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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3387/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504P501607 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504P501607 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504P501607 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7388/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.5.2025, il Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal Rag. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 17713/14/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di NAPOLI e pubblicata il
05/12/2024, chiedendone la riforma .
Successivamente, l'appellante depositava istanza di definzione agevolata della controversia ex lege
29.1.2022 n. 197, artt. 186-203, allegando documentazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli attestando il regolare deposito dell'istanza di definizione agevolata e dei Mod. F24 relativi ai pagamenti da parte del contribuente.
In data 9.11.2025, l'appellante depositava memorie con le quali prendeva atto di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni e chiedeva pertanto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con condanna alle spese per l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che nel caso in esame, preso atto di quanto dichiarato dalle parti e della documentazione in atti allegata, il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 95 del
Dlgs. 175/2024 ( già art. 46 Dlgs. 546/1992).
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto del comportamento processuale delle parti e del fatto che oggetto del giudizio non è stato il merito della vicenda tributaria, bensì unicamente la valutazione della richiesta di definzione agevolata della controversia e la conseguente presa d'atto della cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3387/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504P501607 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504P501607 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504P501607 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7388/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.5.2025, il Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal Rag. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 17713/14/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di NAPOLI e pubblicata il
05/12/2024, chiedendone la riforma .
Successivamente, l'appellante depositava istanza di definzione agevolata della controversia ex lege
29.1.2022 n. 197, artt. 186-203, allegando documentazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli attestando il regolare deposito dell'istanza di definizione agevolata e dei Mod. F24 relativi ai pagamenti da parte del contribuente.
In data 9.11.2025, l'appellante depositava memorie con le quali prendeva atto di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni e chiedeva pertanto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con condanna alle spese per l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che nel caso in esame, preso atto di quanto dichiarato dalle parti e della documentazione in atti allegata, il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 95 del
Dlgs. 175/2024 ( già art. 46 Dlgs. 546/1992).
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto del comportamento processuale delle parti e del fatto che oggetto del giudizio non è stato il merito della vicenda tributaria, bensì unicamente la valutazione della richiesta di definzione agevolata della controversia e la conseguente presa d'atto della cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate