Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 10/04/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 49/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE -R In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 46647 del registro di Segreteria.
TRA
SI vedova di SI (CF SI), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Simonetta Marchetti e Alessandro Marchetti, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Paolo Emilio n.71
RICORRENTE
CONTRO
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per SI:
Dichiarare il diritto della ricorrente iure proprio e iure hereditatis alla IIS anche ai fini del calcolo della 13^ mensilità in misura intera sulla pensione tabellare del marito SI iscrizione SI dalla decorrenza e fino alla data del decesso, in assenza di qualsiasi duplicazione. Ciò oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
con vittoria di spese di giudizio di cui si dichiara antistatari
Per Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna:
Rigetto ricorso e vittoria di spese
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato SI conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna chiedendo la corresponsione della IIS sui ratei di pensione corrisposti al proprio coniuge, deceduto in data 9.6.2024.
Il Ministero affermava il difetto di legittimazione attiva, non avendo il marito richiesto la prestazione in vita.
La ricorrente depositava memorie integrative con le quali insisteva nell’accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 31.3.2026, assistiti dalla dott.ssa Antonietta Monaco, alla presenza per la ricorrente dell’avv. Simonetta Marchetti e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze della dott.ssa Ricci Leila, su delega agli atti della dott.ssa Ghini Giovanna, dopo la discussione la causa è stata decisa con lettura del dispositivo
DIRITTO
La domanda è infondata atteso il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Secondo l’orientamento del giudice di legittimità, cui aderisce la giurisprudenza delle Sezioni di Appello - Cass Sez. Lavoro, Sentenza n. 23268 del 08/11/2007:
L'art. 90 del r.d. n. 1422 del 1924, nel disporre che le rate di pensione non percepite dal pensionato deceduto sono pagate al coniuge superstite, disciplina il pagamento delle pensioni già liquidate ed è diretto ad attuare una "adjectio solutionis causa" nell'interesse dell'istituto debitore e degli eredi, senza minimamente incidere sulla titolarità dei relativi diritti, regolati dalle comuni norme successorie. Conseguentemente, è esclusa la "legitimatio ad causam" del coniuge nelle azioni volte all'attribuzione "jure ereditario" di diritti del defunto nella sfera patrimoniale di altri superstiti, quale l'azione volta al riconoscimento del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle rate corrisposte in ritardo.
Ciò posto, trattandosi di IIS su ratei già maturati e riscossi, sussiste il difetto di legittimazione attiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c., condanna SI a pagare in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. Ragioneria dello Stato di Bologna, in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, da ridurre del 20% stante la rappresentanza personale della parte.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da SI nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna SI a pagare, in favore di Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato, da ridurre del 20% stante la rappresentanza personale della parte.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 marzo 2026
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Marco Catalano)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 10 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente