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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 440/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“indennità di accompagnamento “ e vertente
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Gianpaolo Esposito, giusta procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla Via Luca Giordano n. 51
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
1 Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 , premesso: che aveva Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la Persona_1 sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio Pt_1 motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle CP_1 spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto CP_2 riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice all'udienza del 1.4.2025, ritenuta la necessità, disponeva un supplemento di perizia nominando lo stesso consulente tecnico nominato nel procedimento per Atp, dott.
. Persona_1
All'odierna udienza, acquisita la consulenza ed analizzate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella relazione peritale espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
2 Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi, dichiarando che la ricorrente è affetta da: “vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo;
artrosi polidistrettuale con osteoporosi e parkinsonismo in soggetto con avanzato deficit motorio/deambulatorio; diabete mellito tipo 2, in terapia mista, complicato da angiopatia
e neuropatia periferica;
ateromasia carotidea;
insufficienza renale cronica;
deficit visivo bilaterale;
ipoacusia percettiva bilaterale;
obesità.”
Il consulente sottolineava peraltro che, nel corso della visita medica peritale, aveva avuto modo di notare un sensibile grado di aggravamento delle difficoltà nelle abilità di movimento della ricorrente, ed un più contenuto peggioramento delle sue abilità psico- intellettive.
Per tali patologie, tenuto conto dello stadio evolutivo delle stesse allo stato accertato, riteneva appropriato modificare nell'attualità i giudizi formulati nei precedenti procedimenti valutativi;
la ricorrente era infatti a sua parere da giudicare invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con consequenziale sussistenza del requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento (L. 18/80
e L. 508/88), a far data dal mese di marzo 2025.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione,
è inabile e bisognevole di assistenza continua in quanto incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora.
Il consulente, tuttavia, ha evidenziato che alla data della domanda amministrativa la ricorrente non era nelle condizioni per fruire della indennità di accompagnamento e che le sue condizioni cliniche hanno raggiunto un grado di gravità tale da impedirle di
3 adempiere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana soltanto a decorrere da marzo 2025.
Tenuto conto della decorrenza fissata, è d'uopo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che la GN
, a partire da marzo 2025, è invalida con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a definitivo carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato CP_1 decreto.
Salerno, 1° luglio 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
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