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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13503/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, Via Parte_1 C.F._1
Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come segue: a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate.
Parte resistente precisa come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna
pagina 1 di 7 declaratoria, così provvedere: In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che controparte ha confermato le condizioni contrattuali a far data dal 6 marzo 2024;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 4 giugno 2014; In via principale:
- rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 08.04.24 -ritualmente notificato in data 04.06.24, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nel termine perentorio assegnato- il signor Parte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso di
[...] interesse con riferimento al contratto di apertura di credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 24.03.2007 con accertando altresì per l'effetto il proprio diritto di restituire Controparte_1 soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
- ha allegato di aver concluso il 24.03.2007 un contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving contestualmente all'acquisto di un personal computer e di aver stipulato detto contratto direttamente con il fornitore del bene, convenzionato con l'odierna resistente (doc. 1);
- ha dedotto in via principale che la clausola con la quale è stato convenuto il tasso di interesse debitore applicabile al contratto di apertura credito mediante utilizzo di carta revolving è nulla per indeterminatezza, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare il tasso effettivamente convenuto all'interno di tale “forbice”;
- ha dedotto, in subordine, che il contratto di apertura credito è nullo in quanto concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999; richiamando quanto chiarito dalla Banca d'Italia con Comunicazione del 20.4.2010, ha dedotto pagina 2 di 7 altresì che la stipulazione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001 ed in deroga all'art. 3 del d.lgs. 374/1999, ai fornitori di beni e servizi convenzionati, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto del bene finanziato.
Il ricorrente ha chiesto pertanto di dichiarare, in via principale, la nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse, ovvero in via subordinata la nullità del contratto, e di accertare che, conseguentemente, ha il diritto di restituire l'importo finanziato tramite l'apertura credito maggiorato del solo tasso di interesse legale sostitutivo da calcolare al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero al saggio di cui all'art. 1284, comma 3, c.c..
La resistente si è tempestivamente costituita nel presente giudizio: CP_1
- ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- ha precisato che il contratto è ancora in vigore tra le parti e che il ricorrente in data 06.03.24, cioè prima del deposito del ricorso, ha completato la procedura di conferma delle condizioni economiche applicate alla carta per tramite di due firme con otp inviati sul numero di telefono riferito al cliente (doc. 4ter). Ha perciò chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente in quanto promosse contro il divieto di frazionamento, non essendo stata promossa l'azione di ripetizione dell'indebito logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
ha eccepito inoltre la carenza di interesse ad agire in quanto, per il divieto di frazionamento, il ricorrente non potrebbe comunque agire per la ripetizione;
- ha eccepito, per scrupolo difensivo, la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 04.06.14 (cioè al periodo antecedente i dieci anni dalla notifica del ricorso eseguita il 04.06.24);
- ha dedotto l'infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi rilevando che il contratto è stato stipulato per iscritto, risulta sottoscritto dal cliente e contiene nel frontespizio tutte le condizioni economiche applicabili alla carta, tra cui il TAN applicabile, indicato in misura massima del 21%; ha rilevato che il documento di sintesi allegato, ove il TAN è previsto tra un minimo di 0% ed un massimo “mai superiore al TAEG”, è meramente esemplificativo, contenendo i costi e le condizioni applicabili in via generale a tutti i contratti della medesima tipologia, sottoscritti nel periodo di riferimento;
ha precisato che al momento dell'invio della carta, ha CP_1 comunicato al ricorrente le condizioni migliorative di utilizzo, indicando il TAN nella misura più bassa del 16%, con un limite di utilizzo di € 3.000,00, ed il ricorrente ne ha accettato le condizioni procedendo all'attivazione; ha dedotto che, a fronte della pattuizione di un TAN massimo del 21% e della facoltà di ius variandi contrattualmente prevista in capo ad la modifica in melius per il cliente è pienamente CP_1 legittima ex art. 118 T.U.B. e giustifica l'applicazione di un tasso diverso da quello contrattuale;
- ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda subordinata di nullità del contratto in quanto, rispetto all'art. 3 D.L.vo n. 374/1999, l'art. 2 del regolamento attuativo D.M. n. 485/2001 prevede una specifica deroga secondo cui “(…) non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti pagina 3 di 7 compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”; a sostegno di tale tesi e sul concetto di distribuzione di carte di pagamento ha richiamato giurisprudenza di merito anche della Corte d'Appello di Milano e di Firenze;
- ha dedotto che solo con le modifiche legislative intervenute ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 il rilascio di carte di credito è stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di prestiti finalizzati, richiamando l'art. 12 secondo cui “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- ha dedotto inoltre che, anche laddove si volesse ritenere che l'attività prestata dall'esercente fosse estranea al perimetro di operatività della esenzione cui al D.M. n. 485/2001, la violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 non potrebbe comportare alcuna nullità in assenza di un'espressa previsione in tal senso e dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative;
ha dedotto che la sanzione della nullità del contratto è stata prevista in ottica di maggior protezione del consumatore solo successivamente, con la modifica, ad opera del d.lgs. n. 141/2010, del T.U.B.;
- ha rilevato infine che il ricorrente ha fatto utilizzo della carta per oltre 17 anni senza sollevare mai alcuna contestazione;
ha quindi opposto la exceptio doli generalis, per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, concludendo per l'inammissibilità della domanda.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande.
Nulla è stato replicato nelle note sostitutive di udienza dal difensore del ricorrente, il quale si è limitato a produrre ulteriori arresti giurisprudenziali.
Alla prima udienza il Giudice, rilevato che la causa rientra fra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 e che non era stata preventivamente assolta la condizione di procedibilità, ha assegnato termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. La mediazione si è tuttavia conclusa il 19.12.2024 con esito negativo, come da verbale prodotto con note del 03.03.25 da parte ricorrente.
Verificato pertanto l'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità, la causa, ritenuta istruita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Eccezione di inammissibilità della domanda di mero accertamento
È infondata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla pretesa inammissibilità della domanda di mero accertamento avanzata dalla ricorrente, finalizzata ad una successiva richiesta di ripetizione di quanto illegittimamente pagato, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e difetto di interesse ad agire.
Una domanda di accertamento non costituisce, in quanto tale, un frazionamento illegittimo delle pagina 4 di 7 domande che parte convenuta suppone potranno essere in futuro proposte.
Nella recente corposa pronuncia (Corte Cass. SS.UU. n. 7299/2025), richiamata dalla resistente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità in sede di discussione orale, la Suprema Corte prende sempre prevalentemente in considerazione due domande già entrambe proposte (fattispecie che non ricorre nel caso in esame, in cui la domanda di condanna è ad oggi solo eventuale) e opta o per la riunione ex art. 274 c.p.c. o per dichiararne la prima improcedibile, permettendo una modifica (rectius ampliamento) della domanda nel secondo giudizio.
Nel diverso caso di futuro ed eventuale secondo giudizio sulla medesima fattispecie, la Suprema Corte individua o un problema di giudicato che influenza il secondo giudizio o uno specifico regolamento delle spese.
In concreto, come narrato nell'ultima udienza, vi è interesse alla pronuncia di mero accertamento per provocare l'adempimento restitutorio spontaneo della controparte soprattutto essendo il contratto in essere e potendo quindi influenzare immediatamente la sfera giuridica delle parti.
In tale prospettiva, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Eccezione di prescrizione.
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che la ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile (art. 1422 c.c.), e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso ex lege della nullità.
Eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Parimenti infondata è l'exceptio doli generalis sollevata dalla resistente.
L'esecuzione del contratto nullo non comporta alcuna rinuncia a farne valere i motivi di nullità, né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio, atteso che l'art. 1423 c.c. stabilisce che il contratto nullo non può essere convalidato se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi.
La domanda di nullità della clausola per indeterminatezza della pattuizione degli interessi è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene la concessione del finanziamento -da utilizzare con carta di credito e da ripagare in maniera revolving cioè con una rata fissa periodica che viene imputata agli accessori ed eventualmente riespande pagina 5 di 7 la provvista- dipenda da una futura volontà comunicata dalla società finanziaria, l'unica sottoscrizione rispettosa della forma scritta (nullità di protezione) è quella in calce al riquadro presente nel finanziamento “principale” ed esaminando dette condizioni economiche, indicate in questo frontespizio, emerge con evidenza l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi, risultando infatti che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, la ricorrente si è obbligata a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita ad un TAN concordato dal 13% al 21% e con un TAEG indicato “da 13,80% al tasso soglia come determinato dall'art. 2 L. 108/96”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultra-legali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall'esame delle condizioni contrattuali non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente e univocamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse.
Parte resistente ha allegato di aver successivamente indicato per iscritto alla consumatrice tutte le condizioni particolari per il suo utilizzo, e che, con altra ulteriore comunicazione ha inviato materialmente la carta di credito;
pertanto, il tasso era determinato all'interno del range previamente accettato e conosciuto dalla cliente, la quale lo ha a sua volta accettato procedendo all'attivazione della carta. Secondo la difesa di parte resistente, poiché le parti hanno raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse massimo applicabile, la nullità del tasso sarebbe esclusa dall'avvenuta applicazione di un tasso di interesse più favorevole rispetto al tasso massimo accettato dal consumatore (nella specie, 16% anziché 21%) che è stato applicato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 118 TUB.
Tali argomentazioni non sono idonee ad evitare la nullità della pattuizione in quanto a fronte di una pattuizione nulla (perché indeterminata) del tasso relativo ad un contratto ancora da concludere (perché necessitava di una effettiva richiesta da parte del cliente ed una accettazione da parte della finanziatrice), la conferma della concessione del finanziamento con l'indicazione di un tasso preciso equivale a nuova proposta, la cui accettazione richiede la forma scritta a pena di nullità ex art. 124 T.U.B.
Quindi, non è applicabile l'art. 118 TUB, invocato dalla parte resistente, in quanto è mancata previamente una valida stipulazione delle condizioni economiche che si assumono essere successivamente state modificate e/o confermate.
Si applica l'art. 124 T.U.B., come vigente all'epoca dell'inizio dell'operatività del rapporto (14.08.2007), trattandosi di credito al consumo che è norma speciale rispetto all'art. 117 TUB.
Non si applica infatti l'art. 117 TUB invocato dalla difesa attorea, che, pur fondando il giudizio sulla tutela del consumatore, ha invocato la norma di parte generale e non quella speciale dettata per il consumatore. Tuttavia, rientra nel potere di qualificazione del giudice individuare la norma corretta per pagina 6 di 7 la fattispecie sottoposta a giudizio e per i vizi eccepiti (da mihi factum dabo tibi ius).
Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving, con conseguente applicazione a tale rapporto, e fino al giorno antecedente alla sottoscrizione delle nuove condizioni, del tasso sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5, T.U.B. ratione temporis vigente, cioè del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti al 14.8.2007.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale comporta l'assorbimento della successiva domanda di nullità virtuale del contratto, formulata solo in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione delle fasi non svolte. I compensi dovranno essere corrisposti direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al netto del contributo unificato non versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda principale, dichiara la nullità del tasso di interesse del contratto n.
CLA/12663726 di apertura credito mediante utilizzo di carta di credito revolving tra Parte_1
e e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente
[...] Controparte_1 all'applicazione a tale rapporto, e fino al 5.3.2024, del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data del 14.8.2007;
2) condanna l pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida nella misura di € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale antistatario.
Milano, 09 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13503/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, Via Parte_1 C.F._1
Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come segue: a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate.
Parte resistente precisa come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna
pagina 1 di 7 declaratoria, così provvedere: In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che controparte ha confermato le condizioni contrattuali a far data dal 6 marzo 2024;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 4 giugno 2014; In via principale:
- rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 08.04.24 -ritualmente notificato in data 04.06.24, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nel termine perentorio assegnato- il signor Parte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso di
[...] interesse con riferimento al contratto di apertura di credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 24.03.2007 con accertando altresì per l'effetto il proprio diritto di restituire Controparte_1 soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
- ha allegato di aver concluso il 24.03.2007 un contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving contestualmente all'acquisto di un personal computer e di aver stipulato detto contratto direttamente con il fornitore del bene, convenzionato con l'odierna resistente (doc. 1);
- ha dedotto in via principale che la clausola con la quale è stato convenuto il tasso di interesse debitore applicabile al contratto di apertura credito mediante utilizzo di carta revolving è nulla per indeterminatezza, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare il tasso effettivamente convenuto all'interno di tale “forbice”;
- ha dedotto, in subordine, che il contratto di apertura credito è nullo in quanto concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999; richiamando quanto chiarito dalla Banca d'Italia con Comunicazione del 20.4.2010, ha dedotto pagina 2 di 7 altresì che la stipulazione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001 ed in deroga all'art. 3 del d.lgs. 374/1999, ai fornitori di beni e servizi convenzionati, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto del bene finanziato.
Il ricorrente ha chiesto pertanto di dichiarare, in via principale, la nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse, ovvero in via subordinata la nullità del contratto, e di accertare che, conseguentemente, ha il diritto di restituire l'importo finanziato tramite l'apertura credito maggiorato del solo tasso di interesse legale sostitutivo da calcolare al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero al saggio di cui all'art. 1284, comma 3, c.c..
La resistente si è tempestivamente costituita nel presente giudizio: CP_1
- ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- ha precisato che il contratto è ancora in vigore tra le parti e che il ricorrente in data 06.03.24, cioè prima del deposito del ricorso, ha completato la procedura di conferma delle condizioni economiche applicate alla carta per tramite di due firme con otp inviati sul numero di telefono riferito al cliente (doc. 4ter). Ha perciò chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente in quanto promosse contro il divieto di frazionamento, non essendo stata promossa l'azione di ripetizione dell'indebito logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
ha eccepito inoltre la carenza di interesse ad agire in quanto, per il divieto di frazionamento, il ricorrente non potrebbe comunque agire per la ripetizione;
- ha eccepito, per scrupolo difensivo, la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 04.06.14 (cioè al periodo antecedente i dieci anni dalla notifica del ricorso eseguita il 04.06.24);
- ha dedotto l'infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi rilevando che il contratto è stato stipulato per iscritto, risulta sottoscritto dal cliente e contiene nel frontespizio tutte le condizioni economiche applicabili alla carta, tra cui il TAN applicabile, indicato in misura massima del 21%; ha rilevato che il documento di sintesi allegato, ove il TAN è previsto tra un minimo di 0% ed un massimo “mai superiore al TAEG”, è meramente esemplificativo, contenendo i costi e le condizioni applicabili in via generale a tutti i contratti della medesima tipologia, sottoscritti nel periodo di riferimento;
ha precisato che al momento dell'invio della carta, ha CP_1 comunicato al ricorrente le condizioni migliorative di utilizzo, indicando il TAN nella misura più bassa del 16%, con un limite di utilizzo di € 3.000,00, ed il ricorrente ne ha accettato le condizioni procedendo all'attivazione; ha dedotto che, a fronte della pattuizione di un TAN massimo del 21% e della facoltà di ius variandi contrattualmente prevista in capo ad la modifica in melius per il cliente è pienamente CP_1 legittima ex art. 118 T.U.B. e giustifica l'applicazione di un tasso diverso da quello contrattuale;
- ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda subordinata di nullità del contratto in quanto, rispetto all'art. 3 D.L.vo n. 374/1999, l'art. 2 del regolamento attuativo D.M. n. 485/2001 prevede una specifica deroga secondo cui “(…) non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti pagina 3 di 7 compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”; a sostegno di tale tesi e sul concetto di distribuzione di carte di pagamento ha richiamato giurisprudenza di merito anche della Corte d'Appello di Milano e di Firenze;
- ha dedotto che solo con le modifiche legislative intervenute ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 il rilascio di carte di credito è stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di prestiti finalizzati, richiamando l'art. 12 secondo cui “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- ha dedotto inoltre che, anche laddove si volesse ritenere che l'attività prestata dall'esercente fosse estranea al perimetro di operatività della esenzione cui al D.M. n. 485/2001, la violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 non potrebbe comportare alcuna nullità in assenza di un'espressa previsione in tal senso e dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative;
ha dedotto che la sanzione della nullità del contratto è stata prevista in ottica di maggior protezione del consumatore solo successivamente, con la modifica, ad opera del d.lgs. n. 141/2010, del T.U.B.;
- ha rilevato infine che il ricorrente ha fatto utilizzo della carta per oltre 17 anni senza sollevare mai alcuna contestazione;
ha quindi opposto la exceptio doli generalis, per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, concludendo per l'inammissibilità della domanda.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande.
Nulla è stato replicato nelle note sostitutive di udienza dal difensore del ricorrente, il quale si è limitato a produrre ulteriori arresti giurisprudenziali.
Alla prima udienza il Giudice, rilevato che la causa rientra fra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 e che non era stata preventivamente assolta la condizione di procedibilità, ha assegnato termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. La mediazione si è tuttavia conclusa il 19.12.2024 con esito negativo, come da verbale prodotto con note del 03.03.25 da parte ricorrente.
Verificato pertanto l'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità, la causa, ritenuta istruita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Eccezione di inammissibilità della domanda di mero accertamento
È infondata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla pretesa inammissibilità della domanda di mero accertamento avanzata dalla ricorrente, finalizzata ad una successiva richiesta di ripetizione di quanto illegittimamente pagato, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e difetto di interesse ad agire.
Una domanda di accertamento non costituisce, in quanto tale, un frazionamento illegittimo delle pagina 4 di 7 domande che parte convenuta suppone potranno essere in futuro proposte.
Nella recente corposa pronuncia (Corte Cass. SS.UU. n. 7299/2025), richiamata dalla resistente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità in sede di discussione orale, la Suprema Corte prende sempre prevalentemente in considerazione due domande già entrambe proposte (fattispecie che non ricorre nel caso in esame, in cui la domanda di condanna è ad oggi solo eventuale) e opta o per la riunione ex art. 274 c.p.c. o per dichiararne la prima improcedibile, permettendo una modifica (rectius ampliamento) della domanda nel secondo giudizio.
Nel diverso caso di futuro ed eventuale secondo giudizio sulla medesima fattispecie, la Suprema Corte individua o un problema di giudicato che influenza il secondo giudizio o uno specifico regolamento delle spese.
In concreto, come narrato nell'ultima udienza, vi è interesse alla pronuncia di mero accertamento per provocare l'adempimento restitutorio spontaneo della controparte soprattutto essendo il contratto in essere e potendo quindi influenzare immediatamente la sfera giuridica delle parti.
In tale prospettiva, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Eccezione di prescrizione.
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che la ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile (art. 1422 c.c.), e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso ex lege della nullità.
Eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Parimenti infondata è l'exceptio doli generalis sollevata dalla resistente.
L'esecuzione del contratto nullo non comporta alcuna rinuncia a farne valere i motivi di nullità, né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio, atteso che l'art. 1423 c.c. stabilisce che il contratto nullo non può essere convalidato se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi.
La domanda di nullità della clausola per indeterminatezza della pattuizione degli interessi è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene la concessione del finanziamento -da utilizzare con carta di credito e da ripagare in maniera revolving cioè con una rata fissa periodica che viene imputata agli accessori ed eventualmente riespande pagina 5 di 7 la provvista- dipenda da una futura volontà comunicata dalla società finanziaria, l'unica sottoscrizione rispettosa della forma scritta (nullità di protezione) è quella in calce al riquadro presente nel finanziamento “principale” ed esaminando dette condizioni economiche, indicate in questo frontespizio, emerge con evidenza l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi, risultando infatti che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, la ricorrente si è obbligata a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita ad un TAN concordato dal 13% al 21% e con un TAEG indicato “da 13,80% al tasso soglia come determinato dall'art. 2 L. 108/96”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultra-legali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall'esame delle condizioni contrattuali non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente e univocamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse.
Parte resistente ha allegato di aver successivamente indicato per iscritto alla consumatrice tutte le condizioni particolari per il suo utilizzo, e che, con altra ulteriore comunicazione ha inviato materialmente la carta di credito;
pertanto, il tasso era determinato all'interno del range previamente accettato e conosciuto dalla cliente, la quale lo ha a sua volta accettato procedendo all'attivazione della carta. Secondo la difesa di parte resistente, poiché le parti hanno raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse massimo applicabile, la nullità del tasso sarebbe esclusa dall'avvenuta applicazione di un tasso di interesse più favorevole rispetto al tasso massimo accettato dal consumatore (nella specie, 16% anziché 21%) che è stato applicato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 118 TUB.
Tali argomentazioni non sono idonee ad evitare la nullità della pattuizione in quanto a fronte di una pattuizione nulla (perché indeterminata) del tasso relativo ad un contratto ancora da concludere (perché necessitava di una effettiva richiesta da parte del cliente ed una accettazione da parte della finanziatrice), la conferma della concessione del finanziamento con l'indicazione di un tasso preciso equivale a nuova proposta, la cui accettazione richiede la forma scritta a pena di nullità ex art. 124 T.U.B.
Quindi, non è applicabile l'art. 118 TUB, invocato dalla parte resistente, in quanto è mancata previamente una valida stipulazione delle condizioni economiche che si assumono essere successivamente state modificate e/o confermate.
Si applica l'art. 124 T.U.B., come vigente all'epoca dell'inizio dell'operatività del rapporto (14.08.2007), trattandosi di credito al consumo che è norma speciale rispetto all'art. 117 TUB.
Non si applica infatti l'art. 117 TUB invocato dalla difesa attorea, che, pur fondando il giudizio sulla tutela del consumatore, ha invocato la norma di parte generale e non quella speciale dettata per il consumatore. Tuttavia, rientra nel potere di qualificazione del giudice individuare la norma corretta per pagina 6 di 7 la fattispecie sottoposta a giudizio e per i vizi eccepiti (da mihi factum dabo tibi ius).
Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving, con conseguente applicazione a tale rapporto, e fino al giorno antecedente alla sottoscrizione delle nuove condizioni, del tasso sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5, T.U.B. ratione temporis vigente, cioè del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti al 14.8.2007.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale comporta l'assorbimento della successiva domanda di nullità virtuale del contratto, formulata solo in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione delle fasi non svolte. I compensi dovranno essere corrisposti direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al netto del contributo unificato non versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda principale, dichiara la nullità del tasso di interesse del contratto n.
CLA/12663726 di apertura credito mediante utilizzo di carta di credito revolving tra Parte_1
e e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente
[...] Controparte_1 all'applicazione a tale rapporto, e fino al 5.3.2024, del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data del 14.8.2007;
2) condanna l pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida nella misura di € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale antistatario.
Milano, 09 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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