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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9500 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'udienza del 23.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note difensive in atti, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 28129/2024
TRA
Il dott. , nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
la dr.ssa , nata a [...], il C.F._1 Parte_2
12.8.1957, codice fiscale la dr.ssa , nata a C.F._2 Controparte_1
Frattamaggiore (Na), il 28.11.1977, codice fiscale la dott.ssa C.F._3
, nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_2 C.F._4 la dr.ssa , nata a [...], il [...], codice fiscale CP_3 C.F._5 la dr.ssa , nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_4
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente C.F._6 dagli Avv.ti Alessandro Contemi e Fabio Bancale, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 255, come in atti Ricorrenti E
La , P.IVA in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_5 P.IVA_1
Dott. Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_6 dagli Avvocati Massimiliano De Masi e tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della Azienda, come in atti
Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti esponevano di essere tutti dipendenti dall' presso la sede “Ospedale Controparte_7 del Mare” Reparto di Anestesia e Rianimazione con contratto a tempo indeterminato e qualifica di “Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore, CCNL Area Sanità. Deducevano che a seguito dell'evento pandemico causato dalla diffusione del virus SARS COVID 19, l a far data dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, CP_5 chiedeva ai propri dirigenti medici l'esecuzione di prestazioni aggiuntive ex art. 115, comma 2, CCNL Area Sanità, allo scopo di smaltire tempestivamente le liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica. Al fine di incentivare le prestazioni aggiuntive richieste ai dirigenti medici, si rilevava nell'atto introduttivo, il Legislatore stabiliva, all'art. 29, comma 2, lett. a) del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente ai ricoveri ospedalieri, che: “ è consentito di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione”. I ricorrenti eseguivano dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, le prestazioni aggiuntive richieste dal proprio datore di lavoro per le finalità indicate. CP_5
In particolare, eseguivano numerose ore di “Prestazioni Aggiuntive Anestesisti Sala Operatoria” e/o “Prestazioni Aggiuntive Anestesisti Emergenze” che, difformemente dal dettato normativo venivano contabilizzate ad euro 60,00 l'ora anziché euro 80,00. Inoltre, i dott.ri e , deducevano che, a far data dal mese di gennaio e fino CP_8 CP_9 al mese di aprile 2021 avevano eseguito presso gli HUB all'uopo adibiti, prestazioni aggiuntive finalizzate alla somministrazione dei vaccini che, ai sensi dell'art. 1, comma 464 della L. 178/2020, andavano liquidate con tariffa oraria di € 80,00 anziché 60,00. I ricorrenti, evidenziavano che , nonostante i rendiconti orari consuntivi Parte_4
a firma del Direttore di U.O.C. Anestesia e indicassero chiaramente il Parte_5 numero di ore mensili eseguite presso i centri vaccinali, liquidava le prestazioni aggiuntive eseguite con la tariffa oraria di € 60,00. Tanto premesso, concludevano chiedendo: ricorrenti tutti a ricevere la retribuzione di cui all'art. all'art. 29, comma 2, lett. a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126 per le prestazioni ALPI rese nel periodo dal 15/8/2020 al 31/12/2020, finalizzate al recupero dei ricoveri ospedalieri arretrati per effetto dell'Emergenza COVID 19;. Accertare e dichiarare il diritto dei dottori e a ricevere la retribuzione di cui all'art. Pt_1 CP_3 all'art. 1, comma 464, l. 178/2021 per le prestazioni ALPI, rese nel periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021, nei centri vaccinali istituiti per l'inoculazione del vaccino alla popolazione;
Per l'effetto condannare l' a pagare a: Controparte_5
- , l'importo di euro 1.680,00 a titolo di differenze retributive per Controparte_4 tutti i motivi esposti nel presente libello e/o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- , l'importo di euro 3.480,00 a titolo di Controparte_1 differenze retributive per tutti i motivi esposti nel presente libello e/o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- , l'importo CP_3 complessivo di euro 4.880,00 di cui € 4.080,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni dal 15/8/2020 al 31/12/2020 ed euro 800,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni aggiuntive per l'inoculamento dei vaccini rese dal 01/01/2021 al 30/04/2021, per tutti i motivi esposti nel presente libello e/o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- , Parte_1
l'importo di euro 7.020,00, di cui € 5.760,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni dal 15/8/2020 al 31/12/2020 ed euro 1.260,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni aggiuntive per l'inoculazione del vaccino, rese dal 01/01/2021 al 30/04/2021, per tutti i motivi esposti nel presente libello e/o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- , Controparte_2
l'importo di euro 3.720,00, a titolo di differenze retributive per tutti i motivi esposti nel presente libello e/o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- , l'importo di euro 4.680,00, a titolo di differenze retributive per Parte_2 tutti i motivi esposti nel presente libello e/o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese di lite oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge se dovuti con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.>>
Si costituiva con memoria difensiva del 07.07.2025 la , la quale Controparte_5 chiedeva rigettarsi le domande per infondatezza in fatto e diritto. Sull'attività di recupero dei ricoveri ospedalieri, parte convenuta eccepiva la infondatezza e la assoluta carenza di attitudine probatoria della documentazione depositata da controparte ai fini di quanto rivendicato. Riteneva l' che i ricorrenti avevano omesso di provare la ricorrenza dei presupposti necessari per invocare l'art. 29, comma 2, lett. A), del d.l. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, limitandosi a richiedere genericamente la tariffa oraria lorda di € 80,00 e omettendo di riferire che l'applicazione di tale tariffa non era automatica, ma era subordinata alla ricorrenza di precise e puntuali disposizioni stabilite dalla medesima norma. Sull'attività vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, la convenuta deduceva il difetto di allegazione e prova. In particolare, riteneva che la domanda relativa allo svolgimento di presunte attività di vaccinazione COVID 19 costituenti prestazioni aggiuntive difettava di supporto probatorio, oltre ad essere infondata, in fatto ed in diritto, e quindi andava respinta. Pertanto, concludeva: ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.>>
All'udienza cartolare odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale depositata telematicamente. Il ricorso va accolto.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la natura delle prestazioni rese dagli odierni ricorrenti nel periodo e nei turni lavorativi dedotti in ricorso, al fine di verificare se le stesse possano rientrare nella qualifica di prestazioni aggiuntive, oppure di prestazioni eseguite nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale programmata, accertamento, questo, che costituisce il presupposto logico-giuridico per determinare la debenza o meno delle somme invocate.
In questa ottica, deve anzitutto ricostruirsi la disciplina normativa di riferimento operante ratione temporis.
A tal proposito, tenuto conto dell'oggetto della domanda, dei titoli giustificativi delle somme richieste e del contesto temporale di riferimento, deve osservarsi che la materia è regolata dalla disciplina emergenziale varata dal legislatore per far fronte alla pandemia da ID 19.
In particolare e per quanto qui interessa, la L. n. 178/2020 - entrata in vigore nel dichiarato intento di consentire alla sanità pubblica, fortemente provata dall'emergenza epidemiologica e dalla difficoltà di farvi fronti attraverso l'ordinario utilizzo delle risorse umane a disposizione mediante l'ordinaria attività lavorativa istituzionale o anche attraverso il regime degli straordinari - ha previsto la possibilità per le singole aziende sanitarie di ricorrere ad ulteriori prestazioni, giustappunto
“aggiuntive”, cui adibire i propri dipendenti, incentivando a tal fine il personale con la previsione di un compenso aggiuntivo per ogni ora di servizio aggiuntivo prestato.
Più nello specifico, l'art. 1, comma 457, L. n. 178/2020 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus da ID 19, il Controparte_10 adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da ID 19, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”; i commi da
458 a 467 del medesimo art. 1 hanno di seguito previsto una serie di misure cui le aziende sanitarie avrebbero potuto ricorrere per adempiere all'obbligo di attuazione del piano vaccinale.
Per quanto concerne la specifica misura delle prestazioni aggiuntive, il comma 464 ha stabilito che “Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma
467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
In buona sostanza, la normativa emergenziale ha previsto per il personale medico ed infermieristico il ricorso alle prestazioni aggiuntive, come già disciplinate per i dirigenti medici dall'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019 e per gli infermieri dall'art. 6, comma 1, lett. d), CCNL di comparto per il triennio 2016-2018, da compensare con una tariffa oraria, rispettivamente di € 80 ovvero di € 50,00 lordi, a condizione che dette prestazioni vengano svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo istituzionale programmato e che siano direttamente finalizzate alle attività utili a dare attuazione all' esigenza di recupero delle prestazioni ambulatoriali, i ricoveri e gli interventi programmati o di attuazione del piano vaccinale previste dai commi da 457 a 467, ivi compresa, certamente, l'attività di vaccinazione.
In sintonia con la citata disciplina emergenziale, l' sanitaria resistente ha CP_7 emanato delibere meglio individuate nel ricorso che, nel richiamare proprio la normativa primaria emergenziale già sopra menzionata, hanno approvato l'impiego nella attività di smaltimento delle lunghe liste di attesa formatesi durante la sospensione dell' attività ambulatoriale discendente dall' epidemia SA ID e nella campagna vaccinale del personale medico ed infermieristico, mediante attività di vaccinazione da svolgersi, di norma, in orario di servizio e, nel caso di attività svolta al di fuori dello stesso, previa la necessaria autorizzazione del dirigente preposto alla contabilizzazione delle prestazioni ALPI mensilmente erogate dai dirigenti medici ovvero , quanto al personale infermieristico, del Dirigente in regime di CP_11 prestazioni aggiuntive, con la corresponsione di un compenso a tariffa oraria, rispettivamente, di € 80 per i medici ed € 50,00 per gli infermieri onnicomprensivi.
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra citato, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute dall' azienda convenuta, secondo cui, affinché la prestazione svolta possa essere inquadrata nel regime delle prestazioni aggiuntive, con la conseguente corresponsione dei compensi all'uopo previsti, non sarebbe sufficiente né la dizione riportata nelle buste paga prodotte laddove, a ben vedere, osserva il giudicante, vi è invece un puntuale ed inequivoco riferimento a prestazioni aggiuntive variamente denominate ma sempre collegate all' emergenza da ID 19 ed ai vaccini da ID 19 né può ritenersi necessaria la sottoscrizione di ulteriore apposito contratto, o che le disposizioni di servizio vengano sottoscritte anche dai ricorrenti e restituite a questi ultimi per accettazione e conferma. Invero, nessuna disposizione tra quelle regolanti la materia in trattazione ha previsto espressamente detti ulteriori requisiti, contemplando esclusivamente la necessità di autorizzazione da parte del
Direttore dell' Unità Operativa Complessa di appartenenza del personale medico
(vedasi consuntivi ore di prestazioni aggiuntive ALPI o presso gli UB vaccinali nella produz. di parte attrice) ovvero, quanto agli infermieri, del Dirigente CP_11
Del resto, tali requisiti non avrebbero avuto ragion d'essere, atteso che, come previsto dalla normativa primaria e regolamentare, le attività di attuazione del piano di recupero degli arretrati ambulatoriali ovvero il piano di recupero vaccinale, ivi compresa quella di vaccinazione, potrebbero essere demandate anche al personale già in forza presso l'azienda sanitaria e la singola struttura ospedaliera, per il quale è quindi già esistente un rapporto di servizio, senza la necessità di pattuire un ulteriore contratto. Difatti, le predette prestazioni aggiuntive non possono essere equiparate all'attività libero professionale, per la quale occorre la sottoscrizione di ulteriore ed apposito contratto, trattandosi si attività che viene resa nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro in essere con l' , seppure al di fuori dell'ordinario Controparte_7 orario di servizio istituzionale, nel senso che la medesima si colloca all'interno dello stesso rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, di talché non vi è necessità alcuna di stipulare ulteriore pattuizione negoziale.
In conclusione, unici requisiti previsti ai fini della corresponsione degli specifici emolumenti in regime di prestazioni aggiuntive sono l'autorizzazione da parte del Direttore dell' Unità Operativa Complessa ovvero del Dirigente e lo svolgimento CP_11 di dette prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro ordinario ed istituzionale.
Venendo, quindi, alla fattispecie concreta in trattazione, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risultano le disposizioni di servizio a firma del Referente
Responsabile e del Dirigente ( nel caso di personale infermieristico) contenenti il CP_11 comando nei confronti dei ricorrenti allo svolgimento dell'attività di consulenza extraorario in regime di convenzione interna, finalizzate all'emergenze e alle sedute di elezione nelle sale operatorie ovvero attività di vaccinazione, peraltro espressamente nomenclata come prestazione aggiuntiva, con l'individuazione dei relativi turni ed orari, come indicati in ricorso dai ricorrenti medesimi;
inoltre, dai consuntivi ore cartellini marcatempo depositati in atti e dalle buste paga prodotte (cfr. fascicolo parte attrice) risultano, proprio in corrispondenza dei turni e gli orari oggetto di comando, le ore di prestazioni aggiuntive oggetto del contendere così specificatamente denominate.
Tanto premesso, si evidenzia che il conteggio riportato in ricorso appare corretto e scevro da qualsivoglia vizio (del resto, è un mero calcolo aritmetico), il che consente di ritenere dovuta a l'importo di euro 1.680,00, a , Controparte_4 Controparte_1
l'importo di euro 3.480,00 a , l'importo complessivo di euro 4.880,00 di CP_3 cui € 4.080,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni dal 15/8/2020 al
31/12/2020 ed euro 800,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni aggiuntive per l'inoculamento dei vaccini rese dal 01/01/2021 al 30/04/2021, a Pt_1
, l'importo di euro 7.020,00, di cui € 5.760,00 a titolo di differenze retributive
[...] per prestazioni dal 15/8/2020 al 31/12/2020 ed euro 1.260,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni aggiuntive per l'inoculazione del vaccino, rese dal
01/01/2021 al 30/04/2021, a , l'importo di euro 3.720,00, a Controparte_2 [...]
, l'importo di euro 4.680,00, oltre accessori come per legge. Parte_2
Da ultimo, con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, (v.
Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20), come previsto dall' art. 22, comma 36, della
L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore della controversia, e della ridotta attività espletata ai sensi del
DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' azienda sanitaria convenuta a corrispondere a l'importo di euro 1.680,00, a , Controparte_4 Controparte_1
l'importo di euro 3.480,00 a , l'importo complessivo di euro 4.880,00 di CP_3 cui € 4.080,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni dal 15/8/2020 al
31/12/2020 ed euro 800,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni aggiuntive per l'inoculamento dei vaccini rese dal 01/01/2021 al 30/04/2021, a Pt_1
, l'importo di euro 7.020,00, di cui € 5.760,00 a titolo di differenze retributive
[...] per prestazioni dal 15/8/2020 al 31/12/2020 ed euro 1.260,00 a titolo di differenze retributive per prestazioni aggiuntive per l'inoculazione del vaccino, rese dal
01/01/2021 al 30/04/2021, a , l'importo di euro 3.720,00, a Controparte_2 [...]
, l'importo di euro 4.680,00, oltre accessori come per legge. Parte_2
Condanna la parte resistente a rifondere le spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 3.400,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 23.12.2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero