TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/02/2025 al n. 498 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Santoro Maria Rosaria
e da
Di OR DO (C.F.: ) nato a [...] il C.F._2
16/08/1952, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Frattini Ciro
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Massa di Somma il 26.10.2021 dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 203/2025 del 21.3.2025 il
Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione in favore della sig.ra Parte_1
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza n. 203/2025 del 21.3.2025 risultata non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume l'accordo ribadito nelle note scritte del
29.11.2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, con cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in Massa di Somma (NA), ritualmente trascritto al n° 7 parte I del registro dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma (NA) dell'anno 2021 tra il IG. Di OR DO e la IG.ra , ed ordine di trascrizione Parte_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente, e mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma
(NA).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Massa di Somma
(NA) alla Via Pertini n°14 e in usufrutto al IG. Di OR DO, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore dello stesso;
3. In assenza di figli, dal punto di vista economico, prevedere l'obbligo del IG. Di
OR DO a versare in favore della IG.ra , a titolo di Parte_1 assegno divorzile in unica soluzione (c.d. una tantum), la somma di euro 3.000,00, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio. Resta inteso che, salvo che per il versamento di tale somma, le Parti hanno definito ogni loro rapporto di dare/avere e nessuna ha altro a che pretendere dall'altra, reciprocamente.”
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra nata Parte_1
in Russia il 19/09/1962 e Di OR DO nato a [...] il [...]
a Massa di Somma il 26.10.2021 (atto n.7, parte I, anno 2021);
b) determina in euro 3.000,00 il contributo al mantenimento a titolo di assegno divorzile una tantum da porsi a carico del sig. Di OR e da corrispondersi alla sig.ra entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
Pt_1
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni come precisate in accordi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/02/2025 al n. 498 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Santoro Maria Rosaria
e da
Di OR DO (C.F.: ) nato a [...] il C.F._2
16/08/1952, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Frattini Ciro
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Massa di Somma il 26.10.2021 dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 203/2025 del 21.3.2025 il
Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione in favore della sig.ra Parte_1
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza n. 203/2025 del 21.3.2025 risultata non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume l'accordo ribadito nelle note scritte del
29.11.2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, con cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in Massa di Somma (NA), ritualmente trascritto al n° 7 parte I del registro dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma (NA) dell'anno 2021 tra il IG. Di OR DO e la IG.ra , ed ordine di trascrizione Parte_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente, e mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma
(NA).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Massa di Somma
(NA) alla Via Pertini n°14 e in usufrutto al IG. Di OR DO, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore dello stesso;
3. In assenza di figli, dal punto di vista economico, prevedere l'obbligo del IG. Di
OR DO a versare in favore della IG.ra , a titolo di Parte_1 assegno divorzile in unica soluzione (c.d. una tantum), la somma di euro 3.000,00, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio. Resta inteso che, salvo che per il versamento di tale somma, le Parti hanno definito ogni loro rapporto di dare/avere e nessuna ha altro a che pretendere dall'altra, reciprocamente.”
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra nata Parte_1
in Russia il 19/09/1962 e Di OR DO nato a [...] il [...]
a Massa di Somma il 26.10.2021 (atto n.7, parte I, anno 2021);
b) determina in euro 3.000,00 il contributo al mantenimento a titolo di assegno divorzile una tantum da porsi a carico del sig. Di OR e da corrispondersi alla sig.ra entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
Pt_1
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni come precisate in accordi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca