CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2024, n. 14340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14340 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AT DR (DECEDUTO) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE ASSISE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 14340 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Alessandria ha rigettato l'opposizione presentata da RE RA NI, avverso la decisione del 13/07/2023 della medesima Corte, che aveva respinto la richiesta di estinzione, per decorso del termine quinquennale, dei reati ex artt. 337 e 582 cod. pen., oggetto della sentenza del 19/11/2012 (passata in giudicato il 14/02/2013) di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (sentenza che aveva applicato al NI la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro e giorni venti di reclusione). Il provvedimento reiettivo si fonda sull'intervento - in data 18/09/2015, ossia entro il termine indicato dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria del 18/09/2015 (pronuncia divenuta irrevocabile il 26/02/2016), che ha accertato la commissione, da parte dell'imputato, dei reati di maltrattamenti ed estorsione fino al 05/06/2013, dichiarandolo poi non imputabile per vizio totale di mente. 2. Ricorre per cassazione RE RA NI, a mezzo del difensore avv. TR AT, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per violazione ed errata applicazione degli artt. 445 comma 2 e 530 cod. proc. pen., oltre che 27, comma 2 Cost. È errata l'equiparazione contenuta nell'ordinanza impugnata, fra sentenza di condanna e sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, trattandosi di una equipollenza stabilita sulla base dell'erroneo presupposto che tale ultima tipologia di sentenza contenga, in ogni caso, un accertamento in ordine alla sussistenza del reato. Inoltre, il fatto che un dato provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale nulla dice, circa la sua pretesa natura ostativa, ai fini estintivi di cui all'art. 445 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. È stato acquisito all'incarto processuale il certificata del Comune di Ivrea datato 15/01/2024, attestante l'avvenuta morte del ricorrente RE NI RA, nato il [...] a [...], residente in [...] e deceduto a Ivrea (TO) il 07/01/2024. 2 5. La morte sopravvenuta del ricorrente, all'indomani della proposizione del ricorso, comporta che debba dichiararsi il non luogo a provvedere sull'impugnazione, risultando la pena comunque estinta ex art. 171 cod. pen.
P.Q.m.
Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente. Così deciso in Roma, 06 febbraio 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 14340 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Alessandria ha rigettato l'opposizione presentata da RE RA NI, avverso la decisione del 13/07/2023 della medesima Corte, che aveva respinto la richiesta di estinzione, per decorso del termine quinquennale, dei reati ex artt. 337 e 582 cod. pen., oggetto della sentenza del 19/11/2012 (passata in giudicato il 14/02/2013) di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (sentenza che aveva applicato al NI la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro e giorni venti di reclusione). Il provvedimento reiettivo si fonda sull'intervento - in data 18/09/2015, ossia entro il termine indicato dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria del 18/09/2015 (pronuncia divenuta irrevocabile il 26/02/2016), che ha accertato la commissione, da parte dell'imputato, dei reati di maltrattamenti ed estorsione fino al 05/06/2013, dichiarandolo poi non imputabile per vizio totale di mente. 2. Ricorre per cassazione RE RA NI, a mezzo del difensore avv. TR AT, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per violazione ed errata applicazione degli artt. 445 comma 2 e 530 cod. proc. pen., oltre che 27, comma 2 Cost. È errata l'equiparazione contenuta nell'ordinanza impugnata, fra sentenza di condanna e sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, trattandosi di una equipollenza stabilita sulla base dell'erroneo presupposto che tale ultima tipologia di sentenza contenga, in ogni caso, un accertamento in ordine alla sussistenza del reato. Inoltre, il fatto che un dato provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale nulla dice, circa la sua pretesa natura ostativa, ai fini estintivi di cui all'art. 445 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. È stato acquisito all'incarto processuale il certificata del Comune di Ivrea datato 15/01/2024, attestante l'avvenuta morte del ricorrente RE NI RA, nato il [...] a [...], residente in [...] e deceduto a Ivrea (TO) il 07/01/2024. 2 5. La morte sopravvenuta del ricorrente, all'indomani della proposizione del ricorso, comporta che debba dichiararsi il non luogo a provvedere sull'impugnazione, risultando la pena comunque estinta ex art. 171 cod. pen.
P.Q.m.
Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente. Così deciso in Roma, 06 febbraio 2024.