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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/08/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
Appello avverso sentenza Tribunale di Lecce n. 235 del 25/01/2024 Oggetto: indennità covid lavoratori stagionali settore turismo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia assistenziale, iscritta al n. 413/2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Calò Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_1
Raho
APPELLATO
All'udienza del 25/06/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 235 del 25/01/2024, il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione, proposta dall' al decreto ingiuntivo n°1142/2021, con il quale l'istituto previdenziale opponente era CP_1 stato condannato al pagamento, in favore di , dell'indennità ex art. 10 D.L. n. Parte_1
41/2021 e dall'art. 42 D.L. 73/2021, per un totale di euro 4.000,00, oltre accessori e spese di lite.
Il giudice di primo grado, ritenuta la insussistenza, nella fattispecie, del requisito minimo di durata del rapporto di lavoro ( 30 giornate di lavoro effettivo tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. n°41/2021), requisito richiesto per l'ottenimento della prestazione de qua, revocò il decreto predetto, compensando interamente le spese di lite.
La predetta sentenza è stata impugnata da la quale ha contestato l'interpretazione della Parte_1 normativa di riferimento nella quantificazione del requisito temporale anzidetto. A parere dell'appellante, quest'ultimo sarebbe soddisfatto se si considera il monte ore delle prestazioni lavorative eseguite, tenute presenti le indicazioni contenute nel CCNL di categoria, in base al quale
173 ore corrispondono a 26 giorni di lavoro. L'appellante avrebbe quindi svolto più di 30 giornate di lavoro effettivo (199,50 ore) tra l'1 gennaio 2019 e il 22 marzo 2021, come risultante dalle buste paga
(all. 3). Pertanto, non essendo l'istante titolare di alcun trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro ovvero di NASpI alla entrata in vigore del D.L. cit., la stessa avrebbe diritto al beneficio in questione. ha quindi concluso con la richiesta di riforma della sentenza oggetto di gravame con Parte_1 conseguente rigetto della opposizione proposta dall' e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L' si è costituito in giudizio, contestando gli avversi assunti e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 25 giugno 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio de quo ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo prevista dal cd. Decreto sostegni (D.L. n°41/2021) e dal successivo cd. Decreto Sostegni-bis
(D.L. n°73/2021).
L'art. 10 del D.L. n. 41/2021, prevede che ai lavoratori stagionali del turismo che “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro”;
l'art. 42 del D.L. 73/2021 aggiunge che ai soggetti beneficiari di detta prestazione “è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari ad euro 1.600”. ha adito l'autorità giudiziaria a seguito del rigetto in via amministrativa della domanda Parte_1 relativa ad entrambe le prestazioni predette.
La lavoratrice ha censurato la quantificazione, operata dall'istituto, relativa al numero di giornate di lavoro ( nell'intervallo di tempo preso in considerazione dalla normativa citata) in misura inferiore alle 30 richieste, evidenziando, in primo grado, a sostegno della sussistenza di detto requisito, l'ammontare delle settimane contributive, 7, risultanti dal mod. lav. e dall'estratto contributivo (doc.
n. 5 e 6 ricorso per decreto ingiuntivo e 7 e 8 della memoria di costituzione nel procedimento di opposizione) mentre, in secondo grado, ha evidenziato il monte ore (pari a 199,50) delle prestazioni svolte ad agosto e settembre 2020, come da buste paga allegate all'atto di appello (doc. 3).
Anche volendo soprassedere sulla intempestività della tale ultima deduzione ( e conseguente produzione documentale), si rileva che anche detta prospettazione difensiva non è condivisibile.
Ed invero, lungi dal contestare specificatamente il numero delle giornate di lavoro svolte Parte_1 come dedotto e dimostrato dall' , ne propone una rideterminazione deduttiva sulla base delle CP_2 indicazioni, non ben precisate, del CCNL di categoria.
Per ciò che qui concerne, la lavoratrice riporta che “173 ore corrispondono a 26 giorni di lavoro”, verosimilmente facendo riferimento alla normativa pattizia che disciplina la retribuzione mensile ovvero la forma di articolazione dell'orario settimanale. In ogni caso, oltre sottolineare che tale richiamo inerisce ad istituti differenti rispetto a quello oggetto di giudizio, la Corte non ritiene ammissibile estrapolare il dato de quo in modo deduttivo, in presenza di documentazione prodotta dall'ente dalla quale detto dato emerge chiaramente. Ci si riferisce alla denunce contributive CP_ presentate all' dall'azienda presso cui ha lavorato, dalle quali le giornate di effettivo Parte_1 lavoro risultano 25 e non 30.
Non rileva invece, a questi fini, quanto risulta dal mod. lav. e dall'estratto contributivo, in cui sono indicati rispettivamente il periodo di lavoro e le settimane di lavoro e non le giornate di lavoro svolte.
Né la locuzione “trenta giornate” contenuta nella normativa oggi applicata può leggersi in senso diverso da quello risultate dal significato delle parole usate dal legislatore, come sembra suggerire l'appellante. Non può infatti che privilegiarsi una interpretazione letterale ex art. 12 delle preleggi: si ricorre ad altri criteri ermeneutici (teleologico e sistematico) solo in caso residuino dei dubbi. A conferma della correttezza della interpretazione letterale predetta, rimanendo sempre nel sistema previdenziale/assistenziale, si rileva che, in tema di NASPI, lo stesso elemento (delle trenta giornate) viene inteso come presenza effettiva al lavoro a prescindere della durata oraria (si vedano le circolari CP_ dell' n. 94 del 2015, n.142 del 2015, n. 194 del 2021).
Ad ogni modo, una applicazione estensiva non sarebbe consentita nella fattispecie trattandosi, come sottolinea parte appellata, di una previsione di carattere eccezionale.
Tutto quanto premesso, l'appello va respinto perché infondato.
Preso atto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte soccombente, non si dispone nulla sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06/06/2024 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza del 25/01/2024 n. 235/2024 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese di questo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Lecce il 25/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia assistenziale, iscritta al n. 413/2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Calò Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_1
Raho
APPELLATO
All'udienza del 25/06/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 235 del 25/01/2024, il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione, proposta dall' al decreto ingiuntivo n°1142/2021, con il quale l'istituto previdenziale opponente era CP_1 stato condannato al pagamento, in favore di , dell'indennità ex art. 10 D.L. n. Parte_1
41/2021 e dall'art. 42 D.L. 73/2021, per un totale di euro 4.000,00, oltre accessori e spese di lite.
Il giudice di primo grado, ritenuta la insussistenza, nella fattispecie, del requisito minimo di durata del rapporto di lavoro ( 30 giornate di lavoro effettivo tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. n°41/2021), requisito richiesto per l'ottenimento della prestazione de qua, revocò il decreto predetto, compensando interamente le spese di lite.
La predetta sentenza è stata impugnata da la quale ha contestato l'interpretazione della Parte_1 normativa di riferimento nella quantificazione del requisito temporale anzidetto. A parere dell'appellante, quest'ultimo sarebbe soddisfatto se si considera il monte ore delle prestazioni lavorative eseguite, tenute presenti le indicazioni contenute nel CCNL di categoria, in base al quale
173 ore corrispondono a 26 giorni di lavoro. L'appellante avrebbe quindi svolto più di 30 giornate di lavoro effettivo (199,50 ore) tra l'1 gennaio 2019 e il 22 marzo 2021, come risultante dalle buste paga
(all. 3). Pertanto, non essendo l'istante titolare di alcun trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro ovvero di NASpI alla entrata in vigore del D.L. cit., la stessa avrebbe diritto al beneficio in questione. ha quindi concluso con la richiesta di riforma della sentenza oggetto di gravame con Parte_1 conseguente rigetto della opposizione proposta dall' e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L' si è costituito in giudizio, contestando gli avversi assunti e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 25 giugno 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio de quo ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo prevista dal cd. Decreto sostegni (D.L. n°41/2021) e dal successivo cd. Decreto Sostegni-bis
(D.L. n°73/2021).
L'art. 10 del D.L. n. 41/2021, prevede che ai lavoratori stagionali del turismo che “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro”;
l'art. 42 del D.L. 73/2021 aggiunge che ai soggetti beneficiari di detta prestazione “è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari ad euro 1.600”. ha adito l'autorità giudiziaria a seguito del rigetto in via amministrativa della domanda Parte_1 relativa ad entrambe le prestazioni predette.
La lavoratrice ha censurato la quantificazione, operata dall'istituto, relativa al numero di giornate di lavoro ( nell'intervallo di tempo preso in considerazione dalla normativa citata) in misura inferiore alle 30 richieste, evidenziando, in primo grado, a sostegno della sussistenza di detto requisito, l'ammontare delle settimane contributive, 7, risultanti dal mod. lav. e dall'estratto contributivo (doc.
n. 5 e 6 ricorso per decreto ingiuntivo e 7 e 8 della memoria di costituzione nel procedimento di opposizione) mentre, in secondo grado, ha evidenziato il monte ore (pari a 199,50) delle prestazioni svolte ad agosto e settembre 2020, come da buste paga allegate all'atto di appello (doc. 3).
Anche volendo soprassedere sulla intempestività della tale ultima deduzione ( e conseguente produzione documentale), si rileva che anche detta prospettazione difensiva non è condivisibile.
Ed invero, lungi dal contestare specificatamente il numero delle giornate di lavoro svolte Parte_1 come dedotto e dimostrato dall' , ne propone una rideterminazione deduttiva sulla base delle CP_2 indicazioni, non ben precisate, del CCNL di categoria.
Per ciò che qui concerne, la lavoratrice riporta che “173 ore corrispondono a 26 giorni di lavoro”, verosimilmente facendo riferimento alla normativa pattizia che disciplina la retribuzione mensile ovvero la forma di articolazione dell'orario settimanale. In ogni caso, oltre sottolineare che tale richiamo inerisce ad istituti differenti rispetto a quello oggetto di giudizio, la Corte non ritiene ammissibile estrapolare il dato de quo in modo deduttivo, in presenza di documentazione prodotta dall'ente dalla quale detto dato emerge chiaramente. Ci si riferisce alla denunce contributive CP_ presentate all' dall'azienda presso cui ha lavorato, dalle quali le giornate di effettivo Parte_1 lavoro risultano 25 e non 30.
Non rileva invece, a questi fini, quanto risulta dal mod. lav. e dall'estratto contributivo, in cui sono indicati rispettivamente il periodo di lavoro e le settimane di lavoro e non le giornate di lavoro svolte.
Né la locuzione “trenta giornate” contenuta nella normativa oggi applicata può leggersi in senso diverso da quello risultate dal significato delle parole usate dal legislatore, come sembra suggerire l'appellante. Non può infatti che privilegiarsi una interpretazione letterale ex art. 12 delle preleggi: si ricorre ad altri criteri ermeneutici (teleologico e sistematico) solo in caso residuino dei dubbi. A conferma della correttezza della interpretazione letterale predetta, rimanendo sempre nel sistema previdenziale/assistenziale, si rileva che, in tema di NASPI, lo stesso elemento (delle trenta giornate) viene inteso come presenza effettiva al lavoro a prescindere della durata oraria (si vedano le circolari CP_ dell' n. 94 del 2015, n.142 del 2015, n. 194 del 2021).
Ad ogni modo, una applicazione estensiva non sarebbe consentita nella fattispecie trattandosi, come sottolinea parte appellata, di una previsione di carattere eccezionale.
Tutto quanto premesso, l'appello va respinto perché infondato.
Preso atto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte soccombente, non si dispone nulla sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06/06/2024 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza del 25/01/2024 n. 235/2024 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese di questo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Lecce il 25/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi