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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO AT VE (C.F. ) e dell'avv. IO C.F._2
RA RI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. C.F._3
AGOSTINO, 9 23037 TIRANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
GI VE (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._5
Milano, via Podgora n. 13
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
pagina 1 di 7 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo, per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa e domanda della sig.ra
[...]
nei confronti del sig. , ed in particolare che costei non ha CP_1 Parte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente per conseguire il rilascio forzoso in proprio favore delle unità immobiliari correnti in
Sondrio, Via Meriggio n. 2/B, e censite nel Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg.
53, part. 779, subb. 7 (villetta ad uso abitativo cat. A/2) e 22 (autorimessa cat. C/6).
Con integrale vittoria di spese di causa, competenze di avvocato, spese generali, anticipazioni, accessori come per legge e successive spese occorrende, nonché con condanna della sig.ra al risarcimento dei danni in favore del sig. CP_1
, nella misura da liquidarsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 1, Parte_1
C.P.C., od alle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, C.P.C., in misura da determinarsi sempre d'ufficio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare:
Nel merito:
Per le motivazioni di cui al presente atto, respingere tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese della presente procedura o, in subordine, con compensazione delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 28.02.2024, preceduto da ricorso ex art. 615 co. 2
c.p.c. depositato il 06.07.2023 (R.G.E. 185/2023), proponeva Parte_1
opposizione avverso il preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. intimatogli da CP_1
per il rilascio dell'immobile sito in Sondrio (SO), Via Meriggio n. 2/B.
[...]
pagina 2 di 7 1.1 esponeva di aver intrattenuto con una relazione Parte_1 CP_1
more uxorio dalla quale era nato il figlio e che, nell'ambito di tale rapporto di Per_1
coppia, le parti avevano acquistato, nella misura di 1/2 ciascuno, con atto di compravendita del 13.06.2011 a rogito Notaio dott. rep. n. 119.148, Persona_2
racc. n. 25.254, l'immobile di cui è causa, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sondrio al f. 53, part. 779, subb. 7 (villetta ad uso abitativo cat. A/2) e 22
(autorimessa cat. C/6). Esso era stato, dunque, adibito ad abitazione del nucleo familiare.
Venuta meno l'unione tra le parti, queste avevano regolamentato l'esercizio della propria responsabilità genitoriale con un accordo, cristallizzato nel decreto 24.02.2021 della Corte di appello di Milano, in cui – tra le altre pattuizioni – concordavano che “Il signor a seguito del rilascio da parte della signora Parte_1 CP_1
della casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B potrà prendere possesso dell'immobile sino al 30.04.2023”. Nonostante l'intervenuta composizione bonaria del contenzioso, si sviluppava una serie di contrasti tra le parti circa il mantenimento del figlio Per_1
che esitava infine nell'intimazione in data 12-16.06.2023 da parte di di CP_1
precetto per il rilascio dell'immobile sito in Sondrio (SO), via Meriggio n. 2/B, avverso il quale proponeva opposizione con atto di citazione notificato il Parte_1
21.06.2023 (R.G. 514/2023).
Parallelamente, dava atto di aver proposto anche ricorso ex art. Parte_1
473bis.47 c.p.c., depositato il 29.06.2023, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15
c.p.c. allo scopo di ottenere l'assegnazione della casa familiare, così incardinando il giudizio sub R.G. 544/2023.
1.2 Avviato il procedimento R.G.E. 185/2023, il Giudice onorario dott. Cinzia Zugnoni, con provvedimento inaudita altera parte del 21.07.2023 e poi con ordinanza 21.12.2023 sospendeva l'esecuzione, assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito. introduceva, pertanto, la presente causa. Parte_1
pagina 3 di 7 Medio tempore, nell'ambito del giudizio R.G. 544/2023, con ordinanza 23.10.2023 veniva disposta l'assegnazione dell'immobile a quale genitore Parte_1
collocatario del figlio Per_1
1.3 In diritto, l'opponente osservava come l'accordo racchiuso nel decreto 24.02.2021 della Corte di appello di Milano non gli imponesse in alcun modo di rilasciare l'immobile allo scadere del 30.04.2023, data che semmai poteva segnare esclusivamente il confine temporale dell'accordo sulla detenzione dello stesso, rimanendo il prosieguo non disciplinato se non dall'art. 1102 c.c. in materia di comunione ordinaria. Difatti, essendo entrambe le parti proprietarie in pari quota, entrambe avevano pieno diritto di goderne, fino all'eventuale futura divisione. Non trovava fondamento, poi, la richiesta di rimborso di spese legali relative al procedimento avanti alla Corte d'appello di Milano, ove era stata disposta la compensazione in virtù dell'accordo raggiunto.
In secondo luogo, dato atto dell'intervenuta ordinanza 23.10.2023 nel giudizio R.G.
544/2023, sostitutiva del titolo esecutivo invocato, doveva considerarsi venuta meno la legittimazione all'azione di esecutiva di sloggio in capo a . CP_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 06.06.2024, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, previa sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello sub R.G.
[...]
544/2023, il rigetto dell'avversa opposizione con vittoria di spese, nulla argomentando nel merito.
3. All'udienza del 27.06.2024, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia da parte di agli atti esecutivi CP_1
ed estinzione della presente causa di merito a fronte del versamento da parte di CP_1
nei confronti di di un contributo per le spese di lite di €
[...] Parte_1
3.000,00 oltre oneri e accessori ed € 727,23 per anticipazioni”. Alla successiva udienza del 11.07.2024, parte attrice dichiarava di accettare la proposta mentre parte convenuta manifestava la disponibilità ad abbandonare la lite a spese compensate. Pertanto, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. pagina 4 di 7 all'udienza del 16.04.2025, previo deposito degli scritti conclusivi.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice dava atto dell'intervenuta definizione dei giudizi R.G. 514/2023 e 544/2023, depositando le relative sentenze.
4. Venendo al merito della controversia, in primo luogo, si rileva che la dichiarazione di per il tramite del proprio procuratore, contenuta in comparsa CP_1
conclusionale volta a rinunciare agli atti esecutivi a spese compensate non è valida ai sensi dell'art. 306 c.p.c., giacché la compensazione delle spese presuppone il consenso della controparte (mai prestato). Pertanto, non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio.
4.1 Occorre, poi, dare atto che il titolo esecutivo azionato da è venuto CP_1
meno in corso di causa per intervenuta assegnazione dell'immobile a Parte_1
in via definitiva con sentenza n. 25/2025 del 25.01.2025 del Tribunale di Sondrio.
Il superamento del titolo esecutivo in corso di giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4.2 In ogni caso, in virtù del principio di soccombenza virtuale (Cass. S.U. n.
25478/2021), in questa sede come in quella di opposizione a precetto (v. sent. n.
307/2024 del 03.09.2024 del Tribunale di Sondrio, dott. Riccardi), deve statuirsi che giammai il decreto 24.02.2021 della Corte di Appello di Milano reso all'esito del procedimento di impugnazione sub R.G. 836/2019 V.G. ha disposto alcunché in ordine al rilascio dell'immobile e dunque mai ha potuto costituire titolo per l'esecuzione forzata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel far derivare un'implicita condanna al rilascio dai provvedimenti di assegnazione e revoca dell'assegnazione della casa coniugale (Cass. n. 1367/2012, n. 8317/1997), di talché non può trarsi la medesima conseguenza da un provvedimento che nulla dispone in merito all'assegnazione dell'abitazione, essendo meramente ricognitivo di un accordo tra le parti che contemplava sul punto esclusivamente il diritto di prendere possesso dell'immobile per pagina 5 di 7 un tempo determinato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Devono essere quantificate in questa sede anche le spese della fase esecutiva, non liquidate dal G.E., con riconoscimento delle fasi introduttiva e di trattazione nei medi per la fascia di valore corrispondente (€ 26.001,00-€52.000,00), nei limiti della nota spese depositata.
5.1 Parte attrice ha domandato la condanna di ai sensi dell'art. 96 co. 1, CP_1
3 e 4 c.p.c.
Occorre notare che, nel caso di specie, nonostante la dichiarata intenzione di rinunciare alla presente causa, parte convenuta ha insistito nelle proprie conclusioni, pur nella consapevolezza che il titolo esecutivo era venuto meno per effetto della sentenza n.
25/2025 del 25.01.2025 del Tribunale di Sondrio, di cui non consta impugnazione da parte della convenuta. Nel medesimo segno si pone il rifiuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice in prima udienza.
A nulla rileva, come sopra osservato, la dichiarazione contenuta in comparsa conclusionale. Emergeva, per vero, sin dalla sua costituzione l'assenza di argomentazioni a sostegno della propria domanda.
In mancanza di allegazione o prova del danno in capo a (Cass. n. Parte_1
9080/2013), potrà trovare applicazione esclusivamente l'art. 96 co. 3 c.p.c.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare, in merito, che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art.
111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del pagina 6 di 7 processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591/2023).
Sussistono, pertanto, motivi sufficienti per affermare che ha resistito in CP_1
giudizio con mala fede o colpa grave. La somma dovuta a titolo risarcitorio va equitativamente quantificata in un importo pari a quello delle spese di lite liquidate per il presente giudizio relativamente alle fasi di trattazione e decisionale.
Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., deve essere pure disposta la condanna in favore della della somma di € 1.000,00. CP_2 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano, per la fase esecutiva, in € 174,13 per spese, € 1.355,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge e, per il giudizio di merito, in € 553,10 per spese, € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna a pagare a la somma di € 3.808,00 a titolo CP_1 Parte_1
di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.; condanna altresì a pagare alla Cassa delle ammende la somma di € CP_1
1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
25/07/2025
Il Giudice
NA MI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO AT VE (C.F. ) e dell'avv. IO C.F._2
RA RI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. C.F._3
AGOSTINO, 9 23037 TIRANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
GI VE (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._5
Milano, via Podgora n. 13
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
pagina 1 di 7 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo, per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa e domanda della sig.ra
[...]
nei confronti del sig. , ed in particolare che costei non ha CP_1 Parte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente per conseguire il rilascio forzoso in proprio favore delle unità immobiliari correnti in
Sondrio, Via Meriggio n. 2/B, e censite nel Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg.
53, part. 779, subb. 7 (villetta ad uso abitativo cat. A/2) e 22 (autorimessa cat. C/6).
Con integrale vittoria di spese di causa, competenze di avvocato, spese generali, anticipazioni, accessori come per legge e successive spese occorrende, nonché con condanna della sig.ra al risarcimento dei danni in favore del sig. CP_1
, nella misura da liquidarsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 1, Parte_1
C.P.C., od alle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, C.P.C., in misura da determinarsi sempre d'ufficio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare:
Nel merito:
Per le motivazioni di cui al presente atto, respingere tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese della presente procedura o, in subordine, con compensazione delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 28.02.2024, preceduto da ricorso ex art. 615 co. 2
c.p.c. depositato il 06.07.2023 (R.G.E. 185/2023), proponeva Parte_1
opposizione avverso il preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. intimatogli da CP_1
per il rilascio dell'immobile sito in Sondrio (SO), Via Meriggio n. 2/B.
[...]
pagina 2 di 7 1.1 esponeva di aver intrattenuto con una relazione Parte_1 CP_1
more uxorio dalla quale era nato il figlio e che, nell'ambito di tale rapporto di Per_1
coppia, le parti avevano acquistato, nella misura di 1/2 ciascuno, con atto di compravendita del 13.06.2011 a rogito Notaio dott. rep. n. 119.148, Persona_2
racc. n. 25.254, l'immobile di cui è causa, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sondrio al f. 53, part. 779, subb. 7 (villetta ad uso abitativo cat. A/2) e 22
(autorimessa cat. C/6). Esso era stato, dunque, adibito ad abitazione del nucleo familiare.
Venuta meno l'unione tra le parti, queste avevano regolamentato l'esercizio della propria responsabilità genitoriale con un accordo, cristallizzato nel decreto 24.02.2021 della Corte di appello di Milano, in cui – tra le altre pattuizioni – concordavano che “Il signor a seguito del rilascio da parte della signora Parte_1 CP_1
della casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B potrà prendere possesso dell'immobile sino al 30.04.2023”. Nonostante l'intervenuta composizione bonaria del contenzioso, si sviluppava una serie di contrasti tra le parti circa il mantenimento del figlio Per_1
che esitava infine nell'intimazione in data 12-16.06.2023 da parte di di CP_1
precetto per il rilascio dell'immobile sito in Sondrio (SO), via Meriggio n. 2/B, avverso il quale proponeva opposizione con atto di citazione notificato il Parte_1
21.06.2023 (R.G. 514/2023).
Parallelamente, dava atto di aver proposto anche ricorso ex art. Parte_1
473bis.47 c.p.c., depositato il 29.06.2023, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15
c.p.c. allo scopo di ottenere l'assegnazione della casa familiare, così incardinando il giudizio sub R.G. 544/2023.
1.2 Avviato il procedimento R.G.E. 185/2023, il Giudice onorario dott. Cinzia Zugnoni, con provvedimento inaudita altera parte del 21.07.2023 e poi con ordinanza 21.12.2023 sospendeva l'esecuzione, assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito. introduceva, pertanto, la presente causa. Parte_1
pagina 3 di 7 Medio tempore, nell'ambito del giudizio R.G. 544/2023, con ordinanza 23.10.2023 veniva disposta l'assegnazione dell'immobile a quale genitore Parte_1
collocatario del figlio Per_1
1.3 In diritto, l'opponente osservava come l'accordo racchiuso nel decreto 24.02.2021 della Corte di appello di Milano non gli imponesse in alcun modo di rilasciare l'immobile allo scadere del 30.04.2023, data che semmai poteva segnare esclusivamente il confine temporale dell'accordo sulla detenzione dello stesso, rimanendo il prosieguo non disciplinato se non dall'art. 1102 c.c. in materia di comunione ordinaria. Difatti, essendo entrambe le parti proprietarie in pari quota, entrambe avevano pieno diritto di goderne, fino all'eventuale futura divisione. Non trovava fondamento, poi, la richiesta di rimborso di spese legali relative al procedimento avanti alla Corte d'appello di Milano, ove era stata disposta la compensazione in virtù dell'accordo raggiunto.
In secondo luogo, dato atto dell'intervenuta ordinanza 23.10.2023 nel giudizio R.G.
544/2023, sostitutiva del titolo esecutivo invocato, doveva considerarsi venuta meno la legittimazione all'azione di esecutiva di sloggio in capo a . CP_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 06.06.2024, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, previa sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello sub R.G.
[...]
544/2023, il rigetto dell'avversa opposizione con vittoria di spese, nulla argomentando nel merito.
3. All'udienza del 27.06.2024, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia da parte di agli atti esecutivi CP_1
ed estinzione della presente causa di merito a fronte del versamento da parte di CP_1
nei confronti di di un contributo per le spese di lite di €
[...] Parte_1
3.000,00 oltre oneri e accessori ed € 727,23 per anticipazioni”. Alla successiva udienza del 11.07.2024, parte attrice dichiarava di accettare la proposta mentre parte convenuta manifestava la disponibilità ad abbandonare la lite a spese compensate. Pertanto, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. pagina 4 di 7 all'udienza del 16.04.2025, previo deposito degli scritti conclusivi.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice dava atto dell'intervenuta definizione dei giudizi R.G. 514/2023 e 544/2023, depositando le relative sentenze.
4. Venendo al merito della controversia, in primo luogo, si rileva che la dichiarazione di per il tramite del proprio procuratore, contenuta in comparsa CP_1
conclusionale volta a rinunciare agli atti esecutivi a spese compensate non è valida ai sensi dell'art. 306 c.p.c., giacché la compensazione delle spese presuppone il consenso della controparte (mai prestato). Pertanto, non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio.
4.1 Occorre, poi, dare atto che il titolo esecutivo azionato da è venuto CP_1
meno in corso di causa per intervenuta assegnazione dell'immobile a Parte_1
in via definitiva con sentenza n. 25/2025 del 25.01.2025 del Tribunale di Sondrio.
Il superamento del titolo esecutivo in corso di giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4.2 In ogni caso, in virtù del principio di soccombenza virtuale (Cass. S.U. n.
25478/2021), in questa sede come in quella di opposizione a precetto (v. sent. n.
307/2024 del 03.09.2024 del Tribunale di Sondrio, dott. Riccardi), deve statuirsi che giammai il decreto 24.02.2021 della Corte di Appello di Milano reso all'esito del procedimento di impugnazione sub R.G. 836/2019 V.G. ha disposto alcunché in ordine al rilascio dell'immobile e dunque mai ha potuto costituire titolo per l'esecuzione forzata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel far derivare un'implicita condanna al rilascio dai provvedimenti di assegnazione e revoca dell'assegnazione della casa coniugale (Cass. n. 1367/2012, n. 8317/1997), di talché non può trarsi la medesima conseguenza da un provvedimento che nulla dispone in merito all'assegnazione dell'abitazione, essendo meramente ricognitivo di un accordo tra le parti che contemplava sul punto esclusivamente il diritto di prendere possesso dell'immobile per pagina 5 di 7 un tempo determinato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Devono essere quantificate in questa sede anche le spese della fase esecutiva, non liquidate dal G.E., con riconoscimento delle fasi introduttiva e di trattazione nei medi per la fascia di valore corrispondente (€ 26.001,00-€52.000,00), nei limiti della nota spese depositata.
5.1 Parte attrice ha domandato la condanna di ai sensi dell'art. 96 co. 1, CP_1
3 e 4 c.p.c.
Occorre notare che, nel caso di specie, nonostante la dichiarata intenzione di rinunciare alla presente causa, parte convenuta ha insistito nelle proprie conclusioni, pur nella consapevolezza che il titolo esecutivo era venuto meno per effetto della sentenza n.
25/2025 del 25.01.2025 del Tribunale di Sondrio, di cui non consta impugnazione da parte della convenuta. Nel medesimo segno si pone il rifiuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice in prima udienza.
A nulla rileva, come sopra osservato, la dichiarazione contenuta in comparsa conclusionale. Emergeva, per vero, sin dalla sua costituzione l'assenza di argomentazioni a sostegno della propria domanda.
In mancanza di allegazione o prova del danno in capo a (Cass. n. Parte_1
9080/2013), potrà trovare applicazione esclusivamente l'art. 96 co. 3 c.p.c.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare, in merito, che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art.
111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del pagina 6 di 7 processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591/2023).
Sussistono, pertanto, motivi sufficienti per affermare che ha resistito in CP_1
giudizio con mala fede o colpa grave. La somma dovuta a titolo risarcitorio va equitativamente quantificata in un importo pari a quello delle spese di lite liquidate per il presente giudizio relativamente alle fasi di trattazione e decisionale.
Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., deve essere pure disposta la condanna in favore della della somma di € 1.000,00. CP_2 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano, per la fase esecutiva, in € 174,13 per spese, € 1.355,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge e, per il giudizio di merito, in € 553,10 per spese, € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna a pagare a la somma di € 3.808,00 a titolo CP_1 Parte_1
di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.; condanna altresì a pagare alla Cassa delle ammende la somma di € CP_1
1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
25/07/2025
Il Giudice
NA MI
pagina 7 di 7