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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 550-2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 550-2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza C.F._2
Carità n. 32, presso lo studio dell'avv. Mario Gramegna che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (Na) alla via Marenola n.22, in persona dell'amm.re p.t.
, elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Tarsia n.2, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Luigi Tancredi, giusta procura alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 11.06.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta redatte e depositate dai procuratori costituiti, qui richiamate per relationem, ha riservato la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione del 19.04.2024, ritualmente notificato, gli odierni attori citavano in giudizio il (C.F. Controparte_1
) sito in Giugliano in Campania, alla via Marenola, n.22, in P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t. , deducendo che: Controparte_2
- la Sig.ra è la nuda proprietaria e è Parte_1 Parte_2 usufruttuario dell'immobile sito al piano T – P1 – facente parte del Condominio convenuto;
- in data 4.10.2023 si teneva, in prima convocazione, ed in data
5.10.2023, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, con i seguenti punti all'o.d.g.: “
1. dimissioni anticipate degli attuali consiglieri e nomina dei nuovi - discussioni e determinazioni;
2. Incremento dell'attuale segnaletica per una migliore più sicura viabilità e contestuale rafforzamento dell'impianto di illuminazione dei viali: l'esame dei costi e deliberazione in merito;
3. Regolamento condominiale: rettifica di alcuni articoli in contrasto con le norme codicistiche, onde evitare impugnazioni ed azioni in sede giudiziaria - discussioni e determinazione”;
- gli istanti impugnavano la delibera assembleare relativamente ai capi 1
e 3, per voto contrario espresso dal Sig. ; Parte_2
- la Sig.ra nuda proprietaria del detto immobile, non Parte_1 veniva convocata per l'assemblea, pertanto la delibera risultava essere illegittima, nulla ovvero annullabile;
- la delibera impugnata aveva violato il capo 1 all'ordine del giorno, in quanto l'assemblea aveva disposto la sospensione dell'organo consiliare, nonché la cessazione del valore dello stesso, omettendo di procedere alla nomina dei nuovi consiglieri;
Gli attori, così, concludevano: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata;
-nel merito, accogliere integralmente la spiegata opposizione a delibera assembleare e per l'effetto dichiarare nulla/annullata e comunque illegittima la delibera del 05.10.2023 emessa dall'assemblea del Controparte_1
C.F. , Giugliano in Campania (Na), in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, dott.ssa ; Controparte_2
-per l'effetto condannare, il , C.F. Controparte_1
, Giugliano in Campania (Na), in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore, dott.ssa , al pagamento di spese e competenze Controparte_2 professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e c.p.a., ai sensi del
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio si costituiva con comparsa difensiva il
[...]
, che impugnava quanto dedotto ex adverso ritenendolo Controparte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto:
Parte convenuta dopo aver esplicitato i motivi dell'opposizione, formulava le seguenti conclusioni:
-il rigetto della domanda dei sigg. e perché inammissibile Pt_2 Pt_1 per tutti i motivi indicati, in particolare con riferimento alla decadenza dall'impugnativa ed alla tardività della stessa, nonché perché inammissibile, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, stante la decadenza del diritto dopo la presunta comunicazione della procedura di mediazione all'amm.re e per carenza di legittimazione del sig. ed assenza di interesse ad agire;
Pt_2
- rigettare la domanda degli istanti relativamente all'annullabilità della delibera ed alla mancata convocazione della sig.ra perché Pt_1 inammissibile stante la decadenza sui punti per non essere stati menzionati e contenuti nella domanda di mediazione;
- rigettare la domanda di nullità dell'assemblea del 05/10/2023 perché infondata in fatto ed in diritto e rigettare, comunque, nel merito la domanda dei sigg. e perché infondata in fatto ed in diritto;
Pt_2 Pt_1
-condannare gli attori al pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
con riserva di avanzare le proprie richieste istruttorie, precisare le proprie difese e depositare nuova documentazione nei termini previsti dall'art. 171 ter.
§§ §§ §§§
All'udienza del 27.12.2024, tenuta nei modi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti si riportavano ai rispettivi atti;
il Giudice, lette le note di trattazione scritta redatte dai procuratori delle parti, rigettata ogni altra richiesta, ritenuta la causa matura per la decisione, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, in quanto di natura documentale, fissava l'udienza del 16.06.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c..
All'udienza del 16.06.2025, sulle conclusioni rassegante dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§ §§ §§§
Osserva il Tribunale che, in via preliminare, vada affrontata la questione relativa alla tempestività della impugnazione della delibera oggetto di giudizio ed alla relativa eccezione articolata dal convenuto.
Rileva il giudicante, giusta costante giurisprudenza del Suprema Corte, cui questo giudice aderisce e richiama, che in tema di condominio negli edifici, devono qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all' oggetto;
devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n.
4806/2005; Cass. Civ. sez. 2, sent. n. 17014/2010).
Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l'assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Tale norma, al secondo comma, infatti, prevede che: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
In base alla superiore e necessaria premessa, appare chiaro che i motivi di impugnazione addotti dal convenuto avverso la delibera impugnata rientra nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e andava proposto nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, secondo comma c.c.
A ciò si aggiunga che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Tanto premesso, nel caso de quo, l'amministratore del condominio avrebbe dovuto ricevere la comunicazione della delibera assembleare del
5.10.2023 entro e non oltre il 4.11.2023.
Gli istanti, in maniera corretta, in data 3.11.2023, depositavano presso l' l'istanza di mediazione. Controparte_3
L'Istituto di mediazione comunicava la data del primo incontro di mediazione, con pec del 7.11.2023, avente ad “oggetto: procedura di mediazione
C158/23 Azzaro/Iannuzzi VS Condominio Domus Mea”, solamente agli attori, al seguente indirizzo Email_1
In vero, gli attori hanno depositato in atti la comunicazione inoltrata dell'istanza di mediazione, ma la stessa non è suffragata dal relativo avviso di ricevimento dell'atto dalla parte convenuta, non provando così che parte convenuta fosse messa a conoscenza della pendenza della procedura di mediazione.
Sul punto, osserva il Tribunale che parte convenuta, a mezzo del proprio legale ha richiesto all'Istituto di mediazione la copia Controparte_3 della domanda di mediazione;
richiesta riscontrata con pec dell'11.01.2024, dall'indirizzo “ all'indirizzo Email_2
“ , ma anche da tale atto non emerge che la Email_3 comunicazione del deposito dell'istanza di mediazione e della data di primo incontro nella sede dell'Istituto sia stata comunicata e quindi, sia giunta nella piena conoscenza di parte convenuta. Detta circostanza è pregnante ai fini del decidere, in quanto se fosse stata data prova dell'avvenuta ricezione della detta istanza dalla convenuta, nei termini legge, nessun dubbio circa la procedibilità della domanda.
Né può ritenersi che la partecipazione della parte convenuta al primo incontro tenutosi presso l'Istituto di mediazione in data Controparte_3
11.12.2023 possa in alcun modo aver sanato il vizio di improcedibilità della domanda, venutosi a maturare per la mancata comunicazione dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, ope legis, alla parte convenuta
Per quanto sopra asserito, quindi, appare incontrovertibile che parte attrice non abbia assolto a quanto previsto dalla normativa vigente art. 5 comma 6 D. Lgs. 28/10 che prescrive a pena di improcedibilità che la domanda di mediazione debba essere proposta entro trenta giorni e portata a conoscenza della parte convenuta nello stesso termine. Di contra non vi è alcuna prova che conforta la tesi che parte convenuta sia venuta a conoscenza del deposito dell' istanza di mediazione presso l'istituto di mediazione e del primo incontro di mediazione nei modi e termini di legge.
Inoltre, non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione.
La detta considerazione si evince dal chiaro dettato normativo che fa conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza
“al momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione.
Ne consegue che solo la parte - e non l'organismo di mediazione - può provvedere alla comunicazione dell'istanza per produrre così, di sua iniziativa,
l'effetto impeditivo.
In senso conforme a quanto finora esposto, la giurisprudenza di merito statuisce che “Il dettato della legge è chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto;
ciò tanto è vero che, attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente, la procedura di conciliazione, l'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte anche a cura della parte istante, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell'ente di mediazione” (si veda, tra le tante
Tribunale di Napoli n. 10959/17, Tribunale di Milano n. 253/20).
Dalla ricostruzione finora effettuata ne deriva che l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza di mediazione agli attori.
Pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.
La soluzione prescelta, adottata peraltro ormai dalla maggioranza delle pronunce di merito - si appalesa come la più conforme al dettato normativo anche in ragione del fatto che non può superarsi l'orientamento di legittimità espresso peraltro dalla Suprema Corte - secondo il quale il principio di scissione degli effetti della notificazione che è “la soluzione a favore del notificante vale solo nel caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali” ( In tal senso Cass. Civ. Sez. n. 24822/15).
L'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, si ribadisce, grava sulla parte che l'ha presentata. Nel nostro ordinamento la parte che sia onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività.
Pur volendo ritenere assolto l'onere di comunicazione dell'istanza di mediazione obbligatoria da parte dell'organismo a ciò preposto, non risulta comunque provata la data di comunicazione alla controparte.
L'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, si ribadisce, grava sulla parte che l'ha presentata.
Nel nostro ordinamento la parte che sia onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività. Parte attrice non ha assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso. Da quanto finora osservato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la inammissibilità della domanda attorea.
Gli attori non hanno assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso.
Da quanto argomentato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la inammissibilità della domanda attorea.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita dalla presente decisione.
In ragione della pronuncia in rito, si ritiene doversi compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G n. 550-2024 proposta da nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], nei confronti del Parte_2 [...]
(C.F.: ) con sede in Giugliano in Controparte_4 P.IVA_1
Campania (Na) in persona dell'amministratore p.t., avv. , Controparte_2 disattesa ogni altra domanda, contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite tra le parti c) Assorbita ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla cancelleria, per quanto di sua competenza.
Aversa 15.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 550-2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 550-2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza C.F._2
Carità n. 32, presso lo studio dell'avv. Mario Gramegna che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (Na) alla via Marenola n.22, in persona dell'amm.re p.t.
, elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Tarsia n.2, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Luigi Tancredi, giusta procura alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 11.06.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta redatte e depositate dai procuratori costituiti, qui richiamate per relationem, ha riservato la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione del 19.04.2024, ritualmente notificato, gli odierni attori citavano in giudizio il (C.F. Controparte_1
) sito in Giugliano in Campania, alla via Marenola, n.22, in P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t. , deducendo che: Controparte_2
- la Sig.ra è la nuda proprietaria e è Parte_1 Parte_2 usufruttuario dell'immobile sito al piano T – P1 – facente parte del Condominio convenuto;
- in data 4.10.2023 si teneva, in prima convocazione, ed in data
5.10.2023, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, con i seguenti punti all'o.d.g.: “
1. dimissioni anticipate degli attuali consiglieri e nomina dei nuovi - discussioni e determinazioni;
2. Incremento dell'attuale segnaletica per una migliore più sicura viabilità e contestuale rafforzamento dell'impianto di illuminazione dei viali: l'esame dei costi e deliberazione in merito;
3. Regolamento condominiale: rettifica di alcuni articoli in contrasto con le norme codicistiche, onde evitare impugnazioni ed azioni in sede giudiziaria - discussioni e determinazione”;
- gli istanti impugnavano la delibera assembleare relativamente ai capi 1
e 3, per voto contrario espresso dal Sig. ; Parte_2
- la Sig.ra nuda proprietaria del detto immobile, non Parte_1 veniva convocata per l'assemblea, pertanto la delibera risultava essere illegittima, nulla ovvero annullabile;
- la delibera impugnata aveva violato il capo 1 all'ordine del giorno, in quanto l'assemblea aveva disposto la sospensione dell'organo consiliare, nonché la cessazione del valore dello stesso, omettendo di procedere alla nomina dei nuovi consiglieri;
Gli attori, così, concludevano: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata;
-nel merito, accogliere integralmente la spiegata opposizione a delibera assembleare e per l'effetto dichiarare nulla/annullata e comunque illegittima la delibera del 05.10.2023 emessa dall'assemblea del Controparte_1
C.F. , Giugliano in Campania (Na), in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, dott.ssa ; Controparte_2
-per l'effetto condannare, il , C.F. Controparte_1
, Giugliano in Campania (Na), in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore, dott.ssa , al pagamento di spese e competenze Controparte_2 professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e c.p.a., ai sensi del
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio si costituiva con comparsa difensiva il
[...]
, che impugnava quanto dedotto ex adverso ritenendolo Controparte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto:
Parte convenuta dopo aver esplicitato i motivi dell'opposizione, formulava le seguenti conclusioni:
-il rigetto della domanda dei sigg. e perché inammissibile Pt_2 Pt_1 per tutti i motivi indicati, in particolare con riferimento alla decadenza dall'impugnativa ed alla tardività della stessa, nonché perché inammissibile, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, stante la decadenza del diritto dopo la presunta comunicazione della procedura di mediazione all'amm.re e per carenza di legittimazione del sig. ed assenza di interesse ad agire;
Pt_2
- rigettare la domanda degli istanti relativamente all'annullabilità della delibera ed alla mancata convocazione della sig.ra perché Pt_1 inammissibile stante la decadenza sui punti per non essere stati menzionati e contenuti nella domanda di mediazione;
- rigettare la domanda di nullità dell'assemblea del 05/10/2023 perché infondata in fatto ed in diritto e rigettare, comunque, nel merito la domanda dei sigg. e perché infondata in fatto ed in diritto;
Pt_2 Pt_1
-condannare gli attori al pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
con riserva di avanzare le proprie richieste istruttorie, precisare le proprie difese e depositare nuova documentazione nei termini previsti dall'art. 171 ter.
§§ §§ §§§
All'udienza del 27.12.2024, tenuta nei modi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti si riportavano ai rispettivi atti;
il Giudice, lette le note di trattazione scritta redatte dai procuratori delle parti, rigettata ogni altra richiesta, ritenuta la causa matura per la decisione, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, in quanto di natura documentale, fissava l'udienza del 16.06.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c..
All'udienza del 16.06.2025, sulle conclusioni rassegante dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§ §§ §§§
Osserva il Tribunale che, in via preliminare, vada affrontata la questione relativa alla tempestività della impugnazione della delibera oggetto di giudizio ed alla relativa eccezione articolata dal convenuto.
Rileva il giudicante, giusta costante giurisprudenza del Suprema Corte, cui questo giudice aderisce e richiama, che in tema di condominio negli edifici, devono qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all' oggetto;
devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n.
4806/2005; Cass. Civ. sez. 2, sent. n. 17014/2010).
Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l'assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Tale norma, al secondo comma, infatti, prevede che: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
In base alla superiore e necessaria premessa, appare chiaro che i motivi di impugnazione addotti dal convenuto avverso la delibera impugnata rientra nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e andava proposto nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, secondo comma c.c.
A ciò si aggiunga che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Tanto premesso, nel caso de quo, l'amministratore del condominio avrebbe dovuto ricevere la comunicazione della delibera assembleare del
5.10.2023 entro e non oltre il 4.11.2023.
Gli istanti, in maniera corretta, in data 3.11.2023, depositavano presso l' l'istanza di mediazione. Controparte_3
L'Istituto di mediazione comunicava la data del primo incontro di mediazione, con pec del 7.11.2023, avente ad “oggetto: procedura di mediazione
C158/23 Azzaro/Iannuzzi VS Condominio Domus Mea”, solamente agli attori, al seguente indirizzo Email_1
In vero, gli attori hanno depositato in atti la comunicazione inoltrata dell'istanza di mediazione, ma la stessa non è suffragata dal relativo avviso di ricevimento dell'atto dalla parte convenuta, non provando così che parte convenuta fosse messa a conoscenza della pendenza della procedura di mediazione.
Sul punto, osserva il Tribunale che parte convenuta, a mezzo del proprio legale ha richiesto all'Istituto di mediazione la copia Controparte_3 della domanda di mediazione;
richiesta riscontrata con pec dell'11.01.2024, dall'indirizzo “ all'indirizzo Email_2
“ , ma anche da tale atto non emerge che la Email_3 comunicazione del deposito dell'istanza di mediazione e della data di primo incontro nella sede dell'Istituto sia stata comunicata e quindi, sia giunta nella piena conoscenza di parte convenuta. Detta circostanza è pregnante ai fini del decidere, in quanto se fosse stata data prova dell'avvenuta ricezione della detta istanza dalla convenuta, nei termini legge, nessun dubbio circa la procedibilità della domanda.
Né può ritenersi che la partecipazione della parte convenuta al primo incontro tenutosi presso l'Istituto di mediazione in data Controparte_3
11.12.2023 possa in alcun modo aver sanato il vizio di improcedibilità della domanda, venutosi a maturare per la mancata comunicazione dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, ope legis, alla parte convenuta
Per quanto sopra asserito, quindi, appare incontrovertibile che parte attrice non abbia assolto a quanto previsto dalla normativa vigente art. 5 comma 6 D. Lgs. 28/10 che prescrive a pena di improcedibilità che la domanda di mediazione debba essere proposta entro trenta giorni e portata a conoscenza della parte convenuta nello stesso termine. Di contra non vi è alcuna prova che conforta la tesi che parte convenuta sia venuta a conoscenza del deposito dell' istanza di mediazione presso l'istituto di mediazione e del primo incontro di mediazione nei modi e termini di legge.
Inoltre, non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione.
La detta considerazione si evince dal chiaro dettato normativo che fa conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza
“al momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione.
Ne consegue che solo la parte - e non l'organismo di mediazione - può provvedere alla comunicazione dell'istanza per produrre così, di sua iniziativa,
l'effetto impeditivo.
In senso conforme a quanto finora esposto, la giurisprudenza di merito statuisce che “Il dettato della legge è chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto;
ciò tanto è vero che, attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente, la procedura di conciliazione, l'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte anche a cura della parte istante, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell'ente di mediazione” (si veda, tra le tante
Tribunale di Napoli n. 10959/17, Tribunale di Milano n. 253/20).
Dalla ricostruzione finora effettuata ne deriva che l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza di mediazione agli attori.
Pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.
La soluzione prescelta, adottata peraltro ormai dalla maggioranza delle pronunce di merito - si appalesa come la più conforme al dettato normativo anche in ragione del fatto che non può superarsi l'orientamento di legittimità espresso peraltro dalla Suprema Corte - secondo il quale il principio di scissione degli effetti della notificazione che è “la soluzione a favore del notificante vale solo nel caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali” ( In tal senso Cass. Civ. Sez. n. 24822/15).
L'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, si ribadisce, grava sulla parte che l'ha presentata. Nel nostro ordinamento la parte che sia onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività.
Pur volendo ritenere assolto l'onere di comunicazione dell'istanza di mediazione obbligatoria da parte dell'organismo a ciò preposto, non risulta comunque provata la data di comunicazione alla controparte.
L'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, si ribadisce, grava sulla parte che l'ha presentata.
Nel nostro ordinamento la parte che sia onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività. Parte attrice non ha assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso. Da quanto finora osservato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la inammissibilità della domanda attorea.
Gli attori non hanno assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso.
Da quanto argomentato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la inammissibilità della domanda attorea.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita dalla presente decisione.
In ragione della pronuncia in rito, si ritiene doversi compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G n. 550-2024 proposta da nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], nei confronti del Parte_2 [...]
(C.F.: ) con sede in Giugliano in Controparte_4 P.IVA_1
Campania (Na) in persona dell'amministratore p.t., avv. , Controparte_2 disattesa ogni altra domanda, contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite tra le parti c) Assorbita ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla cancelleria, per quanto di sua competenza.
Aversa 15.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe C. Lombardo