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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1697/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to COSTA ALESSANDRO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto ai benefici dell'invalidità civile . L' non si costituiva. CP_1
Veniva disposta ctu .
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene il ctu nominato in questa sede, con motivazione logicamente e dettagliatamente argomentata, ulteriormente illustrata ed esaminando nel dettaglio le percentuali ed i codici delle patologie riscontare nel ricorrente ,ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio invocato , così testualmente argomentando:” A seguito della visita effettuata possiamo affermare che il ricorrente è Parte_1 affetto da: 1) Esiti di trauma bulbare all'occhio sinistro, con visus OS 2/30
Valore tabellato (per eccesso) 15%
2) Diabete mellito tipo 2 (in compenso metabolico) 9309 - diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) – valore 41-50 3) Discopatia cervicale e lombare con lieve limitazione funzionale lombare Cod. 7010 - anchilosi rachide lombare - 31 - 40% (codice in analogia ma non in valore assoluto). 15%
4) Ipotiroidismo
5) Sindrome del Tunnel carpale bilaterale con lieve limitazione funzionale
6) Esiti di paresi del nervo facciale destro di lieve entità. A seguito della lettura del precedente ATP, della visita effettuata e della revisione dei codici riportati nel DM 5/2/1992, applicando la formula riduzionistica di Balthazard che determina un grado di invalidità pari al 56,65%
(15+40+15) + 5%, si conferma che le patologie riscontrate consentono di riconoscere “il ricorrente invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%”.
Tali considerazioni non vengono inficiate dalla difesa del ricorrente che contesta genericamente la percentuale attribuita dal ctu.
Per i suddetti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della qualità delle parti e della materia trattata, nonché ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.2.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 20/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore