Ordinanza cautelare 24 settembre 2020
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Renzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Questore di Vibo Valentia il 16 giugno 2020, -OMISSIS-, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia;
di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale e, in particolare, ove occorra, di ogni altro atto contenente le risultanze degli accertamenti istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. CE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il decreto del Questore di Vibo Valentia del 16 giugno 2020, -OMISSIS-, è stata revocata a -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia.
L’amministrazione ha radicato la propria decisione sui seguenti elementi fattuali:
1) il privato è stato segnalato per la violazione delle misure di contenimento relative all’emergenza sanitaria Covid-19, poste a tutela della salute pubblica;
2) con decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- in data 10 febbraio 2013, divenuto esecutivo, questi era stato condannato per detenzione abusiva di munizioni ex art. 697 c.p.;
3) risultava la frequentazione con persone ritenute controindicate.
2. – -OMISSIS- si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento, siccome illegittimo.
In particolare, non vi sarebbe stata un’istruttoria adeguata a far emergere i presupposti per un giudizio di inaffidabilità, tenuto conto che la condanna non era stata valutata come ostativa al rinnovo della licenza; che i controlli con persone controindicate, nemmeno indicate nominativamente, erano stati sporadici, risalenti nel tempo e non rimproverabili, giacché si trattava di persone incensurate, che egli non avrebbe potuto ricondurre a contesti criminali; che la violazione della normativa sul contenimento della pandemia gli era stata contestata allorché, il 28 aprile 2020, si recava in campagna per svolgere alcune attività agricole.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero, che ha depositato relazione.
4. – Respinta, con ordinanza del 24 settembre 2020, n. -OMISSIS-, non appellata, l’istanza cautelare, il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026.
5. – L’art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S. prevede che la licenza di porto d’armi può essere ricusata «a chi non dà affidamento di non abusare delle armi» .
Nell’interpretare tale norma, questo Tribunale ha costantemente fatto applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, nell’ordinamento italiano, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse. Inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti ablatori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. da ultimo TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 9 giugno 2025, n. 996).
6. – Nel caso di specie, il secondo dei tre elementi fattuali valorizzati dall’amministrazione – per la sua specificità – è idoneo, da solo, a fondare la contestata misura.
La Sezione Staccata di Reggio Calabria di questo Tribunale, per esempio, ha ritenuto legittima la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia laddove l'interessato sia pacificamente risultato detenere munizioni non denunciate e potenzialmente utilizzabili per le armi legalmente in suo possesso; ciò di per sé basta ad integrare, nonostante la sporadicità e l'occasionalità del fatto, il dubbio che egli sia un soggetto pienamente affidabile circa il non abuso delle armi. Si tratta non solo di un'ipotesi di reato specifico, ma anche di una non trascurabile dimenticanza che, da sola, può giustificare la revoca. La mancata denuncia di munizioni non può, infatti, essere considerata una mera inadempienza formale, perché l'obbligo di denuncia delle armi e delle munizioni è l'unico mezzo che permette alla competente autorità di effettuare i necessari controlli (cfr. TAR Calabria – Reggio Calabria, 20 giugno 2020, n. 429).
A ciò si aggiunga che il disvalore della condanna si salda con la violazione delle regole sul contenimento del rischio epidemico, le quali segnalano un certo grado di indifferenza al rispetto delle norme, in particolare dettate a tutela del bene comune.
La valutazione dell’amministrazione, quindi, si rivela priva di mende, sicché il ricorso va rigettato.
7. – Dopo la pronuncia dell’ordinanza sull’istanza cautelare, che ha regolato le spese fino a quella fase, non vi sono state ulteriori significative attività processuali, cosicché le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
CE LL, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LL | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.