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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in Camera di
Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente est.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 652/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 2.07.2025 e promossa d a
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in scioglimento e liquidazione, con sede a Bonate Sopra (BG), in via
Umberto I n. 18/B (P.I. e C.F. ) in persona dei soci liquidatori P.IVA_1
e legali rappresentanti pro tempore , e Parte_1 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO, domicilio Parte_2
telematico,
APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Suo Procuratore con il patrocinio
[...] Controparte_3
dell'avv. STRINGHINI SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA
NI LI 7 24121 BERGAMO presso il difensore,
APPELLATA pagina 1 di 10 In punto: appello avverso sentenza n. 1121/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 10/05/2022.
Conclusioni:
Dell'appellante:
“contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, in integrale riforma della sentenza numero 1121/2022, pubblicata in data 10 maggio 2022 dal Tribunale di Bergamo, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia: avuto riguardo al rapporto di conto corrente numero 66471 ❖ in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 T.u.b., quarto comma, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore al tasso legale addebitati sul conto corrente numero 66471, in quanto mai pattuiti per iscritto e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla Correntista senza un giusto motivo, con conseguente ricalcolo degli interessi addebitati, al tasso sostitutivo ex art. 117, T.u.b., settimo comma;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 T.u.b., comma quarto, per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, in aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 T.u.b., comma quarto, per mancata pattuizione per iscritto, ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, degli addebiti eseguiti a titolo di commissione disponibilità fondi, indennità di sconfino e di commissione istruttoria veloce;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. ed ex art. 120 T.u.b., del meccanismo della capitalizzazione dei soli interessi passivi eseguita dalla e, quindi, l'illegittimità delle somme Controparte_4 addebitate a tale titolo;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della
[...] titolo di interessi nei trimestri in cui il Tasso Effettivo Globale – CP_4
T.E.G. risulti essere superiore al tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108; e per l'effetto delle precedenti domande, accertare il saldo effettivo del conto corrente 66471 ricalcolando il medesimo per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di pagina 2 di 10 sostituzione ex art. 117 T.u.b. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni disponibilità fondi, di indennità di sconfino, di commissione istruttoria veloce, di spese trimestrali, di spese di chiusura e di spese di gestione fido, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
avuto riguardo al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27 ottobre 2009, a rogito del dottor , Notaio in Lecco Persona_1
(Repertorio numero 57198, Raccolta numero 12959) ❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del sesto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa in quanto, è stato concesso non per concedere nuova finanza o liquidità, ma per costituire una ipoteca a garanzia di debiti preesistenti chirografari, con conseguente dichiarazione di inefficacia della garanzia ipotecaria iscritta;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del settimo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che, nel contratto di mutuo, la
[...] ha concretamente applicato un tasso di interesse debitore CP_4 superiore al Tasso Annuo Nominale debitore pattuito per iscritto ed in ogni caso, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi dalla stessa operata nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data e per l'effetto, ricalcolare i medesimi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 T.u.b., settimo comma;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.” Dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamati, cosi giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - respingere l'appello formulato dalla ditta individuale di
[...]
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 scioglimento e liquidazione e ogni altra domanda proposta nei confronti di
, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i Controparte_5 motivi esposti in narrativa, - confermare la sentenza n.1121/22 emessa e pubblicata in data 10.05.2022 dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Daniela Quartarone, e notificata in data 11.05.22; IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate da
[...]
, e in scioglimento Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 10 e liquidazione, perché infondate in fatto e in diritto per tutti motivi esposti in narrativa, dichiarandosi anche, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio della società appellante riferito a somme corrisposte alla Banca convenuta anteriormente al novembre 2009; IN VIA ISTRUTTORIA: - ci si oppone all'accoglimento dell'istanza di CTU contabile per le ragioni già spiegate in atto;
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO: - spese e compenso professionale interamente rifusi.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2019 la società
[...]
, e in scioglimento e Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidazione conveniva in giudizio al fine di accertare e CP_4 dichiarare relativamente al contratto di conto corrente n. 66471 la nullità per difetto del requisito di forma ex art.117 TUB del rapporto e degli addebiti eseguiti a titolo di: interessi ultralegali, cms, cdf, indennità di sconfino, civ e spese;
nonché la nullità ex art. 1283 cc e art.120 TUB della capitalizzazione dei soli interessi passivi e la nullità degli addebiti di interessi superiori al tasso soglia usura, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente. Parte attrice chiedeva, inoltre, di accertare la nullità del finanziamento fondiario stipulato il 27.10.2009 per difetto di causa, usurarietà degli interessi pattuiti, applicazione di un tasso superiore al tasso dichiarato in contratto e capitalizzazione degli interessi. Con rituale comparsa si costituiva la banca chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nelle more, a seguito di atto di fusione stipulato in data 26.03.21 a rogito del Notaio di Milano, si fondeva per Persona_2 CP_4 incorporazione in con decorrenza dal 12.04.2021 e Controparte_5 pertanto, ai sensi dell'art.2504 bis cc, assumeva i diritti Controparte_5
e gli obblighi di quale società partecipante alla fusione, CP_4 proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
***
Con sentenza n. 1121/2022, pubblicata il 10.05.2022, il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande attoree condannando la al pagamento delle Parte_1 spese di lite. Più nel dettaglio, il giudice ha osservato che l'attrice aveva basato le proprie censure sulla presunta mancanza di contratti stipulati per iscritto e che aveva mantenuto inalterate le proprie allegazioni anche dopo che la convenuta aveva prodotto i contratti di conto corrente e delle varie aperture di credito. L'attrice, pur avendone l'onere, non aveva provveduto a specificare quali condizioni contrattuali fossero invalide o mancanti. Il giudice ha poi ritenuto che dai contratti prodotti emergessero pattuizioni pagina 4 di 10 chiare e determinate su interessi, commissioni e spese, pienamente valide. Le censure attoree sulla illegittima modifica unilaterale delle condizioni sono state dichiarate inammissibili, in quanto formulate in modo del tutto generico. Quanto all'anatocismo, il giudice ha riconosciuto la possibile nullità della clausola solo fino al 30.6.2000, ma senza alcuna conseguenza restitutoria, mancando prova di addebiti eseguiti in tale periodo. Per il resto, ha ritenuto legittima la capitalizzazione applicata dalla banca sino al 31.12.2013 e inesistente qualsiasi addebito anatocistico successivo. Il giudice ha altresì escluso l'usurarietà degli interessi, rilevando che l'attrice non aveva indicato il criterio di calcolo adottato, né prodotto una perizia idonea a verificare l'attendibilità dei dati, e che la consulenza tecnica avrebbe avuto natura meramente esplorativa e sarebbe quindi risultata inammissibile. Sono state poi respinte anche le contestazioni relative al contratto di mutuo, ritenendo: validamente perfezionato il mutuo mediante accredito in conto;
insussistente la natura di mutuo di scopo;
lecita la causa della garanzia ipotecaria;
infondate le censure sugli interessi moratori, alla luce dei principi affermati da Cassazione S.U. 19597/2020; infondate le doglianze sull'illegittimità del metodo di ammortamento “alla francese”. Avverso tale decisione, la società Pt_1 Parte_1
e (di seguito ) ha proposto appello, Parte_2 Parte_3 Pt_1 riproponendo le censure mosse in primo grado, insistendo per l'ammissione di una consulenza tecnica contabile e chiedendo la totale riforma della decisione. si è costituita tempestivamente in giudizio, resistendo Controparte_5 all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.07.2025, la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità ex art. 117 co. 4 TUB degli importi addebitati a titolo di interessi sul conto corrente n. 66471 per mancata pattuizione scritta a partire dal 19.04.2000. Il motivo è inammissibile. L'appellante, infatti, nel tentativo di superare la rilevata tardività delle proprie deduzioni in primo grado, introduce una domanda del tutto nuova rispetto a quella articolata nell'atto di citazione, ponendosi così in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. Più nel dettaglio, in primo grado la società aveva chiesto l'accertamento della nullità di una serie di addebiti (interessi, commissioni, spese e tassi ultralegali) assumendo, quale esclusivo vizio genetico l'asserita mancanza di pattuizione pagina 5 di 10 scritta dei relativi oneri. A fronte della produzione documentale della banca, il giudice ha invitato l'attrice a precisare quali tra gli addebiti contestati non risultassero effettivamente pattuiti per iscritto. Tuttavia, la correntista ha specificato le proprie allegazioni solo con la memoria integrativa ex art.183, 6° comma, cpc n.3 (perciò destinata ad indicazioni di prova contraria), e dunque tardivamente e in violazione delle preclusioni istruttorie. Stando così le cose, il Tribunale correttamente ha ritenuto che la produzione dei contratti fosse di per sé sufficiente ad escludere il dedotto vizio di difetto di forma, rigettando la domanda. In sede di gravame, l'appellante tenta ora di aggirare la rilevata tardività affermando che, benché esistano i contratti, la banca avrebbe applicato tassi ultralegali diversi da quelli pattuiti e, quindi, nulli per difetto di espressa pattuizione scritta. Tale argomento, tuttavia, non attiene più alla nullità della clausola per difetto di forma, bensì introduce una diversa questione: la difformità tra tasso pattuito e tasso applicato. Si tratta, evidentemente, di una nuova domanda, fondata su presupposti di fatto e di diritto ulteriori e diversi rispetto alla domanda originaria, inammissibile in sede d'appello.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel non rilevare l'indeterminatezza della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto (cms), non disciplinate nel contratto di apertura di conto corrente e prive di un chiaro ed univoco metodo di calcolo nei contratti di apertura di credito. Sottolinea, inoltre, che la cms dovrebbe in ogni caso ritenersi nulla per mancanza di causa giacché costituirebbe un'attribuzione patrimoniale aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella remuneratoria propria degli interessi applicati al rapporto.
3. Con il terzo motivo afferma la nullità ex art. 117 co. 4 TUB per mancata pattuizione per iscritto e/o per difetto di causa degli addebiti eseguiti sul conto corrente n. 66471 a titolo di commissione messa a disposizione fondi (CDF), di indennità di sconfino e di commissione istruttoria veloce (CIV). Le due doglianze, la cui connessione ne suggerisce la trattazione congiunta, meritano accoglimento nei limiti che seguono. In primo luogo, occorre premettere che la commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006). La causa giustificativa della commissione si rinviene, pertanto, pagina 6 di 10 nell'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito. Stando così le cose, la cms può, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente. Contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante, deve, dunque, ritenersi superata ogni questione circa la nullità per carenza causale della commissione di massimo scoperto. La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, tuttavia, la Corte dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato. In particolare, ai sensi dell'art. 117 bis TUB e dell'art. 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico. Pertanto, in mancanza di tali elementi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ebbene, nel caso di specie né il contratto del conto corrente stipulato nel 1999, né le aperture di credito del 19/04/2000, del 15/01/2007, del 4/05/2007, del 2/03/2009 e del 26/08/2009, recano una pattuizione sufficientemente determinata dei presupposti di validità della commissione di massimo scoperto. Ad esempio, il contratto del 1999 presenta la sola percentuale (0,250%) con la dicitura “sullo scoperto”, senza nulla di preciso prevedere in merito alla base di calcolo ed alla periodicità dell'applicazione dell'istituto; l'apertura di credito del 2000, così come le successive, prevedono a loro volta la sola percentuale. Per quanto riguarda la CDF (commissione per messa a disposizione di fondi), la stessa risulta essere stata applicata in sostituzione della cms a far data dal 20/08/2009 (v. doc. n. 5), avendo la banca esercitato lo ius variandi di cui all'art. 118 TUB per adeguarsi alla nuova normativa. Tuttavia, la stessa non risulta determinata dal momento che la modifica di regime commissionale prevede espressamente solamente la periodicità (trimestrale). Si rileva inoltre che, non potendosi per quanto precedere ritenere valida la pattuizione della CMS, sarebbe risultato necessaria per l'introduzione del nuovo istituto (commissione per messa a disposizione di fondi) una nuova apposita pattuizione per iscritto, non potendosi ammettere efficace variazione pagina 7 di 10 ex art.118 TUB di una pregressa pattuizione contrattuale invalida. La medesima considerazione vale anche per l'indennità di sconfino, la quale peraltro appare essa pure non sufficientemente determinata recando soltanto la seguente indicazione: “sconfino per saldo contabile di importo superiore ad almeno 100 euro, protrattosi sopra tale soglia per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi (incluso il giorno di registrazione del movimento debitore che ha prodotto lo sconfino…)” (sempre doc. n. 5). Non risulta, poi, alcuna pattuizione con riguardo alla commissione di istruttoria veloce. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, i rapporti per cui è causa devono essere epurati, in virtù dei principi sopra chiariti, degli addebiti a titolo di cms, cdf, civ e sconfino.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per l'intero rapporto, in particolare, prima e dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.02.2000.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento del superamento del tasso soglia antiusura, ritenendo la prospettazione attorea eccessivamente lacunosa. Per tali ultime censure si rende necessario un approfondimento istruttorio mediante CTU, per la cui effettuazione si impone la rimessione in istruttoria della causa con separata ordinanza.
6. Con il sesto motivo, l'appellante afferma la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.10.2009. Più nel dettaglio l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso che il mutuo per cui è causa possa qualificarsi mutuo di scopo e, conseguentemente, ha escluso la rilevanza della destinazione della somma mutuata. Il motivo è infondato. Non corrisponde al vero la prospettazione dell'appellante secondo cui il contratto di mutuo non si sarebbe perfezionato poiché la somma mutuata non sarebbe mai divenuta di proprietà del mutuatario, rimanendo nella disponibilità della banca quale mera annotazione contabile. Sul punto, correttamente il giudice di primo grado ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'accredito della somma mutuata mediante annotazione contabile nell'ambito di un rapporto di conto corrente costituisce piena e sufficiente modalità di consegna idonea al perfezionamento del contratto reale di mutuo, anche qualora il conto presenti saldo passivo. È, infatti, sufficiente che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario non essendo necessaria una materiale “traditio” del denaro. Va pertanto escluso che nel caso di specie l'operazione di accredito non abbia pagina 8 di 10 comportato l'acquisizione della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, dal momento che proprio la mera modifica delle partite di
“dare” e “avere” sul conto corrente, segnalata dall'appellante, dimostra che la somma è stata effettivamente messa a disposizione di quest'ultimo. Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il mutuo fondiario stipulato sarebbe affetto da illiceità della causa per difetto di destinazione della somma mutuata o per la finalità di garantire un credito preesistente. Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che il mutuo fondiario disciplinato dagli artt. 38 ss. T.U.B. non integra un mutuo di scopo: secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (dal 2001), esso non richiede, quale elemento essenziale, una specifica destinazione delle somme erogate, risultando invece caratterizzato unicamente dalla possibilità che il mutuatario presti idonea garanzia ipotecaria su beni immobili (Cass. n. 4792/2012). Ne deriva che la concreta destinazione della somma mutuata è irrilevante ai fini della validità e liceità della causa del negozio. Non può infine non rilevarsi come a fronte di tale articolato e coerente impianto argomentativo, l'appellante si sia limitato a riproporre le medesime censure formulate in primo grado, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, né con la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata. Ne consegue che il Collegio non può che confermare la sentenza di primo grado sul punto.
7. Con il settimo motivo l'appellante afferma che il tasso effettivamente applicato al rapporto di mutuo è, in realtà, superiore a quello pattuito, in quanto il piano di ammortamento c.d. “alla francese” prevederebbe l'applicazione di interessi, su interessi già maturati. La censura è infondata. Nel metodo di ammortamento c.d. francese – quale quello concordato dalle parti in causa – il mutuatario, con la prima rata, paga gli interessi sull'intero capitale mutuato, unitamente ad una quota di capitale che riduce il debito residuo;
su tale importo residuo vengono poi via via calcolati gli interessi delle rate successive, che risultano progressivamente decrescenti (poiché la quota di capitale residuo si riduce di rata in rata). Ne consegue che per ogni rata, gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale residuo (eccetto la prima che viene calcolata considerando l'intero capitale mutuato) e per il periodo di riferimento della rata e mai sugli interessi già maturati con le rate precedenti. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non può ritenersi insito un fenomeno anatocistico nel predetto regime di ammortamento, né questi ha fornito ulteriori elementi dai quali dedurre l'esistenza di una prassi anatocistica posta in essere dalla banca (Cass., sez. 5, ord. n. 27823/2023; Cass.,sez. 1, ord. n. 7382/2025).
*** pagina 9 di 10 All'esito dell'accertamento tecnico testé anticipato, verranno regolate le spese di lite in conformità ai risultati ottenuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
- respinge il primo, il sesto ed il settimo motivo di gravame;
- accoglie il secondo motivo e, per l'effetto, dichiara la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità delle: commissioni di massimo scoperto, commissione messa a disposizione fondi (CDF), di indennità di sconfino e di commissione istruttoria veloce (CIV) con conseguente epurazione degli importi addebitati a tale titolo in sede di rideterminazione finale del saldo;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa in ordine alle questioni non definite;
- riserva al definitivo il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in Camera di
Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente est.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 652/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 2.07.2025 e promossa d a
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in scioglimento e liquidazione, con sede a Bonate Sopra (BG), in via
Umberto I n. 18/B (P.I. e C.F. ) in persona dei soci liquidatori P.IVA_1
e legali rappresentanti pro tempore , e Parte_1 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO, domicilio Parte_2
telematico,
APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Suo Procuratore con il patrocinio
[...] Controparte_3
dell'avv. STRINGHINI SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA
NI LI 7 24121 BERGAMO presso il difensore,
APPELLATA pagina 1 di 10 In punto: appello avverso sentenza n. 1121/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 10/05/2022.
Conclusioni:
Dell'appellante:
“contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, in integrale riforma della sentenza numero 1121/2022, pubblicata in data 10 maggio 2022 dal Tribunale di Bergamo, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia: avuto riguardo al rapporto di conto corrente numero 66471 ❖ in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 T.u.b., quarto comma, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore al tasso legale addebitati sul conto corrente numero 66471, in quanto mai pattuiti per iscritto e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla Correntista senza un giusto motivo, con conseguente ricalcolo degli interessi addebitati, al tasso sostitutivo ex art. 117, T.u.b., settimo comma;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 T.u.b., comma quarto, per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, in aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 T.u.b., comma quarto, per mancata pattuizione per iscritto, ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, degli addebiti eseguiti a titolo di commissione disponibilità fondi, indennità di sconfino e di commissione istruttoria veloce;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. ed ex art. 120 T.u.b., del meccanismo della capitalizzazione dei soli interessi passivi eseguita dalla e, quindi, l'illegittimità delle somme Controparte_4 addebitate a tale titolo;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della
[...] titolo di interessi nei trimestri in cui il Tasso Effettivo Globale – CP_4
T.E.G. risulti essere superiore al tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108; e per l'effetto delle precedenti domande, accertare il saldo effettivo del conto corrente 66471 ricalcolando il medesimo per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di pagina 2 di 10 sostituzione ex art. 117 T.u.b. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni disponibilità fondi, di indennità di sconfino, di commissione istruttoria veloce, di spese trimestrali, di spese di chiusura e di spese di gestione fido, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
avuto riguardo al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27 ottobre 2009, a rogito del dottor , Notaio in Lecco Persona_1
(Repertorio numero 57198, Raccolta numero 12959) ❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del sesto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa in quanto, è stato concesso non per concedere nuova finanza o liquidità, ma per costituire una ipoteca a garanzia di debiti preesistenti chirografari, con conseguente dichiarazione di inefficacia della garanzia ipotecaria iscritta;
❖ sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del settimo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che, nel contratto di mutuo, la
[...] ha concretamente applicato un tasso di interesse debitore CP_4 superiore al Tasso Annuo Nominale debitore pattuito per iscritto ed in ogni caso, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi dalla stessa operata nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data e per l'effetto, ricalcolare i medesimi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 T.u.b., settimo comma;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.” Dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamati, cosi giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - respingere l'appello formulato dalla ditta individuale di
[...]
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 scioglimento e liquidazione e ogni altra domanda proposta nei confronti di
, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i Controparte_5 motivi esposti in narrativa, - confermare la sentenza n.1121/22 emessa e pubblicata in data 10.05.2022 dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Daniela Quartarone, e notificata in data 11.05.22; IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate da
[...]
, e in scioglimento Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 10 e liquidazione, perché infondate in fatto e in diritto per tutti motivi esposti in narrativa, dichiarandosi anche, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio della società appellante riferito a somme corrisposte alla Banca convenuta anteriormente al novembre 2009; IN VIA ISTRUTTORIA: - ci si oppone all'accoglimento dell'istanza di CTU contabile per le ragioni già spiegate in atto;
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO: - spese e compenso professionale interamente rifusi.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2019 la società
[...]
, e in scioglimento e Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidazione conveniva in giudizio al fine di accertare e CP_4 dichiarare relativamente al contratto di conto corrente n. 66471 la nullità per difetto del requisito di forma ex art.117 TUB del rapporto e degli addebiti eseguiti a titolo di: interessi ultralegali, cms, cdf, indennità di sconfino, civ e spese;
nonché la nullità ex art. 1283 cc e art.120 TUB della capitalizzazione dei soli interessi passivi e la nullità degli addebiti di interessi superiori al tasso soglia usura, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente. Parte attrice chiedeva, inoltre, di accertare la nullità del finanziamento fondiario stipulato il 27.10.2009 per difetto di causa, usurarietà degli interessi pattuiti, applicazione di un tasso superiore al tasso dichiarato in contratto e capitalizzazione degli interessi. Con rituale comparsa si costituiva la banca chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nelle more, a seguito di atto di fusione stipulato in data 26.03.21 a rogito del Notaio di Milano, si fondeva per Persona_2 CP_4 incorporazione in con decorrenza dal 12.04.2021 e Controparte_5 pertanto, ai sensi dell'art.2504 bis cc, assumeva i diritti Controparte_5
e gli obblighi di quale società partecipante alla fusione, CP_4 proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
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Con sentenza n. 1121/2022, pubblicata il 10.05.2022, il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande attoree condannando la al pagamento delle Parte_1 spese di lite. Più nel dettaglio, il giudice ha osservato che l'attrice aveva basato le proprie censure sulla presunta mancanza di contratti stipulati per iscritto e che aveva mantenuto inalterate le proprie allegazioni anche dopo che la convenuta aveva prodotto i contratti di conto corrente e delle varie aperture di credito. L'attrice, pur avendone l'onere, non aveva provveduto a specificare quali condizioni contrattuali fossero invalide o mancanti. Il giudice ha poi ritenuto che dai contratti prodotti emergessero pattuizioni pagina 4 di 10 chiare e determinate su interessi, commissioni e spese, pienamente valide. Le censure attoree sulla illegittima modifica unilaterale delle condizioni sono state dichiarate inammissibili, in quanto formulate in modo del tutto generico. Quanto all'anatocismo, il giudice ha riconosciuto la possibile nullità della clausola solo fino al 30.6.2000, ma senza alcuna conseguenza restitutoria, mancando prova di addebiti eseguiti in tale periodo. Per il resto, ha ritenuto legittima la capitalizzazione applicata dalla banca sino al 31.12.2013 e inesistente qualsiasi addebito anatocistico successivo. Il giudice ha altresì escluso l'usurarietà degli interessi, rilevando che l'attrice non aveva indicato il criterio di calcolo adottato, né prodotto una perizia idonea a verificare l'attendibilità dei dati, e che la consulenza tecnica avrebbe avuto natura meramente esplorativa e sarebbe quindi risultata inammissibile. Sono state poi respinte anche le contestazioni relative al contratto di mutuo, ritenendo: validamente perfezionato il mutuo mediante accredito in conto;
insussistente la natura di mutuo di scopo;
lecita la causa della garanzia ipotecaria;
infondate le censure sugli interessi moratori, alla luce dei principi affermati da Cassazione S.U. 19597/2020; infondate le doglianze sull'illegittimità del metodo di ammortamento “alla francese”. Avverso tale decisione, la società Pt_1 Parte_1
e (di seguito ) ha proposto appello, Parte_2 Parte_3 Pt_1 riproponendo le censure mosse in primo grado, insistendo per l'ammissione di una consulenza tecnica contabile e chiedendo la totale riforma della decisione. si è costituita tempestivamente in giudizio, resistendo Controparte_5 all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.07.2025, la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità ex art. 117 co. 4 TUB degli importi addebitati a titolo di interessi sul conto corrente n. 66471 per mancata pattuizione scritta a partire dal 19.04.2000. Il motivo è inammissibile. L'appellante, infatti, nel tentativo di superare la rilevata tardività delle proprie deduzioni in primo grado, introduce una domanda del tutto nuova rispetto a quella articolata nell'atto di citazione, ponendosi così in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. Più nel dettaglio, in primo grado la società aveva chiesto l'accertamento della nullità di una serie di addebiti (interessi, commissioni, spese e tassi ultralegali) assumendo, quale esclusivo vizio genetico l'asserita mancanza di pattuizione pagina 5 di 10 scritta dei relativi oneri. A fronte della produzione documentale della banca, il giudice ha invitato l'attrice a precisare quali tra gli addebiti contestati non risultassero effettivamente pattuiti per iscritto. Tuttavia, la correntista ha specificato le proprie allegazioni solo con la memoria integrativa ex art.183, 6° comma, cpc n.3 (perciò destinata ad indicazioni di prova contraria), e dunque tardivamente e in violazione delle preclusioni istruttorie. Stando così le cose, il Tribunale correttamente ha ritenuto che la produzione dei contratti fosse di per sé sufficiente ad escludere il dedotto vizio di difetto di forma, rigettando la domanda. In sede di gravame, l'appellante tenta ora di aggirare la rilevata tardività affermando che, benché esistano i contratti, la banca avrebbe applicato tassi ultralegali diversi da quelli pattuiti e, quindi, nulli per difetto di espressa pattuizione scritta. Tale argomento, tuttavia, non attiene più alla nullità della clausola per difetto di forma, bensì introduce una diversa questione: la difformità tra tasso pattuito e tasso applicato. Si tratta, evidentemente, di una nuova domanda, fondata su presupposti di fatto e di diritto ulteriori e diversi rispetto alla domanda originaria, inammissibile in sede d'appello.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel non rilevare l'indeterminatezza della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto (cms), non disciplinate nel contratto di apertura di conto corrente e prive di un chiaro ed univoco metodo di calcolo nei contratti di apertura di credito. Sottolinea, inoltre, che la cms dovrebbe in ogni caso ritenersi nulla per mancanza di causa giacché costituirebbe un'attribuzione patrimoniale aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella remuneratoria propria degli interessi applicati al rapporto.
3. Con il terzo motivo afferma la nullità ex art. 117 co. 4 TUB per mancata pattuizione per iscritto e/o per difetto di causa degli addebiti eseguiti sul conto corrente n. 66471 a titolo di commissione messa a disposizione fondi (CDF), di indennità di sconfino e di commissione istruttoria veloce (CIV). Le due doglianze, la cui connessione ne suggerisce la trattazione congiunta, meritano accoglimento nei limiti che seguono. In primo luogo, occorre premettere che la commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006). La causa giustificativa della commissione si rinviene, pertanto, pagina 6 di 10 nell'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito. Stando così le cose, la cms può, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente. Contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante, deve, dunque, ritenersi superata ogni questione circa la nullità per carenza causale della commissione di massimo scoperto. La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, tuttavia, la Corte dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato. In particolare, ai sensi dell'art. 117 bis TUB e dell'art. 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico. Pertanto, in mancanza di tali elementi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ebbene, nel caso di specie né il contratto del conto corrente stipulato nel 1999, né le aperture di credito del 19/04/2000, del 15/01/2007, del 4/05/2007, del 2/03/2009 e del 26/08/2009, recano una pattuizione sufficientemente determinata dei presupposti di validità della commissione di massimo scoperto. Ad esempio, il contratto del 1999 presenta la sola percentuale (0,250%) con la dicitura “sullo scoperto”, senza nulla di preciso prevedere in merito alla base di calcolo ed alla periodicità dell'applicazione dell'istituto; l'apertura di credito del 2000, così come le successive, prevedono a loro volta la sola percentuale. Per quanto riguarda la CDF (commissione per messa a disposizione di fondi), la stessa risulta essere stata applicata in sostituzione della cms a far data dal 20/08/2009 (v. doc. n. 5), avendo la banca esercitato lo ius variandi di cui all'art. 118 TUB per adeguarsi alla nuova normativa. Tuttavia, la stessa non risulta determinata dal momento che la modifica di regime commissionale prevede espressamente solamente la periodicità (trimestrale). Si rileva inoltre che, non potendosi per quanto precedere ritenere valida la pattuizione della CMS, sarebbe risultato necessaria per l'introduzione del nuovo istituto (commissione per messa a disposizione di fondi) una nuova apposita pattuizione per iscritto, non potendosi ammettere efficace variazione pagina 7 di 10 ex art.118 TUB di una pregressa pattuizione contrattuale invalida. La medesima considerazione vale anche per l'indennità di sconfino, la quale peraltro appare essa pure non sufficientemente determinata recando soltanto la seguente indicazione: “sconfino per saldo contabile di importo superiore ad almeno 100 euro, protrattosi sopra tale soglia per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi (incluso il giorno di registrazione del movimento debitore che ha prodotto lo sconfino…)” (sempre doc. n. 5). Non risulta, poi, alcuna pattuizione con riguardo alla commissione di istruttoria veloce. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, i rapporti per cui è causa devono essere epurati, in virtù dei principi sopra chiariti, degli addebiti a titolo di cms, cdf, civ e sconfino.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per l'intero rapporto, in particolare, prima e dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.02.2000.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento del superamento del tasso soglia antiusura, ritenendo la prospettazione attorea eccessivamente lacunosa. Per tali ultime censure si rende necessario un approfondimento istruttorio mediante CTU, per la cui effettuazione si impone la rimessione in istruttoria della causa con separata ordinanza.
6. Con il sesto motivo, l'appellante afferma la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.10.2009. Più nel dettaglio l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso che il mutuo per cui è causa possa qualificarsi mutuo di scopo e, conseguentemente, ha escluso la rilevanza della destinazione della somma mutuata. Il motivo è infondato. Non corrisponde al vero la prospettazione dell'appellante secondo cui il contratto di mutuo non si sarebbe perfezionato poiché la somma mutuata non sarebbe mai divenuta di proprietà del mutuatario, rimanendo nella disponibilità della banca quale mera annotazione contabile. Sul punto, correttamente il giudice di primo grado ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'accredito della somma mutuata mediante annotazione contabile nell'ambito di un rapporto di conto corrente costituisce piena e sufficiente modalità di consegna idonea al perfezionamento del contratto reale di mutuo, anche qualora il conto presenti saldo passivo. È, infatti, sufficiente che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario non essendo necessaria una materiale “traditio” del denaro. Va pertanto escluso che nel caso di specie l'operazione di accredito non abbia pagina 8 di 10 comportato l'acquisizione della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, dal momento che proprio la mera modifica delle partite di
“dare” e “avere” sul conto corrente, segnalata dall'appellante, dimostra che la somma è stata effettivamente messa a disposizione di quest'ultimo. Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il mutuo fondiario stipulato sarebbe affetto da illiceità della causa per difetto di destinazione della somma mutuata o per la finalità di garantire un credito preesistente. Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che il mutuo fondiario disciplinato dagli artt. 38 ss. T.U.B. non integra un mutuo di scopo: secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (dal 2001), esso non richiede, quale elemento essenziale, una specifica destinazione delle somme erogate, risultando invece caratterizzato unicamente dalla possibilità che il mutuatario presti idonea garanzia ipotecaria su beni immobili (Cass. n. 4792/2012). Ne deriva che la concreta destinazione della somma mutuata è irrilevante ai fini della validità e liceità della causa del negozio. Non può infine non rilevarsi come a fronte di tale articolato e coerente impianto argomentativo, l'appellante si sia limitato a riproporre le medesime censure formulate in primo grado, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, né con la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata. Ne consegue che il Collegio non può che confermare la sentenza di primo grado sul punto.
7. Con il settimo motivo l'appellante afferma che il tasso effettivamente applicato al rapporto di mutuo è, in realtà, superiore a quello pattuito, in quanto il piano di ammortamento c.d. “alla francese” prevederebbe l'applicazione di interessi, su interessi già maturati. La censura è infondata. Nel metodo di ammortamento c.d. francese – quale quello concordato dalle parti in causa – il mutuatario, con la prima rata, paga gli interessi sull'intero capitale mutuato, unitamente ad una quota di capitale che riduce il debito residuo;
su tale importo residuo vengono poi via via calcolati gli interessi delle rate successive, che risultano progressivamente decrescenti (poiché la quota di capitale residuo si riduce di rata in rata). Ne consegue che per ogni rata, gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale residuo (eccetto la prima che viene calcolata considerando l'intero capitale mutuato) e per il periodo di riferimento della rata e mai sugli interessi già maturati con le rate precedenti. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non può ritenersi insito un fenomeno anatocistico nel predetto regime di ammortamento, né questi ha fornito ulteriori elementi dai quali dedurre l'esistenza di una prassi anatocistica posta in essere dalla banca (Cass., sez. 5, ord. n. 27823/2023; Cass.,sez. 1, ord. n. 7382/2025).
*** pagina 9 di 10 All'esito dell'accertamento tecnico testé anticipato, verranno regolate le spese di lite in conformità ai risultati ottenuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
- respinge il primo, il sesto ed il settimo motivo di gravame;
- accoglie il secondo motivo e, per l'effetto, dichiara la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità delle: commissioni di massimo scoperto, commissione messa a disposizione fondi (CDF), di indennità di sconfino e di commissione istruttoria veloce (CIV) con conseguente epurazione degli importi addebitati a tale titolo in sede di rideterminazione finale del saldo;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa in ordine alle questioni non definite;
- riserva al definitivo il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli
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