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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gianluca Malerba ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Evandro, 3,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 alla memoria di costituzione, dall'avv. Carlo Iannace, presso il cui studio in Benevento, viale Principe di Napoli, 140, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 2/07/2023 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della esercente attività di autotrasporto Controparte_1 merci su strada, dal 2/02/2021 al 10/05/2023, con qualifica di operaio 3° livello super del CCNL
Trasporto merci e mansioni di operaio autotrasportatore;
- che nel corso del suddetto periodo aveva sempre reso la prestazione seguendo le direttive e le istruzioni della resistente, con sottoposizione al suo potere gerarchico e disciplinare;
- che non aveva mai ricevuto provvedimenti disciplinari;
- che il 26 gennaio 2023, dopo aver chiesto una verifica circa gli emolumenti effettivamente dovutigli rispetto a quelli percepiti, era stato licenziato oralmente e allontanato dal posto di lavoro senza alcun giustificato motivo;
- che la non aveva poi formalizzato il licenziamento, sicché si era visto costretto a Controparte_1 presentare le proprie dimissioni per giusta causa dal 10/05/2023, per il mancato pagamento della retribuzione;
- che aveva sempre svolto il proprio orario di lavoro nel rispetto delle vigenti norme del CCNL Trasporto merci con le peculiarità previste per il personale viaggiante;
- che la datrice di lavoro non aveva integralmente osservato le disposizioni del CCNL, e in particolare: non gli aveva corrisposto l'indennità per ferie e permessi non goduti relativamente all'intero rapporto;
non gli aveva corrisposto l'indennità di malattia per gli anni 2022-23; gli 1 aveva corrisposto la retribuzione di giugno 2022 e la 13^ mensilità anno 2021 in misura inferiore al dovuto;
non gli aveva corrisposto la retribuzione di dicembre 2022 e gennaio 2023, la 13^ mensilità anni 2022-23 e la 14^ mensilità anni 2021-22-23; non gli aveva corrisposto il TFR alla cessazione del rapporto;
- che per tali causali era creditore della somma complessiva di € 17.098,35 a titolo di differenze retributive per il periodo 2/02/2021-26/01/2023 ed € 3.314,75 a titolo di TFR;
- che aveva altresì diritto di percepire l'indennità per il mancato preavviso, pari a 15 giorni;
- che, infine, era creditore della somma di € 604,62, da lui anticipata per la riparazione di un automezzo di proprietà della resistente nel corso di un viaggio di lavoro in Francia, giusta fattura n. 349597 del 18/08/2022.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società nel periodo dal 02.02.2021 Parte_1 Controparte_1 al 10.05.2023 giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra le parti, nonché il mancato rispetto da parte della resistente società datrice di lavoro degli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto medesimo e specificati in premessa, con particolare riferimento al trattamento economico del lavoratore;
- accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa presentate in data 09.05.2023 dal sig. per il mancato pagamento delle differenze retributive dovutegli, ed il Parte_1 conseguente diritto del ricorrente lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
e, per l'effetto,
- condannare la società in persona del legale rappresentante in carica p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 20.413,10 a titolo Parte_1 di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, per le ragioni di cui in narrativa e come da allegati conteggi, nonché dell'ulteriore importo di € 895,18 a titolo di indennità di mancato preavviso in ragione delle dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che emergeranno in corso di causa e che saranno ritenute di giustizia, anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, comunque, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. Somme tutte sulle quali andrà operata la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz.
c.p.c., nonché calcolati gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme così rivalutate sino all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì la società in persona del legale rappresentante in carica p.t., Controparte_1 al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 604,62 quale rimborso del Parte_1 costo della riparazione dell'automezzo anticipato dal ricorrente nell'agosto 2022, come da documentazione prodotta e richiamata in premessa”; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'avv. Malerba.
Si è ritualmente costituita la contestando integralmente il contenuto del ricorso, del Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto.
La società ha, in particolare, dedotto che con nota del 15/12/2022 aveva formalizzato una contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente, atteso che lo stesso, partito il giorno 23 novembre 2022 per raggiungere Warrington in UK, dove era previsto lo scarico per il giorno
28/11/2022, aveva deciso in totale autonomia e senza alcun valido motivo di trattenersi in
Lussemburgo per le giornate del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre nonché dell'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
2 dicembre, costringendola (e ciò era avvenuto più volte) a inviare in Lussemburgo un autista per il recupero del rimorchio trasportato dal ricorrente, con un notevole aggravio di spese e di risorse lavorative. Inoltre, da informazioni assunte, aveva appreso che il ricorrente era solito circolare alla guida dell'automezzo di proprietà dell'azienda durante le ore di svolgimento della prestazione lavorativa in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche. Il ricorrente era rientrato in il 9/12/2022, dopo quasi venti giorni dalla partenza, e non si era più recato al CP_1 lavoro, ma aveva fatto pervenire un certificato medico per il periodo dal 28/12/2022 al 26/01/2023.
Successivamente, con una nota del 14/02/2023, il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni comunicando, quale ultimo giorno di lavoro, il 28/02/2023. Solo successivamente aveva reiterato le dimissioni, menzionando una presunta “giusta causa”. La datrice ha, in ogni caso, rappresentato che, nel corso del rapporto, l' aveva ricevuto tutto Parte_1 quanto a lui spettante, e anche somme ulteriori.
Infine, ha dedotto che la riparazione dell'autocarro era stata resa necessaria da un danno colposamente provocato dallo stesso il quale era pertanto tenuto a sopportarne i costi. Parte_1
Ammessa ed espletata la sola prova testimoniale richiesta da parte resistente, stante la rinuncia di parte ricorrente ai propri testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è stato assunto dalla con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 pieno e determinato in data 2/02/2021, con mansioni di autista e inquadramento come operaio nel
3°livello super del CCNL Spedizione e trasporti. Dal 13/09/2021 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato (v. contratto di assunzione e UNILAV di trasformazione).
Stando alla documentazione agli atti, egli ha rassegnato una prima volta le dimissioni con lettera raccomandata datata 14/02/2023, a decorrere dal 28/02/2023, e una seconda volta tramite l'apposito modulo di recesso trasmesso in data 9/05/2023, con decorrenza immediata e per giusta causa consistente in “mancato pagamento differenze retributive”.
In questa sede il ricorrente – il quale deduce di essere stato licenziato oralmente in data 26/01/2023 e di essersi visto costretto a rassegnare dimissioni per giusta causa, stante la mancata formalizzazione del recesso datoriale e il mancato pagamento della retribuzione – rivendica differenze retributive varie
(a titolo di mensilità e mensilità aggiuntive non corrisposte o corrisposte in misura inferiore al dovuto, indennità per ferie e permessi non goduti, indennità di malattia, TFR) per il periodo dal 2/02/2021 al
26/01/2023, nonché indennità sostitutiva del preavviso, in presenza di una giusta causa di dimissioni,
e rimborso della somma di € 604,62 pagata per la riparazione di un autocarro di proprietà della
[...]
CP_1
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36
Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
3 Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Ciò posto, la domanda relativa all'indennità per ferie e permessi non goduti va immediatamente respinta, in assenza di qualsivoglia allegazione (e prova) da parte del ricorrente in ordine al mancato/parziale godimento di ferie e permessi nei giorni agli stessi destinati.
Invero, il ricorrente non soltanto non ha dedotto di non aver fruito di ferie e permessi ovvero in quale misura, inferiore a quella prevista dal CCNL, ne avrebbe goduto, ma non ha articolato capitoli di prova testimoniale sul punto, con conseguente impossibilità di raggiungere la dimostrazione in ordine al fatto costitutivo del diritto azionato.
La domanda è, viceversa, fondata per quanto riguarda le differenze richieste a titolo di retribuzione per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (fino al 26), differenza sulla retribuzione di giugno 2022, differenza sulla 13^ mensilità anno 2021, 13^ non corrisposta per gli anni 2022 e 2023, 14^ non corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, indennità di malattia e TFR.
Come già rilevato, al caso di specie trova applicazione diretta il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione invocato e prodotto da parte ricorrente, risultando tale CCNL indicato nel contratto di assunzione e non essendone mai stata contestata l'applicabilità da parte resistente.
In merito alla 13^, il CCNL (art. 18) prevede che “1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”.
In merito alla 14^, il CCNL (art. 19) prevede invece che “1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL.
2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione
4 globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”. Quanto al trattamento di malattia, il CCNL (art. 63) prevede che “1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali. … 12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a
5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra CP_2 per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati. 14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art. 61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente. 15. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' ”. CP_2
Ciò premesso, si rammenta che “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
La non ha prodotto le buste paga emesse nel corso del rapporto, né documentato Controparte_1
l'avvenuto pagamento delle mensilità (ordinarie e aggiuntive) delle quali il ricorrente ha lamentato la totale omissione.
Per quanto riguarda le mensilità ordinarie e aggiuntive di cui l' ha lamentato un pagamento Parte_1 inferiore a quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL, la resistente ha provato soltanto, mediante le copie degli ordini di bonifico, il versamento per la mensilità di giugno 2022 di un importo superiore a quello indicato in ricorso come percepito, nonché al minimo contrattuale richiesto. Non ha, invece, dimostrato di aver versato a titolo di 13^ mensilità importi ulteriori rispetto a quello riconosciuto come percepito in ricorso, inferiore a quello spettante.
Per quanto riguarda il periodo di malattia dal 28/12/2022 al 26/01/2023, la stessa resistente ha versato in atti il certificato medico di malattia telematico a copertura del predetto periodo. Può pertanto considerarsi pacifico che nel suddetto periodo l' sia stato regolarmente in malattia. Parte_1
5 L'art. 74 della l. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, dispone che “l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione … è attribuita all' ”. CP_2
L'art. 1 del d.l. 663/1979 ha quindi previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al
50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili”.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dal d.l. n. 663 del 1979, art. 1 (convertito nella l. n. 33 del 1980), l' è l'unico CP_2 soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della l. n. 833 del 1978, ex art. 74, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' ” (Cass. n. 1172/2015). Controparte_3
Nella fattispecie, come detto, è pacifico che dal 28/12/2022 al 26/01/2023 l' sia stato Parte_1 regolarmente in malattia. La datrice di lavoro non ha, però, né allegato, né documentato di aver versato al lavoratore l'indennità per i giorni di carenza e, per quelli successivi, l'integrazione a proprio carico e l'anticipazione della quota a carico . CP_2
Per quanto riguarda infine il TFR, non ha offerto alcuna prova di pagamento.
La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base delle previsioni del CCNL di riferimento e delle relative tabelle retributive, nonché degli analitici conteggi elaborati da parte ricorrente in ricorso e non specificamente contestati.
Per i titoli di cui sopra la società resistente va quindi condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 12.532,09 (di cui € 3.314,75 a titolo di TFR).
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr.
Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Il ricorrente domanda poi il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, sostenendo di essersi visto costretto alle dimissioni per giusta causa in quanto il datore di lavoro, licenziatolo oralmente il
26/01/2023, non avrebbe poi formalizzato il recesso.
6 Del presunto licenziamento orale del 26 gennaio non vi è alcuna prova.
La prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore grava sul lavoratore, come affermato dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31501 del
2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3822 del 2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13195 del 2019; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 149 del 2021). È stato, in proposito, evidenziato come “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (cfr. in tali termini Cass. 13195/2019, cit.).
Nel caso di specie, nessuno dei testi escussi su intimazione di parte resistente ha saputo riferire in ordine alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, mentre i testi di parte ricorrente, pur ammessi, non sono stati escussi, in quanto la parte vi ha rinunciato.
Peraltro, la tesi del licenziamento orale appare smentita sia dal fatto che il licenziamento sarebbe avvenuto in un giorno, il 26 gennaio 2023, in cui il lavoratore non era presente al lavoro, perché in malattia, sia dalla successiva lettera di dimissioni del 14 febbraio 2023, non motivata, versata in atti da parte resistente e mai disconosciuta dal ricorrente.
Ciò detto, l'art. 26, co. 1 del d.lgs. 14/09/2015, n. 151 ha disposto che “Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla
Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
In base alla norma citata, dunque, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023).
Il rapporto fra le parti si è dunque validamente interrotto soltanto con l'invio telematico dell'apposito modulo di recesso, in data 9/05/2023.
Quanto alla sussistenza di una giusta causa di recesso, secondo il consolidato orientamento della S.C.
l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di “giusta causa” di dimissioni da parte del dipendente), anche in considerazione della funzione sociale e costituzionalmente rilevante (ex art. 36 Cost.) della retribuzione (v. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 845 del 01/02/1999, in motivazione).
7 Affinché il mancato pagamento delle retribuzioni possa assurgere a giusta causa di dimissioni deve quindi esservi prova di un inadempimento che, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto
(durata, condizioni economiche del lavoratore etc.), assuma connotati di gravità; il relativo apprezzamento non può non tener conto della qualità delle parti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto di lavoro.
Nella fattispecie, va tuttavia rilevato che il ricorrente ha rassegnato dimissioni per giusta causa con una causale del tutto vaga (“mancato pagamento differenze retributive - la diffida è stata inoltrata dall'avvocato Gianluca Malerba in data 6.4.2023 all'azienda Italia Trasporti tramite PEC”). Al momento dell'invio del modulo il rapporto era – di fatto – già cessato da mesi (lo stesso Parte_1 riconosce di non aver più reso alcuna prestazione per la dal 26 gennaio 2023), e le Controparte_1 differenze retributive di cui era lamentato il pagamento afferivano alle annualità pregresse, oltre che agli ultimi due mesi di lavoro, ovvero dicembre 2022 e gennaio 2023.
Nessuna richiesta di retribuzioni per il periodo intermedio, pur in presenza di un asserito licenziamento orale (dunque inefficace), veniva avanzata, nemmeno con la diffida del 6/04/2023.
A ciò si aggiunga che lo stesso lavoratore aveva precedentemente inteso mettere fine al rapporto di lavoro per dimissioni, seppure in maniera inefficace, senza addurre alcuna giusta causa e anzi nel rispetto del periodo di preavviso.
Una considerazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto induce dunque a ritenere l'inadempimento all'obbligazione retributiva lamentato dal dipendente inidoneo ad assurgere a giusta causa di recesso, che deve sostanziarsi in una ragione che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.
La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso va, conseguentemente, respinta. Infine, il ricorrente chiede il rimborso della somma di € 604,62, pagata – giusta fattura n. 349537 del 18/08/2022 emessa da un'officina di Arnay-le-Duc (F) – per la riparazione di un autocarro di proprietà della resistente.
La non ha contestato che il ricorrente abbia eseguito il predetto pagamento, né ha Controparte_1 provato di aver rimborsato la somma, ma ha dedotto che la riparazione si era resa necessaria per colpa del medesimo lavoratore che, dunque, ne doveva sopportare, come per legge, i costi.
Ebbene, sarebbe spettato alla datrice di lavoro dimostrare che il danno era stato causato da un inadempimento colpevole del lavoratore;
tuttavia, nessuna prova è stata offerta. La resistente non ha specificamente descritto circostanze e modalità di causazione del danno, né articolato capitoli di prova sul punto. Conseguentemente, va dichiarato il diritto dell'istante al rimborso della somma di €
604,62, oltre interessi legali dalla data del pagamento (18/08/2022) al saldo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un quarto;
i restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che nel periodo 2/02/2021-9/05/2023 è intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello S del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione;
1) condanna la al pagamento, a titolo di differenze retributive per il periodo Controparte_1
2/02/2021-26/01/2023 e per le causali di cui in motivazione, del complessivo importo lordo di €
8 12.532,09 (di cui € 3.314,75 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) condanna la a rimborsare al ricorrente la somma di € 604,62, oltre interessi Controparte_1 legali dal 18/08/2022 al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un quarto e condanna la resistente al pagamento dei residui tre quarti, che liquida in € 2.021,25 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gianluca Malerba ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Evandro, 3,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 alla memoria di costituzione, dall'avv. Carlo Iannace, presso il cui studio in Benevento, viale Principe di Napoli, 140, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 2/07/2023 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della esercente attività di autotrasporto Controparte_1 merci su strada, dal 2/02/2021 al 10/05/2023, con qualifica di operaio 3° livello super del CCNL
Trasporto merci e mansioni di operaio autotrasportatore;
- che nel corso del suddetto periodo aveva sempre reso la prestazione seguendo le direttive e le istruzioni della resistente, con sottoposizione al suo potere gerarchico e disciplinare;
- che non aveva mai ricevuto provvedimenti disciplinari;
- che il 26 gennaio 2023, dopo aver chiesto una verifica circa gli emolumenti effettivamente dovutigli rispetto a quelli percepiti, era stato licenziato oralmente e allontanato dal posto di lavoro senza alcun giustificato motivo;
- che la non aveva poi formalizzato il licenziamento, sicché si era visto costretto a Controparte_1 presentare le proprie dimissioni per giusta causa dal 10/05/2023, per il mancato pagamento della retribuzione;
- che aveva sempre svolto il proprio orario di lavoro nel rispetto delle vigenti norme del CCNL Trasporto merci con le peculiarità previste per il personale viaggiante;
- che la datrice di lavoro non aveva integralmente osservato le disposizioni del CCNL, e in particolare: non gli aveva corrisposto l'indennità per ferie e permessi non goduti relativamente all'intero rapporto;
non gli aveva corrisposto l'indennità di malattia per gli anni 2022-23; gli 1 aveva corrisposto la retribuzione di giugno 2022 e la 13^ mensilità anno 2021 in misura inferiore al dovuto;
non gli aveva corrisposto la retribuzione di dicembre 2022 e gennaio 2023, la 13^ mensilità anni 2022-23 e la 14^ mensilità anni 2021-22-23; non gli aveva corrisposto il TFR alla cessazione del rapporto;
- che per tali causali era creditore della somma complessiva di € 17.098,35 a titolo di differenze retributive per il periodo 2/02/2021-26/01/2023 ed € 3.314,75 a titolo di TFR;
- che aveva altresì diritto di percepire l'indennità per il mancato preavviso, pari a 15 giorni;
- che, infine, era creditore della somma di € 604,62, da lui anticipata per la riparazione di un automezzo di proprietà della resistente nel corso di un viaggio di lavoro in Francia, giusta fattura n. 349597 del 18/08/2022.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società nel periodo dal 02.02.2021 Parte_1 Controparte_1 al 10.05.2023 giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra le parti, nonché il mancato rispetto da parte della resistente società datrice di lavoro degli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto medesimo e specificati in premessa, con particolare riferimento al trattamento economico del lavoratore;
- accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa presentate in data 09.05.2023 dal sig. per il mancato pagamento delle differenze retributive dovutegli, ed il Parte_1 conseguente diritto del ricorrente lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
e, per l'effetto,
- condannare la società in persona del legale rappresentante in carica p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 20.413,10 a titolo Parte_1 di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, per le ragioni di cui in narrativa e come da allegati conteggi, nonché dell'ulteriore importo di € 895,18 a titolo di indennità di mancato preavviso in ragione delle dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che emergeranno in corso di causa e che saranno ritenute di giustizia, anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, comunque, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. Somme tutte sulle quali andrà operata la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz.
c.p.c., nonché calcolati gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme così rivalutate sino all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì la società in persona del legale rappresentante in carica p.t., Controparte_1 al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 604,62 quale rimborso del Parte_1 costo della riparazione dell'automezzo anticipato dal ricorrente nell'agosto 2022, come da documentazione prodotta e richiamata in premessa”; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'avv. Malerba.
Si è ritualmente costituita la contestando integralmente il contenuto del ricorso, del Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto.
La società ha, in particolare, dedotto che con nota del 15/12/2022 aveva formalizzato una contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente, atteso che lo stesso, partito il giorno 23 novembre 2022 per raggiungere Warrington in UK, dove era previsto lo scarico per il giorno
28/11/2022, aveva deciso in totale autonomia e senza alcun valido motivo di trattenersi in
Lussemburgo per le giornate del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre nonché dell'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
2 dicembre, costringendola (e ciò era avvenuto più volte) a inviare in Lussemburgo un autista per il recupero del rimorchio trasportato dal ricorrente, con un notevole aggravio di spese e di risorse lavorative. Inoltre, da informazioni assunte, aveva appreso che il ricorrente era solito circolare alla guida dell'automezzo di proprietà dell'azienda durante le ore di svolgimento della prestazione lavorativa in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche. Il ricorrente era rientrato in il 9/12/2022, dopo quasi venti giorni dalla partenza, e non si era più recato al CP_1 lavoro, ma aveva fatto pervenire un certificato medico per il periodo dal 28/12/2022 al 26/01/2023.
Successivamente, con una nota del 14/02/2023, il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni comunicando, quale ultimo giorno di lavoro, il 28/02/2023. Solo successivamente aveva reiterato le dimissioni, menzionando una presunta “giusta causa”. La datrice ha, in ogni caso, rappresentato che, nel corso del rapporto, l' aveva ricevuto tutto Parte_1 quanto a lui spettante, e anche somme ulteriori.
Infine, ha dedotto che la riparazione dell'autocarro era stata resa necessaria da un danno colposamente provocato dallo stesso il quale era pertanto tenuto a sopportarne i costi. Parte_1
Ammessa ed espletata la sola prova testimoniale richiesta da parte resistente, stante la rinuncia di parte ricorrente ai propri testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è stato assunto dalla con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 pieno e determinato in data 2/02/2021, con mansioni di autista e inquadramento come operaio nel
3°livello super del CCNL Spedizione e trasporti. Dal 13/09/2021 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato (v. contratto di assunzione e UNILAV di trasformazione).
Stando alla documentazione agli atti, egli ha rassegnato una prima volta le dimissioni con lettera raccomandata datata 14/02/2023, a decorrere dal 28/02/2023, e una seconda volta tramite l'apposito modulo di recesso trasmesso in data 9/05/2023, con decorrenza immediata e per giusta causa consistente in “mancato pagamento differenze retributive”.
In questa sede il ricorrente – il quale deduce di essere stato licenziato oralmente in data 26/01/2023 e di essersi visto costretto a rassegnare dimissioni per giusta causa, stante la mancata formalizzazione del recesso datoriale e il mancato pagamento della retribuzione – rivendica differenze retributive varie
(a titolo di mensilità e mensilità aggiuntive non corrisposte o corrisposte in misura inferiore al dovuto, indennità per ferie e permessi non goduti, indennità di malattia, TFR) per il periodo dal 2/02/2021 al
26/01/2023, nonché indennità sostitutiva del preavviso, in presenza di una giusta causa di dimissioni,
e rimborso della somma di € 604,62 pagata per la riparazione di un autocarro di proprietà della
[...]
CP_1
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36
Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
3 Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Ciò posto, la domanda relativa all'indennità per ferie e permessi non goduti va immediatamente respinta, in assenza di qualsivoglia allegazione (e prova) da parte del ricorrente in ordine al mancato/parziale godimento di ferie e permessi nei giorni agli stessi destinati.
Invero, il ricorrente non soltanto non ha dedotto di non aver fruito di ferie e permessi ovvero in quale misura, inferiore a quella prevista dal CCNL, ne avrebbe goduto, ma non ha articolato capitoli di prova testimoniale sul punto, con conseguente impossibilità di raggiungere la dimostrazione in ordine al fatto costitutivo del diritto azionato.
La domanda è, viceversa, fondata per quanto riguarda le differenze richieste a titolo di retribuzione per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (fino al 26), differenza sulla retribuzione di giugno 2022, differenza sulla 13^ mensilità anno 2021, 13^ non corrisposta per gli anni 2022 e 2023, 14^ non corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, indennità di malattia e TFR.
Come già rilevato, al caso di specie trova applicazione diretta il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione invocato e prodotto da parte ricorrente, risultando tale CCNL indicato nel contratto di assunzione e non essendone mai stata contestata l'applicabilità da parte resistente.
In merito alla 13^, il CCNL (art. 18) prevede che “1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”.
In merito alla 14^, il CCNL (art. 19) prevede invece che “1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL.
2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione
4 globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”. Quanto al trattamento di malattia, il CCNL (art. 63) prevede che “1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali. … 12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a
5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra CP_2 per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati. 14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art. 61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente. 15. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' ”. CP_2
Ciò premesso, si rammenta che “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
La non ha prodotto le buste paga emesse nel corso del rapporto, né documentato Controparte_1
l'avvenuto pagamento delle mensilità (ordinarie e aggiuntive) delle quali il ricorrente ha lamentato la totale omissione.
Per quanto riguarda le mensilità ordinarie e aggiuntive di cui l' ha lamentato un pagamento Parte_1 inferiore a quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL, la resistente ha provato soltanto, mediante le copie degli ordini di bonifico, il versamento per la mensilità di giugno 2022 di un importo superiore a quello indicato in ricorso come percepito, nonché al minimo contrattuale richiesto. Non ha, invece, dimostrato di aver versato a titolo di 13^ mensilità importi ulteriori rispetto a quello riconosciuto come percepito in ricorso, inferiore a quello spettante.
Per quanto riguarda il periodo di malattia dal 28/12/2022 al 26/01/2023, la stessa resistente ha versato in atti il certificato medico di malattia telematico a copertura del predetto periodo. Può pertanto considerarsi pacifico che nel suddetto periodo l' sia stato regolarmente in malattia. Parte_1
5 L'art. 74 della l. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, dispone che “l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione … è attribuita all' ”. CP_2
L'art. 1 del d.l. 663/1979 ha quindi previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al
50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili”.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dal d.l. n. 663 del 1979, art. 1 (convertito nella l. n. 33 del 1980), l' è l'unico CP_2 soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della l. n. 833 del 1978, ex art. 74, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' ” (Cass. n. 1172/2015). Controparte_3
Nella fattispecie, come detto, è pacifico che dal 28/12/2022 al 26/01/2023 l' sia stato Parte_1 regolarmente in malattia. La datrice di lavoro non ha, però, né allegato, né documentato di aver versato al lavoratore l'indennità per i giorni di carenza e, per quelli successivi, l'integrazione a proprio carico e l'anticipazione della quota a carico . CP_2
Per quanto riguarda infine il TFR, non ha offerto alcuna prova di pagamento.
La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base delle previsioni del CCNL di riferimento e delle relative tabelle retributive, nonché degli analitici conteggi elaborati da parte ricorrente in ricorso e non specificamente contestati.
Per i titoli di cui sopra la società resistente va quindi condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 12.532,09 (di cui € 3.314,75 a titolo di TFR).
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr.
Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Il ricorrente domanda poi il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, sostenendo di essersi visto costretto alle dimissioni per giusta causa in quanto il datore di lavoro, licenziatolo oralmente il
26/01/2023, non avrebbe poi formalizzato il recesso.
6 Del presunto licenziamento orale del 26 gennaio non vi è alcuna prova.
La prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore grava sul lavoratore, come affermato dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31501 del
2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3822 del 2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13195 del 2019; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 149 del 2021). È stato, in proposito, evidenziato come “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (cfr. in tali termini Cass. 13195/2019, cit.).
Nel caso di specie, nessuno dei testi escussi su intimazione di parte resistente ha saputo riferire in ordine alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, mentre i testi di parte ricorrente, pur ammessi, non sono stati escussi, in quanto la parte vi ha rinunciato.
Peraltro, la tesi del licenziamento orale appare smentita sia dal fatto che il licenziamento sarebbe avvenuto in un giorno, il 26 gennaio 2023, in cui il lavoratore non era presente al lavoro, perché in malattia, sia dalla successiva lettera di dimissioni del 14 febbraio 2023, non motivata, versata in atti da parte resistente e mai disconosciuta dal ricorrente.
Ciò detto, l'art. 26, co. 1 del d.lgs. 14/09/2015, n. 151 ha disposto che “Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla
Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
In base alla norma citata, dunque, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023).
Il rapporto fra le parti si è dunque validamente interrotto soltanto con l'invio telematico dell'apposito modulo di recesso, in data 9/05/2023.
Quanto alla sussistenza di una giusta causa di recesso, secondo il consolidato orientamento della S.C.
l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di “giusta causa” di dimissioni da parte del dipendente), anche in considerazione della funzione sociale e costituzionalmente rilevante (ex art. 36 Cost.) della retribuzione (v. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 845 del 01/02/1999, in motivazione).
7 Affinché il mancato pagamento delle retribuzioni possa assurgere a giusta causa di dimissioni deve quindi esservi prova di un inadempimento che, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto
(durata, condizioni economiche del lavoratore etc.), assuma connotati di gravità; il relativo apprezzamento non può non tener conto della qualità delle parti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto di lavoro.
Nella fattispecie, va tuttavia rilevato che il ricorrente ha rassegnato dimissioni per giusta causa con una causale del tutto vaga (“mancato pagamento differenze retributive - la diffida è stata inoltrata dall'avvocato Gianluca Malerba in data 6.4.2023 all'azienda Italia Trasporti tramite PEC”). Al momento dell'invio del modulo il rapporto era – di fatto – già cessato da mesi (lo stesso Parte_1 riconosce di non aver più reso alcuna prestazione per la dal 26 gennaio 2023), e le Controparte_1 differenze retributive di cui era lamentato il pagamento afferivano alle annualità pregresse, oltre che agli ultimi due mesi di lavoro, ovvero dicembre 2022 e gennaio 2023.
Nessuna richiesta di retribuzioni per il periodo intermedio, pur in presenza di un asserito licenziamento orale (dunque inefficace), veniva avanzata, nemmeno con la diffida del 6/04/2023.
A ciò si aggiunga che lo stesso lavoratore aveva precedentemente inteso mettere fine al rapporto di lavoro per dimissioni, seppure in maniera inefficace, senza addurre alcuna giusta causa e anzi nel rispetto del periodo di preavviso.
Una considerazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto induce dunque a ritenere l'inadempimento all'obbligazione retributiva lamentato dal dipendente inidoneo ad assurgere a giusta causa di recesso, che deve sostanziarsi in una ragione che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.
La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso va, conseguentemente, respinta. Infine, il ricorrente chiede il rimborso della somma di € 604,62, pagata – giusta fattura n. 349537 del 18/08/2022 emessa da un'officina di Arnay-le-Duc (F) – per la riparazione di un autocarro di proprietà della resistente.
La non ha contestato che il ricorrente abbia eseguito il predetto pagamento, né ha Controparte_1 provato di aver rimborsato la somma, ma ha dedotto che la riparazione si era resa necessaria per colpa del medesimo lavoratore che, dunque, ne doveva sopportare, come per legge, i costi.
Ebbene, sarebbe spettato alla datrice di lavoro dimostrare che il danno era stato causato da un inadempimento colpevole del lavoratore;
tuttavia, nessuna prova è stata offerta. La resistente non ha specificamente descritto circostanze e modalità di causazione del danno, né articolato capitoli di prova sul punto. Conseguentemente, va dichiarato il diritto dell'istante al rimborso della somma di €
604,62, oltre interessi legali dalla data del pagamento (18/08/2022) al saldo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un quarto;
i restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che nel periodo 2/02/2021-9/05/2023 è intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello S del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione;
1) condanna la al pagamento, a titolo di differenze retributive per il periodo Controparte_1
2/02/2021-26/01/2023 e per le causali di cui in motivazione, del complessivo importo lordo di €
8 12.532,09 (di cui € 3.314,75 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) condanna la a rimborsare al ricorrente la somma di € 604,62, oltre interessi Controparte_1 legali dal 18/08/2022 al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un quarto e condanna la resistente al pagamento dei residui tre quarti, che liquida in € 2.021,25 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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