2
Come già evidenziato, la ha, in primo luogo, eccepito la Controparte_1 improcedibilità della domanda di cui all'atto di citazione per violazione della speciale procedura prevista per l'accertamento e la verifica dei crediti dei terzi in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Va, sul punto, premesso che con provvedimento del 6.6.2022 da parte del G.I.P. presso il
Tribunale di Frosinone, nell'ambito del procedimento n. 1650/21 R.G.N.R. e n. 711/22 R.G.GIP
(doc. 1 parte convenuta), successivamente integrato da parte del medesimo G.I.P. con provvedimento del 15.7.2022 (doc. 2), la totalità delle partecipazioni sociali nella società convenuta e l'intera azienda della convenuta – comprensiva, quindi, della quote dalla medesima
7 detenute nella Crescenzi Imm.re S.r.l. - venivano sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p..
Come noto, la confisca allargata è uno strumento di ablazione reale post delictum, che interviene in una delle ipotesi tassativamente già indicate nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. n.
306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 356 del 1992, a seguito di pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tanto rilevato, parte convenuta deduce la violazione della speciale procedura prevista per l'accertamento e la verifica dei crediti dei terzi in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), la cui disciplina è stata peraltro estesa dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. anche ai casi di sequestro e confisca emessi nell'ambito dei procedimenti già regolati dal citato art. 12-sexies d.l. 306/1992. In altri termini, a detta della convenuta, gli attori, in virtù del provvedimento di sequestro pendente sulle quote della Crescenzi
Imm.re S.r.l. di proprietà della non dovevano far valere il loro Controparte_1
asserito credito innanzi al giudice civile secondo le regole ordinarie, essendo devoluta la cognizione su tale credito al Tribunale che ha disposto il sequestro.
L'art. 52 co. 2 del Codice Antimafia stabilisce che i diritti di credito dei terzi che risultano avere data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti anteriormente al sequestro, devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, i quali delineano una speciale procedura di accertamento e verifica dei diritti dei terzi, che si svolge sotto la direzione del giudice delegato e con l'ausilio dell'amministratore giudiziario.
In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 52 ss. delineano una procedura sostanzialmente
“concorsuale” nell'ambito della quale devono essere accertati tutti i diritti di credito che i terzi possono vantare nei confronti di un soggetto sottoposto alle misure in argomento. Infatti, l'art. 57 prevede che l'amministratore giudiziario alleghi alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il successivo art. 58 dispone, poi, che i creditori di cui all'art. 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito. Segue poi una puntuale disciplina della procedura di verifica dei crediti.
8 Ciò posto, devono ritenersi sottratti alla regola della “concorsualità” dell'accertamento dei crediti soltanto quei crediti in relazione ai quali sia intervenuto, in epoca antecedente al sequestro, un accertamento giudiziale definitivo.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, infatti, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo disposto ex art. 321 c.p.p., l'accertamento dei diritti e dei crediti vantati nei confronti dei beni o delle società oggetto di sequestro è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato nel procedimento di prevenzione (ovvero del giudice penale) con conseguente preclusione - non solo di iniziare, ma finanche di proseguire - autonome azioni innanzi il giudice civile secondo le regole ordinarie. Infatti, consentire che un determinato credito possa essere accertato dal giudice civile vorrebbe dire scalfire la regola della concorsualità stabilita dagli artt.
52 e ss. e, in particolare, dall'art. 57 che menziona, come visto, “tutti i crediti” senza distinguere se essi siano o meno oggetto di procedimenti civili pendenti. E, infatti, la ragione di tale competenza esclusiva (e della conseguente improcedibilità delle azioni civili) risiede nella ratio sottesa alla disciplina antimafia che, nell'esigenza di tutelare le sole situazioni giuridiche di soggetti estranei al sodalizio mafioso, condiziona la validità del credito/diritto all'accertamento di presupposti oggettivi e soggettivi, quali l'anteriorità del diritto vantato rispetto al sequestro, la buona fede e l'affidamento incolpevole del terzo;
presupposti che esclusivamente il Tribunale che ha applicato il sequestro è in grado ed è legittimato a verificare.
Né conduce a conclusioni difformi il disposto di cui all'art. 55 d.lgs. 159/2011, il quale prevede che a seguito del sequestro non possono essere né iniziate né proseguite azioni esecutive;
che i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario;
che le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione;
che le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.
Se è vero che detto articolo limita la improcedibilità delle azioni soltanto a quelle “esecutive” senza estenderla alle azioni di accertamento e di condanna, è altrettanto vero che, da una parte,
l'assoggettamento di tali ultime azioni alla procedura di cui agli artt. 57 e ss. si ricava chiaramente dal disposto di tale ultima norma, dall'altra, che l'accertamento costituisce un prius logico rispetto alla stessa esecuzione. In altre parole, secondo la normativa di cui al d.lgs. 159/2011, tutti i crediti vantati dai terzi devono essere accertati secondo la concorsualità prevista dagli artt. 57 e ss.; a tale regola sfuggono soltanto i crediti che siano stati già oggetto di un accertamento giudiziale in epoca precedente al sequestro;
per tali ultimi crediti, tuttavia, il legislatore ha inteso vietare di
9 iniziare o di proseguire le azioni esecutive, che dovranno svolgersi comunque nell'ambito di tale speciale procedura.
Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l'atto di citazione è stato notificato in data 22.5.2022, allorquando non era stato disposto dal GIP i Frosinone alcun sequestro sulla società oggi convenuta: infatti, il sequestro ex art. 321 c.p.p. veniva disposto in data 6.6.2022 e successivamente integrato con provvedimento del 15.7.2022. Tuttavia, la circostanza che la domanda introduttiva sia stata correttamente formulata davanti al giudice civile non esclude che l'azione così intrapresa dagli attori debba essere “trasferita” davanti al giudice penale a causa dell'intervenuta emissione del provvedimento di sequestro. Infatti, nessun accertamento definitivo è intervenuto, in epoca antecedente al sequestro, in ordine al credito vantato da Pt_1
ed Parte_2
In definitiva, dunque, alla luce della disciplina sopra richiamata ed in conformità a quanto già deciso in precedenti pronunce dell'intestata sezione (cfr. Trib. Roma, sent. 19/3/2019; Trib.
Roma sent. 8.6.2018; Trib. Roma, sent. 12 giugno 2017), deve ritenersi che, nel caso in cui la misura di prevenzione del sequestro in vista della confisca venga a gravare su un complesso aziendale, i soggetti che assumano di essere titolari di crediti nei confronti della società o impresa sottoposta a vincolo possono far valere le proprie ragioni solo secondo le modalità indicate dal
Codice antimafia e non mediante ricorso agli ordinari giudizi di accertamento e condanna in sede civile.
Segue dalle precedenti considerazioni che l'azione proposta da ed deve Pt_1 Parte_2
essere dichiarata improcedibile, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari
(eccepito difetto di legittimazione processuale e di interesse a resistere dell'amministrazione giudiziaria) e di merito fatte valere dagli attori e dalla convenuta.
Non senza aver evidenziato, quanto a tali questioni preliminari, che l'estensione del sequestro preventivo ai beni aziendali della e la formulazione da parte degli attori – Controparte_11
oltre che della domanda di risoluzione del contratto di compravendita – altresì, delle domande aventi ad oggetto la condanna della convenuta alla restituzione delle quote societarie compravendute e al risarcimento dei danni – implicano non soltanto la legittimazione degli amministratori giudiziari a stare in giudizio con l'autorizzazione dell'organo di controllo (nel caso di specie il GIP che ha disposto il sequestro: doc. 4 parte convenuta) (cfr. Cass. n. 21240 del
14/10/2011), ma, altresì, il loro interesse a resistere ad un'azione che non ha ad oggetto una mera domanda di accertamento del credito nei confronti della debitrice nell'ipotesi in cui fosse revocato
10 il provvedimento di sequestro, ma una domanda di condanna da far valere quale titolo esecutivo nei confronti della procedura.
Sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali, tenuto conto delle ragioni della presente decisione, della peculiarità delle questioni affrontate e della circostanza, sopra rilavata, dell'originaria competenza del giudice civile all'atto dell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
I) dichiara improcedibile la domanda formulata da ed Parte_1 Parte_2
II) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
11